Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01399/2026REG.PROV.COLL.
N. 08035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8035 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Federica Scafarelli e Angelica Maria Nicotina, con domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi, 4;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 6452 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto dall’Azienda UL n. 2 Marca Trevigiana;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. NA QU e uditi per le parti gli avvocati Farina, Scafarelli e Pianca in delega di Corona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS- ha impugnato, con il ricorso principale:
a) il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 luglio 2023 dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, nell’ambito del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto “ provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”;
b) il provvedimento n. -OMISSIS- del 3 agosto 2023 della medesima Direzione, avente ad oggetto “ provvedimento n. -OMISSIS- del 04/07/2023 interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti Ditta “-OMISSIS-” con sede legale in -OMISSIS- e sede unità operativa in -OMISSIS- – Richiesta di annullamento ”;
con i motivi aggiunti:
a) in parte qua , nei limiti dell’interesse della ricorrente, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24 luglio 2023 con cui il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. PI Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ULSS 2 del Veneto ha disposto la revoca del provvedimento di sospensione n. -OMISSIS-;
b) il provvedimento prot.n. -OMISSIS- del 3 agosto 2023, della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, nell’ambito del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto “ Provvedimento n. -OMISSIS- del 04/07/2023 interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti Ditta “-OMISSIS-” con sede legale in S-OMISSIS- e sede unità operativa in -OMISSIS- – Richiesta di annullamento ”.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti con sentenza n. 6452 del 2024, appellata da -OMISSIS- per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità della sentenza gravata laddove ha ritenuto inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse; error in iudicando ;
II) erroneità della sentenza gravata laddove ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso introduttivo; error in iudicando ;
III) erroneità della sentenza gravata laddove non ha esaminato integralmente i motivi di ricorso del ricorso introduttivo; error in iudicando ; riproposizione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., dei motivi di ricorso nn. 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo.
Si sono costituiti per resistere al gravame il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Azienda UL n. 2 Marca Trevigiana; quest’ultima ha, altresì, proposto appello incidentale.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il giudizio trae origine da un provvedimento di sospensione adottato dall’Azienda UL 2 - Dipartimento di prevenzione - U.O.C - Spisal - Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 con riferimento al cantiere allestito da -OMISSIS- per lavori di pulizia di pannelli fotovoltaici sulla copertura dello stabilimento in Motta di Livenza (TV) di -OMISSIS-S.r.l.
In particolare, il 5 aprile 2023 veniva contestata alla società la fattispecie di cui al punto 7 dell’Allegato I al d.lgs. n. 81 del 2008 (la “ mancanza di protezioni verso il vuoto ”) a causa dell’esposizione dei dipendenti di -OMISSIS- al concreto rischio di caduta da un’altezza di 8 metri, mancando i necessari presidi sul tetto in cui operavano. La sospensione – notificata a -OMISSIS- il 5 aprile 2023 a mani del sig. -OMISSIS-, datore di lavoro e legale rappresentante della Società e da questa mai impugnata – veniva, poi, revocata con il provvedimento del 24 luglio 2023. Nel frattempo il MIT, con provvedimento del 4 luglio 2023, disponeva, ai sensi del succitato art. 14, comma 2, l’interdizione a contrattare con la PA “per tutto il periodo di sospensione” e, a seguito della succitata revoca, con provvedimento del 3 agosto 2023 ne determinava la durata dal 5 aprile al 24 luglio 2023, in conformità, appunto, all’effettivo periodo di sospensione.
-OMISSIS- impugnava i suddetti provvedimenti, salvo quello di sospensione, con ricorso integrato da motivi aggiunti.
Con la sentenza oggetto del presente appello il Tar ha respinto il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse.
Ed invero, la stessa -OMISSIS-, formulando separato ricorso per motivi aggiunti, ha esteso, in parte qua , nei limiti del proprio interesse, l’impugnazione alle determinazioni assunte dall’Azienda ULSS 2 del Veneto e, in particolare, all’atto conclusivo dell’Azienda sanitaria, ossia il provvedimento prot. -OMISSIS- del 24 luglio 2023 emesso dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. PI Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ULSS 2 del Veneto avente ad oggetto “ Revoca del provvedimento di sospensione n. 05 del 2023 – -OMISSIS- ”. In modo particolare, con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, l’odierna appellante ha dedotto, dapprima, l’illegittimità autonoma della nota dello PI dell’Azienda UL 2, prot. -OMISSIS- del 24 luglio 2023 e, come logica conseguenza, l’illegittimità derivata del provvedimento del MIT prot. 9892 del 3 agosto 2023. Tale impugnativa è stata formulata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il provvedimento di revoca dello PI non potrebbe considerarsi pienamente favorevole alle ragioni dell’appellante.
Invero, per l’appellante lo PI si sarebbe limitato a revocare ex nunc il provvedimento di sospensione, senza considerare che -OMISSIS-, nella predetta diffida, ne aveva richiesto la rimozione con effetto retroattivo al momento in cui, a suo parere, erano già maturati tutti i presupposti per la revoca, e cioè al 6 aprile 2023. Sarebbe, infatti, in tale data che la stessa -OMISSIS- avrebbe tempestivamente presentato, come previsto dall’art. 14 d.lgs. 81/2008, l’istanza di revoca del provvedimento di sospensione a tal fine comunicando e allegando: i) di aver provveduto a rimuovere le conseguenze pericolose delle violazioni contestate del provvedimento di sospensione; ii) di aver effettuato il pagamento di € 600,00 (pari al 20% della somma aggiuntiva dovuta, di € 3.000,00) come quantificato nel provvedimento di sospensione. Mentre la residua somma di € 2.520,00 è stata, poi, versata il 30 maggio 2023.
Inoltre, la sentenza avrebbe erroneamente affermato anche che non sussisterebbero “ collegamenti di carattere istruttorio o dispositivo tra tale provvedimento ed il provvedimento interdittivo del 4.07.2023, adottato dal Ministero ”. Al contrario, con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, -OMISSIS- ha dedotto l’illegittimità autonoma della nota dello PI del 24 luglio 2023 e, come logica conseguenza, l’illegittimità derivata del provvedimento del MIT prot. 9892 del 3 agosto 2023, deducendo la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 81 del 2008, nonché della circolare del Ministero delle infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006, per avere lo stesso PI dell’Azienda ULSS 2 del Veneto comunicato solo l’1 giugno 2023 al MIT il provvedimento di sospensione disposto e notificato a carico di -OMISSIS- il 5 aprile 2023. Non potrebbero, dunque, ritenersi insussistenti i collegamenti tra i medesimi atti, dal momento che entrambi innegabilmente ineriscono alla stessa vicenda e condividono un analogo presupposto, ossia il provvedimento di sospensione del 5 aprile 2023. L’uno infatti, deriva, per effetto della prescrizione di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, dalla sospensione disposta dallo PI, l’altro, invece, reca la revoca della medesima. Inoltre, esaminando il provvedimento di revoca in rapporto all’interdizione, ossia i provvedimenti che hanno costituito effettivamente oggetto di impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti, non potrebbe revocarsi in dubbio che sussista un collegamento tra i medesimi, atteso che il provvedimento con cui lo PI ha disposto la revoca del provvedimento di sospensione n. -OMISSIS- rappresenterebbe a tutti gli effetti un atto preparatorio e presupposto del provvedimento ministeriale conclusivo del 3 agosto 2023, del quale avrebbe palesemente orientato il contenuto dispositivo. Invero, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008: “ Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione ”.
Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso introduttivo promosso avverso il provvedimento prot. -OMISSIS- del 4 luglio 2023 del MIT avente ad oggetto “ provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ” e avverso il provvedimento prot. -OMISSIS- del 3 agosto 2023, sempre del MIT, avente ad oggetto “ Provvedimento n. -OMISSIS- del 04/07/2023 interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti Ditta “-OMISSIS-” con sede legale in 12 -OMISSIS- – Richiesta di annullamento ”.
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato: “ non risultando persuasivi tutti i motivi proposti, connotati da affinità tematica e, per questo, esaminabili in modo congiunto ”. Tale assunto si fonderebbe sulla ritenuta assenza di qualsivoglia violazione del principio di speditezza sancito, invece, dall’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché dalla circolare Ministeriale del 3 novembre 2006, Invero, secondo il giudice di prime cure, sia l’UL 2 che il MIT avrebbero svolto le rispettive attività procedimentali e dispositive in tempi ragionevoli, mentre sarebbe evidente l’illegittimità del provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con la PA n. -OMISSIS- del 4 luglio 2023, che sarebbe stato assunto con un innegabile grave ritardo, ossia ben 3 mesi dopo l’adozione del provvedimento di sospensione dello PI del 5 aprile 2023. Né il ritardo sarebbe sorretto da alcuna motivazione, finendo così, non solo per tradire la funzione stessa del provvedimento di interdizione a contrarre con la PA, ma anche per pregiudicare illegittimamente l’interesse del privato alla certezza della situazione giuridica conseguente alla riscontrata violazione. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tar, il provvedimento interdittivo sarebbe stato adottato in manifesta violazione dell’esigenza di celerità di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 che impone espressamente che: “ il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione – ivi compresa la relazione illustrativa sintetica di cui sopra – trasmessa dal competente Provveditorato regionale e interregionale delle opere pubbliche ”.
Con il terzo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui, nel ritenere infondato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha omesso l’integrale esame nel merito dei motivi di doglianza formulati da -OMISSIS- sulla scorta dell’asserita affinità tematica dei medesimi. Ripropone, pertanto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi nn. 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo e le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 14, comma 2 e 5, del d.lgs. n. 81 del 2008.
La conclusione cui è giunto il giudice di prime cure non sarebbe condivisibile in quanto, con i cinque motivi di ricorso promossi in primo grado, l’odierna appellante avrebbe intesto contestare i gravati provvedimenti sotto plurimi profili, tutti idonei e meritevoli di essere esaminati, mentre il Tar ha preso posizione esclusivamente sull’aspetto inerente al lasso temporale impiegato dalle Amministrazioni per giungere all’adozione dei rispettivi provvedimenti, tralasciando le ulteriori ragioni di gravame che, seppur connesse a livello tematico tra loro, rappresentavano i vizi ulteriori ed autonomi degli atti impugnati. Invero, oltre al profilo inerente la dimensione temporale contestata nei primi due motivi - in quanto -OMISSIS- ha inteso contestare l’illegittimità del provvedimento di interdizione del MIT per essere stato il medesimo assunto con grave ritardo, ossia ben tre mesi dopo l’adozione del provvedimento di sospensione dello PI (primo motivo) e comunque a distanza di ben 89 giorni dalla data in cui risultavano integrati i presupposti per la revoca del provvedimento di sospensione dell’UL (secondo motivo) - gli ulteriori due motivi riguardano profili di illegittimità differenti attinenti precipuamente al piano procedimentale e, in particolare all’istruttoria (terzo motivo) e alla violazione delle garanzie partecipative (quarto motivo), mentre l’ultimo si basa sulla contestazione della mancanza di proporzionalità e dell’ingiustizia della misura interdittiva (quinto motivo). Oltretutto, con il quarto motivo di ricorso introduttivo, -OMISSIS- aveva pure sollevato incidentalmente, in via subordinata, per l’ipotesi in cui non fosse ritenuto disapplicabile l’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008, questione di legittimità costituzionale di detta norma, in relazione alla violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, laddove esclude indirettamente l’applicazione delle disposizioni della l. n. 241 del 1990 inerenti alle garanzie partecipative del destinatario di un provvedimento pregiudizievole e con il quinto motivo, sempre in via incidentale, l’odierna appellante aveva altresì sollevato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione al principio di ragionevolezza, per la denegata ipotesi in cui esso fosse stato interpretato nel senso che l’efficacia del divieto a contrarre con la PA operi per tutto il periodo intercorrente dalla notifica del provvedimento di sospensione fino alla formale adozione del provvedimento di revoca della stessa.
Con le memorie di merito l’appellante principale ribadisce che, trattandosi di attività svolta presso un edificio di terzi (nella specie della committente NA Group), l’immediata interruzione sine die dell’attività di pulizia dei pannelli fotovoltaici rappresentava senz’altro una condotta e un adempimento idoneo a rimuovere la fonte del pericolo e pregiudizio per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. -OMISSIS-, pertanto, non avrebbe potuto fare altro se non attendere che -OMISSIS-adeguasse l’edificio di sua proprietà agli standard di sicurezza contro i rischi da caduta, proponendo a quest’ultima, peraltro su sua specifica richiesta e su suggerimento dello PI, possibili soluzioni per risolvere le criticità riscontrate, nonché interrompendo, nel frattempo, l’attività di pulizia, l’unica di competenza della stessa appellante. Tale circostanza troverebbe conferma nell’atto di prescrizione che la stessa ULSS 2 ha trasmesso alla committente NA Group, ove si legge che: “ In considerazione delle lavorazioni e/o manutenzioni da eseguirsi, il datore di lavoro della ditta DIANA GROUP S.R.L. dovrà provvedere alla messa in sicurezza della copertura così come era stato precedentemente previsto dall'elaborato redatto dal geom. Bruno Zanin riguardante le "procedure e le modalità per il transito in copertura" allegato al Progetto attuativo depositato all'Ufficio Tecnico del Comune di Motta di Livenza nel luglio 2012. In aggiunta, per consentire l'esecuzione delle lavorazioni e/o manutenzioni da eseguirsi in copertura dovranno essere prese misure appropriate, al fine di proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo (punto 1.4.7 dell'allegato IV) ”.
Proprio come imposto dalla stessa ULSS 2, per l’appellante ricadeva, dunque, solo in capo alla ditta proprietaria (la committente NA Group) l’obbligo di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi attraverso un’azione concreta e specifica, ossia secondo le “ procedure e le modalità per il transito in copertura " allegate al Progetto attuativo depositato all'Ufficio Tecnico del Comune di Motta di Livenza nel luglio 2012.
-OMISSIS-, inoltre, ribadisce l’assoluta irrilevanza della non tempestiva protocollazione dell’istanza di revoca, procedura meramente interna dell’Amministrazione, del tutto indipendente rispetto all’operato di -OMISSIS- e che comunque non necessariamente coincide con la data di ricezione degli atti provenienti da soggetti terzi. In ogni caso, a conferma dell’avvenuta trasmissione dell’istanza di revoca, vi sarebbero le comunicazioni dello PI versate in atti da cui emergerebbe chiaramente come già al 19 aprile 2023 esistesse un’istanza di revoca del provvedimento di sospensione presentata dall’odierna appellante principale, ossia quella presentata il 6 aprile 2023.
Per l’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria, invece, -OMISSIS- ha accettato contenuti, effetti e presumibile durata della sospensione, rimessa – per scelta della stessa -OMISSIS- – alla sola attività di -OMISSIS-nei tempi anch’essi ben noti, con la conseguenza che l’eventuale pregiudizio sarebbe riferibile esclusivamente alle consapevoli scelte di parte appellante e non certo all’operato dello PI che, nel rispetto delle sue funzioni e in conformità alla natura e alle finalità della sospensione, ne avrebbe disposto la revoca non in conseguenza della diffida, ma dell’accertamento della intervenuta messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Peraltro, -OMISSIS- avrebbe ben potuto dare seguito all’appalto proponendo allo PI – anziché di attendere passivamente l’installazione delle linee vita da parte della committente -OMISSIS-– di porre in essere quanto necessario a garantire le condizioni di sicurezza, ad esempio installando linee vita provvisorie o impiegando piattaforme elevatrici appositamente allestite per consentire sbarchi in quota in sicurezza. -OMISSIS- non potrebbe, dunque, censurare ex post quelle che sono state le prevedibili conseguenze delle proprie scelte.
Con l’appello incidentale, inoltre, l’Azienda UL n. 2 Marca Trevigiana ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nell’aver respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti sotto il profilo della carenza di interesse per la mancata impugnazione del provvedimento di sospensione.
L’appello è infondato, potendosi trattare tutti i motivi congiuntamente, in considerazione della loro stretta connessione.
Ed invero, nel provvedimento di sospensione, notificato il 5 aprile a mani del legale rappresentante di -OMISSIS- e non impugnato, risulta ben evidenziato che la revoca sarebbe stata adottata solo al momento del rispetto delle tre condizioni:
1) accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
2) rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni accertate;
3) pagamento di almeno il 20% della sanzione pecuniaria comminata di 3000 euro.
Nell’istanza di revoca del 6 aprile -OMISSIS- ha espressamente dichiarato solo di aver rimosso le conseguenze pericolose delle violazioni accertate e di aver effettuato il pagamento del 20% della sanzione pecuniaria comminata, non anche di aver ripristinato le regolari condizioni di lavoro; ne consegue che legittimamente la revoca è stata fatta decorrere dal momento dell’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro.
Pur ravvisandosi, dunque, l’interesse all’impugnazione del provvedimento di revoca – strettamente connesso a quello presupposto di sospensione -, in considerazione dell’indubbia rilevanza, ai fini della reputazione dell’impresa, della durata del periodo di sospensione, il ricorso deve ritenersi egualmente inammissibile per la mancata tempestiva impugnazione dello stesso provvedimento di sospensione, a cui l’appellante principale ha prestato, invece, piena acquiescenza, come risulta dalla copiosa documentazione versata in atti.
Più specificamente, nel verbale di sopralluogo del 5 aprile 2023 si dava chiaramente atto che: “ lo sbarco in quota [era] effettuato con PLE montata su autocarro […] con scala semplice portatile in appoggio su pensilina ”; che “ sui diversi moduli di copertura oggetto dei lavori non è presente alcun sistema di aggancio del cordino di posizionamento ”; che, conseguentemente, sarebbe stato disposto provvedimento di sospensione ai sensi del punto 7 dell’All. I del d.lgs. n. 81 del 2008 (“ mancata protezione verso il vuoto ”) in quanto “ il perimetro dell’edificio era privo di parapetti e linee vita atte ad impedire il rischio di caduta dall’alto da un’altezza di circa 8 metri ”; e che “ prima di proseguire con il lavoro, i lavoratori dovranno indossare dispositivo con dissipatore ed assicurarsi a linee vita o parti stabili certificati in quota ”. Si anticipava, inoltre, che sarebbero state impartite prescrizioni ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, configurando la fattispecie anche il reato di cui all’art. 111, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 (“ Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota ”).
Veniva sospesa l’attività con riferimento al “cantiere temporaneo sito in Motta di Livenza (TV)” fino all’adozione delle necessarie misure per svolgere i lavori in sicurezza.
Sin da questo momento, pertanto, erano chiare le misure che si sarebbero dovute adottare – “ linee vita o parti stabili certificati in quota ” – per poter ottenere la revoca della sospensione e proseguire i lavori. Il provvedimento di sospensione conteneva anche l’espressa avvertenza che, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008: “ per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti […]. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo ”.
L’interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tutto il periodo della sospensione era ben nota, dunque – anche nella sua potenziale durata – fin dalla data di notifica del provvedimento di sospensione (5 aprile 2023), contenente, appunto, l’avvertenza che: “ l’adozione del presente provvedimento di sospensione sarà comunicata all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per i profili di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni. Per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione ”). -OMISSIS- non ha impugnato il provvedimento di sospensione n. -OMISSIS-, a cui ha, invece, chiaramente prestato acquiescenza, e che è atto presupposto rispetto a tutti gli altri. Ne consegue che il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.
In ogni caso, risulta evidente la legittimità dell’operato dello PI, che ha disposto la revoca solo nel momento in cui ha accertato che nel cantiere non sussistessero più le condizioni che rendevano pericoloso dare esecuzione all’appalto in considerazione dell’installazione definitiva delle linee vita. Solo in quel momento, infatti, sono stati integrati i presupposti di legge per rimuovere il provvedimento di sospensione e consentire la prosecuzione dei lavori, non rilevando, invece, a tal fine, la comunicazione del 21 aprile 2023, con la quale -OMISSIS- aveva precisato che: “ sentita la Direzione di DIANA GROUP, […] confermiamo che il servizio di pulizia dell’impianto FTV sarà completato solo nel momento in cui la copertura risponderà alle prescrizioni da Voi fornite. Fino ad allora la nostra Società si asterrà da qualsiasi tipologia di intervento ”.
Ed invero, la cessazione dell’attività in quota costituiva solo la doverosa ottemperanza all’ordine di sospensione, anche al fine di evitare le gravose, ulteriori sanzioni penali di cui al comma 15 dell’art. 14 succitato.
Di tutto ciò, e soprattutto della piena acquiescenza alla sospensione e ai suoi contenuti prescrittivi da parte di -OMISSIS-, pur nella consapevolezza che tale provvedimento avrebbe comportato, determinandone la durata, la sanzione accessoria dell’interdizione, è data dimostrazione con la copiosa documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che:
a) il 6 aprile 2023, -OMISSIS-, riconoscendo espressamente la non idoneità del cantiere di Motta di Livenza sotto il profilo della sicurezza, trasmetteva allo PI due schemi progettuali delle linee anticaduta e dei parapetti di protezione da installare sul tetto dell’edificio, comunicando di essere “ a disposizione per condividere eventuali ulteriori soluzioni utili alla sicurezza degli operatori ”;
b) il 19 aprile 2023, lo PI informava -OMISSIS- – che si limitava a prenderne atto – che -OMISSIS-avrebbe provveduto all’istallazione delle adeguate misure di sicurezza sulla copertura, precisando che: “ appena riceveremo l’esito delle misure installate, vi informeremo ed eseguiremo la verifica in cantiere con completamento dell’istanza di revoca della sospensione ”;
c) il 21 aprile 2023, -OMISSIS- ribadiva che: “ il servizio di pulizia dell’impianto FTV sarà completato solo nel momento in cui la copertura risponderà alle prescrizioni da Voi fornite. Fino ad allora la nostra Società si asterrà da qualsiasi tipologia di intervento ”, con ciò accettando che la sicurezza del cantiere fosse rimessa – con la conseguente tempistica – all’attività di NA Group;
d) il 30 maggio 2023, lo PI ribadiva a -OMISSIS- – che ancora una volta si limitava a prenderne atto – che “ la REVOCA del provvedimento potrà esser fatta SOLO QUANDO SARANNO CI SARANNO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA per operare presso il Committente dei lavori NA RL i cui termini sono stati fissati per metà luglio ”.
Risulta incontestabilmente, dunque, che -OMISSIS-, pur essendo ben consapevole sia delle condizioni, sia dei presunti tempi per addivenire alla revoca della sospensione, non ha fatto alcunché per porvi tempestivamente rimedio. E’, quindi, da ritenersi ineccepibile l’operato dello PI, che ha revocato la sospensione solo dopo aver accertato l’intervenuta posa delle linee vita sul tetto dell’edificio da parte di -OMISSIS-risultante dalla certificazione del 17 luglio 2023, in piana applicazione delle norme vigenti che non risultano affette in alcun modo dai profili di illegittimità costituzionale sollevate dall’appellante, né sotto i profili procedimentali, né riguardo alla ragionevolezza o alla proporzionalità.
Né rileva il lamentato ritardo nell’adozione dei provvedimenti successivi, che non ha inciso in alcun modo nella complessiva vicenda, non comportando alcun pregiudizio per -OMISSIS-.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello principale va respinto e quello incidentale, seppur fondato, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata, seppure con parziale diversa motivazione.
Sussistono giusti motivi, per la complessità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale; per l’effetto, conferma la sentenza impugnata, seppure con parziale diversa motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato contenuta nel ricorso di primo grado e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OV NI TI, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
NA QU, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA QU | PA OV NI TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.