Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 204/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 204 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Gemonio (VA), via Per Besozzo n. 1/3, rappresentato e difeso dall'Avv. BARANZINI
STEFANO e dall'Avv. BIANCO STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(P.IVA: , con sede in Gemonio (VA), via Rocco Controparte_1 P.IVA_2
Cellina n. 20, Per Besozzo n. 1/3, rappresentato e difeso dall'Avv. MAINETTI MARCO e dall'Avv. SQUARZON MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA nonché nei confronti di
(P.IVA: , con sede Controparte_2 P.IVA_3 legale in Borgaro Torinese, via Lanzo n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. MACCHI
GIUSEPPE e dall'Avv. MACCHI ELENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 11
C.F. ), con sede in Gallarate (VA), via Bottini n. 5, rappresentato CP_3 P.IVA_4
e difeso dall'Avv. GIAMMARRUSTO LAURA AMRIA e dall'Avv. CALDIERA
MARIANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE TERZA CHIAMATA nonché nei confronti di
(P.IVA: ), con sede in Bologna, via Controparte_4 P.IVA_5
Stalingrado n. 45, rappresentato e difeso dall'Avv. BARBARA BIGATTI, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: “Responsabilità e risarcimento danni”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Nel merito
•Accertare e dichiarare che gli eventi dannosi di cui alla presente vertenza trovano causa nei vizi del sistema di tombini e di scolo fognario del e/o della cattiva sua Controparte_1
manutenzione
•Condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti dalla attrice che si quantificano in euro 30.363,26 meglio specificato in citazione, con riserva di integrazione nel corso del presente procedimento e spese ed i danni relativi a due nuovi sinistri e quelli successivi trattandosi di un danno ripetitivo/permanente
•Ordinare l'esecuzione delle opere di rimedio indicate dal CTU in sede di ATP RG 1510/2020 ove non ancora eseguite all'esito della causa, con condanna per ciascun giorno di ritardo rispetto alla data di esecuzione delle opere da parte del da quantificarsi Controparte_1 in € 100,00 al giorno ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c
•Con condanna al pagamento di spese ed di tutte le fasi del giudizio ivi compresa la fese di
ATP
In via istruttoria Si reiterano all'occorrenza le istanze istruttorie”;
Per parte convenuta : “CONCLUSIONI in via preliminare ai sensi Controparte_1
dell'art. 269 c.p.c., si chiede fissarsi altra udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice Controparte_2
pagina 2 di 11 quale terzo obbligato in manleva, giusta polizza in atti, nonché della società CP_3
corrente in Varese (VA), via Carrobbio n.34, P.IVA: quale unico soggetto P.IVA_4
legittimato ad eseguire opere o interventi di qualsiasi genere sulla rete idrica e fognaria del convenuto nonché responsabile di eventuali danni a terzi derivanti dai beni CP_1
strumentali convenzionalmente alla stessa attribuiti. sempre in via preliminare, accertato che la domanda attorea coinvolge un problema di concezione e progettazione di un'opera pubblica destinata alla regimentazione delle acque nel territorio del comune convenuto, dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice
Ordinario a favore di quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o, in subordine, di quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, per le ragioni articolate in narrativa, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
in via preliminare subordinata, dichiarare la propria incompetenza a favore di quella del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
in via preliminare ulteriormente gradata, si eccepisce il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, quale con-dizione di procedibilità dell'azione ex art. 3 D.L. n. 132/2014 – “Decreto Giustizia”.
Nel merito, in via principale: rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto, come dedotto e argomentato in narrativa;
in via subordinata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento lesivo, per non avere adottato, nella realizzazione del proprio impianto di autolavaggio, gli accorgimenti tecnici necessari a convogliare le acque meteoriche e reflue rivenienti dai soprastanti fondi limitrofi con idoneo sistema di griglie di raccolta ed opere destinate a regolarne il flusso in ingresso sul sedime di sua proprietà; in via ulteriormente gradata, per il solo caso di ritenuta responsabilità (e legittimazione passiva) del convenuto rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, Controparte_1
accertato che la società corrente in Varese è il solo soggetto responsabile della re- CP_3 te fognaria e idrica del comune di e l'unico soggetto de-putato a realizzare CP_1
interventi modificativi o migliorativi della rete e delle condutture, condannare quest'ultima società a manlevare il convenuto da ogni e qualsivoglia costo relativo ad eventuali CP_1
adeguamenti della rete idrica e fognaria che dovessero essere ritenuti doverosi ad esito del presente giudizio, e da ogni conseguenza pregiudizievole allo stesso derivante all'esito del presente giudizio e dei fatti nello stesso valutati, quanto meno per il periodo successivo al 1° marzo 2021;
pagina 3 di 11 in via di ulteriore subordine, per ogni denegata ipotesi di accogli-mento, anche parziale, delle domande formulate da controparte, condannare comunque la terza chiamata
[...]
a manlevare e tenere indenne il da Controparte_2 Controparte_1 quanto quest'ultimo fosse eventualmente condannato a pagare all'attrice.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”;
Per parte terza chiamata : “Piaccia al Controparte_2
tribunale di Varese, in via pregiudiziale dichiarare la prescrizione del diritto del alla CP_1
garanzia. In subordine, nel merito, assolvere l'assicuratore convenuto da ogni domanda nei confronti del medesimo proposta per i motivi di cui alla comparsa di risposta. Col favore delle spese e compensi del giudizio.”;
Per parte terza chiamata “In via principale: rigettare le domande avanzate dal CP_3
nei confronti dell'esponente, in quanto infondate per i motivi di cui in Controparte_1 atti, nonché qualsivoglia domanda dovesse venire avanzata nei confronti dell'esponente dalle altre parti del giudizio. In subordine: - condannare in Controparte_4
persona del legale rappre-sentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne da CP_3
tutte le somme che la stessa dovesse essere tenuta a versare a parte attrice in con-seguenza della emananda sentenza, anche a titolo di spese di lite, in forza della Polizza di cui in narrativa, e per l'effetto condannarla al risarci-mento diretto in favore della stessa ex art. 1917, comma 2 c.c. e, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'esponente.
In ogni caso: con vittoria di spese, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 L.P.F., competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. In via istruttoria: si insiste nell'ammissione dei seguenti capitoli di prova 1. Vero che in data 4 agosto 2020 i tecnici di hanno CP_3
eseguito un intervento di pulizia della tubazione fognaria sita in Gemonio (VA), via Clivio, SP
629, come da relazione resa dal tecnico di dott. all'esito del CP_3 Persona_1
sopralluogo effettuato in occasione dei pre-detti lavori di pulizia sub doc. 8, nonché dalla CP_ relazione del dott. , Direttore dell'area conduzione di , sub doc. 9, che si Persona_2
esibiscono al teste;
2. Vero che nel corso del suddetto intervento di pulizia veniva riscontrata una rottura a carico della condotta fognaria;
3. Vero che i tecnici di a seguito CP_3 dell'intervento di pulizia e della scoperta della rottura della tubazione fognaria, disponevano per il tra-mite di una ditta esterna la riparazione di detto tratto fognario;
4.Vero che, sempre come si evince dalle relazioni sub docc. 8 e 9, la pre-detta rottura a carico della rete fognaria aveva determinato una concen-trazione del flusso verso la cameretta collocata a monte dell'attraversa-mento in corrispondenza della Strada Provinciale 629 e che da tale ca-
pagina 4 di 11 meretta i reflui sono fuoriusciti riversandosi su una mulattiera sterrata, fino ad arrivare poi all'area dell'autolavaggio Car Beauty Center SAS di OL ES & C.; Si indicano a testi:
e tutti presso la sede di sita in Via Gaetano Bottini, Persona_2 Persona_1 CP_3
5, Gallarate (VA).”;
Per parte terza chiamata : “Voglia il Tribunale adito, Controparte_4
adversis rejectis, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare e ritenere la inoperatività della garanzia prestata da per i CP_4 Parte_2
motivi sub a) e in via gradata sub. b) di cui in atti. Per le spese la legge. nel merito: disattendere e respingere le domande tutte formulate nei confronti di CP_5
perché infondate in fatto ed in diritto. Per le spese la legge.
[...] in subordine: nella denegata ipotesi di condanna dell'assicurata e conseguente CP_3
declaratoria di condanna di alla prestazione della garanzia assicurativa a Controparte_6 favore dell'assicurata, ritenere e limitare tale prestazione, tenuto conto della franchigia di euro 1.000,00 per i motivi di cui in premessa. Per le spese la legge. in via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione dei seguenti capitoli di prova dedotti da parte attrice nella memoria n. 2 depositata: -capitolo n. 3, in quanto da provarsi documentalmente;
-da capitolo 4 a capitolo 7, in quanto formulati in termini generici e contenenti valutazioni non demandabili al teste;
-capitolo 8 e capitolo 9, in quanto formulati in termini generici;
- capitolo 10, in quanto formulato in termini generici e valutativo;
-capitolo 11, ininfluente;
- da capitolo 12 a capitolo 14, da provarsi documentalmente;
-capitolo 15, ininfluente;
da capitolo 16 a capitolo 18, da provarsi documentalmente;
-capitolo 19 in quanto negativo ed ininfluente;
-capitolo 20, documentale. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti dalla parte di nella memoria n. 2: da capitolo n. 1 a capitolo n. 4, in quanto CP_3
generici, valutativi ed inunfluenti al fine del decidere trattandosi di valutazioni di parte
CP_ contenute nelle relazioni ( doc. n. 8 e 9 ).”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 26/01/2022, la società ha convenuto in giudizio Parte_1 il chiedendo, in prima battuta, l'accertamento e la dichiaraizone Controparte_1
che gli eventi dannosi di infiltrazioni di acque “trovano causa nei vizi e nelle carenze del sistema di scolo fognario del ”, con conseguente ordine al di Controparte_1 CP_1
esecuzione delle opere individuate come risolutive dal CTU in sede di ATP svolto ante pagina 5 di 11 causam con espressa previsione di astreintes per € 100,00 per ogni giorno di ritardo, decorrenti dalla data del deposito della relazione di CTU in ATP;
con condanna del CP_1 al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 30.363,26 oltre a quelli ulteriori che si verificassero in corso di causa;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto che la propria attività di autolavaggio è danneggiata dai frequenti eventi di allagamento con acqua e liquami provenienti da un grosso tombino a monte della sede dell'attrice, la cui camera di scolo saltuariamente scoppia, determinando i danni di cui è chiesto il ristoro in questa sede;
parte attrice ha allegato altresì di aver attivato la procedura di accertamento tecnico preventivo, conclusasi con la relazione depositata in atti di cui è chiesta l'acquisizione in questa sede. In diritto, parte attrice ha invocato la responsabilità del ex art. 2051 Controparte_1
c.c.
Costituendosi in giudizio, tempestivamente, il ha Controparte_1
domandato di estendere il contraddittorio alla propria compagnia di assicurazioni, CP_2
, nonché alla società ALFA SPA, gestore della rete idrica comunale, nonché eccependo in
[...]
via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche o, in subordine, del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche; ancora, in via preliminare subordinata è stata prospettata la medesima quesitone, ma in termini di incompetenza;
ancora in via preliminare gradata è stata eccepita l'improcedibilità della domanda per difetto di negoziazione assistita obbligatoria.
Nel merito, parte convenuta ha negato ogni responsabilità, chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate, in subordine eccependo il concorso di colpa dell'attore stesso ex art. 1227 c.c. per mancata adozione degli accorgimenti tecnici necessari all'attività di autolavaggio esercitata;
con manleva integrale da parte di in caso di condanna;
CP_3
solo in via ulteriormente subordinata, con manleva integrale da parte di . CP_2
Integrato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati , CP_7
ALFA SPA, nonché l'ulteriore terzo chiamato su istanza dell'assicurata CP_4
ALFA SPA.
ha eccepito l'inoperatività della polizza per tardiva denuncia dei fatti da CP_2
parte del assicurato, in quanto i fatti lamentati si sono verificati a Controparte_1
partire dal 2016, con prima formale denuncia attorea del 23.06.2017, mentre il primo coinvolgimento della Compagnia assicuratrice è solo del 2022 a seguito della notifica della pagina 6 di 11 citazione di questo giudizio, neppure informata della pendenza dell'ATP ante causam né delle ulteriori richieste stragiudiziali.
, gestore del servizio idrico integrato comunale, ha aderito alle eccezioni CP_3
sollevata dal nei rapporti interni, ha poi negato la propria responsabilità, CP_1
chiedendo il rigetto della domanda di manleva spiegata nei propri confronti;
in subordine, chiedendo di essere a sua volta manlevata dalla propria Compagnia Assicuratrice, anche con pagamento diretto ex art. 1917 co. 2 c.c.
, aderendo parimenti alle eccezioni sollevata dalla propria CP_4 assicurata, ha poi eccepito l'inoperatività della polizza, chiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata nei suoi confronti.
Con ordinanza riservata 23/05/2023 è stato disposto l'avvio della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex lege, omessa nella fattispecie;
tale procedura si è poi svolta regolarmente, dando però esito negativo.
Sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., vigente ratione temporis.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'acquisizione della relazione di
CTU svolta in sede di ATP.
All'udienza 29/10/2024 svoltasi con modalità ex art. 127 ter c.p.c. sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla data di comunicazione del relativo provvedimento (id est 06/11/2024; dies a quo non computatur).
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1) Preliminarmente
In prima battuta, occorre evidenziare che, seppure espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, le questioni inerenti l'autorizzaizone alla chiamata in causa di terzo e di improcedibilità della domanda attorea per difetto di negoziazione assistita sono del tutto superate alla luce del procedimento svolto, in ragione dell'autorizzaizone già concessa alla chiamata di terzo, oltre che già attuata, con conseguente costituzione in giudizio di questi, sia in relazione all'adempimento delle necessaria procedura di tentativo di composizione bonaria della lite, disposto giudizialmente in corso di causa.
pagina 7 di 11 Ancora, l'eccezione qualificata come pregiudiziale da non riveste in realtà tale CP_2 qualificazione, trattandosi di eccezione di prescrizione, come tale rimesso all'esame del merito della domanda di manleva;
pari discorso per l'eccezione sollevata da CP_4
come preliminare, ma in concreto afferente al merito della relativa domanda di manleva.
2) L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione/competenza in favore del Tribunale delle acque pubbliche
L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta sin dal tempestivo atto di costituzione in giudizio, ex officio qualificata come questione di competenza e non già di giurisdizione, è fondata e deve trovare accoglimento.
Sul punto, infatti, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(non perché trattasi di questione di riparto, bensì quale organo regolatore di contrasto giurisprudenziale) a dirimere una questione che espressamente individua come “fonte di incertezze da più di un secolo” – cfr. punto 6 della motivazione – Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
n. 23332 del 29/08/2024.
Ebbene, a chiare lettere la Corte di Cassazione precisa che: “7.1. La lettera della legge. L'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 affida ai Tribunali Regionali delle Acque “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio
1911, n. 774”. Perché sorga la competenza del Tribunale Regionale delle Acque è necessario dunque un nesso di causa tra “l'opera eseguita” dalla p.a. e il danno. Ora, per stabilire a quali condizioni un danno possa dirsi “causato” dall'opera idraulica, non si potrebbe adottare in questa materia un concetto di “causalità materiale” diverso da quello ormai da molti anni consolidato nella giurisprudenza di legittimità. E il concetto da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di spiegazione causale è che il nesso di causalità materiale va apprezzato in base al criterio condizionalistico. Apprezzare la causalità materiale in base al “criterio condizionalistico” vuol dire stabilire cosa sarebbe accaduto se l'opera idraulica non fosse esistita (teoria della condicio sine qua non), e va temperato - per evitare i rischi della sovracausalità - da due limiti: il limite della c.d. “imprevedibilità oggettiva” (Sez. Un. n. 576/08, 577/08, 578/08) e quello dello scopo della norma violata (da ultimo, ma ex multis, Sez. 3 - , Sentenza n. 8778 del 03/04/2024, Rv. 670700 - 02). Se dunque
è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità
pagina 8 di 11 materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.. 7(…) Da ciò si desume che la competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tema di danni prescinde: a) sia dall'esistenza d'un previo provvedimento amministrativo;
b) sia dall'esistenza d'una condotta commissiva, invece che omissiva, della p.a.; c) sia dall'esistenza d'una
“connessione” tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della p.a. Tutto quel che occorre, per radicare la competenza del Tribunale delle Acque, è che il danno sia stato causato dall'opera idraulica, e null'altro. Del resto, se attività istituzionale della p.a. è gestire e vigilare sulle opere idrauliche, il fatto stesso che una di queste opere abbia arrecato danno basta ad istituire un nesso tra l'attività della p.a. e la fonte del danno.
7.3. La ratio della legge. (…) 7.4. Se si ammette che l'art. 140 r.d. 1775/33 comprende per la sua lettera, per la sua storia e per la sua ratio tutti i danni causati “dall'opera” idraulica, non c'è bisogno di chiedersi se l'esame della domanda richieda o non richieda “apprezzamenti sulle scelte della p.a.”, con tutte le incertezze che una simile valutazione comporta. L'ancoraggio della competenza del Tribunale Regionale delle Acque all'esistenza d'un nesso di causa
(ovviamente secondo la prospettazione attorea) tra cosa e danno consegna ai litiganti e ai giudicanti un criterio sicuro e affidabile per troncare le incertezze.
8. Insostenibilità dell'orientamento “restrittivo” della competenza del TRAP. L'orientamento sopra ricordato, il quale restringe con vari ed oscillanti criteri la competenza del Tribunale Regionale delle
Acque, non può essere condiviso per più ragioni.
8.1. In primo luogo non può essere condiviso per le difficoltà applicative che esso comporta. Secondo l'orientamento
“restrittivo”, infatti, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque è esclusa quando: a)
l'opera è stata “occasione”, invece che “causa”, del danno;
b) il danno è stato causato da una “mera omissione non connessa alla gestione delle acque”. La prima affermazione va incontro all'obiezione per cui la distinzione tra causa e occasione è sottile, incerta ed inaffidabile. La seconda affermazione va incontro a due obiezioni: 1) la legge non àncora affatto la competenza del Tribunale Regionale delle Acque al fatto che il danno sia derivato da una “attività di gestione delle acque”, ma si accontenta del nesso causale tra opera e danno;
2) trascurare la manutenzione d'una opera idraulica è di per sé un fatto di gestione pagina 9 di 11 delle acque.
8.2. In secondo luogo l'orientamento restrittivo ha per effetto collaterale di far dipendere la competenza del Tribunale Regionale delle Acque dalla causa petendi. Se, infatti,
l'attore invocasse una condotta colposa della p.a. nella gestione dell'opera idraulica, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque sarebbe ammessa in caso di condotta commissiva, ed esclusa nel caso di mera omissione. Se, invece, l'attore invocasse la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., nessun giudizio sulla colpa verrebbe in rilievo ai fini del decidere, sicché quel criterio distintivo diverrebbe privo di senso, e la competenza spetterebbe in ogni caso al Tribunale Regionale delle Acque. Dunque a seconda della norma invocata dall'attore sussisterebbe o cadrebbe la competenza del Tribunale Regionale delle
Acque. (…) 9. Va conclusivamente affermata la competenza del Tribunale Regionale delle
Acque presso la Corte d'appello di Napoli, in applicazione del seguente principio di diritto:
“l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta.” (sottolineatura di questo giudicante).
È evidente che ne discende, nella fattispecie, la chiara competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche competente, e quindi di quello istituito presso la Corte di
Appello di Milano, in ragione della perfetta assimilabilità della fattispecie in esame a quelle argomentate in tale pronuncia delle Sezioni unite, in considerazione peraltro del chiaro contenuto degli accertamenti tecnici acquisiti tramite la CTU in ATP, e degli esiti di tale relazione.
Ed ancora, tale conclusione non si contraddice con l'affermata competenza del T.O. adito in sede di ATP, in quanto, nell'incertezza delle cause e nella natura sommaria della delibazione ivi rimessa la giudicante, correttamente in tale sede non è stata declinata la competenza;
al contrario, in questa sede di merito è emersa plasticamente e a più riprese la natura della fattispecie e la sua necessaria devoluzione al giudice specializzato, poiché
l'accertamento tecnico ha sciolto il dubbio sulle cause dei danni lamentati, riconducendoli ad errori di progettazione dell'opera idraulica, nonché alla luce delle effettive domande di parte attrice che, diversamente da quanto affermato negli scritti conclusivi, non si limita a chiedere il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. (per il quale comunque la nuova giurisprudenza di cui sopra comunque devolve la competenza al TRAP), bensì domanda espressamente sia l'accertamento causale, sia l'ordine alla P.A. convenuta di esecuzione di opere ritenute pagina 10 di 11 risolutive della problematica lamentata, così risultando tali domande indubbiamente di competenza del giudice delle Acque Pubbliche, non ricadendo nell'ipotesi dubbia risolta dalle
Sezioni Unite.
Alla pronuncia di incompetenza per materia in favore di detto Tribunale consegue l'assorbimento di ogni altra domanda formulata dalle parti nel presente giudizio.
3) Le spese di lite
Le spese di lite fra tutte le parti del giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 c.p.c., in considerazione dei contrasti esistenti sulla questione oggetto del contendere, nonché della novità giurisprudenziale che ha comportato l'intervento a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione a dirimere in materia il relativo contrasto fra sezioni semplici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte d'appello di Milano;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 05/05/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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