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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 02/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1348/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg 1348/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo su scrittura privata, promossa DA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Donalisio, come da procura C.F._2 in atti, OPPONENTI CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Luca CP_1 C.F._3
Mondino, come da procura in atti OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE Contrariis reiectis;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie del caso;
- in via preliminare: sospendere, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa;
- in via principale: previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi sui capitoli dedotti e deducendi, ammesso ogni eventuale ulteriore mezzo di prova ritenuto necessario:
- annullare, revocare e/o dichiarare comunque nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 238/2023 (R.G. 514/2023) del 21-23.2.2023, emesso dal Tribunale di Cuneo nei confronti degli attori in opposizione e ad istanza di , in quanto CP_1 privo dei requisiti di legge e pertanto infondato in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA In via principale
1 Rigettare l'opposizione avanzata dagli attori e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di CUNEO n. 238/2023 RG 514/2023. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari dell'odierno giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Gli attori e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 283/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 21 febbraio 2023, con cui sono stati ingiunti di pagare, in solido tra loro in favore dell'odierno opponente CP_1
, la somma di euro 21.500,00. Il credito, azionato in via monitoria nei confronti dei
[...] debitori, si fonda su una scrittura privata del 27 marzo 2014, con cui gli odierni opponenti si erano impegnati alla restituzione della complessiva somma di euro 21.500,00, concessa loro in prestito dal fratello , al momento della CP_2 vendita dell'immobile di loro proprietà, sito in SA. L'odierno opposto, unico erede del padre , ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto CP_2 dell'odierna opposizione, allegando come alcun immobile fosse nella titolarità degli opponenti.
1.1. Con l'atto di opposizione, gli attori rappresentano che, al momento della scrittura privata era stato individuato erroneamente l'immobile di SA, in contrada Torretta, in luogo dell'immobile sito in Contrada Orfani, tutt'ora nella titolarità dei medesimi, messo in vendita tramite agenzia immobiliare e ad oggi ancora invenduto, rappresentando altresì che il defunto fratello aveva manifestato, sia pur CP_2 verbalmente, l'intenzione di rimettere il debito. Per l'effetto, ritenuta non verificatasi la condizione dedotta in scrittura privata, gli opponenti hanno concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c.
2. Il convenuto opposto si è costituito, contestando la ricostruzione attorea, ritenendo non provata la circostanza che della inesistenza dell'immobile sito in Contrada Torretta in SA, oggetto di scrittura privata, risultando unicamente la proprietà, in capo agli attori, di due immobili siti in Contrada Orfani;
del pari, il convenuto opposto ha contestato la circostanza della volontà del defunto padre di voler rimettere il debito degli odierni opponenti. Il convenuto ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Disposti alcuni rinvii per la pendenza di trattative, dall'esito negativo, all'udienza fissata per la trattazione sono stati assegnati termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Con memoria assertiva, parte convenuta ha invocato la natura meramente potestativa della condizione apposta alla scrittura privata, come tale nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.. Alla successiva udienza, parte attrice ha insistito nell'ammissione delle prove orali;
parte convenuta, ritenendo la causa matura per la decisione, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Sciolta la riserva, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., formulata dagli opponenti, e le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per
2 discussione orale, con assegnazione di termine per note conclusive e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.. 4. La pretesa creditoria del convenuto opposto si fonda sulla scrittura privata del 27 marzo 2014, con cui gli odierni opponenti hanno dato atto che , padre CP_2 del convenuto deceduto nel 2022, aveva manifestato la volontà di concedere in prestito al fratello e alla cognata, la somma di euro 15.000,00, da corrispondere a mezzo bonifico bancario del giorno successivo, al fine di far fronte alle spese di lite di un procedimento civile concluso con sentenza dell'allora Tribunale di Mondovì, in forza del quale l'attore di quel procedimento aveva notificato atto di precetto per la complessiva somma di euro 15.397,8, dando al contempo atto di un ulteriore prestito di euro 6.500,00 concesso dal medesimo nel 2013 (doc. 2 fascicolo parte convenuta), per un CP_2 complessivo importo di euro 21.500,00. Gli attori, nel riconoscersi debitori di tale somma, si erano impegnati alla restituzione “…al momento della vendita dell'immobile sito in SA, via San Vito dei Normanni, in contrada Torretta…”, come riportato espressamente nella scrittura privata, al contempo manifestando “…la volontà di cedere, in favore del sig. e del di lui figlio, sig. eventuali propri crediti maturati e/o maturandi, CP_2 CP_1 sino alla concorrenza della suddetta somma, concessa a titolo di prestito, pari a complessivi € 21.500,00…” (doc. 1 fascicolo parte convenuta).
4.1. Il convenuto opposto, unico erede del proprio padre (doc. 5 CP_2 fascicolo parte convenuta), ha azionato in via monitoria la predetta scrittura privata, allegando l'inadempimento degli opponenti e rilevando come gli stessi non siano proprietari di alcun immobile sito in SA, Contrada Torretta, ma soltanto di due immobili siti in Contrada Orfani (docc. 3 e 4 fascicolo parte convenuta). Gli opponenti, dal canto loro, confermando la circostanza della titolarità degli immobili siti in Contrada Orfani, hanno contestato di esser mai stati proprietari di un immobile sito in Contrada Torretta e che il riferimento a tale immobile doveva ritenersi frutto di un errore materiale. Sulla scorta di tale ricostruzione, gli opponenti hanno prodotto documentazione attestante la messa in vendita dell'immobile, sia con documentazione fotografica (doc. 5 fascicolo parte opponente), sia producendo l'incarico conferito all'agenzia immobiliare in data 16 maggio 2023 (doc. 6 fascicolo parte opponente).
4.2. Parte opposta ha replicato a tale ricostruzione invocando la natura meramente potestativa della condizione apposta alla scrittura privata, con cui si subordina il rimborso del prestito alla alienazione dell'immobile, insistendo in ogni caso nell'assenza di prova della inesistenza dell'immobile di Contrada Torretta, del pari contestando la volontà del padre di rimettere il debito degli opponenti e richiamando altresì il precedente riconoscimento di debito, della somma di euro 6.500,00, con cui le parti avevano concordato la restituzione entro “l'anno 2014”.
5. È fondata la ricostruzione di parte convenuta opposta quanto alla natura meramente potestativa della condizione apposta alla scrittura privata. Giova preliminarmente rilevare che la norma dell'art. 1355 c.c. prevede la nullità dell'assunzione di un obbligo – per quel che concerne il caso di specie – qualora sia subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà del debitore. La
3 giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che “la condizione è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nullità ex art. 1355 c.c., quando l'efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri o apprezzabili motivi e delinei un'alternativa capace di soddisfare anche l'interesse del soggetto obbligato – sicchè l'evento dedotto dipende anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato -, ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio” (C. Civ. n. 23028/2023).
5.1. Nel caso di specie, dalla disamina della scrittura privata e dal complessivo assetto di interessi determinato dall'accordo, vi sono diversi elementi che consentono di concludere in tal senso. In primo luogo, il riferimento, assolutamente generico, al
“momento della vendita” dell'immobile, privo di ulteriori specifici riferimenti temporali, con cui sostanzialmente si finisce col rimettere alla mera volontà della parte il verificarsi della condizione, vieppiù considerando che, come correttamente rilevato da parte convenuta opposta, nel precedente riconoscimento del debito di 6.500,00 euro, sottoscritto nel 2013, le parti avevano concordato la restituzione “entro l'anno 2014”. È plausibile ritenere che, in ragione dei rapporti familiari, con la scrittura privata di cui trattasi le parti avessero intenzione di accordare una dilazione nella restituzione degli importi concessi in prestito;
purtuttavia, la condizione, per come viene riportata nell'accordo, nella sua valenza tanto neutra quanto generica, non consente di superare il vaglio richiesto dalla norma dell'art. 1355 c.c., al fine di evitarne la nullità, poiché nella condizione suddetta non si scorge alcuno specifico interesse se non quello dei debitori, alla cui volontà è sostanzialmente rimessa l'assunzione dell'obbligo di restituzione delle somme prestate.
5.2. Del resto, che la condizione sia meramente potestativa si evince a fortiori dal contegno degli stessi attori. In disparte la indimostrata circostanza che il riferimento all'immobile di SA in Contrada Torretta fosse erroneo, volendo le parti invece indicare gli immobili attualmente in proprietà degli opponenti in Contrada Orfani, è appena il caso di osservare che soltanto nel maggio 2023 gli opponenti hanno conferito incarico all'agenzia immobiliare per la vendita di tali immobili, ovvero circa un mese dopo la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 14-17 aprile 2023. In mancanza di specifici elementi da cui desumere che la natura sospensiva della condizione, e pertanto apposta anche nell'interesse del creditore, la stessa deve essere pertanto dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c., con conseguente diritto del convenuto opposto alla restituzione della somma portata in decreto ingiuntivo.
6. Del pari, alcun rilievo può avere la circostanza, peraltro del tutto indimostrata, della volontà del defunto di voler rimettere il debito. La norma dell'art. CP_2
1236 c.c. prevede espressamente che la remissione del debito estingue l'obbligazione quando viene comunicata al debitore, salvo che questi dichiari, in un congruo termine di non volerne profittare. La remissione del debito costituisce pertanto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, un negozio unilaterale recettizio, neutro quoad causam e non soggetto a particolari requisiti di forma, nemmeno ad probationem e i cui effetti non possono essere disconosciuti dal creditore. In altri
4 termini, è necessario in ogni caso che, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, la volontà del creditore in tal senso sia esternata in una dichiarazione resa al debitore. In tal senso, difetta la prova che tale volontà fosse stata espressamente dichiarata dal creditore ai debitori;
del tutto irrilevante, per quanto poc'anzi si è rilevato, la circostanza che gli attori pretendevano di dimostrare con la testimonianza di , sorella del de cuius e Testimone_1 dell'attore , in ordine alla volontà di condonare il debito, atteso che una Parte_1 tale manifestazione di volontà è del tutto ininfluente, se non viene resa ai debitori, come innanzi si è già evidenziato. Per tutti i motivi fin qui esposti, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia. Per l'effetto, considerata la complessiva attività processuale svolta e le questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che gli attori, in solido tra loro, saranno tenuti a rifondere al convenuto opposto in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 283/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 21 febbraio 2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna gli opponenti e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di lite in favore del convenuto , spese che si liquidano CP_1 in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 2 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg 1348/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo su scrittura privata, promossa DA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Donalisio, come da procura C.F._2 in atti, OPPONENTI CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Luca CP_1 C.F._3
Mondino, come da procura in atti OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE Contrariis reiectis;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie del caso;
- in via preliminare: sospendere, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa;
- in via principale: previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi sui capitoli dedotti e deducendi, ammesso ogni eventuale ulteriore mezzo di prova ritenuto necessario:
- annullare, revocare e/o dichiarare comunque nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 238/2023 (R.G. 514/2023) del 21-23.2.2023, emesso dal Tribunale di Cuneo nei confronti degli attori in opposizione e ad istanza di , in quanto CP_1 privo dei requisiti di legge e pertanto infondato in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA In via principale
1 Rigettare l'opposizione avanzata dagli attori e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di CUNEO n. 238/2023 RG 514/2023. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari dell'odierno giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Gli attori e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 283/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 21 febbraio 2023, con cui sono stati ingiunti di pagare, in solido tra loro in favore dell'odierno opponente CP_1
, la somma di euro 21.500,00. Il credito, azionato in via monitoria nei confronti dei
[...] debitori, si fonda su una scrittura privata del 27 marzo 2014, con cui gli odierni opponenti si erano impegnati alla restituzione della complessiva somma di euro 21.500,00, concessa loro in prestito dal fratello , al momento della CP_2 vendita dell'immobile di loro proprietà, sito in SA. L'odierno opposto, unico erede del padre , ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto CP_2 dell'odierna opposizione, allegando come alcun immobile fosse nella titolarità degli opponenti.
1.1. Con l'atto di opposizione, gli attori rappresentano che, al momento della scrittura privata era stato individuato erroneamente l'immobile di SA, in contrada Torretta, in luogo dell'immobile sito in Contrada Orfani, tutt'ora nella titolarità dei medesimi, messo in vendita tramite agenzia immobiliare e ad oggi ancora invenduto, rappresentando altresì che il defunto fratello aveva manifestato, sia pur CP_2 verbalmente, l'intenzione di rimettere il debito. Per l'effetto, ritenuta non verificatasi la condizione dedotta in scrittura privata, gli opponenti hanno concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c.
2. Il convenuto opposto si è costituito, contestando la ricostruzione attorea, ritenendo non provata la circostanza che della inesistenza dell'immobile sito in Contrada Torretta in SA, oggetto di scrittura privata, risultando unicamente la proprietà, in capo agli attori, di due immobili siti in Contrada Orfani;
del pari, il convenuto opposto ha contestato la circostanza della volontà del defunto padre di voler rimettere il debito degli odierni opponenti. Il convenuto ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Disposti alcuni rinvii per la pendenza di trattative, dall'esito negativo, all'udienza fissata per la trattazione sono stati assegnati termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Con memoria assertiva, parte convenuta ha invocato la natura meramente potestativa della condizione apposta alla scrittura privata, come tale nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.. Alla successiva udienza, parte attrice ha insistito nell'ammissione delle prove orali;
parte convenuta, ritenendo la causa matura per la decisione, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Sciolta la riserva, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., formulata dagli opponenti, e le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per
2 discussione orale, con assegnazione di termine per note conclusive e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.. 4. La pretesa creditoria del convenuto opposto si fonda sulla scrittura privata del 27 marzo 2014, con cui gli odierni opponenti hanno dato atto che , padre CP_2 del convenuto deceduto nel 2022, aveva manifestato la volontà di concedere in prestito al fratello e alla cognata, la somma di euro 15.000,00, da corrispondere a mezzo bonifico bancario del giorno successivo, al fine di far fronte alle spese di lite di un procedimento civile concluso con sentenza dell'allora Tribunale di Mondovì, in forza del quale l'attore di quel procedimento aveva notificato atto di precetto per la complessiva somma di euro 15.397,8, dando al contempo atto di un ulteriore prestito di euro 6.500,00 concesso dal medesimo nel 2013 (doc. 2 fascicolo parte convenuta), per un CP_2 complessivo importo di euro 21.500,00. Gli attori, nel riconoscersi debitori di tale somma, si erano impegnati alla restituzione “…al momento della vendita dell'immobile sito in SA, via San Vito dei Normanni, in contrada Torretta…”, come riportato espressamente nella scrittura privata, al contempo manifestando “…la volontà di cedere, in favore del sig. e del di lui figlio, sig. eventuali propri crediti maturati e/o maturandi, CP_2 CP_1 sino alla concorrenza della suddetta somma, concessa a titolo di prestito, pari a complessivi € 21.500,00…” (doc. 1 fascicolo parte convenuta).
4.1. Il convenuto opposto, unico erede del proprio padre (doc. 5 CP_2 fascicolo parte convenuta), ha azionato in via monitoria la predetta scrittura privata, allegando l'inadempimento degli opponenti e rilevando come gli stessi non siano proprietari di alcun immobile sito in SA, Contrada Torretta, ma soltanto di due immobili siti in Contrada Orfani (docc. 3 e 4 fascicolo parte convenuta). Gli opponenti, dal canto loro, confermando la circostanza della titolarità degli immobili siti in Contrada Orfani, hanno contestato di esser mai stati proprietari di un immobile sito in Contrada Torretta e che il riferimento a tale immobile doveva ritenersi frutto di un errore materiale. Sulla scorta di tale ricostruzione, gli opponenti hanno prodotto documentazione attestante la messa in vendita dell'immobile, sia con documentazione fotografica (doc. 5 fascicolo parte opponente), sia producendo l'incarico conferito all'agenzia immobiliare in data 16 maggio 2023 (doc. 6 fascicolo parte opponente).
4.2. Parte opposta ha replicato a tale ricostruzione invocando la natura meramente potestativa della condizione apposta alla scrittura privata, con cui si subordina il rimborso del prestito alla alienazione dell'immobile, insistendo in ogni caso nell'assenza di prova della inesistenza dell'immobile di Contrada Torretta, del pari contestando la volontà del padre di rimettere il debito degli opponenti e richiamando altresì il precedente riconoscimento di debito, della somma di euro 6.500,00, con cui le parti avevano concordato la restituzione entro “l'anno 2014”.
5. È fondata la ricostruzione di parte convenuta opposta quanto alla natura meramente potestativa della condizione apposta alla scrittura privata. Giova preliminarmente rilevare che la norma dell'art. 1355 c.c. prevede la nullità dell'assunzione di un obbligo – per quel che concerne il caso di specie – qualora sia subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà del debitore. La
3 giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che “la condizione è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nullità ex art. 1355 c.c., quando l'efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri o apprezzabili motivi e delinei un'alternativa capace di soddisfare anche l'interesse del soggetto obbligato – sicchè l'evento dedotto dipende anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato -, ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio” (C. Civ. n. 23028/2023).
5.1. Nel caso di specie, dalla disamina della scrittura privata e dal complessivo assetto di interessi determinato dall'accordo, vi sono diversi elementi che consentono di concludere in tal senso. In primo luogo, il riferimento, assolutamente generico, al
“momento della vendita” dell'immobile, privo di ulteriori specifici riferimenti temporali, con cui sostanzialmente si finisce col rimettere alla mera volontà della parte il verificarsi della condizione, vieppiù considerando che, come correttamente rilevato da parte convenuta opposta, nel precedente riconoscimento del debito di 6.500,00 euro, sottoscritto nel 2013, le parti avevano concordato la restituzione “entro l'anno 2014”. È plausibile ritenere che, in ragione dei rapporti familiari, con la scrittura privata di cui trattasi le parti avessero intenzione di accordare una dilazione nella restituzione degli importi concessi in prestito;
purtuttavia, la condizione, per come viene riportata nell'accordo, nella sua valenza tanto neutra quanto generica, non consente di superare il vaglio richiesto dalla norma dell'art. 1355 c.c., al fine di evitarne la nullità, poiché nella condizione suddetta non si scorge alcuno specifico interesse se non quello dei debitori, alla cui volontà è sostanzialmente rimessa l'assunzione dell'obbligo di restituzione delle somme prestate.
5.2. Del resto, che la condizione sia meramente potestativa si evince a fortiori dal contegno degli stessi attori. In disparte la indimostrata circostanza che il riferimento all'immobile di SA in Contrada Torretta fosse erroneo, volendo le parti invece indicare gli immobili attualmente in proprietà degli opponenti in Contrada Orfani, è appena il caso di osservare che soltanto nel maggio 2023 gli opponenti hanno conferito incarico all'agenzia immobiliare per la vendita di tali immobili, ovvero circa un mese dopo la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 14-17 aprile 2023. In mancanza di specifici elementi da cui desumere che la natura sospensiva della condizione, e pertanto apposta anche nell'interesse del creditore, la stessa deve essere pertanto dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c., con conseguente diritto del convenuto opposto alla restituzione della somma portata in decreto ingiuntivo.
6. Del pari, alcun rilievo può avere la circostanza, peraltro del tutto indimostrata, della volontà del defunto di voler rimettere il debito. La norma dell'art. CP_2
1236 c.c. prevede espressamente che la remissione del debito estingue l'obbligazione quando viene comunicata al debitore, salvo che questi dichiari, in un congruo termine di non volerne profittare. La remissione del debito costituisce pertanto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, un negozio unilaterale recettizio, neutro quoad causam e non soggetto a particolari requisiti di forma, nemmeno ad probationem e i cui effetti non possono essere disconosciuti dal creditore. In altri
4 termini, è necessario in ogni caso che, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, la volontà del creditore in tal senso sia esternata in una dichiarazione resa al debitore. In tal senso, difetta la prova che tale volontà fosse stata espressamente dichiarata dal creditore ai debitori;
del tutto irrilevante, per quanto poc'anzi si è rilevato, la circostanza che gli attori pretendevano di dimostrare con la testimonianza di , sorella del de cuius e Testimone_1 dell'attore , in ordine alla volontà di condonare il debito, atteso che una Parte_1 tale manifestazione di volontà è del tutto ininfluente, se non viene resa ai debitori, come innanzi si è già evidenziato. Per tutti i motivi fin qui esposti, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia. Per l'effetto, considerata la complessiva attività processuale svolta e le questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che gli attori, in solido tra loro, saranno tenuti a rifondere al convenuto opposto in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 283/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 21 febbraio 2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna gli opponenti e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di lite in favore del convenuto , spese che si liquidano CP_1 in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 2 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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