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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/08/2025, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 50314/2023, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna De Petrillo e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, via Elvia Recina n. 6, per procura allegata agli atti ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Gian Ettore Gassani e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Ezio n. 12, per procura allegata agli atti resistente e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: Esecutorietà sentenza Sacra Rota di nullità di matrimonio (L. 121/85)
Conclusioni
Parte appellante: “Chiede Dichiararsi l'efficacia della sentenza prot. N. 19116 – 075/2021 resa dal Tribunale ecclesiastico di Prima Istanza di Roma ha dichiarato la nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio della donna” ex can. 1095 2
1 cic del Codice di diritto canonico con sentenza pubblicata con decreto il 26.03.2021, divenuta definitiva per mancata impugnazione, cui ha fatto seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 25.01.2022 e per l'effetto disporre per la conseguenziale annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Capranica NE. Con condanna della controparte alle spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario delle spese e creditore degli onorari.” Parte appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis rejectis: - Ordini/autorizzi il deposito del fascicolo della procedura dinanzi al Tribunale canonico;
- verifichi la contrarietà della pronuncia con i principi dell'affidamento incolpevole e della buona fede;
- rigetti la domanda ex adverso svolta (“Dichiararsi l'efficacia della sentenza prot. N. 19116
– 075/2021 e, per l'effetto, disporre per la conseguenziale annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Capranica NE”) con condanna alle spese della sig.ra
.” Pt_1
Premesso che
Con ricorso congiunto depositato in data 18.2.2023 e Parte_1 Controparte_1
chiedevano a questa Corte di Appello che venisse dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza emessa in data 26.3.2021 dal Tribunale Ecclesiastico di prima istanza di Roma con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio da loro contratto in Capranica
NE (RM) il 29.8.2015 con rito concordatario.
I ricorrenti deducevano, a fondamento del ricorso, che il matrimonio era stato dichiarato nullo per “difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da parte della donna al momento della manifestazione del consenso nunziale”, che la sentenza era stata dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 25.1.2022, che non erano pendenti cause aventi lo stesso oggetto davanti al Giudice italiano e che la sentenza non aveva contenuto contrario all'ordine pubblico interno.
Con atto depositato il 17.4.2023 dichiarava di revocare il proprio Controparte_1
consenso alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio della Sacra Rota, rappresentando di aver originariamente acconsentito a presentare domanda per la delibazione “per quieto vivere”, pensando in tal modo di stemperare la conflittualità esistente tra le parti. Ha dedotto, inoltre, che la delibazione sarebbe contraria all'ordine pubblico interno . poiché violerebbe il principio di buona fede ed il suo affidamento incolpevole.
2 Con ordinanza del 31.1.2024 la Corte, ritenuta ammissibile la predetta dichiarazione di revoca, disponeva il mutamento dal rito di volontaria giurisdizione a quello contenzioso e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.7.2024.
Il Procuratore Generale, con atto depositato il 24.6.2024, esprimeva parere favorevole alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
L'udienza dell'11.7.2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 23.12.2024 la Corte, rilevato il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha rimesso le parti in termini concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Sussistono infatti nella specie le condizioni per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico di prima istanza, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale che apporta modifiche al
Concordato Lateranense dell'11.2.1929, ratificato con la legge n. 121/85.
Risulta invero dagli atti che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa, trattandosi di matrimonio concordatario e che nel procedimento davanti al Tribunale
Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
Inoltre, si rileva che la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, essendo stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dalle parti per una causa rapportabile a quelle previste dall'art. 120 e ss. del codice civile (“grave carenza di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte della donna attrice”), a nulla rilevando le eccezioni, peraltro generiche e non supportate da alcun riscontro probatorio, mosse dal Va di conseguenza dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in CP_1
questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali.
Il tenore della decisione giustifica la condanna di al rimborso delle spese Controparte_1
di lite del presente giudizio.
3
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
-dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 26.3.2021 dal
Tribunale Ecclesiastico di Prima Istanza del Vicariato di Roma e dichiarata esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 25.1.2022, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in Capranica NE (RM) il 29.8.2015 da
, nata a [...] (in Polonia) il 5.5.1983, e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...].
[...]
-condanna al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie pari al 15 % dei compensi, iva e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Manda al competente ufficio di stato civile per la trascrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17.7.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
4
La Corte composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 50314/2023, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna De Petrillo e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, via Elvia Recina n. 6, per procura allegata agli atti ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Gian Ettore Gassani e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Ezio n. 12, per procura allegata agli atti resistente e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: Esecutorietà sentenza Sacra Rota di nullità di matrimonio (L. 121/85)
Conclusioni
Parte appellante: “Chiede Dichiararsi l'efficacia della sentenza prot. N. 19116 – 075/2021 resa dal Tribunale ecclesiastico di Prima Istanza di Roma ha dichiarato la nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio della donna” ex can. 1095 2
1 cic del Codice di diritto canonico con sentenza pubblicata con decreto il 26.03.2021, divenuta definitiva per mancata impugnazione, cui ha fatto seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 25.01.2022 e per l'effetto disporre per la conseguenziale annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Capranica NE. Con condanna della controparte alle spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario delle spese e creditore degli onorari.” Parte appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis rejectis: - Ordini/autorizzi il deposito del fascicolo della procedura dinanzi al Tribunale canonico;
- verifichi la contrarietà della pronuncia con i principi dell'affidamento incolpevole e della buona fede;
- rigetti la domanda ex adverso svolta (“Dichiararsi l'efficacia della sentenza prot. N. 19116
– 075/2021 e, per l'effetto, disporre per la conseguenziale annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Capranica NE”) con condanna alle spese della sig.ra
.” Pt_1
Premesso che
Con ricorso congiunto depositato in data 18.2.2023 e Parte_1 Controparte_1
chiedevano a questa Corte di Appello che venisse dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza emessa in data 26.3.2021 dal Tribunale Ecclesiastico di prima istanza di Roma con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio da loro contratto in Capranica
NE (RM) il 29.8.2015 con rito concordatario.
I ricorrenti deducevano, a fondamento del ricorso, che il matrimonio era stato dichiarato nullo per “difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da parte della donna al momento della manifestazione del consenso nunziale”, che la sentenza era stata dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 25.1.2022, che non erano pendenti cause aventi lo stesso oggetto davanti al Giudice italiano e che la sentenza non aveva contenuto contrario all'ordine pubblico interno.
Con atto depositato il 17.4.2023 dichiarava di revocare il proprio Controparte_1
consenso alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio della Sacra Rota, rappresentando di aver originariamente acconsentito a presentare domanda per la delibazione “per quieto vivere”, pensando in tal modo di stemperare la conflittualità esistente tra le parti. Ha dedotto, inoltre, che la delibazione sarebbe contraria all'ordine pubblico interno . poiché violerebbe il principio di buona fede ed il suo affidamento incolpevole.
2 Con ordinanza del 31.1.2024 la Corte, ritenuta ammissibile la predetta dichiarazione di revoca, disponeva il mutamento dal rito di volontaria giurisdizione a quello contenzioso e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.7.2024.
Il Procuratore Generale, con atto depositato il 24.6.2024, esprimeva parere favorevole alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
L'udienza dell'11.7.2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 23.12.2024 la Corte, rilevato il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha rimesso le parti in termini concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Sussistono infatti nella specie le condizioni per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico di prima istanza, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale che apporta modifiche al
Concordato Lateranense dell'11.2.1929, ratificato con la legge n. 121/85.
Risulta invero dagli atti che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa, trattandosi di matrimonio concordatario e che nel procedimento davanti al Tribunale
Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
Inoltre, si rileva che la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, essendo stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dalle parti per una causa rapportabile a quelle previste dall'art. 120 e ss. del codice civile (“grave carenza di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte della donna attrice”), a nulla rilevando le eccezioni, peraltro generiche e non supportate da alcun riscontro probatorio, mosse dal Va di conseguenza dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in CP_1
questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali.
Il tenore della decisione giustifica la condanna di al rimborso delle spese Controparte_1
di lite del presente giudizio.
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P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
-dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 26.3.2021 dal
Tribunale Ecclesiastico di Prima Istanza del Vicariato di Roma e dichiarata esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 25.1.2022, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in Capranica NE (RM) il 29.8.2015 da
, nata a [...] (in Polonia) il 5.5.1983, e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...].
[...]
-condanna al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie pari al 15 % dei compensi, iva e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Manda al competente ufficio di stato civile per la trascrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17.7.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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