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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3617/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3617/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. RANFAGNI ANDREA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. RANFAGNI ANDREA ( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
DEI ROSSI 1 50125 FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_3 C.F._4 dell'avv. RANFAGNI ANDREA ( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
DEI ROSSI 1 50125 FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO Controparte_1 P.IVA_1 RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA 50 00186 ROMApresso il difensore avv. FUSO RICCARDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande proposte dai ricorrenti - volte ad ottenere il ricalcolo dei ratei di 13° mensilità e del premio annuo a decorrere dall'anno 2010 quanto al ricorrente e dal 1 gennaio 2019 Parte_1
quanto ai ricorrenti e , secondo il criterio di stretta proporzionalità di cui ai contratti Pt_2 Pt_3
di solidarietà difensiva (21.10.2010, 27.03.2013, 27 ottobre 2015 e 11 giugno 2018) prodotti in atti e la condanna della convenuta alle conseguenti differenze retributive - sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni che si vanno ad enunciare.
I criteri di calcolo
Domanda dei Ricorrenti e Parte_4 Parte_3
Risulta dagli atti di causa che con riguardo ai ricorrenti e la questione relativa alle Pt_2 Pt_3
modalità di calcolo dei ratei della tredicesima mensilità e del premio annuo e dunque alla corretta interpretazione del contenuto degli specifici contratti di solidarietà difensiva richiamati in
1 ricorso è stata risolta con efficacia di giudicato tra le parti nel senso indicato dagli odierni ricorrenti ( cfr sentenza Tribunale Firenze n. 674/21 confermata da Sentenza Corte Appello di
Firenze 325/23 passata in giudicato).
Ciò chiarito si osserva che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui « in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento » (Cass. S.U. n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n.
10156/2017; Cass. n. 1502/2018; Cass. n. 5555/2018). La portata precettiva della decisione, intangibile quanto ai diritti già maturati, esplica i suoi effetti per il futuro rebus sic stantibus, ossia a situazione normativa e fattuale immutata, sicché solo a fronte di sopravvenienze che riguardino le premesse della precedente statuizione « il giudice del merito che ritenga preclusa
l'indagine in virtù del giudicato applica erroneamente la regula iuris sottesa all'art. 2909 c.c.» (
Cass. n. 10156/2017 che richiama Cass. n. 13921/2013, Cass.n. 7981/2016 e Cass. n.
26922/2016).
Orbene, nel caso di specie parte convenuta non ha allegato alcuna sopravvenienza o mutamento della regolamentazione del rapporto che imponga una nuova valutazione , di talchè la questione deve intendersi coperta dal giudicato.
Posizione Dall'Orco
Riguardo alla domanda proposta dal ricorrente si richiamano ex art 118 disp att i Parte_5
principi di diritto enunciati e ribaditi nei concordi precedenti di questo Tribunale prodotti in atti ( cfr Tribunale Firenze n. 674/21 ; n. 262/24 e 79/2025) alle cui compiute motivazioni si rimanda.
Eccezione di prescrizione
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente
2 ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022.
Le richieste di tutti e tre i ricorrenti risultano quindi interamente accoglibili, in quanto circoscritte nel termine di cinque anni anteriori alla entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il 18.7.2012.
Quantificazione
Per la quantificazione del dovuto si fa riferimento ai conteggi analitici depositati dai ricorrenti ( cfr doc 15 ,16 e 17) i quali risultano corretti non solo nei presupposti di calcolo (numero di assenze e quantificazione della retribuzione) corrispondenti ai dati desumibili dalle buste paga in att,i ma anche nei criteri del calcolo stesso.
Ed in effetti per quanto riguarda i ricorrenti e il principio per cui i giorni effettivi di Pt_3 Pt_2
assenza non retribuita devono essere parametrati sui 30 giorni del mese ( e non su 20/21) è coperto dal giudicato ( per quanto sopra motivato).
Con riguardo alla posizione invece, si richiamano ecx art 118 disp att cpc i precedenti Parte_5
del Tribunale già citati, nonché sentenza Corte Appello Firenze 334/2025 ( cfr motivazione sullo specifico punto pag 4 sentenza prodotta con le note finali)
In definitiva quindi ha diritto al pagamento della complessiva somma di € Parte_1
2186,31 quali differenze maturate dal 2010 al 31.12.2023; ha diritto al pagamento Parte_2 della complessiva somma di € 725,89 quali differenze maturate dal 1.1.2019 al 31.12.2023 e al pagamento della complessiva somma di € 447,95 quali differenze maturate dal Parte_3
1.1.2019 al 31.12.2023.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dei credito accertato e applicato l'aumento previsto dall'art 4 comma 2 DM55/14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento delle seguenti somme: Controparte_1
3 € 2186,31 in favore di;
Parte_1
€ 725,89 in favore di Parte_2
€ 447,95 in favore di Parte_3
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in
€ 40 per c. u. e complessivi € 2570 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 15 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3617/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. RANFAGNI ANDREA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. RANFAGNI ANDREA ( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
DEI ROSSI 1 50125 FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_3 C.F._4 dell'avv. RANFAGNI ANDREA ( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
DEI ROSSI 1 50125 FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO Controparte_1 P.IVA_1 RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA 50 00186 ROMApresso il difensore avv. FUSO RICCARDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande proposte dai ricorrenti - volte ad ottenere il ricalcolo dei ratei di 13° mensilità e del premio annuo a decorrere dall'anno 2010 quanto al ricorrente e dal 1 gennaio 2019 Parte_1
quanto ai ricorrenti e , secondo il criterio di stretta proporzionalità di cui ai contratti Pt_2 Pt_3
di solidarietà difensiva (21.10.2010, 27.03.2013, 27 ottobre 2015 e 11 giugno 2018) prodotti in atti e la condanna della convenuta alle conseguenti differenze retributive - sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni che si vanno ad enunciare.
I criteri di calcolo
Domanda dei Ricorrenti e Parte_4 Parte_3
Risulta dagli atti di causa che con riguardo ai ricorrenti e la questione relativa alle Pt_2 Pt_3
modalità di calcolo dei ratei della tredicesima mensilità e del premio annuo e dunque alla corretta interpretazione del contenuto degli specifici contratti di solidarietà difensiva richiamati in
1 ricorso è stata risolta con efficacia di giudicato tra le parti nel senso indicato dagli odierni ricorrenti ( cfr sentenza Tribunale Firenze n. 674/21 confermata da Sentenza Corte Appello di
Firenze 325/23 passata in giudicato).
Ciò chiarito si osserva che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui « in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento » (Cass. S.U. n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n.
10156/2017; Cass. n. 1502/2018; Cass. n. 5555/2018). La portata precettiva della decisione, intangibile quanto ai diritti già maturati, esplica i suoi effetti per il futuro rebus sic stantibus, ossia a situazione normativa e fattuale immutata, sicché solo a fronte di sopravvenienze che riguardino le premesse della precedente statuizione « il giudice del merito che ritenga preclusa
l'indagine in virtù del giudicato applica erroneamente la regula iuris sottesa all'art. 2909 c.c.» (
Cass. n. 10156/2017 che richiama Cass. n. 13921/2013, Cass.n. 7981/2016 e Cass. n.
26922/2016).
Orbene, nel caso di specie parte convenuta non ha allegato alcuna sopravvenienza o mutamento della regolamentazione del rapporto che imponga una nuova valutazione , di talchè la questione deve intendersi coperta dal giudicato.
Posizione Dall'Orco
Riguardo alla domanda proposta dal ricorrente si richiamano ex art 118 disp att i Parte_5
principi di diritto enunciati e ribaditi nei concordi precedenti di questo Tribunale prodotti in atti ( cfr Tribunale Firenze n. 674/21 ; n. 262/24 e 79/2025) alle cui compiute motivazioni si rimanda.
Eccezione di prescrizione
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente
2 ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022.
Le richieste di tutti e tre i ricorrenti risultano quindi interamente accoglibili, in quanto circoscritte nel termine di cinque anni anteriori alla entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il 18.7.2012.
Quantificazione
Per la quantificazione del dovuto si fa riferimento ai conteggi analitici depositati dai ricorrenti ( cfr doc 15 ,16 e 17) i quali risultano corretti non solo nei presupposti di calcolo (numero di assenze e quantificazione della retribuzione) corrispondenti ai dati desumibili dalle buste paga in att,i ma anche nei criteri del calcolo stesso.
Ed in effetti per quanto riguarda i ricorrenti e il principio per cui i giorni effettivi di Pt_3 Pt_2
assenza non retribuita devono essere parametrati sui 30 giorni del mese ( e non su 20/21) è coperto dal giudicato ( per quanto sopra motivato).
Con riguardo alla posizione invece, si richiamano ecx art 118 disp att cpc i precedenti Parte_5
del Tribunale già citati, nonché sentenza Corte Appello Firenze 334/2025 ( cfr motivazione sullo specifico punto pag 4 sentenza prodotta con le note finali)
In definitiva quindi ha diritto al pagamento della complessiva somma di € Parte_1
2186,31 quali differenze maturate dal 2010 al 31.12.2023; ha diritto al pagamento Parte_2 della complessiva somma di € 725,89 quali differenze maturate dal 1.1.2019 al 31.12.2023 e al pagamento della complessiva somma di € 447,95 quali differenze maturate dal Parte_3
1.1.2019 al 31.12.2023.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dei credito accertato e applicato l'aumento previsto dall'art 4 comma 2 DM55/14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento delle seguenti somme: Controparte_1
3 € 2186,31 in favore di;
Parte_1
€ 725,89 in favore di Parte_2
€ 447,95 in favore di Parte_3
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in
€ 40 per c. u. e complessivi € 2570 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 15 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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