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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2866/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONCELLI Parte_1 C.F._1
ANNALISA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BARONCELLI
ANNALISA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONCELLI Parte_2 C.F._2
ANNALISA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BARONCELLI
ANNALISA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABA Controparte_1 C.F._3
ISABELLA, elettivamente domiciliato in VIA ZAMENHOF 8 56127 PISApresso il difensore avv. SABA ISABELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABA ISABELLA. , Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA ZAMENHOF 8 56127 PISApresso il difensore avv. SABA
ISABELLA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABA ISABELLA, Controparte_2 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA ZAMENHOF 8 56127 PISApresso il difensore avv. SABA
ISABELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, Voglia: nel merito
In tesi
1. Accertare e dichiarare la nullità per simulazione degli atti di compravendita ai rogiti del Notaio del 27/11/2001 e del 6/6/2002 e per l'effetto dichiararne la loro inefficacia con Per_1 condanna dei convenuti alla restituzione del patrimonio immobiliare di cui in premessa al Sig.
[...] per i motivi di cui in parte narrativa;
contestualmente Ordini agli uffici competenti di Parte_1 provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture consequenziali;
pagina 1 di 7
2. In ipotesi
1. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accertata la simulazione dell'atto ai rogiti del Notaio del 6/6/2002, Voglia accertare e dichiarare che tale atto sia in realtà una Per_1 donazione e per l'effetto dichiarane la nullità per difetto di forma per tutti i motivi di cui in parte narrativa con la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del complesso immobiliare in favore del Sig. accertando e dichiarando la nullità per simulazione del contratto di Parte_1 compravendita ai rogiti del Notaio del 27/11/2001; contestualmente Ordini agli uffici Per_1 competenti di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture consequenziali;
2. Con vittoria di spese e compensi di causa;
In via ulteriormente subordinata
1. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accertata la simulazione degli atti notarili ai rogiti del Notaio e nemmeno la donazione, Voglia accertare e dichiarare che il Per_1 maggior valore acquisito dagli immobili è avvenuto grazie alle opere di ristrutturazione degli esponenti a corrispondere agli Esponenti la somma di euro 374.000,00, o in quella somma minore o maggiore accertata in corso di causa;
1 Con vittoria di spese e compensi di causa;
In via istruttoria:
Ammettere le richieste istruttorie di cui alle memorie II e III ex art. 183, co. 6, c.p.c. e respingere in quanto inammissibili quelle ex adverso formulate.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale riunione del presente procedimento con quello n. RG 2739/2021 Dott. Bonacchi, in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione ad agire degli attori;
in via preliminare: dichiarare la prescrizione dei diritti avanzati da controparte in atto di citazione;
nell'eventuale merito: respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla premessa;
in via subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui il Tribunale accogliesse le domande di controparte, voglia lo stesso, in via riconvenzionale, condannare gli attori a restituire ai convenuti tutte le somme che essi hanno speso a vario titolo per gli immobili oggetto del giudizio che si quantificano in € 3.451,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria, insiste per l'accoglimento delle proprie richieste ed istanze istruttorie così come formulate nelle memore ex art. 183 c VI c.p.c.., non ammesse, ed insiste altresì nelle proprie eccezioni e contestazioni istruttorie sempre in atti formulate chiedendo che vengano rigettate le richieste ed eccezioni avversarie come specificato nei propri atti e segnatamente nelle memorie ex art. 183 c VI
c.p.c..
In ogni caso, con vittoria di spese legali, spese generali, IVA e Cap come per legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno convenuto in giudizio i signori Parte_1 Parte_2 CP_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: Affinchè l'Ill.mo
[...] Parte_3 Controparte_2
Tribunale di Firenze adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, Voglia: nel merito In tesi
3. Accertare e dichiarare la nullità per simulazione degli atti di compravendita ai rogiti del Notaio del 27/11/2001 e del 6/6/2002 e per l'effetto dichiararne la loro inefficacia con Per_1 pagina 2 di 7 condanna dei convenuti alla restituzione del patrimonio immobiliare di cui in premessa al Sig.
[...] per i motivi di cui in parte narrativa;
contestualmente Ordini agli uffici competenti di Parte_1 provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture consequenziali;
4. In ipotesi
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accertata la simulazione dell'atto ai rogiti del Notaio del 6/6/2002, Voglia accertare e dichiarare che tale atto sia in realtà una Per_1 donazione e per l'effetto dichiarane la nullità per difetto di forma per tutti i motivi di cui in parte narrativa con la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del complesso immobiliare in favore del Sig. accertando e dichiarando la nullità per simulazione del contratto di Parte_1 compravendita ai rogiti del Notaio del 27/11/2001; contestualmente Ordini agli uffici Per_1 competenti di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture consequenziali;
4. Con vittoria di spese e compensi di causa;
In via ulteriormente subordinata
2. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accertata la simulazione degli atti notarili ai rogiti del Notaio e nemmeno la donazione, Voglia accertare e dichiarare che il Per_1 maggior valore acquisito dagli immobili è avvenuto grazie alle opere di ristrutturazione degli esponenti a corrispondere agli Esponenti la somma di euro 374.000,00, o in quella somma minore o maggiore accertata in corso di causa;
2 Con vittoria di spese e compensi di causa;
In via istruttoria:
Ammettere le richieste istruttorie di cui alle memorie II e III ex art. 183, co. 6, c.p.c. e respingere in quanto inammissibili quelle ex adverso formulate.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
A fondamento della domanda hanno allegato: che il sig. aveva sottoscritto nel 1988, Parte_1 in qualità di promissario acquirente, un contratto preliminare di compravendita con il sig.
[...]
avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Barberino di Mugello (FI), Via Parte_4
Camoggiano, 13, composto da casa colonica per civile abitazione e complesso rurale costituito da vari appezzamenti di terreno agricolo e boschivo, pattuendo il prezzo di compravendita in Lire 270.000.000; che, in sede di preliminare, aveva versato la somma di Lire 100.000.000 a titolo di Parte_1 caparra, con l'accordo di stipulare il rogito definitivo entro due anni;
che, contestualmente, il sig.
consentiva al sig. di intraprendere i lavori di ristrutturazione del complesso Parte_4 Parte_1 immobiliare, avente, all'epoca, destinazione agricola;
che, nel 1990, il sig. Parte_1 completata la ristrutturazione, stabiliva la propria abitazione nel compendio di cui è causa assieme ai figli e , fino al 1996, quando, per evitare conflitti familiari, si trasferiva in un Pt_2 CP_1 immobile condotto in locazione;
che il quale, nel frattempo, aveva accumulato Parte_1 ingenti debiti, non avendo disponibilità economiche per stipulare l'atto definitivo di compravendita, decideva di nominare acquirente il sig. il quale provvedeva al saldo del prezzo e Parte_5 diveniva così proprietario del complesso immobiliare oggetto della compravendita;
che, contestualmente all'atto di compravendita, veniva rilasciata dichiarazione da parte del sig. il Pt_5 quale si impegnava a trasferire la proprietà dell'intero compendio al sig. non appena Parte_1 quest'ultimo le avesse versato il residuo prezzo di Lire 170.000.000, pari alla differenza tra il prezzo complessivo della compravendita e quanto già versato dal a titolo di caparra;
che, nel 2001, a Parte_1 seguito della corresponsione dell'intero prezzo di compravendita da parte del sig. il sig. Parte_1 restituiva il complesso immobiliare a quest'ultimo, il quale decideva di intestarlo fittiziamente Pt_5 alla propria figlia, con atto di compravendita del 27.11.2001 ai rogiti Notaio Parte_6
pagina 3 di 7 con contestuale attribuzione del diritto di abitazione all'altro figlio, che, Per_1 Controparte_1 per la nuda proprietà dell'immobile, era pattuito il prezzo di Lire 235.000.000, mentre per il diritto di abitazione la somma di Lire 15.000.000, somme che in realtà non venivano corrisposte dai beneficiari delle attribuzioni in quanto già corrisposte da parte di al sig. prima del Parte_1 Pt_5 rogito notarile;
che nessuna somma veniva erogata da e in favore del padre, Pt_6 Controparte_1 su accordo delle parti, in quanto l'atto era da considerarsi simulato e finalizzato alla sottrazione del patrimonio all'aggressione dei creditori del padre;
che, successivamente, a seguito di difficoltà economiche incontrate anche da quest'ultima, in accordo con il padre, trasferiva la Parte_6 nuda proprietà dell'immobile, con atto ai rogiti Notaio del 6.6.2002, ai nipoti, figli di Per_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], all'epoca Controparte_1 Pt_3 CP_2 minorenni e, pertanto, autorizzati dal Giudice Tutelare sull'assunto, falso, che gli stessi avrebbero acquistato con denari, pari ad Euro 103.291,38, che la bisnonna paterna avrebbe loro donato;
che, pertanto, anche tale ultimo atto doveva considerarsi simulato.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 eccepito, in via preliminare;
il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di
[...]
che non aveva mai partecipato ad alcuno degli atti di cui parte attrice lamenta la simulazione;
Parte_2 il difetto di legittimazione attiva di privo della qualità di parte degli atti oggetto di Parte_1 domanda di simulazione.
Nel merito, hanno eccepito: l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione di simulazione proposta;
la mancata prova dei presupposti della stessa;
che fu proprio il figlio a corrispondere il prezzo CP_1 delle compravendite aventi ad oggetto il complesso immobiliare di cui è causa;
che le dedotte migliorie apportate all'immobile sono sfornite di prova. Hanno concluso per il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale subordinata, per la condanna degli attori a restituire, in proprio favore, le somme dagli stessi corrisposte a vario titolo per gli immobili oggetto di causa.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
Il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di simulazione relativa soggettiva con riferimento al contratto di compravendita stipulato in data 27.11.2001 ai rogiti Notaio tra Persona_2 Pt_5
da una parte, venditore, e e dall'altra, in qualità di
[...] Parte_6 Controparte_1 acquirenti e una domanda di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 6.6.2002 ai rogiti
Notaio con il quale vende ai minori, suoi nipoti, e Persona_2 Parte_6 Controparte_2
, la proprietà (nuda o piena, a seconda delle porzioni immobiliari) degli immobili di cui Parte_3 all'atto di compravendita del 27.11.2001.
Con l'interposizione fittizia di persona si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa, comune alle parti del contratto, della sua inefficacia: in sostanza, i contraenti pongono in essere, di comune accordo, un negozio apparente, limitatamente al trasferimento nei confronti dell'acquirente risultante nel contratto concluso, che, tuttavia, tra le stesse è simulato e, pertanto, inefficace, mentre è efficace il contratto dissimulato.
La simulazione soggettiva ha una struttura trilaterale, richiedendo, per il suo perfezionamento, la partecipazione all'accordo simulatorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo contraente, che deva dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta.
Quanto alla dimostrazione dell'accordo simulatorio, l'ordinamento richiede che le parti cristallizzino la natura simulata ovvero l'accordo realmente concluso (a seconda che si trattai di simulazione assoluta o relativa) in un atto scritto, la c.d. “controdichiarazione”, nel quale dichiarano la loro effettiva intenzione ovvero la reale portata del contratto apparente.
pagina 4 di 7 In particolare, alle parti non è consentito provare l'accordo simulatorio a mezzo di prova testimoniale
(ex art. 1417 c.c.).
Tanto premesso, è documentalmente provato il contratto di compravendita stipulato in data 27.11.2001 ai rogiti Notaio tra da una parte, venditore, e e Persona_2 Parte_5 Parte_6
dall'altra, in qualità di acquirenti, avente ad oggetto l'acquisto della nuda proprietà, Controparte_1 per la prima, e del diritto di abitazione, per il secondo, della casa colonica per civile abitazione in Barberino di Mugello località “Il Boschetto”, piano terra e primo;
nonché, in favore di Parte_6
del complesso rurale posto nel medesima località, costituito da vari appezzamenti di terreno
[...] agricolo e boschivo di circa mq. 57.000. Il prezzo della compravendita è pattuito in Lire 235.000.000 per la nuda proprietà ed in Euro 15.000,000 per il diritto di abitazione, “che la parte venditrice dichiara di avere già ricevuto dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza con rinuncia all'ipoteca legale”.
Riguardo al suddetto atto di compravendita, gli attori deducono che, con lo stesso, il sig.
[...] avrebbe deciso di intestare fittiziamente l'immobile alla propria figlia, con Parte_1 Parte_6 contestuale attribuzione del diritto di abitazione all'altro figlio, e che nessuna Controparte_1 somma veniva, in realtà, corrisposta dai simulati acquirenti a titolo di prezzo, in quanto già corrisposta da parte di al sig. prima del rogito notarile;
inoltre, secondo parte attrice, Parte_1 Pt_5 nessuna somma veniva erogata da e in favore del padre, su accordo delle Pt_6 Controparte_1 parti, in quanto l'atto era da considerarsi simulato e finalizzato alla sottrazione del patrimonio immobiliare all'aggressione dei creditori di Parte_1
Non vi è in atti, invece, supporto documentale in ordine alla premessa che ha condotto alla stipula di tale atto di compravendita, ossia in ordine alla stipula, in qualità di promittente acquirente, da parte di di un contratto preliminare, avente ad oggetto il medesimo complesso immobiliare Parte_1 con il sig. al prezzo di Lire 270.000,000, di cui Euro 100.000,000 versati dal sig. Parte_4
a titolo di caparra al momento della sottoscrizione del preliminare. Né vi è prova del fatto che Parte_1
il quale, nel frattempo, aveva accumulato ingenti debiti, non avendo disponibilità Parte_1 economiche per stipulare l'atto definitivo di compravendita, decidesse di nominare acquirente il sig.
il quale avrebbe provveduto al saldo del prezzo, divenendo così proprietario del Parte_5 complesso immobiliare oggetto della compravendita. Neppure trova riscontro documentale la dichiarazione che avrebbe rilasciato il sig. contestualmente alla compravendita, con la quale si Pt_5 sarebbe impegnato a trasferire la proprietà dell'intero compendio al sig. non appena Parte_1 quest'ultimo le avesse versato il residuo prezzo di Lire 170.000.000, pari alla differenza tra il prezzo complessivo della compravendita e quanto già versato dal a titolo di caparra. Parte_1
Le prove testimoniali assunte non hanno fornito nessun contributo probatorio in tal senso, in quanto le circostanze oggetto di dichiarazione dei testi sono state, per lo più, loro riferite dal sig.
[...]
e non constatate direttamente (vedi testi e escussi, Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente, all'udienza del 16.11.2023 e 7.2.2024). La testimonianza de relato, perdipiù ove la persona di riferimento sia la parte stessa, non può assumere valore probatorio, neppure indiziario, in assenza di altri elementi che ne confermino l'attendibilità. Come già sopra osservato, sul punto difetta qualsiasi riscontro probatorio.
Risulta, poi, documentalmente provato il contratto di compravendita del 6.6.2002 ai rogiti Notaio
con il quale vende ai minori, suoi nipoti, e Persona_2 Parte_6 Controparte_2
, la proprietà (nuda o piena, a seconda delle porzioni immobiliari) degli immobili di cui Parte_3 all'atto di compravendita del 27.11.2001, con la precisazione che la casa colonica è gravata da diritto di abitazione in favore di (padre dei minori acquirenti). All'art. 3 del contratto le parti Controparte_1 dichiarano che il prezzo della compravendita è stato convenuto in Euro 19.900,00, di cui Euro 7.750,00
pagina 5 di 7 relativi ai terreni, che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente, alla quale rilascia quietanza con rinuncia all'ipoteca legale.
Anche riguardo al suddetto atto di compravendita parte attrice propone domanda di simulazione, questa volta assoluta, nel senso che il trasferimento sarebbe avvenuto da parte di , d'accordo Parte_6 con il padre , in quanto la stessa versava in difficoltà economiche, senza, pertanto, la Parte_1 effettiva corresponsione del prezzo da parte dei minori acquirenti.
Deve verificarsi se possa ritenersi idonea a dimostrare la simulazione (relativa e assoluta) di entrambi i contratti di compravendita sopra descritti la dichiarazione, datata 11.2.2021, rilasciata per iscritto da
, nella quale, in primo luogo, esplicita che il padre, nel 2011 Parte_6 Parte_1 terminava di pagare al sig. il prezzo di vendita del complesso immobiliare posto in Parte_5
Barberino di Mugello via di Camoggiano, 13, che decideva di intestare alla figlia a causa dei Pt_6 suoi ingenti debiti: a tale fine, veniva stipulato l'atto di compravendita del 27.11.2001 con il quale vendeva, anziché a che aveva già corrisposto il prezzo della Parte_5 Parte_1 compravendita, a la nuda proprietà ed al fratello il diritto di abitazione Parte_6 CP_1 degli immobili. Tale compravendita era fittiziamente intervenuta in quanto non veniva mai corrisposto il prezzo da parte degli acquirenti apparenti, perché già pagato dal loro padre, acquirente effettivo.
A causa di difficoltà economiche incontrate anche da , quest'ultima dichiara che fu Parte_6 deciso di trasferire (fittiziamente) la nuda proprietà dell'immobile, fittiziamente intestata alla stessa, ai suoi due nipoti, figli di , all'epoca minorenni, sul falso presupposto che gli stessi acquistavano CP_1 in virtù di una presunta donazione di Euro 103.291,34 eseguita dalla nonna (che in Persona_3 realtà non aveva disponibilità economiche), in maniera tale da proteggere il complesso immobiliare da eventuali aggressioni dei creditori. Anche in questo caso dichiara di non aver ricevuto alcunchè a titolo di corresponsione del prezzo da parte dei nipoti acquirenti, proprio per la natura fittizia della compravendita. In particolare, precisa ulteriormente che “tutti i trasferimenti di proprietà venivano fatti con l'accordo di tutte le parti in causa che erano da considerarsi simulati visto che l'acquisto era stato effettuato da mio padre con il suo unico sacrificio e con i suoi soldi”.
La suddetta dichiarazione, che in astratto può qualificarsi come “controdichiarazione”, poiché non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, ben può non essere coeva, ma anche successiva, all'atto simulato e provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, come nel caso di specie (v. Cass. 30.1.2013, n. 2203;
Ord. n. 18049 del 6.6.2022; n. 6357 del 5.3.2019).
Tuttavia, affinchè si possa attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta. Pertanto, la stessa, in quanto proveniente dalla sola e non anche da Parte_6
(acquirente del diritto di abitazione), non può valere come controdichiarazione Controparte_1 idonea alla prova della simulazione relativa del contratto di compravendita del 27.11.2001; né, parimenti, può valere a provare la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 6.6.2002 in quanto non resa dai soggetti contro il cui è interesse è redatta ( e . CP_2 Parte_3
Pertanto, la domanda di simulazione risulta sfornita di prova e deve essere rigettata, in quanto infondata.
Deve, altresì, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di in quanto non parte Parte_2 dell'accordo simulatorio né deli contratti simulati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 6 di 7 dispone:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONCELLI Parte_1 C.F._1
ANNALISA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BARONCELLI
ANNALISA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONCELLI Parte_2 C.F._2
ANNALISA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BARONCELLI
ANNALISA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABA Controparte_1 C.F._3
ISABELLA, elettivamente domiciliato in VIA ZAMENHOF 8 56127 PISApresso il difensore avv. SABA ISABELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABA ISABELLA. , Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA ZAMENHOF 8 56127 PISApresso il difensore avv. SABA
ISABELLA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABA ISABELLA, Controparte_2 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA ZAMENHOF 8 56127 PISApresso il difensore avv. SABA
ISABELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, Voglia: nel merito
In tesi
1. Accertare e dichiarare la nullità per simulazione degli atti di compravendita ai rogiti del Notaio del 27/11/2001 e del 6/6/2002 e per l'effetto dichiararne la loro inefficacia con Per_1 condanna dei convenuti alla restituzione del patrimonio immobiliare di cui in premessa al Sig.
[...] per i motivi di cui in parte narrativa;
contestualmente Ordini agli uffici competenti di Parte_1 provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture consequenziali;
pagina 1 di 7
2. In ipotesi
1. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accertata la simulazione dell'atto ai rogiti del Notaio del 6/6/2002, Voglia accertare e dichiarare che tale atto sia in realtà una Per_1 donazione e per l'effetto dichiarane la nullità per difetto di forma per tutti i motivi di cui in parte narrativa con la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del complesso immobiliare in favore del Sig. accertando e dichiarando la nullità per simulazione del contratto di Parte_1 compravendita ai rogiti del Notaio del 27/11/2001; contestualmente Ordini agli uffici Per_1 competenti di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture consequenziali;
2. Con vittoria di spese e compensi di causa;
In via ulteriormente subordinata
1. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accertata la simulazione degli atti notarili ai rogiti del Notaio e nemmeno la donazione, Voglia accertare e dichiarare che il Per_1 maggior valore acquisito dagli immobili è avvenuto grazie alle opere di ristrutturazione degli esponenti a corrispondere agli Esponenti la somma di euro 374.000,00, o in quella somma minore o maggiore accertata in corso di causa;
1 Con vittoria di spese e compensi di causa;
In via istruttoria:
Ammettere le richieste istruttorie di cui alle memorie II e III ex art. 183, co. 6, c.p.c. e respingere in quanto inammissibili quelle ex adverso formulate.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale riunione del presente procedimento con quello n. RG 2739/2021 Dott. Bonacchi, in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione ad agire degli attori;
in via preliminare: dichiarare la prescrizione dei diritti avanzati da controparte in atto di citazione;
nell'eventuale merito: respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla premessa;
in via subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui il Tribunale accogliesse le domande di controparte, voglia lo stesso, in via riconvenzionale, condannare gli attori a restituire ai convenuti tutte le somme che essi hanno speso a vario titolo per gli immobili oggetto del giudizio che si quantificano in € 3.451,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria, insiste per l'accoglimento delle proprie richieste ed istanze istruttorie così come formulate nelle memore ex art. 183 c VI c.p.c.., non ammesse, ed insiste altresì nelle proprie eccezioni e contestazioni istruttorie sempre in atti formulate chiedendo che vengano rigettate le richieste ed eccezioni avversarie come specificato nei propri atti e segnatamente nelle memorie ex art. 183 c VI
c.p.c..
In ogni caso, con vittoria di spese legali, spese generali, IVA e Cap come per legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno convenuto in giudizio i signori Parte_1 Parte_2 CP_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: Affinchè l'Ill.mo
[...] Parte_3 Controparte_2
Tribunale di Firenze adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, Voglia: nel merito In tesi
3. Accertare e dichiarare la nullità per simulazione degli atti di compravendita ai rogiti del Notaio del 27/11/2001 e del 6/6/2002 e per l'effetto dichiararne la loro inefficacia con Per_1 pagina 2 di 7 condanna dei convenuti alla restituzione del patrimonio immobiliare di cui in premessa al Sig.
[...] per i motivi di cui in parte narrativa;
contestualmente Ordini agli uffici competenti di Parte_1 provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture consequenziali;
4. In ipotesi
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accertata la simulazione dell'atto ai rogiti del Notaio del 6/6/2002, Voglia accertare e dichiarare che tale atto sia in realtà una Per_1 donazione e per l'effetto dichiarane la nullità per difetto di forma per tutti i motivi di cui in parte narrativa con la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del complesso immobiliare in favore del Sig. accertando e dichiarando la nullità per simulazione del contratto di Parte_1 compravendita ai rogiti del Notaio del 27/11/2001; contestualmente Ordini agli uffici Per_1 competenti di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture consequenziali;
4. Con vittoria di spese e compensi di causa;
In via ulteriormente subordinata
2. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accertata la simulazione degli atti notarili ai rogiti del Notaio e nemmeno la donazione, Voglia accertare e dichiarare che il Per_1 maggior valore acquisito dagli immobili è avvenuto grazie alle opere di ristrutturazione degli esponenti a corrispondere agli Esponenti la somma di euro 374.000,00, o in quella somma minore o maggiore accertata in corso di causa;
2 Con vittoria di spese e compensi di causa;
In via istruttoria:
Ammettere le richieste istruttorie di cui alle memorie II e III ex art. 183, co. 6, c.p.c. e respingere in quanto inammissibili quelle ex adverso formulate.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
A fondamento della domanda hanno allegato: che il sig. aveva sottoscritto nel 1988, Parte_1 in qualità di promissario acquirente, un contratto preliminare di compravendita con il sig.
[...]
avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Barberino di Mugello (FI), Via Parte_4
Camoggiano, 13, composto da casa colonica per civile abitazione e complesso rurale costituito da vari appezzamenti di terreno agricolo e boschivo, pattuendo il prezzo di compravendita in Lire 270.000.000; che, in sede di preliminare, aveva versato la somma di Lire 100.000.000 a titolo di Parte_1 caparra, con l'accordo di stipulare il rogito definitivo entro due anni;
che, contestualmente, il sig.
consentiva al sig. di intraprendere i lavori di ristrutturazione del complesso Parte_4 Parte_1 immobiliare, avente, all'epoca, destinazione agricola;
che, nel 1990, il sig. Parte_1 completata la ristrutturazione, stabiliva la propria abitazione nel compendio di cui è causa assieme ai figli e , fino al 1996, quando, per evitare conflitti familiari, si trasferiva in un Pt_2 CP_1 immobile condotto in locazione;
che il quale, nel frattempo, aveva accumulato Parte_1 ingenti debiti, non avendo disponibilità economiche per stipulare l'atto definitivo di compravendita, decideva di nominare acquirente il sig. il quale provvedeva al saldo del prezzo e Parte_5 diveniva così proprietario del complesso immobiliare oggetto della compravendita;
che, contestualmente all'atto di compravendita, veniva rilasciata dichiarazione da parte del sig. il Pt_5 quale si impegnava a trasferire la proprietà dell'intero compendio al sig. non appena Parte_1 quest'ultimo le avesse versato il residuo prezzo di Lire 170.000.000, pari alla differenza tra il prezzo complessivo della compravendita e quanto già versato dal a titolo di caparra;
che, nel 2001, a Parte_1 seguito della corresponsione dell'intero prezzo di compravendita da parte del sig. il sig. Parte_1 restituiva il complesso immobiliare a quest'ultimo, il quale decideva di intestarlo fittiziamente Pt_5 alla propria figlia, con atto di compravendita del 27.11.2001 ai rogiti Notaio Parte_6
pagina 3 di 7 con contestuale attribuzione del diritto di abitazione all'altro figlio, che, Per_1 Controparte_1 per la nuda proprietà dell'immobile, era pattuito il prezzo di Lire 235.000.000, mentre per il diritto di abitazione la somma di Lire 15.000.000, somme che in realtà non venivano corrisposte dai beneficiari delle attribuzioni in quanto già corrisposte da parte di al sig. prima del Parte_1 Pt_5 rogito notarile;
che nessuna somma veniva erogata da e in favore del padre, Pt_6 Controparte_1 su accordo delle parti, in quanto l'atto era da considerarsi simulato e finalizzato alla sottrazione del patrimonio all'aggressione dei creditori del padre;
che, successivamente, a seguito di difficoltà economiche incontrate anche da quest'ultima, in accordo con il padre, trasferiva la Parte_6 nuda proprietà dell'immobile, con atto ai rogiti Notaio del 6.6.2002, ai nipoti, figli di Per_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], all'epoca Controparte_1 Pt_3 CP_2 minorenni e, pertanto, autorizzati dal Giudice Tutelare sull'assunto, falso, che gli stessi avrebbero acquistato con denari, pari ad Euro 103.291,38, che la bisnonna paterna avrebbe loro donato;
che, pertanto, anche tale ultimo atto doveva considerarsi simulato.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 eccepito, in via preliminare;
il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di
[...]
che non aveva mai partecipato ad alcuno degli atti di cui parte attrice lamenta la simulazione;
Parte_2 il difetto di legittimazione attiva di privo della qualità di parte degli atti oggetto di Parte_1 domanda di simulazione.
Nel merito, hanno eccepito: l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione di simulazione proposta;
la mancata prova dei presupposti della stessa;
che fu proprio il figlio a corrispondere il prezzo CP_1 delle compravendite aventi ad oggetto il complesso immobiliare di cui è causa;
che le dedotte migliorie apportate all'immobile sono sfornite di prova. Hanno concluso per il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale subordinata, per la condanna degli attori a restituire, in proprio favore, le somme dagli stessi corrisposte a vario titolo per gli immobili oggetto di causa.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
Il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di simulazione relativa soggettiva con riferimento al contratto di compravendita stipulato in data 27.11.2001 ai rogiti Notaio tra Persona_2 Pt_5
da una parte, venditore, e e dall'altra, in qualità di
[...] Parte_6 Controparte_1 acquirenti e una domanda di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 6.6.2002 ai rogiti
Notaio con il quale vende ai minori, suoi nipoti, e Persona_2 Parte_6 Controparte_2
, la proprietà (nuda o piena, a seconda delle porzioni immobiliari) degli immobili di cui Parte_3 all'atto di compravendita del 27.11.2001.
Con l'interposizione fittizia di persona si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa, comune alle parti del contratto, della sua inefficacia: in sostanza, i contraenti pongono in essere, di comune accordo, un negozio apparente, limitatamente al trasferimento nei confronti dell'acquirente risultante nel contratto concluso, che, tuttavia, tra le stesse è simulato e, pertanto, inefficace, mentre è efficace il contratto dissimulato.
La simulazione soggettiva ha una struttura trilaterale, richiedendo, per il suo perfezionamento, la partecipazione all'accordo simulatorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo contraente, che deva dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta.
Quanto alla dimostrazione dell'accordo simulatorio, l'ordinamento richiede che le parti cristallizzino la natura simulata ovvero l'accordo realmente concluso (a seconda che si trattai di simulazione assoluta o relativa) in un atto scritto, la c.d. “controdichiarazione”, nel quale dichiarano la loro effettiva intenzione ovvero la reale portata del contratto apparente.
pagina 4 di 7 In particolare, alle parti non è consentito provare l'accordo simulatorio a mezzo di prova testimoniale
(ex art. 1417 c.c.).
Tanto premesso, è documentalmente provato il contratto di compravendita stipulato in data 27.11.2001 ai rogiti Notaio tra da una parte, venditore, e e Persona_2 Parte_5 Parte_6
dall'altra, in qualità di acquirenti, avente ad oggetto l'acquisto della nuda proprietà, Controparte_1 per la prima, e del diritto di abitazione, per il secondo, della casa colonica per civile abitazione in Barberino di Mugello località “Il Boschetto”, piano terra e primo;
nonché, in favore di Parte_6
del complesso rurale posto nel medesima località, costituito da vari appezzamenti di terreno
[...] agricolo e boschivo di circa mq. 57.000. Il prezzo della compravendita è pattuito in Lire 235.000.000 per la nuda proprietà ed in Euro 15.000,000 per il diritto di abitazione, “che la parte venditrice dichiara di avere già ricevuto dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza con rinuncia all'ipoteca legale”.
Riguardo al suddetto atto di compravendita, gli attori deducono che, con lo stesso, il sig.
[...] avrebbe deciso di intestare fittiziamente l'immobile alla propria figlia, con Parte_1 Parte_6 contestuale attribuzione del diritto di abitazione all'altro figlio, e che nessuna Controparte_1 somma veniva, in realtà, corrisposta dai simulati acquirenti a titolo di prezzo, in quanto già corrisposta da parte di al sig. prima del rogito notarile;
inoltre, secondo parte attrice, Parte_1 Pt_5 nessuna somma veniva erogata da e in favore del padre, su accordo delle Pt_6 Controparte_1 parti, in quanto l'atto era da considerarsi simulato e finalizzato alla sottrazione del patrimonio immobiliare all'aggressione dei creditori di Parte_1
Non vi è in atti, invece, supporto documentale in ordine alla premessa che ha condotto alla stipula di tale atto di compravendita, ossia in ordine alla stipula, in qualità di promittente acquirente, da parte di di un contratto preliminare, avente ad oggetto il medesimo complesso immobiliare Parte_1 con il sig. al prezzo di Lire 270.000,000, di cui Euro 100.000,000 versati dal sig. Parte_4
a titolo di caparra al momento della sottoscrizione del preliminare. Né vi è prova del fatto che Parte_1
il quale, nel frattempo, aveva accumulato ingenti debiti, non avendo disponibilità Parte_1 economiche per stipulare l'atto definitivo di compravendita, decidesse di nominare acquirente il sig.
il quale avrebbe provveduto al saldo del prezzo, divenendo così proprietario del Parte_5 complesso immobiliare oggetto della compravendita. Neppure trova riscontro documentale la dichiarazione che avrebbe rilasciato il sig. contestualmente alla compravendita, con la quale si Pt_5 sarebbe impegnato a trasferire la proprietà dell'intero compendio al sig. non appena Parte_1 quest'ultimo le avesse versato il residuo prezzo di Lire 170.000.000, pari alla differenza tra il prezzo complessivo della compravendita e quanto già versato dal a titolo di caparra. Parte_1
Le prove testimoniali assunte non hanno fornito nessun contributo probatorio in tal senso, in quanto le circostanze oggetto di dichiarazione dei testi sono state, per lo più, loro riferite dal sig.
[...]
e non constatate direttamente (vedi testi e escussi, Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente, all'udienza del 16.11.2023 e 7.2.2024). La testimonianza de relato, perdipiù ove la persona di riferimento sia la parte stessa, non può assumere valore probatorio, neppure indiziario, in assenza di altri elementi che ne confermino l'attendibilità. Come già sopra osservato, sul punto difetta qualsiasi riscontro probatorio.
Risulta, poi, documentalmente provato il contratto di compravendita del 6.6.2002 ai rogiti Notaio
con il quale vende ai minori, suoi nipoti, e Persona_2 Parte_6 Controparte_2
, la proprietà (nuda o piena, a seconda delle porzioni immobiliari) degli immobili di cui Parte_3 all'atto di compravendita del 27.11.2001, con la precisazione che la casa colonica è gravata da diritto di abitazione in favore di (padre dei minori acquirenti). All'art. 3 del contratto le parti Controparte_1 dichiarano che il prezzo della compravendita è stato convenuto in Euro 19.900,00, di cui Euro 7.750,00
pagina 5 di 7 relativi ai terreni, che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente, alla quale rilascia quietanza con rinuncia all'ipoteca legale.
Anche riguardo al suddetto atto di compravendita parte attrice propone domanda di simulazione, questa volta assoluta, nel senso che il trasferimento sarebbe avvenuto da parte di , d'accordo Parte_6 con il padre , in quanto la stessa versava in difficoltà economiche, senza, pertanto, la Parte_1 effettiva corresponsione del prezzo da parte dei minori acquirenti.
Deve verificarsi se possa ritenersi idonea a dimostrare la simulazione (relativa e assoluta) di entrambi i contratti di compravendita sopra descritti la dichiarazione, datata 11.2.2021, rilasciata per iscritto da
, nella quale, in primo luogo, esplicita che il padre, nel 2011 Parte_6 Parte_1 terminava di pagare al sig. il prezzo di vendita del complesso immobiliare posto in Parte_5
Barberino di Mugello via di Camoggiano, 13, che decideva di intestare alla figlia a causa dei Pt_6 suoi ingenti debiti: a tale fine, veniva stipulato l'atto di compravendita del 27.11.2001 con il quale vendeva, anziché a che aveva già corrisposto il prezzo della Parte_5 Parte_1 compravendita, a la nuda proprietà ed al fratello il diritto di abitazione Parte_6 CP_1 degli immobili. Tale compravendita era fittiziamente intervenuta in quanto non veniva mai corrisposto il prezzo da parte degli acquirenti apparenti, perché già pagato dal loro padre, acquirente effettivo.
A causa di difficoltà economiche incontrate anche da , quest'ultima dichiara che fu Parte_6 deciso di trasferire (fittiziamente) la nuda proprietà dell'immobile, fittiziamente intestata alla stessa, ai suoi due nipoti, figli di , all'epoca minorenni, sul falso presupposto che gli stessi acquistavano CP_1 in virtù di una presunta donazione di Euro 103.291,34 eseguita dalla nonna (che in Persona_3 realtà non aveva disponibilità economiche), in maniera tale da proteggere il complesso immobiliare da eventuali aggressioni dei creditori. Anche in questo caso dichiara di non aver ricevuto alcunchè a titolo di corresponsione del prezzo da parte dei nipoti acquirenti, proprio per la natura fittizia della compravendita. In particolare, precisa ulteriormente che “tutti i trasferimenti di proprietà venivano fatti con l'accordo di tutte le parti in causa che erano da considerarsi simulati visto che l'acquisto era stato effettuato da mio padre con il suo unico sacrificio e con i suoi soldi”.
La suddetta dichiarazione, che in astratto può qualificarsi come “controdichiarazione”, poiché non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, ben può non essere coeva, ma anche successiva, all'atto simulato e provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, come nel caso di specie (v. Cass. 30.1.2013, n. 2203;
Ord. n. 18049 del 6.6.2022; n. 6357 del 5.3.2019).
Tuttavia, affinchè si possa attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta. Pertanto, la stessa, in quanto proveniente dalla sola e non anche da Parte_6
(acquirente del diritto di abitazione), non può valere come controdichiarazione Controparte_1 idonea alla prova della simulazione relativa del contratto di compravendita del 27.11.2001; né, parimenti, può valere a provare la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 6.6.2002 in quanto non resa dai soggetti contro il cui è interesse è redatta ( e . CP_2 Parte_3
Pertanto, la domanda di simulazione risulta sfornita di prova e deve essere rigettata, in quanto infondata.
Deve, altresì, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di in quanto non parte Parte_2 dell'accordo simulatorio né deli contratti simulati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 6 di 7 dispone:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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