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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: Morte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 cui è riunito il procedimento iscritto al n. 175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...]; CP_1
nato il [...]; Persona_1 in proprio e nella qualità di eredi di nato il [...] e deceduto il Persona_2
24.01.2021;
(Avv. FRANCESCO CARITA') -attori –
Nonché, nel giudizio riunito, da:
, nato a [...] il [...]; Parte_2
, a San Giovanni Gemini nato il [...]; Parte_3
, nata a [...] il [...]; Parte_4
(Avv. FRANCESCO CARITA') - attori –
nei confronti di:
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore- c.f. , con Sede Legale in Via P.IV_1
Ignazio Gardella, 2 20149 NO
(Avv. GIOVANNI MILANA)
Controparte_3
1 in persona del legale rappresentante pro tempore- P.IV , con sede legale in P.IV_2
San Giovanni Gemini (AG), via Incannella n. 21;
(Avv. DANILO GIRACELLO)
Controparte_4 nato a [...] il [...];
(Avv. DANILO GIRACELLO) - convenuti -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 15.01.2021 lungo la SP 26, SS 189- direzione San Giovanni Gemini l'autovettura veicolo AT UN Targato BX622EH condotta da mentre percorreva Persona_2 regolarmente la strada veniva travolta da un rimorchio sganciatosi dalla motrice tipo Scania, targata DA523MS, assicurata con la polizza n. Controparte_5
0140130000108346 con scadenza 29.04.2021, condotta da e di proprietà Controparte_4 della , che procedeva nell'opposto senso di marcia. Controparte_3
Ad esito di sinistro , trasportato in condizioni critiche presso l'ospedale Persona_2
Sant'Elia di Caltanisetta, decedeva il 24.01.2021.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale coniuge, Parte_1 CP_1
e quali figli di , adivano il Tribunale di Agrigento al fine
[...] Persona_1 Persona_2 di ottenere il risarcimento del danno, in proprio e nella qualità di eredi, patito in conseguenza del decesso del proprio congiunto.
In particolare gli attori, ascrivendo l'esclusiva responsabilità dell'accaduto alla colpa dell'autotrasportatore, chiedevano la condanna in solido dei convenuti , CP_4 [...]
e al pagamento della complessiva somma di € Controparte_3 Controparte_6
1.000.545,14 per la , € 669.201,26 per ed € 783.492,40 per Parte_1 CP_1 Per_1
, detratto l'acconto già ricevuto.
[...]
Con separato procedimento avente RG 175/2022 agivano , Parte_2 Pt_4
e , germani della vittima, chiedendo al Tribunale previo accertamento
[...] Parte_3 dell'esclusiva responsabilità del conducente la condanna, in solido con il proprietario del mezzo e la al risarcimento del danno da perdita del congiunto Controparte_2 quantificando la pretesa in complessivi €. 125.680,40 per ciascuno detratto l'acconto già ricevuto.
2 Si costituiva nell'ambito di entrambi i procedimenti spa contestando la Controparte_6 domanda e rappresentando in ogni caso di aver già corrisposto al coniuge e ai figli l'importo di €. 100.000,00 per ciascuno ed ai germani la somma di €. 15.000,00 per ciascuno.
La compagnia assicuratrice, nel merito, riconducendo l'accaduto al caso fortuito chiedeva l'integrale rigetto della domanda.
Si costituivano e anch'essi rappresentando Controparte_4 Controparte_7
l'assenza di colpa e di responsabilità in capo al conducente dell'autocarro.
All'udienza del 4.10.2022 veniva disposta la riunione dei procedimenti stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
La causa, istruita alla luce della sua natura con prove documentali ed una consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing. all'udienza del 12 dicembre 2024 veniva posta in CP_8 decisione previa concessione dei richiesti termini 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Sull'an debeatur
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo va innanzitutto precisato che non si ritengono sussistenti i presupposti per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. , sino alla definizione del procedimento penale pendente nei confronti di , in ragione della diversità del rapporto di causalità in ambito civilistico e Controparte_4 penalistico, laddove nel primo la causalità è accertata con il criterio della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non", mentre in ambito penale facendo ricorso al principio della "prova oltre il ragionevole dubbio".
Ciò detto, premesso che non sussistono dubbi sui rapporti di parentela tra gli attori e la povera vittima, nel merito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo è giunta ad ammettere la risarcibilità del danno da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale.
L'interesse fatto valere in questo caso è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (Cass. n. 38809/2005; Cass. n. 15019/2005; Cass. n.
16716/2003).
La giurisprudenza, in particolare, ha precisato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto “fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in
3 capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, mentre circostanze come la convivenza o la distanza potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur" (Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018).
Il fatto illecito, costituito dall'uccisione del congiunto, dà luogo infatti ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita nel nucleo familiare.
Quanto alla dinamica del sinistro, già i rilievi degli operanti, riportanti anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza dalle persone presenti sui luoghi del sinistro, mettono in evidenza che il veicolo AT UN targato BX622EH condotto da , in regolare transito lungo Persona_2 la SP 26, SS 189, veniva improvvisamente travolto dal rimorchio sganciatosi dall'autocarro condotto dal che procedeva nell'opposta corsia di marcia. CP_4
In particolare il semirimorchio De Angelis targato XA954GM, si staccava dalla motrice
Scania CVR 420 targata DA523MS subito dopo aver effettuato una curva proseguendo in moto incontrollato, invadendo la corsia opposta;
dunque, dopo aver colpito lateralmente una
OR FI targata EH 316 DJ, condotta da impattava con violenza il padiglione CP_9 del veicolo condotto da . Per_2
Vi è da dire, peraltro, che su tale dinamica del sinistro non sorgono contestazioni mentre risulta controversa la causa del distacco del rimorchio dalla motrice che, secondo le allegazioni dei convenuti sarebbe da ascrivere ad un fattore accidentale e al caso fortuito.
Invero, evidenze documentali e l'approfondimento compiuto a mezzo di consulenza tecnica mettono in evidenza come, in effetti, il grave sinistro si sia verificato non per fattori accidentali o imprevedibili ma per imperizia di che, prima di mettersi in Controparte_4 marcia, non ha verificato la corretta esecuzione dell'accoppiamento fra perno del semirimorchio e RA.
Ciò è ampiamente emerso dalla consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio con la nomina dell'ing che viene condivisa dal Tribunale e fatta propria perché Persona_3 suffragata da serie e logiche motivazioni.
Il consulente ha innanzitutto illustrato il meccanismo di accoppiamento di un rimorchio illustrandone anche gli elementi essenziali. In particolare, in un veicolo autoarticolato l'accoppiamento meccanico fra il trattore stradale (o motrice) e il semirimorchio si realizza tramite la “RA” e il “perno”.
4 La RA è un dispositivo montato alla sommità di un controtelaio orizzontale ancorato al trattore, mentre il perno è saldato al disotto del pianale di carico del semirimorchio.
La RA è costituita da una piastra orizzontale estremamente rigida che reca nella parte centrale un foro destinato ad accogliere il perno del semirimorchio (v. figura b pag 24 e 25 relazione). Ad assicurare che il perno rimanga dentro il foro provvede poi un particolare gancio, montato al disotto della RA, che è a sua volta collegato ad un particolare cinematismo complanare, mentre un apposito ringrosso della parte inferiore del perno del semirimorchio ne garantisce l'antisfilamento in senso verticale.
Per agevolare e assicurare un corretto accoppiamento, si può intervenire agendo anche sull'altezza sia del semirimorchio, attraverso l'azionamento manuale delle “gambe stabilizzatrici” con una specifica manovella. Al termine delle operazioni di accoppiamento, e comunque prima di avviare l'autoarticolato, il manovratore deve eseguire tutta una serie di operazioni di controllo.
L'operatore deve controllare che l'accoppiamento fra motrice e rimorchio sia avvenuto correttamente e, in particolare, che la maniglia di sgancio e di controllo “f” abbia raggiunto la posizione di fine corsa e, infine, che essa sia stata anche bloccata dalla levetta di sicurezza
“g”. (v. figura a pag 29 relazione ).
A riguardo, il consulente ha poi ampiamente esposto da quali cause può derivare il distacco del semirimorchio di un autoarticolato. Le stesse sono state individuate e classificate in tre ipotesi possibili, sulla base delle evidenze scientifiche e fattuali:
a) malfunzionamento, nella RA della motrice, del cinematismo di aggancio del perno del semirimorchio;
b) collasso meccanico o deformazione del perno del semirimorchio e/o della piastra della RA e/o dei sistemi di aggancio;
c) non corretta esecuzione dell'accoppiamento fra perno del semirimorchio e RA.
Le ipotesi sub a) e sub b) sono state escluse avendo il tecnico richiamato gli accertamenti compiuti dal consulente del Pubblico Ministero nel procedimento penale pendente, che hanno consentito di appurare, all'esito di specifiche prove meccaniche che il cinematismo di aggancio del rimorchio era pienamente efficiente e che non si era verificato alcun collasso meccanico, ad eccezione della rottura della levetta di sicurezza “g” la quale – tuttavia – non avrebbe potuto essere di per sé idonea a procurare lo sgancio del semirimorchio.
Difatti con riguardo a tale ultimo aspetto il c.t.u., anche in risposta alle osservazioni del perito della ha evidenziato che quand'anche si fosse verificata una Controparte_2 rottura improvvisa e non prevedibile della leva di sicurezza o comunque un malfunzionamento della stessa durante il tragitto dell'autoarticolato, tale situazione non sarebbe stata di per sé
5 sufficiente ad arrecare il distacco del perno del semirimorchio dalla RA allorché la maniglia di sgancio e di controllo “f” si fosse trovata inserita fino a fondo corsa: tutto ciò grazie al fatto che quando l'aggancio fra perno e RA è avvenuto in modo corretto, la tenuta dell'intero cinematismo di quest'ultima rimane garantita dal richiamo esercitato dalla molla principale “e”
(ci si riporta alle fotografie della relazione illustrative dei vari elementi a pag. 29 e segg.).
Pertanto, sulla base del criterio “del più probabile che non” utilizzato in sede civile nell'accertamento del nesso di causalità può, con elevata probabilità prossima alla certezza, ascriversi all'ipotesi sub c) la causa dello sganciamento del rimorchio ed in particolare ad una colpa umana del conducente relativa alla non corretta esecuzione dell'accoppiamento fra perno del semirimorchio e RA (sul punto v. pag. 32 della consulenza tecnica di ufficio ove il perito si sofferma sulle ipotesi possibili attraverso cui può avvenire il non corretto inserimento).
Il c.t.u. ha dunque così ricostruito il sinistro:
- le autovetture OR FI e AT UN percorrevano, una dietro l'altra e ad una distanza che può assumersi in un intervallo di 10÷15 m, la Strada Provinciale nel senso di marcia che da San Giovanni Gemini conduce al Bivio Tumarrano.
Giunte in Contrada Puzzillo e superata la curva a sinistrorsa sul cui margine destro si innesta l'ingresso al fondo privato (proprietà ), nel percorrere il tronco pressoché CP_10 rettilineo che precede un'ulteriore curva a sinistra le due autovetture vennero colpite in successione dal semirimorchio che in quegli stessi istanti si era sganciato dall'autoarticolato che proveniva dall'opposta direzione di marcia, la FI limitatamente all'emiporzione sinistra del padiglione mentre la UN frontalmente e ben più severamente;
-il semirimorchio, una volta sganciatosi dalla motrice ha invaso la semicarreggiata opposta, costituendo in tal modo la causa scatenante del sinistro, aggravato poi nei suoi esiti dalla sua notevole massa, facendo sì che la AT UN venisse anche fortemente schiacciata fra esso e il guardrail;
in particolare per effetto dell'energia cinetica prevalentemente posseduta dal semirimorchio in ragione soprattutto della sua massa, la AT UN venne retrospinta per diversi metri e contemporaneamente schiacciata contro il guardrail, mentre il pianale di carico del semirimorchio – del tipo con la parte anteriore rialzata “a collo d'oca” – ne sfondava completamente il padiglione;
- al momento della collisione con la AT UN il semiarticolato possedeva una velocità approssimativamente compresa fra 35 e 40 Km/h, tale secondo valore da ritenersi come limite massimo, atteso che corrisponde a quello fornito dal cronotachigrafo della motrice, distaccatasi qualche istante prima;
ad aggravare ulteriormente la severità della collisione è
6 stata infine l'altezza del pianale di carico del semirimorchio, la cui parte anteriore (più elevata) ha sostanzialmente scavalcato il cofano motore dell'autovettura per andare direttamente a sfondare il padiglione dell'abitacolo;
- la motrice dell'autoarticolato, priva del suo rimorchio, ha proseguito ulteriormente la corsa fino ad arrestarsi alla distanza di circa 40 m dopo la posizione statica assunta dalla
UN.
In relazione alla velocità della UN il c.t.u. ha evidenziato che, in considerazione delle caratteristiche planoaltimetriche della strada, che su gran parte del proprio tracciato è caratterizzata da un limite massimo di 30 Km/h – la stessa dovette essere modesta anche alla luce del fatto che le due autovetture coinvolte, oltre a quella sulla quale viaggiavano detti testimoni, procedevano incolonnate e si erano lasciate alle spalle, soltanto 90 m prima dell'accaduto, una curva a raggio corto.
Peraltro dalle relazioni dell'autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Carabinieri di
Cammarata) che riportano anche le testimonianze rese nell'immediatezza dalle persone presenti sui luoghi, è possibile escludere con certezza un concorso di colpa del in Per_2 quanto si evince che le due autovetture coinvolte nel sinistro e travolte dal rimorchio che ha invaso la loro corsia di marcia procedevano, essendosi creata una fila, l'una incolonnata all'altra, a debita distanza, con velocità contenuta entro il limite previsto per quel tratto di strada (v. ad esempio dichiarazioni del teste , allegate alla relazione). Testimone_1
Trattasi di ulteriori elementi che corroborano le conclusioni cui è giunto il c.t.u. e che possono essere valutati quali concorrenti elementi di giudizio, per l'affermazione dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro. CP_4
Deve osservarsi, poi, che per il non vi erano le condizioni per porre in essere Per_2 alcuna manovra di emergenza dal momento che l'energia cinetica rilasciata dal semirimorchio, con invasione repentina della semicarreggiata opposta, ha spinto l'autovettura
UN per diversi metri schiacciandola contro il guardrail, determinando lo sfondamento del padiglione da parte del carico del semirimorchio;
è evidente dunque che per effetto della notevole massa del semirimorchio e dell'energia sprigionata (il semirimorchio ha continuato ad avanzare retrospingendo la AT UN per oltre 8 metri), qualsiasi manovra del conducente della UN, quand'anche posta in essere nell'immediatezza, non avrebbe in alcun modo consentito di arrestare la corsa del mezzo pesante.
2. Sul quantum debeatur
2.1 Danno iure proprio
7 Venendo dunque alla quantificazione dei danni è pacifico - perché pure ammesso da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio - che gli attori hanno ottenuto dalla convenuta compagnia assicuratrice i seguenti risarcimenti: , e Parte_1 CP_1 Per_1
€. 100.000,00 ciascuno;
, e €.
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
15.000,00 ciascuno.
Al fine di verificare la congruità della liquidazione ci si può senz'altro riferire ai valori di cui alle Tabelle di NO aggiornate al 2022 (Indice ISTAT 2024) elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile di NO.
Sul punto le nuove tabelle contengono un sistema a punti che tiene conto di alcuni fattori ritenuti rilevanti fra cui l'età della vittima primaria e della vittima secondaria, il convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità / intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Va evidenziato poi in punto di diritto che, in generale, il giudice di merito nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sentenza 235/2014) dovrà valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da se").
Nella fattispecie in esame è indiscutibile la premessa di partenza per cui l'esperienza causata dal tragico incidente stradale in cui, purtroppo, ha perso la vita abbia Per_2 provocato per i prossimi congiunti - anche in ragione delle drammatiche modalità della dinamica (il , dopo il forte impatto, è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate, Per_2 rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la relativa estrazione, v. dichiarazioni Tes_ del testimone in rapporto Carabinieri di Cammarata)- , una sofferenza che ha determinato un'alterazione peggiorativa nel modo di essere della persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali.
Il coniuge della vittima, , ha rappresentato di essere affettivamente Parte_1 legata al marito con il quale condivideva un percorso di genitorialità e cura dei due figli, uno dei quali affetto da disabilità, nell'ambito di una relazione solida e duratura nel tempo.
Tenuto conto dei parametri di liquidazione a punti risultanti dalle Tabelle di NO (che prevedono un importo risarcibile, in relazione al caso concreto, compreso fra un minimo di € 250.304,00 ed un massimo di € 367.634,00) per le circostanze dedotte appare congruo liquidare l' importo di €. 289.414,00, in ragione di 10 punti attribuiti per la specifica intensità del rapporto.
Quanto a e , figli della vittima, in giovane età al momento del CP_1 Persona_1 decesso del padre di anni 57, appare equo riconoscere:
8 - ad la somma di €. 312.880,00, (range ricompreso tra € 281.592,00 ad un CP_1 massimo di € 391.103,00) attribuendo 10 punti relativi all'intensità del rapporto;
- a la somma di €. 332.435,00, tenendo conto di un grado di maggior intensità del Per_1 rapporto parentale con il padre (ritenuto prossimo a 15 punti attribuiti per l'intensità) alla luce delle disabilità del ragazzo, allora ancora minore, che negli anni ha rafforzato il legame padre- figlio, per come ampiamente dedotto dagli attori (v. allegati prima memoria 183 c.p.c.).
Difatti, al figlio , già nel 2008 è stato diagnosticato un nefroblastoma (tumore di Per_1
Wilms) con conseguente sottoposizione ad intervento e, successivamente, a terapia chemioterapica;
elementi questi che rendono certamente ragionevole, per come allegato, il sorgere di un legame più intenso con la figura paterna, presente durante gli interventi e le successive cure.
In relazione al danno da perdita del congiunto iure proprio vantato dai tre germani non conviventi, tenuto conto dell'età della vittima e dei fratelli, nonché della presenza di altri familiari del nucleo di origine, appare congruo riconoscere l'importo di €. 66.222,00 per ciascuno (il cui range tabellare è ricompreso fra un minimo € 57.732,00 ad un massimo di € 108.672,00 ritenendo equa l'assegnazione di cinque punti per l'intensità del rapporto).
Secondo i noti arresti giurisprudenziali la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/04/2017).
In applicazione dei criteri enunciati, sia l'importo complessivo del danno liquidabile in favore di ciascuno degli odierni attori quantificato in valuta corrente, sia quello versato rispettivamente dalla compagnia assicuratrice devono essere quindi devalutati alla data dell'illecito (15.01.2021), rispettivamente con decorrenza dalla data della presente sentenza e da quella in cui risulta offerto l'assegno (14.5.2021 per , e Parte_1 CP_1
e 28.5.2021 per , e ) e quindi Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sottratti l'uno all'altro. Operazione che nella fattispecie determina i seguenti risultati:
: (€. 245.474,13 – € 99.304,87) = €. 146.169,26 Parte_1
: (€. 265.377,44 - 99.304,87) = €. 166.072,57 CP_1
: (€. 281.963,53 - 99.304,87) = €. 182.658,66 Persona_1
: (€. 56.167,94 – 14.895,73) = €. 41.272,21 Parte_2
9 : (€. 56.167,94 – 14.895,73) = €. 41.272,21 Parte_4
: (€. 56.167,94 – 14.895,73) = €. 41.272,21 Parte_3
Tenendo conto anche degli accessori di legge medio tempore maturati sull'originaria sorte capitale devalutata alla data dell'illecito fino alla data dell'acconto versato e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto per quanto indicato al punto c), emerge un ulteriore credito risarcitorio: in favore di per € 42.568,76 (Rivalutazione + Interessi: € 1.726,38 Parte_1 sull'intero capitale fino alla data dell'acconto ; Rivalutazione + Interessi di € 40.842,38 sulla somma che residua fino all'attualità);
in favore di per € 48.270,07 (Rivalutazione + Interessi: € 1.866,35 CP_1 sull'intero capitale fino alla data dell'acconto ; Rivalutazione + Interessi di € 46.403,72 sulla somma che residua fino all'attualità);
- in favore di € 53.021,18 (Rivalutazione + Interessi: € 1.983,00 sull'intero Persona_1 capitale fino alla data dell'acconto; Rivalutazione + Interessi di € 51.038,18 sulla somma che residua fino all'attualità);
- in favore di , e € 11.924,42 per ciascuno CP_4 Pt_4 Parte_3
(Rivalutazione + Interessi: € 395,24 sull'intero capitale fino alla data dell'acconto;
Rivalutazione + Interessi di € 11.529,18 sulla somma che residua fino all'attualità).
2.2. Danno iure hereditatis
In relazione al danno non patrimoniale iure hereditatis, fatto valere da , Parte_1
e , rispettivamente moglie e figli della vittima primaria, è noto, in seguito Per_1 CP_1 ai recenti arresti giurisprudenziali (SSUU 15350/2015), che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, possono consistere:
a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus.
L'accertamento del danno conseguenza è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale"
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del
08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23183 del 31/10/2014);
b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale" o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'"an"
10 presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del
21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014).
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno morale soggettivo dovendo evidenziarsi la mancanza di un intervallo di lucida percezione del fine-vita da parte della vittima, perché in stato di incoscienza per i nove giorni successivi al sinistro, sulla base di quanto emerso dai referti dell'ospedale Sant'Elia e dalla relazione dei Carabinieri intervenuti.
Deve, invece, essere riconosciuto il danno biologico terminale essendo intercorso un sufficiente lasso di tempo fra l'evento lesivo ed il momento del decesso.
Tale voce di danno viene calcolata sulla base della Tabella di NO in vigore al 2024, in quanto la Tabella Unica Nazionale (TUN) introdotta con DPR n.12 del 13.01.2025 secondo quanto disposto dall'art. 5 della stessa trova applicazione esclusivamente con riferimento ai sinistri verificatisi a partire dal 5.3.2025.
Tenuto conto della specifica modalità del sinistro e delle gravissime lesioni residuate con una invalidità temporanea al 100% per 9 giorni di sopravvivenza occorre riconoscere a titolo di danno biologico jure hereditatis, trasmissibile agli eredi, l'ulteriore somma già di €.
1.035,00. Su tale importo andranno conteggiati anche gli interessi al saggio legale ai fini di liquidare il danno da ritardato pagamento, con decorrenza dalla data del fatto illecito;
gli interessi dovranno essere calcolati devalutando prima le somme dovute (in quanto già all'attualità) alla data del fatto illecito (15.1.2021) e poi conteggiandoli sugli importi rivalutati anno per anno fino alla presente sentenza (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 1712/95), giungendo così al complessivo importo di €. 1.131,16.
2.3 Danno patrimoniale da lucro cessante
In linea generale favore dei prossimi congiunti compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale.
La giurisprudenza riconosce la risarcibilità di un tale pregiudizio, da identificarsi in quel danno patrimoniale futuro consistente nella perdita o diminuzione da parte dei prossimi congiunti di quei contributi patrimoniali e di quelle utilità economiche, che, sia in relazione ai precetti normativi che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume, presumibilmente il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (Cass.1474/96).
11 Nella fattispecie in esame il era un lavoratore dipendente e il reddito del de cuius Per_2 era pari a € 26,387,00 come da ultima dichiarazione.
Va dato atto, tuttavia, - a prescindere dal fatto che non è provato che gli attori godessero dei benefici economici derivanti dall'attività lavorativa del - che è pacifico che i Per_2 superstiti siano titolari di una rendita il cui valore capitale, già alla data del 20 aprile CP_11
2022, risulta pari all'importo complessivo di € 401.245,45, fondata su una “retribuzione scelta” di € 32.405,10
Al riguardo costituisce principio generale quello secondo il quale le somme che il danneggiato o i superstiti si siano viste liquidare dall a titolo di rendita vanno detratte CP_11 dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell ed esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga con la CP_11 comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrisposto ed in tale credito succede l'ente surrogatosi.(Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014 e successive conformi)
Sulla base dell'importo erogato dall documentato dalla compagnia assicuratrice con CP_11 la produzione del file denominato “Richiesta rivalsa (v. all.to alle memorie 183 c.p.c.) CP_11 deve pertanto ritenersi venuta meno la titolarità del credito.
Inoltre la rendita finora erogata dall appare pienamente satisfattiva della pretesa CP_11 degli attori non residuando ulteriori somme da erogare per lo stesso titolo.
Difatti prendendo in considerazione il reddito di emergente dall'ultima Persona_2 dichiarazione per € 26,387,00, moltiplicando tale retribuzione annua per il coefficiente di capitalizzazione alla luce delle tabelle elaborate dall'Osservatorio presso il Tribunale di NO
(10,07 corrispondente all'età della vittima 57 anni - aspettativa dei numeri di anni in cui sarà perso il reddito 10 anni, sino a 67 anni ) si giunge al seguente risultato:
€ 265.717,09 a cui va aggiunto l'importo a titolo di tfr (accantonamento al 2020 di €
2.187,35, quindi moltiplicato per 10 anni = 21.873,50), dunque per un importo complessivo d € 287.590,59; da tale importo dovrebbe essere poi detratta la c.d. quota sibi, ossia quella porzione di reddito che il defunto avrebbe presumibilmente speso per sé senza destinarla ai congiunti, che si ritiene congrua, quantomeno, nella misura di 1/3 giungendo ad un restante importo, presumibilmente destinato al nucleo familiare di € 191.727,06, inferiore a quanto erogato e oggetto di surroga , (dovendosi peraltro evidenziare, ulteriormente, che la CP_11 frazione riferibile ai figli sarebbe piuttosto contenuta tenendo in considerazione l'età degli
12 stessi al momento del sinistro - quasi di 22 e 18 anni – e presumendosi una dipendenza economica dai genitori ancora per un tempo ridotto).
2.4. Spese funerarie e di rottamazione auto.
Non spetta ulteriore risarcimento per tale voce, essendo documentata (v. prospetto rivalsa la percezione da parte dei superstiti dell'Assegno funerario, prestazione di natura CP_11 economica spettante ai superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale che dimostri di avere sostenuto le spese funerarie.
L'assegno in questione (erogazione di € 10.050,00) è ampiamente satisfattiva delle pretese economiche fatte valere in questa sede (spese funerarie pari ad € 4.350,00; Spesa di concessione loculo cimiteriale pari ad € 1.500,00; spese per lampade votive € 36,50).
E' da riconoscere, invece, il rimborso della spesa di € 80,00 sostenuta per rottamazione e smaltimento dell'autovettura incidentata .
2.5 Spese legali e spese per attività extragiudiziale
Per quanto concerne, infine, la domanda di rimborso delle spese sostenute in via stragiudiziale al fine di addivenire al risarcimento del danno occorre precisare che tale voce di danno è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, al pari delle altre ipotesi di danno emergente (vedi Cass. S.U. 16990/2017; n. 32483/2019).
Risulta a tal proposito effettivamente provata l'attività stragiudiziale svolta (v. allegati introduttivi dei rispetti atti di citazione) relativa all'interlocuzione con la compagnia assicuratrice.
Trova tuttavia applicazione analogica, anche per la fase stragiudiziale, la disciplina di cui all'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 che prevede, per l'ipotesi di assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale la maggiorazione del compenso che è unico.
Sulla base di tali coordinate e tenuto conto dell'attività effettivamente documentata in sede stragiudiziale svolta in favore di tutti gli attori che ha consentito l'erogazione di importi risarcitori sia pur accettati a titolo di acconto, appare equo corrispondere un compenso che, ai sensi del D.M. 55/2014, sulla base del valore indeterminabile complessità alta per valore medio con aumento del 30%,è pari complessivamente ad €. 8.126,82, ivi comprese le spese generali.
Non sono invece di pertinenza del giudizio civile le spese legali e gli esborsi sostenuti nel procedimento penali che andranno richieste nell'apposita sede .
Conclusioni
Accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro lo Controparte_4 stesso va condannato in solido con il proprietario del veicolo e la Controparte_3 compagnia assicuratrice in virtù della polizza assicurativa n. Controparte_2
13 014030000108347 per il rimorchio De Angelis tg XA954GM e della polizza n.
04030000108346 per la motrice Scania tg DA523MS, al versamento, per le causali esposte: per i danni non patrimoniali:
a € 188.738,02 (€. 146.169,26+ € 42.568,76); Parte_1
a : € 214.342,64 (€ 166.072,57+ € 48.270,07); CP_1
a : € 235.679,84 (€. 182.658,66 + € 53.021,18) Persona_1
a : € 53.196,63 (€. 41.272,21 + € 11.924,42) Parte_2
a : € 53.196,63 (€. 41.272,21+ € 11.924,42) Parte_4
a : € 53.196,63 (€. 41.272,21+ € 11.924,42) Parte_3
E' altresì dovuta, esclusivamente agli eredi , e Parte_1 CP_1 Per_1
, l'ulteriore somma per il danno biologico iure hereditatis, già all'attualità di €.
[...]
1.131,16; a titolo di danno patrimoniale va riconosciuto unicamente il rimborso d quanto pagato ( € 80,00) per rottamazione dell'auto.
Per l'assistenza legale in fase stragiudiziale spetta, in favore di tutti gli attori che hanno usufruito della prestazione dell'unico difensore (e sono obbligate in solido nei suoi confronti)
l'importo complessivo di €. 8.126,82 per l'attività unitariamente prestata.
Vanno invece rigettate le altre pretese per le ragioni già spiegate.
I convenuti vanno pertanto condannati al versamento in favore degli attori delle suddette somme per come sopra quantificate, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo ai sensi del Dm 55/2014 tenuto conto del valore del decisum in favore degli attori (operato un aumento del 30% per la difesa di più parti) e seguono, come di consueto, la soccombenza.
Le spese per la consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dei convenuti in solido
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
, , , , CP_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti di Controparte_4 Controparte_12
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_4 nella causazione del sinistro occorso il 15.01.2021 lungo la SP 26, SS 189- direzione San
Giovanni Gemini ove ha perso la vita;
Persona_2
14 CONDANNA per l'effetto i convenuti Controparte_4 [...]
in solido tra loro, al versamento delle Controparte_12 somme all'attualità che seguono, già detratti gli acconti ricevuti dagli attori stessi:
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di € 188.738,02 in favore di
[...]
; € 214.342,64 in favore di;
€ 235.679,84 in favore di Parte_1 CP_1 Per_1
; nonché di € 53.196,63 per ciascuno dei germani ( , e
[...] Pt_4 Pt_3 Parte_2
); il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
[...]
- di € 1.131,16 all'attualità, per il danno biologico iure hereditatis in favore degli eredi di
( , e ), nonché per € 80,00 quale danno Persona_2 Parte_1 CP_1 Persona_1 patrimoniale documentato;
il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- di €. 8.126,82, complessivamente, in favore degli attori tutti, per spese legali per attività extragiudiziale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
RESPINGE ogni altra domanda;
CONDANNA i convenuti Controparte_4 Controparte_12
in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli
[...] attori per il presente giudizio che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi €.
23.000,00 per compensi professionali ed in €. 1.713,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
PONE definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 12 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 cui è riunito il procedimento iscritto al n. 175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...]; CP_1
nato il [...]; Persona_1 in proprio e nella qualità di eredi di nato il [...] e deceduto il Persona_2
24.01.2021;
(Avv. FRANCESCO CARITA') -attori –
Nonché, nel giudizio riunito, da:
, nato a [...] il [...]; Parte_2
, a San Giovanni Gemini nato il [...]; Parte_3
, nata a [...] il [...]; Parte_4
(Avv. FRANCESCO CARITA') - attori –
nei confronti di:
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore- c.f. , con Sede Legale in Via P.IV_1
Ignazio Gardella, 2 20149 NO
(Avv. GIOVANNI MILANA)
Controparte_3
1 in persona del legale rappresentante pro tempore- P.IV , con sede legale in P.IV_2
San Giovanni Gemini (AG), via Incannella n. 21;
(Avv. DANILO GIRACELLO)
Controparte_4 nato a [...] il [...];
(Avv. DANILO GIRACELLO) - convenuti -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 15.01.2021 lungo la SP 26, SS 189- direzione San Giovanni Gemini l'autovettura veicolo AT UN Targato BX622EH condotta da mentre percorreva Persona_2 regolarmente la strada veniva travolta da un rimorchio sganciatosi dalla motrice tipo Scania, targata DA523MS, assicurata con la polizza n. Controparte_5
0140130000108346 con scadenza 29.04.2021, condotta da e di proprietà Controparte_4 della , che procedeva nell'opposto senso di marcia. Controparte_3
Ad esito di sinistro , trasportato in condizioni critiche presso l'ospedale Persona_2
Sant'Elia di Caltanisetta, decedeva il 24.01.2021.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale coniuge, Parte_1 CP_1
e quali figli di , adivano il Tribunale di Agrigento al fine
[...] Persona_1 Persona_2 di ottenere il risarcimento del danno, in proprio e nella qualità di eredi, patito in conseguenza del decesso del proprio congiunto.
In particolare gli attori, ascrivendo l'esclusiva responsabilità dell'accaduto alla colpa dell'autotrasportatore, chiedevano la condanna in solido dei convenuti , CP_4 [...]
e al pagamento della complessiva somma di € Controparte_3 Controparte_6
1.000.545,14 per la , € 669.201,26 per ed € 783.492,40 per Parte_1 CP_1 Per_1
, detratto l'acconto già ricevuto.
[...]
Con separato procedimento avente RG 175/2022 agivano , Parte_2 Pt_4
e , germani della vittima, chiedendo al Tribunale previo accertamento
[...] Parte_3 dell'esclusiva responsabilità del conducente la condanna, in solido con il proprietario del mezzo e la al risarcimento del danno da perdita del congiunto Controparte_2 quantificando la pretesa in complessivi €. 125.680,40 per ciascuno detratto l'acconto già ricevuto.
2 Si costituiva nell'ambito di entrambi i procedimenti spa contestando la Controparte_6 domanda e rappresentando in ogni caso di aver già corrisposto al coniuge e ai figli l'importo di €. 100.000,00 per ciascuno ed ai germani la somma di €. 15.000,00 per ciascuno.
La compagnia assicuratrice, nel merito, riconducendo l'accaduto al caso fortuito chiedeva l'integrale rigetto della domanda.
Si costituivano e anch'essi rappresentando Controparte_4 Controparte_7
l'assenza di colpa e di responsabilità in capo al conducente dell'autocarro.
All'udienza del 4.10.2022 veniva disposta la riunione dei procedimenti stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
La causa, istruita alla luce della sua natura con prove documentali ed una consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing. all'udienza del 12 dicembre 2024 veniva posta in CP_8 decisione previa concessione dei richiesti termini 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Sull'an debeatur
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo va innanzitutto precisato che non si ritengono sussistenti i presupposti per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. , sino alla definizione del procedimento penale pendente nei confronti di , in ragione della diversità del rapporto di causalità in ambito civilistico e Controparte_4 penalistico, laddove nel primo la causalità è accertata con il criterio della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non", mentre in ambito penale facendo ricorso al principio della "prova oltre il ragionevole dubbio".
Ciò detto, premesso che non sussistono dubbi sui rapporti di parentela tra gli attori e la povera vittima, nel merito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo è giunta ad ammettere la risarcibilità del danno da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale.
L'interesse fatto valere in questo caso è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (Cass. n. 38809/2005; Cass. n. 15019/2005; Cass. n.
16716/2003).
La giurisprudenza, in particolare, ha precisato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto “fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in
3 capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, mentre circostanze come la convivenza o la distanza potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur" (Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018).
Il fatto illecito, costituito dall'uccisione del congiunto, dà luogo infatti ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita nel nucleo familiare.
Quanto alla dinamica del sinistro, già i rilievi degli operanti, riportanti anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza dalle persone presenti sui luoghi del sinistro, mettono in evidenza che il veicolo AT UN targato BX622EH condotto da , in regolare transito lungo Persona_2 la SP 26, SS 189, veniva improvvisamente travolto dal rimorchio sganciatosi dall'autocarro condotto dal che procedeva nell'opposta corsia di marcia. CP_4
In particolare il semirimorchio De Angelis targato XA954GM, si staccava dalla motrice
Scania CVR 420 targata DA523MS subito dopo aver effettuato una curva proseguendo in moto incontrollato, invadendo la corsia opposta;
dunque, dopo aver colpito lateralmente una
OR FI targata EH 316 DJ, condotta da impattava con violenza il padiglione CP_9 del veicolo condotto da . Per_2
Vi è da dire, peraltro, che su tale dinamica del sinistro non sorgono contestazioni mentre risulta controversa la causa del distacco del rimorchio dalla motrice che, secondo le allegazioni dei convenuti sarebbe da ascrivere ad un fattore accidentale e al caso fortuito.
Invero, evidenze documentali e l'approfondimento compiuto a mezzo di consulenza tecnica mettono in evidenza come, in effetti, il grave sinistro si sia verificato non per fattori accidentali o imprevedibili ma per imperizia di che, prima di mettersi in Controparte_4 marcia, non ha verificato la corretta esecuzione dell'accoppiamento fra perno del semirimorchio e RA.
Ciò è ampiamente emerso dalla consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio con la nomina dell'ing che viene condivisa dal Tribunale e fatta propria perché Persona_3 suffragata da serie e logiche motivazioni.
Il consulente ha innanzitutto illustrato il meccanismo di accoppiamento di un rimorchio illustrandone anche gli elementi essenziali. In particolare, in un veicolo autoarticolato l'accoppiamento meccanico fra il trattore stradale (o motrice) e il semirimorchio si realizza tramite la “RA” e il “perno”.
4 La RA è un dispositivo montato alla sommità di un controtelaio orizzontale ancorato al trattore, mentre il perno è saldato al disotto del pianale di carico del semirimorchio.
La RA è costituita da una piastra orizzontale estremamente rigida che reca nella parte centrale un foro destinato ad accogliere il perno del semirimorchio (v. figura b pag 24 e 25 relazione). Ad assicurare che il perno rimanga dentro il foro provvede poi un particolare gancio, montato al disotto della RA, che è a sua volta collegato ad un particolare cinematismo complanare, mentre un apposito ringrosso della parte inferiore del perno del semirimorchio ne garantisce l'antisfilamento in senso verticale.
Per agevolare e assicurare un corretto accoppiamento, si può intervenire agendo anche sull'altezza sia del semirimorchio, attraverso l'azionamento manuale delle “gambe stabilizzatrici” con una specifica manovella. Al termine delle operazioni di accoppiamento, e comunque prima di avviare l'autoarticolato, il manovratore deve eseguire tutta una serie di operazioni di controllo.
L'operatore deve controllare che l'accoppiamento fra motrice e rimorchio sia avvenuto correttamente e, in particolare, che la maniglia di sgancio e di controllo “f” abbia raggiunto la posizione di fine corsa e, infine, che essa sia stata anche bloccata dalla levetta di sicurezza
“g”. (v. figura a pag 29 relazione ).
A riguardo, il consulente ha poi ampiamente esposto da quali cause può derivare il distacco del semirimorchio di un autoarticolato. Le stesse sono state individuate e classificate in tre ipotesi possibili, sulla base delle evidenze scientifiche e fattuali:
a) malfunzionamento, nella RA della motrice, del cinematismo di aggancio del perno del semirimorchio;
b) collasso meccanico o deformazione del perno del semirimorchio e/o della piastra della RA e/o dei sistemi di aggancio;
c) non corretta esecuzione dell'accoppiamento fra perno del semirimorchio e RA.
Le ipotesi sub a) e sub b) sono state escluse avendo il tecnico richiamato gli accertamenti compiuti dal consulente del Pubblico Ministero nel procedimento penale pendente, che hanno consentito di appurare, all'esito di specifiche prove meccaniche che il cinematismo di aggancio del rimorchio era pienamente efficiente e che non si era verificato alcun collasso meccanico, ad eccezione della rottura della levetta di sicurezza “g” la quale – tuttavia – non avrebbe potuto essere di per sé idonea a procurare lo sgancio del semirimorchio.
Difatti con riguardo a tale ultimo aspetto il c.t.u., anche in risposta alle osservazioni del perito della ha evidenziato che quand'anche si fosse verificata una Controparte_2 rottura improvvisa e non prevedibile della leva di sicurezza o comunque un malfunzionamento della stessa durante il tragitto dell'autoarticolato, tale situazione non sarebbe stata di per sé
5 sufficiente ad arrecare il distacco del perno del semirimorchio dalla RA allorché la maniglia di sgancio e di controllo “f” si fosse trovata inserita fino a fondo corsa: tutto ciò grazie al fatto che quando l'aggancio fra perno e RA è avvenuto in modo corretto, la tenuta dell'intero cinematismo di quest'ultima rimane garantita dal richiamo esercitato dalla molla principale “e”
(ci si riporta alle fotografie della relazione illustrative dei vari elementi a pag. 29 e segg.).
Pertanto, sulla base del criterio “del più probabile che non” utilizzato in sede civile nell'accertamento del nesso di causalità può, con elevata probabilità prossima alla certezza, ascriversi all'ipotesi sub c) la causa dello sganciamento del rimorchio ed in particolare ad una colpa umana del conducente relativa alla non corretta esecuzione dell'accoppiamento fra perno del semirimorchio e RA (sul punto v. pag. 32 della consulenza tecnica di ufficio ove il perito si sofferma sulle ipotesi possibili attraverso cui può avvenire il non corretto inserimento).
Il c.t.u. ha dunque così ricostruito il sinistro:
- le autovetture OR FI e AT UN percorrevano, una dietro l'altra e ad una distanza che può assumersi in un intervallo di 10÷15 m, la Strada Provinciale nel senso di marcia che da San Giovanni Gemini conduce al Bivio Tumarrano.
Giunte in Contrada Puzzillo e superata la curva a sinistrorsa sul cui margine destro si innesta l'ingresso al fondo privato (proprietà ), nel percorrere il tronco pressoché CP_10 rettilineo che precede un'ulteriore curva a sinistra le due autovetture vennero colpite in successione dal semirimorchio che in quegli stessi istanti si era sganciato dall'autoarticolato che proveniva dall'opposta direzione di marcia, la FI limitatamente all'emiporzione sinistra del padiglione mentre la UN frontalmente e ben più severamente;
-il semirimorchio, una volta sganciatosi dalla motrice ha invaso la semicarreggiata opposta, costituendo in tal modo la causa scatenante del sinistro, aggravato poi nei suoi esiti dalla sua notevole massa, facendo sì che la AT UN venisse anche fortemente schiacciata fra esso e il guardrail;
in particolare per effetto dell'energia cinetica prevalentemente posseduta dal semirimorchio in ragione soprattutto della sua massa, la AT UN venne retrospinta per diversi metri e contemporaneamente schiacciata contro il guardrail, mentre il pianale di carico del semirimorchio – del tipo con la parte anteriore rialzata “a collo d'oca” – ne sfondava completamente il padiglione;
- al momento della collisione con la AT UN il semiarticolato possedeva una velocità approssimativamente compresa fra 35 e 40 Km/h, tale secondo valore da ritenersi come limite massimo, atteso che corrisponde a quello fornito dal cronotachigrafo della motrice, distaccatasi qualche istante prima;
ad aggravare ulteriormente la severità della collisione è
6 stata infine l'altezza del pianale di carico del semirimorchio, la cui parte anteriore (più elevata) ha sostanzialmente scavalcato il cofano motore dell'autovettura per andare direttamente a sfondare il padiglione dell'abitacolo;
- la motrice dell'autoarticolato, priva del suo rimorchio, ha proseguito ulteriormente la corsa fino ad arrestarsi alla distanza di circa 40 m dopo la posizione statica assunta dalla
UN.
In relazione alla velocità della UN il c.t.u. ha evidenziato che, in considerazione delle caratteristiche planoaltimetriche della strada, che su gran parte del proprio tracciato è caratterizzata da un limite massimo di 30 Km/h – la stessa dovette essere modesta anche alla luce del fatto che le due autovetture coinvolte, oltre a quella sulla quale viaggiavano detti testimoni, procedevano incolonnate e si erano lasciate alle spalle, soltanto 90 m prima dell'accaduto, una curva a raggio corto.
Peraltro dalle relazioni dell'autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Carabinieri di
Cammarata) che riportano anche le testimonianze rese nell'immediatezza dalle persone presenti sui luoghi, è possibile escludere con certezza un concorso di colpa del in Per_2 quanto si evince che le due autovetture coinvolte nel sinistro e travolte dal rimorchio che ha invaso la loro corsia di marcia procedevano, essendosi creata una fila, l'una incolonnata all'altra, a debita distanza, con velocità contenuta entro il limite previsto per quel tratto di strada (v. ad esempio dichiarazioni del teste , allegate alla relazione). Testimone_1
Trattasi di ulteriori elementi che corroborano le conclusioni cui è giunto il c.t.u. e che possono essere valutati quali concorrenti elementi di giudizio, per l'affermazione dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro. CP_4
Deve osservarsi, poi, che per il non vi erano le condizioni per porre in essere Per_2 alcuna manovra di emergenza dal momento che l'energia cinetica rilasciata dal semirimorchio, con invasione repentina della semicarreggiata opposta, ha spinto l'autovettura
UN per diversi metri schiacciandola contro il guardrail, determinando lo sfondamento del padiglione da parte del carico del semirimorchio;
è evidente dunque che per effetto della notevole massa del semirimorchio e dell'energia sprigionata (il semirimorchio ha continuato ad avanzare retrospingendo la AT UN per oltre 8 metri), qualsiasi manovra del conducente della UN, quand'anche posta in essere nell'immediatezza, non avrebbe in alcun modo consentito di arrestare la corsa del mezzo pesante.
2. Sul quantum debeatur
2.1 Danno iure proprio
7 Venendo dunque alla quantificazione dei danni è pacifico - perché pure ammesso da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio - che gli attori hanno ottenuto dalla convenuta compagnia assicuratrice i seguenti risarcimenti: , e Parte_1 CP_1 Per_1
€. 100.000,00 ciascuno;
, e €.
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
15.000,00 ciascuno.
Al fine di verificare la congruità della liquidazione ci si può senz'altro riferire ai valori di cui alle Tabelle di NO aggiornate al 2022 (Indice ISTAT 2024) elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile di NO.
Sul punto le nuove tabelle contengono un sistema a punti che tiene conto di alcuni fattori ritenuti rilevanti fra cui l'età della vittima primaria e della vittima secondaria, il convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità / intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Va evidenziato poi in punto di diritto che, in generale, il giudice di merito nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sentenza 235/2014) dovrà valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da se").
Nella fattispecie in esame è indiscutibile la premessa di partenza per cui l'esperienza causata dal tragico incidente stradale in cui, purtroppo, ha perso la vita abbia Per_2 provocato per i prossimi congiunti - anche in ragione delle drammatiche modalità della dinamica (il , dopo il forte impatto, è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate, Per_2 rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la relativa estrazione, v. dichiarazioni Tes_ del testimone in rapporto Carabinieri di Cammarata)- , una sofferenza che ha determinato un'alterazione peggiorativa nel modo di essere della persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali.
Il coniuge della vittima, , ha rappresentato di essere affettivamente Parte_1 legata al marito con il quale condivideva un percorso di genitorialità e cura dei due figli, uno dei quali affetto da disabilità, nell'ambito di una relazione solida e duratura nel tempo.
Tenuto conto dei parametri di liquidazione a punti risultanti dalle Tabelle di NO (che prevedono un importo risarcibile, in relazione al caso concreto, compreso fra un minimo di € 250.304,00 ed un massimo di € 367.634,00) per le circostanze dedotte appare congruo liquidare l' importo di €. 289.414,00, in ragione di 10 punti attribuiti per la specifica intensità del rapporto.
Quanto a e , figli della vittima, in giovane età al momento del CP_1 Persona_1 decesso del padre di anni 57, appare equo riconoscere:
8 - ad la somma di €. 312.880,00, (range ricompreso tra € 281.592,00 ad un CP_1 massimo di € 391.103,00) attribuendo 10 punti relativi all'intensità del rapporto;
- a la somma di €. 332.435,00, tenendo conto di un grado di maggior intensità del Per_1 rapporto parentale con il padre (ritenuto prossimo a 15 punti attribuiti per l'intensità) alla luce delle disabilità del ragazzo, allora ancora minore, che negli anni ha rafforzato il legame padre- figlio, per come ampiamente dedotto dagli attori (v. allegati prima memoria 183 c.p.c.).
Difatti, al figlio , già nel 2008 è stato diagnosticato un nefroblastoma (tumore di Per_1
Wilms) con conseguente sottoposizione ad intervento e, successivamente, a terapia chemioterapica;
elementi questi che rendono certamente ragionevole, per come allegato, il sorgere di un legame più intenso con la figura paterna, presente durante gli interventi e le successive cure.
In relazione al danno da perdita del congiunto iure proprio vantato dai tre germani non conviventi, tenuto conto dell'età della vittima e dei fratelli, nonché della presenza di altri familiari del nucleo di origine, appare congruo riconoscere l'importo di €. 66.222,00 per ciascuno (il cui range tabellare è ricompreso fra un minimo € 57.732,00 ad un massimo di € 108.672,00 ritenendo equa l'assegnazione di cinque punti per l'intensità del rapporto).
Secondo i noti arresti giurisprudenziali la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/04/2017).
In applicazione dei criteri enunciati, sia l'importo complessivo del danno liquidabile in favore di ciascuno degli odierni attori quantificato in valuta corrente, sia quello versato rispettivamente dalla compagnia assicuratrice devono essere quindi devalutati alla data dell'illecito (15.01.2021), rispettivamente con decorrenza dalla data della presente sentenza e da quella in cui risulta offerto l'assegno (14.5.2021 per , e Parte_1 CP_1
e 28.5.2021 per , e ) e quindi Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sottratti l'uno all'altro. Operazione che nella fattispecie determina i seguenti risultati:
: (€. 245.474,13 – € 99.304,87) = €. 146.169,26 Parte_1
: (€. 265.377,44 - 99.304,87) = €. 166.072,57 CP_1
: (€. 281.963,53 - 99.304,87) = €. 182.658,66 Persona_1
: (€. 56.167,94 – 14.895,73) = €. 41.272,21 Parte_2
9 : (€. 56.167,94 – 14.895,73) = €. 41.272,21 Parte_4
: (€. 56.167,94 – 14.895,73) = €. 41.272,21 Parte_3
Tenendo conto anche degli accessori di legge medio tempore maturati sull'originaria sorte capitale devalutata alla data dell'illecito fino alla data dell'acconto versato e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto per quanto indicato al punto c), emerge un ulteriore credito risarcitorio: in favore di per € 42.568,76 (Rivalutazione + Interessi: € 1.726,38 Parte_1 sull'intero capitale fino alla data dell'acconto ; Rivalutazione + Interessi di € 40.842,38 sulla somma che residua fino all'attualità);
in favore di per € 48.270,07 (Rivalutazione + Interessi: € 1.866,35 CP_1 sull'intero capitale fino alla data dell'acconto ; Rivalutazione + Interessi di € 46.403,72 sulla somma che residua fino all'attualità);
- in favore di € 53.021,18 (Rivalutazione + Interessi: € 1.983,00 sull'intero Persona_1 capitale fino alla data dell'acconto; Rivalutazione + Interessi di € 51.038,18 sulla somma che residua fino all'attualità);
- in favore di , e € 11.924,42 per ciascuno CP_4 Pt_4 Parte_3
(Rivalutazione + Interessi: € 395,24 sull'intero capitale fino alla data dell'acconto;
Rivalutazione + Interessi di € 11.529,18 sulla somma che residua fino all'attualità).
2.2. Danno iure hereditatis
In relazione al danno non patrimoniale iure hereditatis, fatto valere da , Parte_1
e , rispettivamente moglie e figli della vittima primaria, è noto, in seguito Per_1 CP_1 ai recenti arresti giurisprudenziali (SSUU 15350/2015), che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, possono consistere:
a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus.
L'accertamento del danno conseguenza è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale"
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del
08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23183 del 31/10/2014);
b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale" o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'"an"
10 presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del
21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014).
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno morale soggettivo dovendo evidenziarsi la mancanza di un intervallo di lucida percezione del fine-vita da parte della vittima, perché in stato di incoscienza per i nove giorni successivi al sinistro, sulla base di quanto emerso dai referti dell'ospedale Sant'Elia e dalla relazione dei Carabinieri intervenuti.
Deve, invece, essere riconosciuto il danno biologico terminale essendo intercorso un sufficiente lasso di tempo fra l'evento lesivo ed il momento del decesso.
Tale voce di danno viene calcolata sulla base della Tabella di NO in vigore al 2024, in quanto la Tabella Unica Nazionale (TUN) introdotta con DPR n.12 del 13.01.2025 secondo quanto disposto dall'art. 5 della stessa trova applicazione esclusivamente con riferimento ai sinistri verificatisi a partire dal 5.3.2025.
Tenuto conto della specifica modalità del sinistro e delle gravissime lesioni residuate con una invalidità temporanea al 100% per 9 giorni di sopravvivenza occorre riconoscere a titolo di danno biologico jure hereditatis, trasmissibile agli eredi, l'ulteriore somma già di €.
1.035,00. Su tale importo andranno conteggiati anche gli interessi al saggio legale ai fini di liquidare il danno da ritardato pagamento, con decorrenza dalla data del fatto illecito;
gli interessi dovranno essere calcolati devalutando prima le somme dovute (in quanto già all'attualità) alla data del fatto illecito (15.1.2021) e poi conteggiandoli sugli importi rivalutati anno per anno fino alla presente sentenza (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 1712/95), giungendo così al complessivo importo di €. 1.131,16.
2.3 Danno patrimoniale da lucro cessante
In linea generale favore dei prossimi congiunti compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale.
La giurisprudenza riconosce la risarcibilità di un tale pregiudizio, da identificarsi in quel danno patrimoniale futuro consistente nella perdita o diminuzione da parte dei prossimi congiunti di quei contributi patrimoniali e di quelle utilità economiche, che, sia in relazione ai precetti normativi che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume, presumibilmente il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (Cass.1474/96).
11 Nella fattispecie in esame il era un lavoratore dipendente e il reddito del de cuius Per_2 era pari a € 26,387,00 come da ultima dichiarazione.
Va dato atto, tuttavia, - a prescindere dal fatto che non è provato che gli attori godessero dei benefici economici derivanti dall'attività lavorativa del - che è pacifico che i Per_2 superstiti siano titolari di una rendita il cui valore capitale, già alla data del 20 aprile CP_11
2022, risulta pari all'importo complessivo di € 401.245,45, fondata su una “retribuzione scelta” di € 32.405,10
Al riguardo costituisce principio generale quello secondo il quale le somme che il danneggiato o i superstiti si siano viste liquidare dall a titolo di rendita vanno detratte CP_11 dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell ed esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga con la CP_11 comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrisposto ed in tale credito succede l'ente surrogatosi.(Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014 e successive conformi)
Sulla base dell'importo erogato dall documentato dalla compagnia assicuratrice con CP_11 la produzione del file denominato “Richiesta rivalsa (v. all.to alle memorie 183 c.p.c.) CP_11 deve pertanto ritenersi venuta meno la titolarità del credito.
Inoltre la rendita finora erogata dall appare pienamente satisfattiva della pretesa CP_11 degli attori non residuando ulteriori somme da erogare per lo stesso titolo.
Difatti prendendo in considerazione il reddito di emergente dall'ultima Persona_2 dichiarazione per € 26,387,00, moltiplicando tale retribuzione annua per il coefficiente di capitalizzazione alla luce delle tabelle elaborate dall'Osservatorio presso il Tribunale di NO
(10,07 corrispondente all'età della vittima 57 anni - aspettativa dei numeri di anni in cui sarà perso il reddito 10 anni, sino a 67 anni ) si giunge al seguente risultato:
€ 265.717,09 a cui va aggiunto l'importo a titolo di tfr (accantonamento al 2020 di €
2.187,35, quindi moltiplicato per 10 anni = 21.873,50), dunque per un importo complessivo d € 287.590,59; da tale importo dovrebbe essere poi detratta la c.d. quota sibi, ossia quella porzione di reddito che il defunto avrebbe presumibilmente speso per sé senza destinarla ai congiunti, che si ritiene congrua, quantomeno, nella misura di 1/3 giungendo ad un restante importo, presumibilmente destinato al nucleo familiare di € 191.727,06, inferiore a quanto erogato e oggetto di surroga , (dovendosi peraltro evidenziare, ulteriormente, che la CP_11 frazione riferibile ai figli sarebbe piuttosto contenuta tenendo in considerazione l'età degli
12 stessi al momento del sinistro - quasi di 22 e 18 anni – e presumendosi una dipendenza economica dai genitori ancora per un tempo ridotto).
2.4. Spese funerarie e di rottamazione auto.
Non spetta ulteriore risarcimento per tale voce, essendo documentata (v. prospetto rivalsa la percezione da parte dei superstiti dell'Assegno funerario, prestazione di natura CP_11 economica spettante ai superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale che dimostri di avere sostenuto le spese funerarie.
L'assegno in questione (erogazione di € 10.050,00) è ampiamente satisfattiva delle pretese economiche fatte valere in questa sede (spese funerarie pari ad € 4.350,00; Spesa di concessione loculo cimiteriale pari ad € 1.500,00; spese per lampade votive € 36,50).
E' da riconoscere, invece, il rimborso della spesa di € 80,00 sostenuta per rottamazione e smaltimento dell'autovettura incidentata .
2.5 Spese legali e spese per attività extragiudiziale
Per quanto concerne, infine, la domanda di rimborso delle spese sostenute in via stragiudiziale al fine di addivenire al risarcimento del danno occorre precisare che tale voce di danno è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, al pari delle altre ipotesi di danno emergente (vedi Cass. S.U. 16990/2017; n. 32483/2019).
Risulta a tal proposito effettivamente provata l'attività stragiudiziale svolta (v. allegati introduttivi dei rispetti atti di citazione) relativa all'interlocuzione con la compagnia assicuratrice.
Trova tuttavia applicazione analogica, anche per la fase stragiudiziale, la disciplina di cui all'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 che prevede, per l'ipotesi di assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale la maggiorazione del compenso che è unico.
Sulla base di tali coordinate e tenuto conto dell'attività effettivamente documentata in sede stragiudiziale svolta in favore di tutti gli attori che ha consentito l'erogazione di importi risarcitori sia pur accettati a titolo di acconto, appare equo corrispondere un compenso che, ai sensi del D.M. 55/2014, sulla base del valore indeterminabile complessità alta per valore medio con aumento del 30%,è pari complessivamente ad €. 8.126,82, ivi comprese le spese generali.
Non sono invece di pertinenza del giudizio civile le spese legali e gli esborsi sostenuti nel procedimento penali che andranno richieste nell'apposita sede .
Conclusioni
Accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro lo Controparte_4 stesso va condannato in solido con il proprietario del veicolo e la Controparte_3 compagnia assicuratrice in virtù della polizza assicurativa n. Controparte_2
13 014030000108347 per il rimorchio De Angelis tg XA954GM e della polizza n.
04030000108346 per la motrice Scania tg DA523MS, al versamento, per le causali esposte: per i danni non patrimoniali:
a € 188.738,02 (€. 146.169,26+ € 42.568,76); Parte_1
a : € 214.342,64 (€ 166.072,57+ € 48.270,07); CP_1
a : € 235.679,84 (€. 182.658,66 + € 53.021,18) Persona_1
a : € 53.196,63 (€. 41.272,21 + € 11.924,42) Parte_2
a : € 53.196,63 (€. 41.272,21+ € 11.924,42) Parte_4
a : € 53.196,63 (€. 41.272,21+ € 11.924,42) Parte_3
E' altresì dovuta, esclusivamente agli eredi , e Parte_1 CP_1 Per_1
, l'ulteriore somma per il danno biologico iure hereditatis, già all'attualità di €.
[...]
1.131,16; a titolo di danno patrimoniale va riconosciuto unicamente il rimborso d quanto pagato ( € 80,00) per rottamazione dell'auto.
Per l'assistenza legale in fase stragiudiziale spetta, in favore di tutti gli attori che hanno usufruito della prestazione dell'unico difensore (e sono obbligate in solido nei suoi confronti)
l'importo complessivo di €. 8.126,82 per l'attività unitariamente prestata.
Vanno invece rigettate le altre pretese per le ragioni già spiegate.
I convenuti vanno pertanto condannati al versamento in favore degli attori delle suddette somme per come sopra quantificate, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo ai sensi del Dm 55/2014 tenuto conto del valore del decisum in favore degli attori (operato un aumento del 30% per la difesa di più parti) e seguono, come di consueto, la soccombenza.
Le spese per la consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dei convenuti in solido
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
, , , , CP_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti di Controparte_4 Controparte_12
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_4 nella causazione del sinistro occorso il 15.01.2021 lungo la SP 26, SS 189- direzione San
Giovanni Gemini ove ha perso la vita;
Persona_2
14 CONDANNA per l'effetto i convenuti Controparte_4 [...]
in solido tra loro, al versamento delle Controparte_12 somme all'attualità che seguono, già detratti gli acconti ricevuti dagli attori stessi:
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di € 188.738,02 in favore di
[...]
; € 214.342,64 in favore di;
€ 235.679,84 in favore di Parte_1 CP_1 Per_1
; nonché di € 53.196,63 per ciascuno dei germani ( , e
[...] Pt_4 Pt_3 Parte_2
); il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
[...]
- di € 1.131,16 all'attualità, per il danno biologico iure hereditatis in favore degli eredi di
( , e ), nonché per € 80,00 quale danno Persona_2 Parte_1 CP_1 Persona_1 patrimoniale documentato;
il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- di €. 8.126,82, complessivamente, in favore degli attori tutti, per spese legali per attività extragiudiziale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
RESPINGE ogni altra domanda;
CONDANNA i convenuti Controparte_4 Controparte_12
in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli
[...] attori per il presente giudizio che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi €.
23.000,00 per compensi professionali ed in €. 1.713,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
PONE definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 12 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
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