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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1058/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott. Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1058/2019,
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 in persona del curatore fallimentare Avv. giusta autorizzazione del G.D. in atti, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Giusti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Porto Sant'Elpidio, via C. Colombo n. 21, giusta delega in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Santoni ed _2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Porto San Giorgio, via Solferino n. 41, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima CONCLUSIONI
All'udienza del 30.01.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis:
In via principale:
Accertare e dichiarare che il presunto testamento olografo del 08.07.2016, pubblicato con atto a rogito Notaio Persona_1 di Fermo in data 13.02.2018 rep. n. 82.342/15.077 registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. 540 serie 1T, non proviene da RE IA –nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] e deceduta a Fermo il 01.03.2017 codice fiscale
d è inesistente e/o nullo e/o inefficace in quanto totalmente apocrifo e/o per assenza dei requisiti CodiceFiscale_3 di cui all'art. 602 c.c. o per apocrifia della sottoscrizione di RE IA;
In via subordinata:
Accertare e dichiarare che il presunto testamento olografo del 08.07.2016, pubblicato con atto a rogito Notaio Per_2 di Fermo in data 13.02.2018 rep. n. 82.342/15.077 registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. 540 serie 1T è
[...] nullo ex art. 606 co. 1 c.c. e/o inefficace:
- per mancanza di autografia della sottoscrizione o per mancanza di sottoscrizione di Santanderea IA stante le argomentazioni esposte al punto III in narrativa;
o
- per carenza di autografia di RE IA per le motivazioni di cui al punto IV in narrativa.
In via ancor più gradata:
Nella denegata ipotesi in cui sia accertato che relativamente al presunto testamento olografo del 08.07.2016 pubblicato con atto a rogito Notaio di Fermo in data 13.02.2018 rep. n. 82.342/15.077 registrato a Fermo il Persona_2
15.02.2018 al n. 540 serie 1T la carenza di autografia di RE IA è circoscritta alla sola data apposta allo stesso
e che per il Giudicante tale vizio costituisce causa di annullabilità del citato testamento ex art. 606 co. 2 c.c., accertare e dichiarare l'annullamento ex art. 606 co. 2 c.c. del preteso testamento olografo del 08.07.2016 pubblicato con atto a rogito
Notaio di Fermo in data 13.02.2018 rep. n. 82.342/15.077 registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. Persona_2
540 serie 1T per difetto in tutto o in parte di autografia di RE IA relativamente alla data nello stesso riportata.
In ogni caso, per l'effetto:
1- dichiarare l'apertura della successione legittima in morte della signora RE IA nata a Sant'Elpidio a [...] il
05.05.1939 e deceduta a Fermo il 01.03.2017 C.F. ; C.F._3
2- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio e con esonero da qualsivoglia responsabilità di effettuare ex art. 2655 c.c. l'annotazione dell'emananda sentenza di accoglimento della domanda di parte attrice a margine della trascrizione del legato eseguita a Fermo in data 15.02.2018 al n. 1143 Reg. Gen. ed al n. 871 Reg.Part. in favore di nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] C.F.
contro
RE Parte_1 C.F._1
IA nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] C.F. ; C.F._3 con vittoria di spese, compensi legali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovuti al momento del pagamento e come per legge, da liquidarsi in favore dell'Erario conformemente all'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato”. Nella stessa udienza, parte convenuta ha precisato le conclusioni come da atto di comparsa di costituzione e risposta:
“IAccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
Con condanna alle spese e agli onorari di lite”.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento di ha Parte_1 convenuto in giudizio e al fine di far dichiarare l'inesistenza, la nullità o Parte_1 _2
l'inefficacia del testamento olografo di RE IA, datato 08.07.2016 (pubblicato con atto a rogito
Notaio di Fermo, del 13.02.2018, rep. n. 82.342/15.077, registrato a Fermo il 15.02.2018 Persona_2 al n. 540 Serie 1T), con cui la de cuius ha istituito erede di tutti i suoi beni, e _2 Parte_1 legatario dei diritti vitalizi di uso e di abitazione sul medesimo compendio immobiliare.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- in data 01.03.2017, a causa del decesso della signora RE IA, si è aperta la successione ereditaria dei beni della de cuius in confronto degli unici due figli superstiti, e Parte_1 _2
[...]
- il patrimonio relitto devoluto in successione è costituito da: diritti di 10/12 di piena proprietà sulle unità immobiliari site nel Comune di Sant'Elpidio a Mare, in via L. Einaudi n. 20, e censite al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 17, part. 177, sub. 2, sub. 4 e sub. 6; diritti di 10/12 di piena proprietà sull'area sita nel Comune di Sant'Elpidio a Mare, in via L. Einaudi, e censita al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 17, part. 261; diritti di piena proprietà sul terreno sito nel Comune di Sant'Elpidio a Mare e distinto al Catasto Terreni del medesimo
Comune al foglio 6, part. 51 e part. 59; diritto di piena proprietà della somma di euro 10,00 di cui al libretto di risparmio postale nominativo n. 000021725162, depositato presso l'Ufficio di Poste
Italiane S.p.a. di Sant'Elpidio a Mare;
- parallelamente alla vicenda successoria, in data 06.10.2017, è stata emessa la sentenza n. 39/2017 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 11.10.2017 ed iscritta, in data 21.10.2017, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, con la quale è stato dichiarato il fallimento di quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 corrente in Sant'Elpidio a Mare, via Gabbie n. 127;
- e , con atto a rogito del Notaio del 13.02.2018, rep. Parte_1 _2 Persona_2
n. 82.342/15.077, registrato in data 15.02.2018 al n. 540 Serie 1T, hanno chiesto la pubblicazione di un presunto testamento olografo a firma di RE IA, datato 08.07.2016, avente il seguente contenuto: “Io sottoscritta RE IA, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo che alla mia morte la quota di mia proprietà della casa di via Einaudi, 20 e del terreno di mia proprietà vadano a
Sulla quota che spetta a dispongo a Favore dello stesso il diritto di utilizzo e abitazione perché ha _2 Pt_1 ricevuto molte donazioni in denaro da mè. Quindi avrà la piena proprietà legittima di tutti i miei beni. _2
Sant'Elpidio a Mare 8.7.16 RE IA”;
- in data 28.02.2018, quindi, è stata presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Fermo la dichiarazione di successione in morte di RE IA, den. n. 134 vol. 9990, trascritta a Fermo in data 10.09.2018 al n. 7012 R.G. ed al n. 5135 Reg. part., dalla quale è emersa la seguente modalità di attribuzione dei beni della de cuius: è divenuto titolare dei diritti di _2 proprietà, gravati dai diritti vitalizi di uso e di abitazione a favore del fratello, dell'intero patrimonio di RE IA, come poc'anzi descritto;
, a titolo di legato trascritto Parte_1
a Fermo in data 15.02.2018al n. 1143 R.G. ed al n. 871 Reg. part., ha assunto la titolarità dei diritti vitalizi di uso e di abitazione degli immobili, fabbricati e terreni, del medesimo compendio ereditario;
- tuttavia, al fine di contestare l'appartenenza del documento olografo alla de cuius, in data
04.11.2018, è stata disposta una consulenza tecnica di parte ad opera della Dott.ssa Persona_3
. Nella relazione, la CTP ha concluso affermando l'apocrifia del presunto testamento e
[...]
l'esclusione della sua appartenenza a RE IA in ragione delle rilevate incongruenze e difformità del grafismo utilizzato nel documento rispetto alla grafia genuina della de cuius;
- in particolare, il fatto che la grafia adoperata nel corpo del documento analizzato non è risultata corrispondente a quella della madre dei convenuti avrebbe comportato il difetto dei requisiti imposti dall'art. 602, comma 1, c.c. ai fini della validità e attendibilità del testamento olografo e, per l'effetto, parte attrice ha chiesto fosse dichiarata l'inesistenza, la nullità o l'inefficacia dell'atto contestato. Ha altresì richiesto, in via alternativa, di pervenire alla stessa conclusione nel caso in cui si fosse accertata l'apocrifia della sola sottoscrizione, poiché la mancanza o l'irregolarità della firma avrebbe costituito elemento di per sé sufficiente ad impedire di ricollegare il contenuto del documento all'effettiva volontà della de cuius;
- inoltre, in via subordinata, parte attrice ha chiesto che fosse pronunciata la nullità o l'inefficacia del testamento olografo di cui è causa anche per l'ipotesi in cui l'irregolarità o la mancanza della sola sottoscrizione fosse stata ricondotta dal Giudice nell'azione di nullità di cui all'art. 606, comma 1, c.c.;
- nello specifico, tale ultima fattispecie richiamerebbe al proprio interno diversi possibili scenari invalidanti la genuinità e l'efficacia del documento contestato, quali il caso in cui alla mancanza di autografia non si sia accompagnato, al contempo, il difetto di apocrifia del corpo del testo o la falsità della stessa sottoscrizione, ovvero il caso in cui il testamento sia stato redatto di proprio pugno dalla de cuius ma con l'intervento di terzi soggetti, come per esempio nel caso in cui taluno avesse guidato la mano della testatrice al momento della redazione del documento;
- infine, in via di estremo subordine, per il caso in cui il difetto di autografia fosse risultato riferibile soltanto all'elemento della data, parte attrice ha chiesto fosse dichiarata l'annullabilità del testamento olografo ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.c.;
- per l'effetto, sancita l'invalidità del testamento impugnato con una qualsiasi delle formule esposte,
l'attrice ha chiesto che venisse pronunciata'apertura della successione legittima dei beni della de cuius e la conseguente avocazione alla disponibilità della curatela fallimentare di Parte_1 della metà del patrimonio di RE IA, secondo quanto disposto dall'art. 566 c.c.
- pertanto, sono state avanzate le già riportate conclusioni.
2. Con atto di comparsa di costituzione e risposta, depositato in data 13.11.2019, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo, a sostegno delle proprie _2 eccezioni, quanto segue:
- riportata la stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, parte convenuta ha aggiunto che il ritrovamento del testamento olografo è avvenuto, in presenza di terze persone, all'interno di un mobile sito nell'abitazione della stessa RE IA, pochi giorni prima che fosse pubblicato.
Ha evidenziato, altresì, la non casualità della data riportata in tale documento (08.07.2016) poiché in quello stesso periodo la de cuius aveva da poco subito un grave intervento chirurgico seguito da cicli chemioterapici ed era quindi logico che la stessa volesse disporre, in via testamentaria, del proprio patrimonio;
- inoltre, la fondatezza della disposizione ereditaria trovava giustificazione anche nel fatto che
RE IA, prima di morire, aveva dichiarato di aver effettuato diverse donazioni a favore di uno soltanto dei suoi figli, così da ingenerare la necessità di una composizione Parte_1 testamentaria del proprio patrimonio;
- in punto di diritto, invece, parte convenuta ha preliminarmente eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, obbligatorio in materia di successioni ereditarie;
- in via principale e nel merito, il convenuto ha contestato le modalità di espletamento della consulenza grafologica di parte, fatta eseguire dalla curatela del fallimento di al Parte_1 fine di invalidare il testamento olografo di cui è causa. in particolare, ha dedotto _2 che la stessa consulenza è stata eseguita su una semplice copia del documento anziché sull'originale del testamento. Inoltre, parte convenuta ha altresì sostenuto che la professionista incaricata dalla controparte, al momento delle operazioni grafologiche, non aveva a disposizioni testi o scritti della de cuius che potessero fungere da elementi di raffronto necessari per una corretta valutazione;
- l'infondatezza delle operazioni peritali di parte si rifletterebbe, quindi, nella genericità delle conclusioni a cui è pervenuta la professionista incaricata. La stessa, infatti, non sarebbe giunta ad una conclusione univoca e certa, ma si sarebbe limitata ad ipotizzare una possibile non corrispondenza tra l'autore del testo e quello della sottoscrizione;
- parte convenuta ha poi dedotto che eventuali vizi circa l'apposizione della data non inficiano la validità del testamento olografo in quanto trattasi di elemento volto unicamente a dirimere questioni attinenti al tempo del compimento dell'atto;
- infine, ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea. Con la stessa, infatti, _2 parte attrice avrebbe, di fatto, esercitato un'azione sostanzialmente coincidente con l'azione di riduzione per il ripristino della quota di legittima, sebbene in difetto dei presupposti necessari imposti dall'art. 551 c.c. per agire in giudizio;
- il primo comma della disposizione citata, infatti, subordina la possibilità di esercitare l'azione di riduzione alla previa rinuncia, esercitabile da parte del solo legittimario, del legato concesso a quest'ultimo in sostituzione della legittima. Ne deriva che nel caso di specie la controparte avrebbe indebitamente mascherato un'azione di riduzione priva dei requisiti necessari, avanzando una domanda di accertamento del testamento olografo contestato, con il precipuo effetto di privare della facoltà riconosciutagli dall'art. 551 c.c.; Parte_1
- pertanto, parte convenuta ha avanzato le già riportate conclusioni.
3. In data 27.11.2019, in sede di udienza di prima trattazione, il Giudice, considerato che in materia di successione ereditaria è reso obbligatorio il tentativo di mediazione tra le parti ex art. 5 del D. Lgs.
28/2010, rilevato che siffatto tentativo non è mai stato esperito nel caso di specie, ha disposto il rinvio dell'udienza al 16.04.2020 al fine di concedere alle parti il tempo necessario per la proposizione della domanda di mediazione obbligatoria e per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
In data 28.11.2019, l'Avv. Alessandro Giusti ha avanzato istanza di partecipazione al tentativo di mediazione innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo, in confronto di e _2 [...]
. Pt_1
In data 24.03.2020, parte attrice ha depositato in atti il verbale di mediazione riportante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, motivato in base alla mancata adesione delle controparti regolarmente notificate.
4. All'udienza del 07.10.2020, il Giudice, dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione, rilavata la mancata comparizione in giudizio di nonostante la regolarità della notificazione, Parte_1 ha dichiarato la contumacia di quest'ultimo ed ha concesso alle parti regolarmente costituite i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
5. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte attrice, dopo aver sottolineato che l'esito negativo del tentativo di mediazione risulterebbe ascrivibile unicamente alla mancata comparizione di e regolarmente notificati, ha contestato le deduzioni di controparte in ordine, _2 Parte_1 rispettivamente, alla fondatezza e legittimità della domanda oggetto del presente giudizio, alla regolarità della CTP grafologica ed all'invalidità del testamento olografo.
In particolare, in merito alla fondatezza della domanda, parte attrice ha concentrato le sue deduzioni sulla diversità dei presupposti e degli effetti dell'azione di riduzione rispetto a quella di accertamento della validità del testamento olografo: nel primo caso si mirerebbe alla conservazione della quota di legittima garantita ai soli legittimari ai sensi dell'art. 537 c.c. e, se riferita al caso di specie, il suo buon esito garantirebbe il recupero di 1/3 del patrimonio ereditario;
nel secondo caso, invece, l'oggetto del giudizio sarebbe costituito dall'accertamento della validità del testamento olografo ed il suo buon esito consentirebbe il recupero di 1/2 del patrimonio ereditario, quale effetto della successione legittima ex art. 566 c.c.
Con riguardo, invece, alla regolarità della CTP, la stessa sarebbe valida poiché, contrariamente a quanto dedotto da controparte, risulterebbe essere stata eseguita sul documento originale esibito direttamente dal Notaio di Fermo, il quale, avrebbe altresì fornito delle firme autografe di RE Persona_2
IA, utilizzate come validi elementi di raffronto.
Infine, parte attrice ha contestato l'attendibilità del testamento olografo sotto diversi profili:
[...]
sarebbe risultato in possesso di una copia già prima del ritrovamento dell'originale; sotto il profilo Pt_1 causale il testamento non avrebbe ragion d'essere in quanto non vi sarebbe alcuna prova delle asserite donazioni effettuate da RE IA a favore di l'esigenza di lasciare al figlio i diritti Parte_1 vitalizi di uso e di abitazione perderebbe di significato innanzi al fatto che tali diritti sono stati concessi non solo verso l'unità immobiliare abitata dallo stesso e dalla sua famiglia, ma anche verso Parte_1 le altre unità immobiliari, sinanche i terreni, abitualmente utilizzati dal solo _2
6. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., parte attrice ha chiesto l'ammissione di diversi mezzi di prova, quali la CTU grafologica per l'accertamento della validità del testamento olografo e l'interrogatorio formale di e oltre che le prove testimoniali e le produzioni _2 Parte_1 documentali.
Di contro, parte convenuta, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha insistito per l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione in quanto la manifesta volontà di non adesione da parte di avrebbe reso irrilevante la partecipazione Parte_1 dello stesso in tanto in quanto un tentativo di mediazione può considerarsi perfezionato solo _2 laddove siano presenti tutti i soggetti notificati.
Ha poi dedotto l'irrilevanza del fatto che sia lui stesso che il fratello avessero delle copie del testamento già prima del ritrovamento dell'originale.
Ha infine eccepito l'attendibilità della CTP la quale non avrebbe tenuto conto di fattori grafologici rilevanti quali l'età e l'avanzato stato di malattia della de cuius. In punto di istanze istruttoria, parte convenuta ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di la produzione della documentazione medica di RE IA e l'ammissione della prova Parte_1 testimoniale.
7. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., parte attrice ha infine dedotto la regolarità del tentativo di mediazione in ragione del fatto che lo stesso dovrebbe considerarsi valido pur se eseguito in presenza di alcuni soltanto dei soggetti regolarmente notificati.
Ha poi confermato l'inattendibilità del testamento olografo poiché, anche a voler ammettere l'irrilevanza del possesso di copie prima del ritrovamento dell'originale, nel caso di specie risulterebbe comunque violata quella regola logica secondo cui chi scrive un testamento di proprio pugno fa in modo che lo stesso possa poi essere facilmente ritrovato.
Parte attrice ha altresì dedotto che la mancata contestazione di controparte nella memoria precedente, avrebbe sancito la prova del fatto che la CTP sia stata eseguita sul documento originale e del fatto che il perito incarico avesse a disposizione delle firme della de cuius quale regolare parametro di raffronto.
Ha infine dichiarato che la CTP avrebbe tenuto conto anche dell'età e dello stato di salute di RE
IA, come risulterebbe dimostrato dalla stessa relazione tecnica depositata in atti, in cui si darebbe atto del fatto che la grafia della de cuius risultava essere troppo giovanile in considerazione, appunto, dell'età e dello stato avanzato di malattia della signora.
8. Con ordinanza del 27.07.2021, il Giudice ha ammesso la CTU grafologica sull'autenticità o falsità del testamento olografo per cui è causa, riservando la propria decisione in merito alle altre istanze istruttorie all'esito della stessa.
9. In data 21.04.2022, è stata depositata la CTU “analisi e comparazione della grafia” della Dott.ssa e le relative osservazioni e relazioni tecniche della CTP Dott.ssa e Persona_4 Persona_5 della CTP Dott.ssa Persona_3
Disposta la fissazione della successiva udienza in data 30.06.2022 con modalità cartolari, con nota scritta del 25.06.2022, parte convenuta ha contestato la regolarità della CTU espletata perché nello svolgimento delle relative operazioni peritali, la Dott.ssa on avrebbe tenuto conto delle osservazioni della Per_4 consulente di parte, così determinando una violazione del contraddittorio. Per l'effetto, ha _2 avanzato istanza di rinnovazione della CTU.
10. All'udienza del 30.06.2022, il Giudice, ritenuta l'esaustività delle risultanze peritali, ha disposto l'ammissione dell'interrogatorio formale chiesto dalla parte attrice nonché l'ammissione parziale delle prove testimoniali richieste da entrambe le parti con rigetto di ogni altra istanza istruttoria.
11. Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione tramite l'assunzione dell'interrogatorio formale di e e delle testimonianze ammesse, all'udienza del 30.01.2025 le parti hanno _2 Parte_1 precisato le conclusioni come da atti introduttivi ed il Giudice ha rinviato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. RITENUTO IN DIRITTO
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
12. Preliminarmente occorre dato atto della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
Il verbale di mediazione dell'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo del 24.01.2020, sottoscritto dal Mediatore incaricato Avv. Giovanni Ferrini e dalle parti ivi presenti, depositato in atti dalla parte attrice in data 24.03.2020, dimostra che a seguito del deferimento del Giudice con ordinanza del
27.11.2019, la curatela del fallimento di si è tempestivamente attivata per notificare agli Parte_1 odierni convenuti l'invito a partecipare al tentativo di mediazione, obbligatorio in materia di successione ereditaria, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
A conclusione di detto verbale, il Mediatore, preso atto della presenza del rappresentante legale e del difensore della curatela fallimentare, attesta l'esito negativo del tentativo per mancata comparizione di e sebbene regolarmente notificati dell'incombenza. _2 Parte_1
Al contempo, non vi è prova che gli odierni convenuti abbiano avuto un impedimento idoneo a fungere da giustificato motivo di assenza e non vi è nulla in atti che possa far deporre in tal senso, anche solo in via presuntiva.
Inconferente, poi, il fatto, comunque non dimostrato, secondo cui avrebbe dichiarato di Parte_1 non presenziare all'incontro, così da rendere irrilevante la successiva partecipazione del fratello. Il D. Lgs.
28/2010, infatti, non preclude la possibilità a che al tentativo di mediazione partecipino soltanto alcune delle parti regolarmente invitate.
Per l'effetto, è dimostrato che l'espletamento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 del D. Lgs.
28/2010, obbligatorio in materia di successione ereditaria, è stato correttamente eseguito dalla parte attrice e che il relativo esito negativo è da imputare alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, delle controparti regolarmente notificate.
L'istanza avanzata sul punto dalla parte convenuta va pertanto rigettata.
13. Ancora in via preliminare, va altresì dato atto della ammissibilità dell'azione di parte attrice.
La giurisprudenza più recente, infatti, sancisce il principio secondo cui, in materia di nullità del testamento olografo, l'interessato deve necessariamente esercitare l'azione di accertamento negativo: “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”
(Cass. S.U. n. 12307/2015; cfr. anche, ex plurimis, Cass. n. 11659/2023, Cass. n. 24835/2022 e Cass. n.
18363/2018).
Siffatta pronuncia compone il contrasto ermeneutico che per lungo tempo ha visto contrapporsi due orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Da un lato, la tesi secondo cui grava su colui che ha prodotto in giudizio il testamento olografo l'onere di dimostrane l'autenticità laddove la controparte l'abbia semplicemente disconosciuto (o anche solo non riconosciuto) in punto di allegazione, conformemente a quanto previsto in via ordinaria dagli artt. 214 e ss. c.p.c. per la contestazione della scrittura privata del terzo.
Dall'altro lato, la tesi secondo cui, per garantire una più equa distribuzione dell'onere probatorio, chi intende dimostrare che il testamento olografo non sia riconducibile all'asserito testatore, nonostante la natura di scrittura privata dell'atto prodotto, ha comunque l'onere di agire tramite querela di falso ex artt.
221 e ss. c.c., strumento processuale specificamente predisposto per la contestazione della validità dei soli atti pubblici.
Tanto premesso, a superamento delle criticità a cui entrambe le suddette soluzioni prestavano il fianco, la Suprema Corte ha individuato nell'azione di accertamento negativo l'unico rimedio processuale esperibile da chi intenda contestare la validità del testamento olografo.
Tale “soluzione mediana”, infatti, da un lato, garantisce la corretta distribuzione dell'onere probatorio tra le parti in causa stabilendo che la non riconducibilità del testamento olografo all'asserito testatore venga dimostrata da colui che ha sollevato la contestazione e non dalla controparte, in armonia con il principio di prossimità della prova;
al contempo, viene tutelata la natura di scrittura privata del testamento olografo consentendo di non dover ricorrere a strumenti processualistici specificamente predisposti per l'impugnazione di atti pubblici già rivestiti della qualifica di prova piena.
L'esercizio dell'azione de quo da parte della curatela fallimentare di risulta valida anche sul Parte_1 piano della legittimazione ad agire, tenuto conto di quanto stabilito, sul punto, dalla giurisprudenza di riferimento: “L'azione diretta a conseguire la nullità del testamento può essere proposta da chiunque abbia un interesse meritevole di tutela, e poiché essa prescinde dalla qualità di erede dell'attore, si distingue nettamente dall'azione di petizione dell'eredità, di cui all'art. 533 c.c., la quale ha come oggetto il riconoscimento, a favore dell'istante, della sua qualità di erede al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi possieda questi a titolo di erede o senza titolo alcuno”
(Cass. n. 16/1985).
Appurato, quindi, che l'attrice non avrebbe potuto agire con un'azione diversa da quella di accertamento negativo effettivamente esercitata, questo Giudice ritiene che, nel caso di specie, la stessa non celi in sé un'azione di riduzione.
Trattasi, infatti, di due azioni differenti non solo sul piano dei presupposti normativi e dell'oggetto trattato ma anche in punto di effetti ai quali esse conducono una volta esercitate.
L'azione di riduzione di cui agli artt. 553 e ss. c.c., in particolare, mira al ripristino della c.d. quota di riserva, stabilita in forza di legge dagli artt. 536 e ss. c.c., con lo scopo precipuo di garantire ai soli legittimari una parte del lascito ereditario. In questo senso, l'istituto, secondo il profilo soggettivo, si pone a tutela di una rosa ristretta di aventi diritto quali i figli, il coniuge ed eventualmente gli ascendenti del de cuius, mentre secondo il profilo oggettivo, garantisce la possibilità di acquisire una parte del valore del compendio ereditario corrispondente, appunto, alla quota prestabilita per legge.
Premesso che nel caso di specie è non contestato il fatto che gli unici due figli della de cuius sono Pt_1
e e che la stessa, al momento del decesso, era già vedova, in base a quanto disposto dall'art. _2
537, comma 2, c.c., la curatela fallimentare di tramite un'azione di riduzione (seppur celata Parte_1 sotto altra forma) avrebbe inteso acquisire al fallimento 1/3 del valore del compendio ereditario. Il comma citato, infatti, stabilisce che “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Di contro, con la presente azione di accertamento negativo, parte attrice dichiara di volersi avvalere degli effetti dell'apertura della successione legittima di cui agli artt. 565 e ss. c.c., quale conseguenza immediata e necessaria della declaratoria di nullità del testamento olografo.
Con specifico riguardo al caso di specie, il buon esito dell'azione di accertamento negativo consentirebbe all'attrice di acquisire al fallimento il valore di 1/2 dell'eredità, in base a quanto stabilito dall'art. 566 c.c. in materia di successione legittima in confronto dei figli, il quale impone a questi ultimi una distribuzione in parti uguali tra loro dell'intero asse ereditario.
Ciò posto, deve ritenersi dimostrato che con la presente azione, parte attrice mira ad ottenere il riconoscimento della non riferibilità del testamento olografo contestato all'asserita testatrice e, per l'effetto, giungere all'apertura della successione legittima di tutti i beni di RE IA, così da poter acquisire al fallimento di del valore del compendio ereditario, maggiore rispetto al Persona_6 valore di 1/3 ottenibile in caso azione di riduzione.
Sul punto, l'eccezione sollevata da parte convenuta va pertanto rigettata.
14. Nel merito, questo Giudice ritiene raggiunta la prova della non riconducibilità a RE IA del testamento olografo del 08.07.2016, pubblicato con atto a rogito Notaio di Fermo in data Persona_1
13.02.2018, rep. n. 82.342/15.077, registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. 540 serie 1T.
In punto di diritto, il giudizio di verificazione del testamento olografo di cui è causa, come già chiarito, si qualifica come un'azione di accertamento negativo, a sua volta caratterizzata dalle peculiarità dell'oggetto su cui si richiede di agire, ex artt. 602 e 606 c.c.
Le disposizioni citate, infatti, nell'individuare gli elementi necessari del testamento olografo, subordinano all'autografia dell'intera scheda testamentaria (corpo del testo, sottoscrizione e data) la riconducibilità dell'atto alla volontà dell'asserito testatore. Il principio è quello secondo cui la coincidenza tra le disposizioni testamentarie e la reale volontà del testatore potrà ritenersi provata solo laddove sia certo che il de cuius abbia redatto di proprio pugno l'intero testamento olografo.
In questo senso, il carattere dell'autografia ricomprende in sé sia il concetto formale di olografia (e cioè il fatto che il testamento sia stato redatto “di proprio pugno” dal testatore), sia quello sostanziale dell'appartenenza alla genuina volontà del de cuius del significato delle diverse disposizioni testamentarie contenute nel documento.
Si comprende, quindi, il sistema di sanzioni predisposto dal legislatore per il caso in cui si palesino irregolarità redazionali della scheda testamentaria nei suoi diversi elementi.
La regola generale è quella dettata dall'art. 606, comma 1, c.c., la quale commina la sanzione della nullità dell'intera scheda testamentaria laddove sia provata l'assenza dell'autografia o della sottoscrizione, in quanto elementi necessari ai fini del perfezionamento del testamento olografo ex art. 602 c.c.; laddove, invece, si registri un qualunque altro difetto nel corpo dell'atto, ivi compresi quelli riguardanti la data del documento, la sanzione comminabile è quella dell'annullabilità della scheda testamentaria ex art. 606, comma 2, c.c., purché la relativa azione di accertamento sia esperita entro i cinque anni successivi all'esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Ciò posto, va individuata la corretta modalità di ripartizione dell'onera della prova tra le parti del presente giudizio.
Sul punto, occorre necessariamente prendere le mosse dalla già citata sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite n. 12307 del 2015, la quale, a superamento definitivo della corrente ermeneutica che consentiva alla parte contro cui si produceva il testamento di limitarsi ad un mero disconoscimento della stessa scrittura contestata, chiaramente stabilisce il principio secondo cui, oggi, l'onere di dimostrare l'autenticità del testamento olografo grava in seno a colui che solleva la relativa contestazione.
Pertanto, nel caso di specie, spetta alla curatela del fallimento di dimostrare la non Parte_1 autenticità del testamento olografo impugnato, o comunque la sua non riconducibilità all'asserita testatrice RE IA.
Circa, invece, i mezzi di prova ammissibili in questo tipo di giudizio, la normativa e la giurisprudenza di riferimento, se da un lato non escludono alcun elemento probatorio dal novero di quelli concretamente utilizzabili dal Giudice per fondare il proprio convincimento, dall'altro lato sanciscono l'imprescindibilità dell'esame grafologico che il professionista deve espletare agendo direttamente sull'originale del documento contestato, garantendo, al contempo, il principio del contraddittorio tra le parti nonché i diversi crismi ormai consolidati in materia di consulenza tecnica grafologica: “Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione;
tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni” (cfr., ex plurimis, Cass n. 3603/2024 e Cass. n.
711/2018).
15. Tanto premesso, va dato atto che a seguito della richiesta istruttoria di parte attrice avanzata con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con ordinanza in data 27.07.2021, il Giudice istruttore ha disposto CTU grafologica nominando quale perito la dott.ssa la quale, dopo aver Persona_4 prestato giuramento in data 17.11.2021, ha infine depositato il proprio elaborato in data 21.04.2022.
Siffatta perizia appare valida ed immune da vizi procedimentali e logici.
Anzitutto, si da atto del rispetto del principio del contraddittorio nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali. Sul punto, la dott.ssa iporta, infatti, che le stesse “iniziano il 24.11.2021 alle Per_4 ore 16:00 presso il mio studio sito in Porto san Giorgio - Via Enrico Medi n° 98. Sono presenti l'Avv. Alessandro
Giusti, l'Avv. Paolo Santoni ed i rispettivi CTP Dott.ssa e Dott.ssa Si è Persona_3 Persona_5 presa visione del fascicolo depositato in Tribunale relativa all'impugnazione del Testamento Olografo della Sig.ra RE
IA e si sono presi gli accordi per reperire le scritture comparative presso Pubblici Uffici quali: – Originali degli atti depositati Per_ in Copia Conforme in cassaforte del Tribunale presso il Notaio – Comune di Sant'Elpidio a Mare;
– Ospedale
Civitanova Marche;
– Ospedale di Fermo;
– Ufficio Postale Sant'Elpidio a Mare”. In particolare, emerge dalla suddetta perizia che le firme autografe di RE IA utilizzate come elementi di raffronto per la valutazione del testamento olografo contestato, sono state concordemente individuate dalle parti in causa e che i diversi accessi presso i luoghi di custodia dei documenti vergati, sono sempre avvenuti alla presenza di entrambi i CTP, dott.ssa e dott.ssa Persona_3 Persona_5
16. Il campione di raffronto infine utilizzato per la comparazione risulta, quindi, ampio ed eterogeneo, certamente idoneo a garantire l'esaustività del confronto peritale. In particolare, la CTU ha reperito ed utilizzato, ai fini dell'analisi, 74 firme comprovatamente vergate in via autografa da RE
IA in diversi ambiti e contesti. Trattasi di sottoscrizioni apposte, nel corso di un arco temporale assai esteso (dal 2003 al 2017), su documenti amministrativi di Enti territoriali, di strutture sanitarie e su atti notarili. In questo modo il perito ha potuto prendere in considerazione elementi cardine dell'esame grafologico, quali lo stato d'animo, sereno o agitato, della sottoscrivente (come nel caso, ad esempio, di una firma apposta in calce ad un certificato di ricovero ospedaliero), ovvero il mutamento della scrittura, in considerazione del passare del tempo e dell'aggravamento dello stato di salute della de cuius.
Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dal perito di parte convenuta, il fatto che ai fini della comparazione il perito abbia infine selezionato solo 8 delle 74 firme a disposizione, non inficia in alcun modo la validità dell'elaborato peritale.
Infatti, è provato come la CTU ha dapprima analizzato tutte le 74 firme raccolte al fine di individuare il gesto scrittorio tipico della de cuius, e solo in un secondo momento ne ha selezionate 8, quelle c.d. “coeve” rispetto alla sottoscrizione contestata, per poter valutare quest'ultima con elementi il più possibile analoghi in termini di data della sottoscrizione, condizione di salute ed età della sottoscrivente.
Sul punto, la relazione peritale di cui in atti, è chiara: “In analisi sono presenti delle sottoscrizioni a nome RE
IA , prima andrò ad effettuare un' analisi sulle firme comparative ,che vanno dalla C1 (anno 2003) è alla C74 (anno
2017) poiché autografe così da inquadrare il gesto scrittorio della signora e successivamente andrò ad analizzare il documento in verifica (V1;V10 e V11) per poi confrontare le firme comparative e la scrittura in verifica evidenziano le differenze e le similitudini al fine di supporre se il testamento , oggetto di verifica sia autografa o meno per concludere con la risposta al quesito postomi dal Giudice”.
Ed infatti, a seguito dell'analisi dell'intero campione disponibile, la CTU dichiara: “Abbiamo firme comparative dall'anno 2003 all'anno 2017 e nell'insieme si presentano omogenee tra di loro non presentando un alto livello di variabilità grafica, ossia la capacità che ha lo scrivente di diversificare il modo di tracciare le lettere”.
17. Quanto, invece, alla strumentazione utilizzata, la CTU ha dato atto che “Il documento in verifica
Testamento Olografo di 1 pagina sito nello studio notarile del Dott. è stato visionato in originale con la Persona_2 seguente strumentazione: • Lente d'ingrandimento, per offrire una visione ingrandita delle scritture oggetto di verifica;
• Luce
UV, per rilevare l'eventuale presenza di solventi o se sono utilizzati più tipi di inchiostro;
• Scanner digitale, per
l'acquisizione digitale delle immagini che verranno utilizzate nell'elaborato peritale;
Da tale esame strumentale il documento in verifica risulta integro dunque privo di alterazioni”.
Con riguardo, poi, alla metodologia, il perito grafologico ha dedotto: “Analizzerò i seguenti documenti con il metodo francese di analisi grafologica, che è un'attenta tecnica di osservazione di tutti i segni grafici che vengono valutati in modo dinamico tra loro partendo dall'analisi generale dell'insieme grafico per concludere con l'analisi del particolare che insieme vanno a formare l'impronta grafica dello scrivente. Tenendo in considerazione il ritmo, l'omogeneità o disomogeneità che si va a creare all'interno di uno scritto, un'assonanza che appartiene soltanto a quella scrittura ed attraverso la quale è possibile attribuire se la grafia è autografa o meno. Dunque, si vanno a valutare tutte le variabili che si possono creare all'interno di essa, si valuta il movimento, il tratto, la pressione, lo spazio, la continuità, la dimensione, la forma ed i piccoli segni. Tutto l'insieme grafico è personale di ogni singolo individuo quindi difficile da imitare o dissimulare. La grafologia francese non dà nozioni precise, misurazioni che danno certezze, anzi esige da parte di chi la pratica una continua rimessa in causa delle proprie certezze, una revisione critica di tutto ciò che sembra acquisito una volta per tutte. Il sistema francese non punta su dati immutabili e misurabili, ma sulla relazione continua e in costante evoluzione dei parametri in una visione globale, aperta ai cambiamenti anche minimi, che tuttavia mutano l'intero insieme.1”.
Sia la strumentazione che la metodologia utilizzate dalla CTU risultano fededegne e non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità.
Da un lato, infatti, la contestazione di controparte circa il mancato utilizzo di unità di misura per la quantificazione della dimensione di alcune lettere, appare del tutto irrilevante se solo si consideri il fatto che non è possibile che la firmataria riuscisse a vergare ogni volta in modo identico, il fatto che il confronto qui in esame è si di tipo grafico, ma attiene specificamente alle forme della grafia piuttosto che alla dimensione del singolo carattere, ed al fatto che, come espressamente dichiarato dalla CTU, il metodo francese applicato prescinde dal fattore della misurazione prediligendo il raffronto dinamico tra più criteri di comparazione.
Dall'altro lato, la consulente di parte attrice, pur utilizzando una metodologia differente, quella c.d.
“morettiana”, dimostra di pervenire alle medesime conclusioni della CTU. 18. Quanto, poi, all'esame delle sole scritture comparative, c.d. “coeve”, il perito ha individuato i caratteri generali di forma, dimensione, movimento e tratto delle 8 sottoscrizioni comprovatamente vergate dalla de cuius negli anni 2015 e 2016, e cioè nei due anni appena antecedenti il decesso della stessa, giungendo alla seguente valutazione: “La firma è composta da cognome e nome, ove la lettera “S” è staccata dal resto del cognome lasciando un “buco”, come nello spazio tra parole, il nome ed il cognome, risulta spaziata con tratti frammentari, mancanza di collegamenti tra le lettere. L'inclinazione delle lettere del tracciato, la direzione verso la quale la lettera si inclina, è verticale con rovesci, ossia presenta un'inclinazione delle lettere che tende verso sinistra”.
Con riguardo, invece, ai c.d. “piccoli segni”, e cioè le peculiarità di dettaglio delle sottoscrizioni, la CTU individua le seguenti caratteristiche: “La lettera “S” è vergata in un unico gesto vergando prima la parte superiore della lettera e poi riscende formando la curva della lettera inferiore che è ammaccata, imprecisa e presenta un indurimento nel gesto grafico ed è staccata dal gruppo di lettere successive. La lettera “a” che è caratterizzata da un'apertura superiore e da un gesto scrittorio con secchezza dei tratti, visibile nella parte inferiore della lettera e nel collegamento con la
“n” successiva, che assorbe a tal punto da sembrare un'unica lettera questo gesto si conclude con la gamba rivolta verso l'alto.
La secchezza dei tratti si evidenzia anche nelle lettere “n”, “m”, “r” successive. Le lettere “t” e “d” sono caratterizzate da un'asta rovesciata (freccia nera) e con la barra della “t” che presenta un tratto iniziale breve ed a volte un gancio rivolto a destra che prosegue con un tratto finale lanciato. La lettera “a” finale del cognome presenta un'apertura superiore ed un occhiello che precede la gambetta che si conclude con un gesto rivolto in alto. La lettera “P” del nome è vergata in unico gesto che parte dall'alto scende verso il basso formando un'asta rovesciata proseguendo verso l'alto lasciando un'apertura a V nella parte posteriore della superficie. La lettera “i” è vergata in unico gesto che parte da sinistra verso destra va a formare: un triangolo”.
Sul punto, la contestazione della controparte, secondo cui il CTU avrebbe dovuto valorizzare la descrizione dei tratti grafici che si discostano dalla normalità, non può essere considerata persuasiva atteso che il perito incaricato dal Giudice ha correttamente proceduto alla descrizione delle peculiarità di ogni singola lettera delle sottoscrizioni comprovatamente vergate dalla de cuius, sino ad individuare le più piccole caratteristiche grafologiche idonee a definire il tratto grafico, unico e di ardua imitazione, di
RE IA.
Per lo stesso motivo va respinta l'ulteriore contestazione avanzata dalla CTP convenuta, in ordine alla modalità di valutazione descrittiva della sola lettera “S”, eseguita dalla CTU.
Pure la contestazione circa la mancata spiegazione del perché la lettera “a” della firma comparativa C70 risulti diversa rispetto alla grafia tipica della de cuius, non merita accoglimento. La CTU, infatti, spiega chiaramente che, oltre al fatto che nessuna firma può essere uguale all'altra, nel caso di specie di tratta di una sottoscrizione vergata da RE IA in occasione di un ricovero ospedaliero, e cioè in un contesto di forte agitazione e stress, tali da giustificare, un tratto anomalo rispetto al normale: “Come il CTP ha letto negli allegati ed era presente durante le acquisizioni, codesta firma comparativa autografa è stata vergata dalla signora poiché, acquisita presso un pubblico ufficio ed inoltre si tratta di un consenso informato al trattamento dei dati per un ricovero, dunque il tracciato difforme è dovuto all' emotività (fattore endogeno) , intesa come “propensione maggiore o minore,
a seconda degli individui, a reagire visibilmente di fronte a situazioni piacevoli o spiacevoli” (definizione vocabolario Treccani)
, (fattore endogeno) in questa particolare circostanza (fattore esogeno) che hanno influito nel vergare codesta firma, rimandato anche al resto della relazione”. Va altresì tenuto conto del fatto che, se una sola firma di comparazione, tra le
74 disponibili, risulta graficamente anomala, ciò non può inficiare in alcun modo la validità del campione, tenuto conto del già citato principio di ordine logico secondo cui nessuna sottoscrizione di un medesimo individuo può essere del tutto identica alle altre.
19. Di contro, con riguardo all'analisi del testo e della sottoscrizione contestati, la CTU riporta quanto segue: “Il testamento è datato 8.7.16 e la signora RE IA aveva un'età di 77 anni a quella data, il testo e la firma del testamento sono omogenei tra loro, ossia presentano il medesimo stile grafico. La scrittura in verifica appare chiara, semplificata caratterizzata da un tratto fermo che prosegue verso destra senza interruzioni, da una buona gestione dello spazio, ordinata e da un rigo discendente. La forma appare angolosa, chiara ed è vergato in stile stampatello minuscolo semplificato come ad esempio le lettere “h” “b” “f” “p” “i” (cerchio nero). La dimensione, è medio piccola, con una buona proporzione e definizione delle zone. Il movimento appare dinamico, scorre verso destra in modo agevole e la conduzione del tratto è ferma con pressione appoggiata in tutto il testo e nella firma. La direzione è verticale ed inclinata con rigo discendente
e regolare”.
In riferimento ai piccoli segni: “La lettera “S” è redatta in unico gesto con due forme curvilinee al lato superiore ed inferiore della lettera ed è staccata dal gruppo di lettere successivo “an”, la cui “a” è aperta alla superficie ed è connesso con gesto fluido a ghirlanda che forma la “n”. la lettera “t” è formata con asta verticale con base curvilinea e la barra è perfettamente orizzontale. Il gruppo “an” successivo presenta la stessa morfologia del precedente ossia ha la “a” aperta con occhiello iniziale (cerchio viola) e seguita da “n” a ghirlanda. La lettera “d” è semplificata con una barra inclinata a destra collegata al gruppo di lettere “rea”, la cui forma è semplificata a tal punto da essere poco chiara, la “a” finale è aperta con gamba discendente (freccia nera). La lettera “P” è vergata in due gesti prima l'asta verticale, poi viene effettuato un gesto tendente al quadrato per formare l'ansa superiore della lettera (tratteggio nero), la “i” è vergata a forma di triangolo con puntino rivolto a destra molto distante dalla base, la lettera “a” è vergata a forma di “e” con gamba orizzontale leggermente discendente”.
20. Dal confronto della sottoscrizione e del corpo del testamento con le predette scritture comparative, inoltre, il perito ha rilevato: “Nelle firme comparative la forma è semplificata, con anelli, ha una prevalenza angolosa dovuta alla secchezza del tratto con ovali ammaccati (cerchio rosso) e presenta una zona media destrutturata (tratteggi blu) dovuta alla presenza dei tremori naturali dovuti all'avanzamento dell'età. Nelle firme comparative l'allineamento di base è sinuoso, mentre nella firma in verifica è regolare. Nella firma in verifica troviamo morfologicamente parlando le semplificazioni e gli ovali aperti, ma non troviamo gli ammaccamenti né i tremori e la zona media non è affatto destrutturata al contrario è ben definita e ferma. Il movimento e la conduzione del tratto nelle firme comparative appaiono stentati ed altalenanti, la scrittura sembra che balli sul rigo, questa caratteristica si evidenzia soprattutto nel corpo centrale del cognome, la pressione è leggerissima al contrario nel documento in verifica si trova un movimento è dinamico, agevole ed ha una pressione appoggiata. Nelle firme comparative la direzione del tracciato è verticale con rovesci, evidenti nelle aste delle “t” e delle “d”, mentre nel documento in verifica troviamo un tracciato inclinato verso destra. Nelle firme in verifica troviamo uno spazio quasi che forma un “buco” tra la “S” e “an” e la “a” finale del cognome si stacca dal resto mentre nella firma in verifica la “S” è staccata ma senza spazio e la “a” finale è collegata al resto del cognome”.
In punto di “piccoli segni”: “Nelle firme comparative troviamo la lettera “S” ammaccata nella parte inferiore, mentre in quella in verifica è curvilinea. La prima lettera “n” del cognome nelle comparative ha una gamba finale rivolta verso
l'alto rivolta verso la metà della “t” che segue mentre in quella in verifica ha la gamba rivolta verso l'alto ma cade sotto la base della “t”. Nelle comparative la lettera “a” caratterizzata da un'apertura superiore e da un gesto scrittorio con secchezza dei tratti ed è slegata dalla lettera successiva, mentre in quella in verifica la “a” è aperta alla superficie ed è connessa con gesto fluido alle lettere successive. Nelle comparative la lettera “a” finale del cognome presenta un'apertura superiore ed un occhiello con la gamba rivolta verso l'alto con gesto ascendente, nella firma in verifica non è presente l'occhiello e la gamba della “a” finale è rivolto verso il basso. Il puntino della “i” nelle firme comparative è in linea con la base della lettera (linea rossa) mentre è spostato verso destra in quella in verifica. La lettera “a” del nome è caratterizzata da un occhiello nella parte destra superiore che precede la gamba finale rivolta verso l'alto, nella firma in verifica a lettera “a” è vergata a forma di “e” con gamba orizzontale”.
21. La CTU è pertanto giunta alle seguenti conclusioni: “il testo del testamento e la firma sono stati redatti di getto, essendo una grafia poco evoluta di più facile imitazione di fatto si notano “nella scrittura, la coesione dello scritto
(rapporto tra intensità pressoria, spinta propulsiva dell'ampiezza orizzontale e spinta di ritorno sulle verticali), i rapporti dimensionali tra le lettere, i rapporti angolari saranno discordanti rispetto agli scritti comparativi”. Non sono state tenute in considerazione le caratteristiche della firma della de cuius quali tremori che rendono la zona media destrutturata, ovali aperti, ammaccamenti, allineamento di base sinuoso e la modalità di collegamento delle lettere tra loro, dal momento che il testo del testamento è accurato ovali chiusi, allineamento di base orizzontale discendente e lettere vergate in stampatello minuscolo e sono presenti formalità di tipo morfologico quali ovali aperti e firma “poco leggibile”. Inoltre il grafologo giudiziario deve tenere in considerazione nell'analisi del testamento olografo l'età del testatore deve corrispondere al tipo di tracciato, la de cuius aveva 77 anni alla data del testamento, è importante vedere come si è modificata la scrittura nel tempo
e quali sono i segni dell'invecchiamento, sono state inserite firme comparative dal 2003 al 2017 e sono stati evidenziati nelle scritture scelte i segni dell'invecchiamento che sono assenti nel testamento oggetto di verifica. Concludo rispondendo al quesito postomi dal G.I. , che ripropongo: “Esaminati la scheda testamentaria nonché le scritture di comparazione risultanti in atti ed acquisita, se ritenuta necessaria, altra documentazione recante la sottoscrizione di RE IA presso Uffici Pubblici
(Comune; Archivio Notarile;
ecc.), formata in presenza di Pubblici Ufficiali - dopo avere descritto, sulla scorta degli scritti autografi, il carattere complessivo, per struttura e modalità esecutiva, della grafia di IA RE, ponendo in evidenza le peculiarità riscontrate quali allineamenti, svolazzi, eventuali tremori, pressioni, curve, lunghezze, altezze, arrotondamenti ed altro - dica se la grafia di cui alla scheda testamentaria e la sottoscrizione in calce alla stessa siano riconducibili a IA
RE”; Risposta Il CTU risponde al quesito con gli strumenti forniti ed acquisiti: “Esaminati la scheda testamentaria nonche le scritture di comparazione risultanti in atti ed acquisita, se ritenuta necessaria, altra documentazione recante la sottoscrizione di RE IA presso Uffici Pubblici (Comune; Archivio Notarile;
ecc.), formata in presenza di Pubblici
Ufficiali - dopo avere descritto, sulla scorta degli scritti autografi, il carattere complessivo, per struttura e modalita esecutiva, della grafia di IA RE, ponendo in evidenza le peculiarita riscontrate quali allineamenti, svolazzi, eventuali tremori, pressioni, curve, lunghezze, altezze, arrotondamenti ed altro – risponde che la grafia di cui alla scheda testamentaria e la sottoscrizione in calce alla stessa , dall'analisi effettuata, non sono riconducibili alla mano di IA RE”.
Tali conclusioni appaiono verosimili e condivisibili, in considerazione di diversi fattori validanti: l'elevato numero di scritture comparative utilizzate, il rispetto del contraddittorio nella selezione dei campioni di riferimento, l'attendibilità della metodologia utilizzata, il fatto che la CTU abbia tenuto conto del mutamento della scrittura della de cuius per il decorso del tempo e per il mutare delle condizioni di salute,
l'analisi attenta degli aspetti generali e particolari delle sottoscrizioni e del testo sia dei campioni di riferimento che del testamento contestato.
In sintesi, questo Giudice aderisce alle conclusioni della CTU ritenendo che la sottoscrizione contenuta nella scheda testamentaria sia connotata da uno stile grafico diverso rispetto a quello attribuibile all'asserita testatrice.
22. In conclusione, deve ritenersi raggiunta la prova della non riconducibilità a RE IA del testamento olografo del 08.07.2016, pubblicato con atto a rogito Notaio di Fermo in data Persona_1
13.02.2018, rep. n. 82.342/15.077, registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. 540 serie 1T.
Per l'effetto, si dichiara la nullità di detto testamento olografo per violazione degli artt. 602, comma 1, e
606, comma 1, c.c.
Si dichiara l'apertura della successione legittima in morte di RE IA (C.F. ), C.F._3 nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] e deceduta a Fermo il 01.03.2017.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55 del 2014, facendo applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, con disposizione che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115, a favore dello Stato.
Le spese di CTU già liquidate in corso di causa vengono poste in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
I grado al n. RG 1058/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così decide:
DICHIARA
La nullità del testamento olografo del 08.07.2016, pubblicato con atto a rogito Notaio di Persona_1
Fermo in data 13.02.2018, rep. n. 82.342/15.077, registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. 540 serie 1T, per violazione degli artt. 602, comma 1, e 606, comma 1, c.c.;
DICHIARA l'apertura della successione legittima in morte di RE IA (C.F. ), nata a C.F._3
Sant'Elpidio a Mare il 05.05.1939 e deceduta a Fermo il 01.03.2017;
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite in favore di _2 [...]
, che liquida in € 14.103,00 per compensi, € 1.101,05 per Parte_1 spese ive, oltre spese generali iva se dovuta e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115, a favore dello Stato.
PONE le spese della CTU definitivamente a carico di . _2
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott. Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1058/2019,
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 in persona del curatore fallimentare Avv. giusta autorizzazione del G.D. in atti, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Giusti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Porto Sant'Elpidio, via C. Colombo n. 21, giusta delega in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Santoni ed _2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Porto San Giorgio, via Solferino n. 41, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima CONCLUSIONI
All'udienza del 30.01.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis:
In via principale:
Accertare e dichiarare che il presunto testamento olografo del 08.07.2016, pubblicato con atto a rogito Notaio Persona_1 di Fermo in data 13.02.2018 rep. n. 82.342/15.077 registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. 540 serie 1T, non proviene da RE IA –nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] e deceduta a Fermo il 01.03.2017 codice fiscale
d è inesistente e/o nullo e/o inefficace in quanto totalmente apocrifo e/o per assenza dei requisiti CodiceFiscale_3 di cui all'art. 602 c.c. o per apocrifia della sottoscrizione di RE IA;
In via subordinata:
Accertare e dichiarare che il presunto testamento olografo del 08.07.2016, pubblicato con atto a rogito Notaio Per_2 di Fermo in data 13.02.2018 rep. n. 82.342/15.077 registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. 540 serie 1T è
[...] nullo ex art. 606 co. 1 c.c. e/o inefficace:
- per mancanza di autografia della sottoscrizione o per mancanza di sottoscrizione di Santanderea IA stante le argomentazioni esposte al punto III in narrativa;
o
- per carenza di autografia di RE IA per le motivazioni di cui al punto IV in narrativa.
In via ancor più gradata:
Nella denegata ipotesi in cui sia accertato che relativamente al presunto testamento olografo del 08.07.2016 pubblicato con atto a rogito Notaio di Fermo in data 13.02.2018 rep. n. 82.342/15.077 registrato a Fermo il Persona_2
15.02.2018 al n. 540 serie 1T la carenza di autografia di RE IA è circoscritta alla sola data apposta allo stesso
e che per il Giudicante tale vizio costituisce causa di annullabilità del citato testamento ex art. 606 co. 2 c.c., accertare e dichiarare l'annullamento ex art. 606 co. 2 c.c. del preteso testamento olografo del 08.07.2016 pubblicato con atto a rogito
Notaio di Fermo in data 13.02.2018 rep. n. 82.342/15.077 registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. Persona_2
540 serie 1T per difetto in tutto o in parte di autografia di RE IA relativamente alla data nello stesso riportata.
In ogni caso, per l'effetto:
1- dichiarare l'apertura della successione legittima in morte della signora RE IA nata a Sant'Elpidio a [...] il
05.05.1939 e deceduta a Fermo il 01.03.2017 C.F. ; C.F._3
2- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio e con esonero da qualsivoglia responsabilità di effettuare ex art. 2655 c.c. l'annotazione dell'emananda sentenza di accoglimento della domanda di parte attrice a margine della trascrizione del legato eseguita a Fermo in data 15.02.2018 al n. 1143 Reg. Gen. ed al n. 871 Reg.Part. in favore di nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] C.F.
contro
RE Parte_1 C.F._1
IA nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] C.F. ; C.F._3 con vittoria di spese, compensi legali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovuti al momento del pagamento e come per legge, da liquidarsi in favore dell'Erario conformemente all'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato”. Nella stessa udienza, parte convenuta ha precisato le conclusioni come da atto di comparsa di costituzione e risposta:
“IAccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
Con condanna alle spese e agli onorari di lite”.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento di ha Parte_1 convenuto in giudizio e al fine di far dichiarare l'inesistenza, la nullità o Parte_1 _2
l'inefficacia del testamento olografo di RE IA, datato 08.07.2016 (pubblicato con atto a rogito
Notaio di Fermo, del 13.02.2018, rep. n. 82.342/15.077, registrato a Fermo il 15.02.2018 Persona_2 al n. 540 Serie 1T), con cui la de cuius ha istituito erede di tutti i suoi beni, e _2 Parte_1 legatario dei diritti vitalizi di uso e di abitazione sul medesimo compendio immobiliare.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- in data 01.03.2017, a causa del decesso della signora RE IA, si è aperta la successione ereditaria dei beni della de cuius in confronto degli unici due figli superstiti, e Parte_1 _2
[...]
- il patrimonio relitto devoluto in successione è costituito da: diritti di 10/12 di piena proprietà sulle unità immobiliari site nel Comune di Sant'Elpidio a Mare, in via L. Einaudi n. 20, e censite al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 17, part. 177, sub. 2, sub. 4 e sub. 6; diritti di 10/12 di piena proprietà sull'area sita nel Comune di Sant'Elpidio a Mare, in via L. Einaudi, e censita al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 17, part. 261; diritti di piena proprietà sul terreno sito nel Comune di Sant'Elpidio a Mare e distinto al Catasto Terreni del medesimo
Comune al foglio 6, part. 51 e part. 59; diritto di piena proprietà della somma di euro 10,00 di cui al libretto di risparmio postale nominativo n. 000021725162, depositato presso l'Ufficio di Poste
Italiane S.p.a. di Sant'Elpidio a Mare;
- parallelamente alla vicenda successoria, in data 06.10.2017, è stata emessa la sentenza n. 39/2017 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 11.10.2017 ed iscritta, in data 21.10.2017, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, con la quale è stato dichiarato il fallimento di quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 corrente in Sant'Elpidio a Mare, via Gabbie n. 127;
- e , con atto a rogito del Notaio del 13.02.2018, rep. Parte_1 _2 Persona_2
n. 82.342/15.077, registrato in data 15.02.2018 al n. 540 Serie 1T, hanno chiesto la pubblicazione di un presunto testamento olografo a firma di RE IA, datato 08.07.2016, avente il seguente contenuto: “Io sottoscritta RE IA, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo che alla mia morte la quota di mia proprietà della casa di via Einaudi, 20 e del terreno di mia proprietà vadano a
Sulla quota che spetta a dispongo a Favore dello stesso il diritto di utilizzo e abitazione perché ha _2 Pt_1 ricevuto molte donazioni in denaro da mè. Quindi avrà la piena proprietà legittima di tutti i miei beni. _2
Sant'Elpidio a Mare 8.7.16 RE IA”;
- in data 28.02.2018, quindi, è stata presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Fermo la dichiarazione di successione in morte di RE IA, den. n. 134 vol. 9990, trascritta a Fermo in data 10.09.2018 al n. 7012 R.G. ed al n. 5135 Reg. part., dalla quale è emersa la seguente modalità di attribuzione dei beni della de cuius: è divenuto titolare dei diritti di _2 proprietà, gravati dai diritti vitalizi di uso e di abitazione a favore del fratello, dell'intero patrimonio di RE IA, come poc'anzi descritto;
, a titolo di legato trascritto Parte_1
a Fermo in data 15.02.2018al n. 1143 R.G. ed al n. 871 Reg. part., ha assunto la titolarità dei diritti vitalizi di uso e di abitazione degli immobili, fabbricati e terreni, del medesimo compendio ereditario;
- tuttavia, al fine di contestare l'appartenenza del documento olografo alla de cuius, in data
04.11.2018, è stata disposta una consulenza tecnica di parte ad opera della Dott.ssa Persona_3
. Nella relazione, la CTP ha concluso affermando l'apocrifia del presunto testamento e
[...]
l'esclusione della sua appartenenza a RE IA in ragione delle rilevate incongruenze e difformità del grafismo utilizzato nel documento rispetto alla grafia genuina della de cuius;
- in particolare, il fatto che la grafia adoperata nel corpo del documento analizzato non è risultata corrispondente a quella della madre dei convenuti avrebbe comportato il difetto dei requisiti imposti dall'art. 602, comma 1, c.c. ai fini della validità e attendibilità del testamento olografo e, per l'effetto, parte attrice ha chiesto fosse dichiarata l'inesistenza, la nullità o l'inefficacia dell'atto contestato. Ha altresì richiesto, in via alternativa, di pervenire alla stessa conclusione nel caso in cui si fosse accertata l'apocrifia della sola sottoscrizione, poiché la mancanza o l'irregolarità della firma avrebbe costituito elemento di per sé sufficiente ad impedire di ricollegare il contenuto del documento all'effettiva volontà della de cuius;
- inoltre, in via subordinata, parte attrice ha chiesto che fosse pronunciata la nullità o l'inefficacia del testamento olografo di cui è causa anche per l'ipotesi in cui l'irregolarità o la mancanza della sola sottoscrizione fosse stata ricondotta dal Giudice nell'azione di nullità di cui all'art. 606, comma 1, c.c.;
- nello specifico, tale ultima fattispecie richiamerebbe al proprio interno diversi possibili scenari invalidanti la genuinità e l'efficacia del documento contestato, quali il caso in cui alla mancanza di autografia non si sia accompagnato, al contempo, il difetto di apocrifia del corpo del testo o la falsità della stessa sottoscrizione, ovvero il caso in cui il testamento sia stato redatto di proprio pugno dalla de cuius ma con l'intervento di terzi soggetti, come per esempio nel caso in cui taluno avesse guidato la mano della testatrice al momento della redazione del documento;
- infine, in via di estremo subordine, per il caso in cui il difetto di autografia fosse risultato riferibile soltanto all'elemento della data, parte attrice ha chiesto fosse dichiarata l'annullabilità del testamento olografo ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.c.;
- per l'effetto, sancita l'invalidità del testamento impugnato con una qualsiasi delle formule esposte,
l'attrice ha chiesto che venisse pronunciata'apertura della successione legittima dei beni della de cuius e la conseguente avocazione alla disponibilità della curatela fallimentare di Parte_1 della metà del patrimonio di RE IA, secondo quanto disposto dall'art. 566 c.c.
- pertanto, sono state avanzate le già riportate conclusioni.
2. Con atto di comparsa di costituzione e risposta, depositato in data 13.11.2019, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo, a sostegno delle proprie _2 eccezioni, quanto segue:
- riportata la stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, parte convenuta ha aggiunto che il ritrovamento del testamento olografo è avvenuto, in presenza di terze persone, all'interno di un mobile sito nell'abitazione della stessa RE IA, pochi giorni prima che fosse pubblicato.
Ha evidenziato, altresì, la non casualità della data riportata in tale documento (08.07.2016) poiché in quello stesso periodo la de cuius aveva da poco subito un grave intervento chirurgico seguito da cicli chemioterapici ed era quindi logico che la stessa volesse disporre, in via testamentaria, del proprio patrimonio;
- inoltre, la fondatezza della disposizione ereditaria trovava giustificazione anche nel fatto che
RE IA, prima di morire, aveva dichiarato di aver effettuato diverse donazioni a favore di uno soltanto dei suoi figli, così da ingenerare la necessità di una composizione Parte_1 testamentaria del proprio patrimonio;
- in punto di diritto, invece, parte convenuta ha preliminarmente eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, obbligatorio in materia di successioni ereditarie;
- in via principale e nel merito, il convenuto ha contestato le modalità di espletamento della consulenza grafologica di parte, fatta eseguire dalla curatela del fallimento di al Parte_1 fine di invalidare il testamento olografo di cui è causa. in particolare, ha dedotto _2 che la stessa consulenza è stata eseguita su una semplice copia del documento anziché sull'originale del testamento. Inoltre, parte convenuta ha altresì sostenuto che la professionista incaricata dalla controparte, al momento delle operazioni grafologiche, non aveva a disposizioni testi o scritti della de cuius che potessero fungere da elementi di raffronto necessari per una corretta valutazione;
- l'infondatezza delle operazioni peritali di parte si rifletterebbe, quindi, nella genericità delle conclusioni a cui è pervenuta la professionista incaricata. La stessa, infatti, non sarebbe giunta ad una conclusione univoca e certa, ma si sarebbe limitata ad ipotizzare una possibile non corrispondenza tra l'autore del testo e quello della sottoscrizione;
- parte convenuta ha poi dedotto che eventuali vizi circa l'apposizione della data non inficiano la validità del testamento olografo in quanto trattasi di elemento volto unicamente a dirimere questioni attinenti al tempo del compimento dell'atto;
- infine, ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea. Con la stessa, infatti, _2 parte attrice avrebbe, di fatto, esercitato un'azione sostanzialmente coincidente con l'azione di riduzione per il ripristino della quota di legittima, sebbene in difetto dei presupposti necessari imposti dall'art. 551 c.c. per agire in giudizio;
- il primo comma della disposizione citata, infatti, subordina la possibilità di esercitare l'azione di riduzione alla previa rinuncia, esercitabile da parte del solo legittimario, del legato concesso a quest'ultimo in sostituzione della legittima. Ne deriva che nel caso di specie la controparte avrebbe indebitamente mascherato un'azione di riduzione priva dei requisiti necessari, avanzando una domanda di accertamento del testamento olografo contestato, con il precipuo effetto di privare della facoltà riconosciutagli dall'art. 551 c.c.; Parte_1
- pertanto, parte convenuta ha avanzato le già riportate conclusioni.
3. In data 27.11.2019, in sede di udienza di prima trattazione, il Giudice, considerato che in materia di successione ereditaria è reso obbligatorio il tentativo di mediazione tra le parti ex art. 5 del D. Lgs.
28/2010, rilevato che siffatto tentativo non è mai stato esperito nel caso di specie, ha disposto il rinvio dell'udienza al 16.04.2020 al fine di concedere alle parti il tempo necessario per la proposizione della domanda di mediazione obbligatoria e per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
In data 28.11.2019, l'Avv. Alessandro Giusti ha avanzato istanza di partecipazione al tentativo di mediazione innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo, in confronto di e _2 [...]
. Pt_1
In data 24.03.2020, parte attrice ha depositato in atti il verbale di mediazione riportante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, motivato in base alla mancata adesione delle controparti regolarmente notificate.
4. All'udienza del 07.10.2020, il Giudice, dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione, rilavata la mancata comparizione in giudizio di nonostante la regolarità della notificazione, Parte_1 ha dichiarato la contumacia di quest'ultimo ed ha concesso alle parti regolarmente costituite i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
5. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte attrice, dopo aver sottolineato che l'esito negativo del tentativo di mediazione risulterebbe ascrivibile unicamente alla mancata comparizione di e regolarmente notificati, ha contestato le deduzioni di controparte in ordine, _2 Parte_1 rispettivamente, alla fondatezza e legittimità della domanda oggetto del presente giudizio, alla regolarità della CTP grafologica ed all'invalidità del testamento olografo.
In particolare, in merito alla fondatezza della domanda, parte attrice ha concentrato le sue deduzioni sulla diversità dei presupposti e degli effetti dell'azione di riduzione rispetto a quella di accertamento della validità del testamento olografo: nel primo caso si mirerebbe alla conservazione della quota di legittima garantita ai soli legittimari ai sensi dell'art. 537 c.c. e, se riferita al caso di specie, il suo buon esito garantirebbe il recupero di 1/3 del patrimonio ereditario;
nel secondo caso, invece, l'oggetto del giudizio sarebbe costituito dall'accertamento della validità del testamento olografo ed il suo buon esito consentirebbe il recupero di 1/2 del patrimonio ereditario, quale effetto della successione legittima ex art. 566 c.c.
Con riguardo, invece, alla regolarità della CTP, la stessa sarebbe valida poiché, contrariamente a quanto dedotto da controparte, risulterebbe essere stata eseguita sul documento originale esibito direttamente dal Notaio di Fermo, il quale, avrebbe altresì fornito delle firme autografe di RE Persona_2
IA, utilizzate come validi elementi di raffronto.
Infine, parte attrice ha contestato l'attendibilità del testamento olografo sotto diversi profili:
[...]
sarebbe risultato in possesso di una copia già prima del ritrovamento dell'originale; sotto il profilo Pt_1 causale il testamento non avrebbe ragion d'essere in quanto non vi sarebbe alcuna prova delle asserite donazioni effettuate da RE IA a favore di l'esigenza di lasciare al figlio i diritti Parte_1 vitalizi di uso e di abitazione perderebbe di significato innanzi al fatto che tali diritti sono stati concessi non solo verso l'unità immobiliare abitata dallo stesso e dalla sua famiglia, ma anche verso Parte_1 le altre unità immobiliari, sinanche i terreni, abitualmente utilizzati dal solo _2
6. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., parte attrice ha chiesto l'ammissione di diversi mezzi di prova, quali la CTU grafologica per l'accertamento della validità del testamento olografo e l'interrogatorio formale di e oltre che le prove testimoniali e le produzioni _2 Parte_1 documentali.
Di contro, parte convenuta, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha insistito per l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione in quanto la manifesta volontà di non adesione da parte di avrebbe reso irrilevante la partecipazione Parte_1 dello stesso in tanto in quanto un tentativo di mediazione può considerarsi perfezionato solo _2 laddove siano presenti tutti i soggetti notificati.
Ha poi dedotto l'irrilevanza del fatto che sia lui stesso che il fratello avessero delle copie del testamento già prima del ritrovamento dell'originale.
Ha infine eccepito l'attendibilità della CTP la quale non avrebbe tenuto conto di fattori grafologici rilevanti quali l'età e l'avanzato stato di malattia della de cuius. In punto di istanze istruttoria, parte convenuta ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di la produzione della documentazione medica di RE IA e l'ammissione della prova Parte_1 testimoniale.
7. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., parte attrice ha infine dedotto la regolarità del tentativo di mediazione in ragione del fatto che lo stesso dovrebbe considerarsi valido pur se eseguito in presenza di alcuni soltanto dei soggetti regolarmente notificati.
Ha poi confermato l'inattendibilità del testamento olografo poiché, anche a voler ammettere l'irrilevanza del possesso di copie prima del ritrovamento dell'originale, nel caso di specie risulterebbe comunque violata quella regola logica secondo cui chi scrive un testamento di proprio pugno fa in modo che lo stesso possa poi essere facilmente ritrovato.
Parte attrice ha altresì dedotto che la mancata contestazione di controparte nella memoria precedente, avrebbe sancito la prova del fatto che la CTP sia stata eseguita sul documento originale e del fatto che il perito incarico avesse a disposizione delle firme della de cuius quale regolare parametro di raffronto.
Ha infine dichiarato che la CTP avrebbe tenuto conto anche dell'età e dello stato di salute di RE
IA, come risulterebbe dimostrato dalla stessa relazione tecnica depositata in atti, in cui si darebbe atto del fatto che la grafia della de cuius risultava essere troppo giovanile in considerazione, appunto, dell'età e dello stato avanzato di malattia della signora.
8. Con ordinanza del 27.07.2021, il Giudice ha ammesso la CTU grafologica sull'autenticità o falsità del testamento olografo per cui è causa, riservando la propria decisione in merito alle altre istanze istruttorie all'esito della stessa.
9. In data 21.04.2022, è stata depositata la CTU “analisi e comparazione della grafia” della Dott.ssa e le relative osservazioni e relazioni tecniche della CTP Dott.ssa e Persona_4 Persona_5 della CTP Dott.ssa Persona_3
Disposta la fissazione della successiva udienza in data 30.06.2022 con modalità cartolari, con nota scritta del 25.06.2022, parte convenuta ha contestato la regolarità della CTU espletata perché nello svolgimento delle relative operazioni peritali, la Dott.ssa on avrebbe tenuto conto delle osservazioni della Per_4 consulente di parte, così determinando una violazione del contraddittorio. Per l'effetto, ha _2 avanzato istanza di rinnovazione della CTU.
10. All'udienza del 30.06.2022, il Giudice, ritenuta l'esaustività delle risultanze peritali, ha disposto l'ammissione dell'interrogatorio formale chiesto dalla parte attrice nonché l'ammissione parziale delle prove testimoniali richieste da entrambe le parti con rigetto di ogni altra istanza istruttoria.
11. Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione tramite l'assunzione dell'interrogatorio formale di e e delle testimonianze ammesse, all'udienza del 30.01.2025 le parti hanno _2 Parte_1 precisato le conclusioni come da atti introduttivi ed il Giudice ha rinviato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. RITENUTO IN DIRITTO
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
12. Preliminarmente occorre dato atto della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
Il verbale di mediazione dell'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo del 24.01.2020, sottoscritto dal Mediatore incaricato Avv. Giovanni Ferrini e dalle parti ivi presenti, depositato in atti dalla parte attrice in data 24.03.2020, dimostra che a seguito del deferimento del Giudice con ordinanza del
27.11.2019, la curatela del fallimento di si è tempestivamente attivata per notificare agli Parte_1 odierni convenuti l'invito a partecipare al tentativo di mediazione, obbligatorio in materia di successione ereditaria, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
A conclusione di detto verbale, il Mediatore, preso atto della presenza del rappresentante legale e del difensore della curatela fallimentare, attesta l'esito negativo del tentativo per mancata comparizione di e sebbene regolarmente notificati dell'incombenza. _2 Parte_1
Al contempo, non vi è prova che gli odierni convenuti abbiano avuto un impedimento idoneo a fungere da giustificato motivo di assenza e non vi è nulla in atti che possa far deporre in tal senso, anche solo in via presuntiva.
Inconferente, poi, il fatto, comunque non dimostrato, secondo cui avrebbe dichiarato di Parte_1 non presenziare all'incontro, così da rendere irrilevante la successiva partecipazione del fratello. Il D. Lgs.
28/2010, infatti, non preclude la possibilità a che al tentativo di mediazione partecipino soltanto alcune delle parti regolarmente invitate.
Per l'effetto, è dimostrato che l'espletamento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 del D. Lgs.
28/2010, obbligatorio in materia di successione ereditaria, è stato correttamente eseguito dalla parte attrice e che il relativo esito negativo è da imputare alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, delle controparti regolarmente notificate.
L'istanza avanzata sul punto dalla parte convenuta va pertanto rigettata.
13. Ancora in via preliminare, va altresì dato atto della ammissibilità dell'azione di parte attrice.
La giurisprudenza più recente, infatti, sancisce il principio secondo cui, in materia di nullità del testamento olografo, l'interessato deve necessariamente esercitare l'azione di accertamento negativo: “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”
(Cass. S.U. n. 12307/2015; cfr. anche, ex plurimis, Cass. n. 11659/2023, Cass. n. 24835/2022 e Cass. n.
18363/2018).
Siffatta pronuncia compone il contrasto ermeneutico che per lungo tempo ha visto contrapporsi due orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Da un lato, la tesi secondo cui grava su colui che ha prodotto in giudizio il testamento olografo l'onere di dimostrane l'autenticità laddove la controparte l'abbia semplicemente disconosciuto (o anche solo non riconosciuto) in punto di allegazione, conformemente a quanto previsto in via ordinaria dagli artt. 214 e ss. c.p.c. per la contestazione della scrittura privata del terzo.
Dall'altro lato, la tesi secondo cui, per garantire una più equa distribuzione dell'onere probatorio, chi intende dimostrare che il testamento olografo non sia riconducibile all'asserito testatore, nonostante la natura di scrittura privata dell'atto prodotto, ha comunque l'onere di agire tramite querela di falso ex artt.
221 e ss. c.c., strumento processuale specificamente predisposto per la contestazione della validità dei soli atti pubblici.
Tanto premesso, a superamento delle criticità a cui entrambe le suddette soluzioni prestavano il fianco, la Suprema Corte ha individuato nell'azione di accertamento negativo l'unico rimedio processuale esperibile da chi intenda contestare la validità del testamento olografo.
Tale “soluzione mediana”, infatti, da un lato, garantisce la corretta distribuzione dell'onere probatorio tra le parti in causa stabilendo che la non riconducibilità del testamento olografo all'asserito testatore venga dimostrata da colui che ha sollevato la contestazione e non dalla controparte, in armonia con il principio di prossimità della prova;
al contempo, viene tutelata la natura di scrittura privata del testamento olografo consentendo di non dover ricorrere a strumenti processualistici specificamente predisposti per l'impugnazione di atti pubblici già rivestiti della qualifica di prova piena.
L'esercizio dell'azione de quo da parte della curatela fallimentare di risulta valida anche sul Parte_1 piano della legittimazione ad agire, tenuto conto di quanto stabilito, sul punto, dalla giurisprudenza di riferimento: “L'azione diretta a conseguire la nullità del testamento può essere proposta da chiunque abbia un interesse meritevole di tutela, e poiché essa prescinde dalla qualità di erede dell'attore, si distingue nettamente dall'azione di petizione dell'eredità, di cui all'art. 533 c.c., la quale ha come oggetto il riconoscimento, a favore dell'istante, della sua qualità di erede al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi possieda questi a titolo di erede o senza titolo alcuno”
(Cass. n. 16/1985).
Appurato, quindi, che l'attrice non avrebbe potuto agire con un'azione diversa da quella di accertamento negativo effettivamente esercitata, questo Giudice ritiene che, nel caso di specie, la stessa non celi in sé un'azione di riduzione.
Trattasi, infatti, di due azioni differenti non solo sul piano dei presupposti normativi e dell'oggetto trattato ma anche in punto di effetti ai quali esse conducono una volta esercitate.
L'azione di riduzione di cui agli artt. 553 e ss. c.c., in particolare, mira al ripristino della c.d. quota di riserva, stabilita in forza di legge dagli artt. 536 e ss. c.c., con lo scopo precipuo di garantire ai soli legittimari una parte del lascito ereditario. In questo senso, l'istituto, secondo il profilo soggettivo, si pone a tutela di una rosa ristretta di aventi diritto quali i figli, il coniuge ed eventualmente gli ascendenti del de cuius, mentre secondo il profilo oggettivo, garantisce la possibilità di acquisire una parte del valore del compendio ereditario corrispondente, appunto, alla quota prestabilita per legge.
Premesso che nel caso di specie è non contestato il fatto che gli unici due figli della de cuius sono Pt_1
e e che la stessa, al momento del decesso, era già vedova, in base a quanto disposto dall'art. _2
537, comma 2, c.c., la curatela fallimentare di tramite un'azione di riduzione (seppur celata Parte_1 sotto altra forma) avrebbe inteso acquisire al fallimento 1/3 del valore del compendio ereditario. Il comma citato, infatti, stabilisce che “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Di contro, con la presente azione di accertamento negativo, parte attrice dichiara di volersi avvalere degli effetti dell'apertura della successione legittima di cui agli artt. 565 e ss. c.c., quale conseguenza immediata e necessaria della declaratoria di nullità del testamento olografo.
Con specifico riguardo al caso di specie, il buon esito dell'azione di accertamento negativo consentirebbe all'attrice di acquisire al fallimento il valore di 1/2 dell'eredità, in base a quanto stabilito dall'art. 566 c.c. in materia di successione legittima in confronto dei figli, il quale impone a questi ultimi una distribuzione in parti uguali tra loro dell'intero asse ereditario.
Ciò posto, deve ritenersi dimostrato che con la presente azione, parte attrice mira ad ottenere il riconoscimento della non riferibilità del testamento olografo contestato all'asserita testatrice e, per l'effetto, giungere all'apertura della successione legittima di tutti i beni di RE IA, così da poter acquisire al fallimento di del valore del compendio ereditario, maggiore rispetto al Persona_6 valore di 1/3 ottenibile in caso azione di riduzione.
Sul punto, l'eccezione sollevata da parte convenuta va pertanto rigettata.
14. Nel merito, questo Giudice ritiene raggiunta la prova della non riconducibilità a RE IA del testamento olografo del 08.07.2016, pubblicato con atto a rogito Notaio di Fermo in data Persona_1
13.02.2018, rep. n. 82.342/15.077, registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. 540 serie 1T.
In punto di diritto, il giudizio di verificazione del testamento olografo di cui è causa, come già chiarito, si qualifica come un'azione di accertamento negativo, a sua volta caratterizzata dalle peculiarità dell'oggetto su cui si richiede di agire, ex artt. 602 e 606 c.c.
Le disposizioni citate, infatti, nell'individuare gli elementi necessari del testamento olografo, subordinano all'autografia dell'intera scheda testamentaria (corpo del testo, sottoscrizione e data) la riconducibilità dell'atto alla volontà dell'asserito testatore. Il principio è quello secondo cui la coincidenza tra le disposizioni testamentarie e la reale volontà del testatore potrà ritenersi provata solo laddove sia certo che il de cuius abbia redatto di proprio pugno l'intero testamento olografo.
In questo senso, il carattere dell'autografia ricomprende in sé sia il concetto formale di olografia (e cioè il fatto che il testamento sia stato redatto “di proprio pugno” dal testatore), sia quello sostanziale dell'appartenenza alla genuina volontà del de cuius del significato delle diverse disposizioni testamentarie contenute nel documento.
Si comprende, quindi, il sistema di sanzioni predisposto dal legislatore per il caso in cui si palesino irregolarità redazionali della scheda testamentaria nei suoi diversi elementi.
La regola generale è quella dettata dall'art. 606, comma 1, c.c., la quale commina la sanzione della nullità dell'intera scheda testamentaria laddove sia provata l'assenza dell'autografia o della sottoscrizione, in quanto elementi necessari ai fini del perfezionamento del testamento olografo ex art. 602 c.c.; laddove, invece, si registri un qualunque altro difetto nel corpo dell'atto, ivi compresi quelli riguardanti la data del documento, la sanzione comminabile è quella dell'annullabilità della scheda testamentaria ex art. 606, comma 2, c.c., purché la relativa azione di accertamento sia esperita entro i cinque anni successivi all'esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Ciò posto, va individuata la corretta modalità di ripartizione dell'onera della prova tra le parti del presente giudizio.
Sul punto, occorre necessariamente prendere le mosse dalla già citata sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite n. 12307 del 2015, la quale, a superamento definitivo della corrente ermeneutica che consentiva alla parte contro cui si produceva il testamento di limitarsi ad un mero disconoscimento della stessa scrittura contestata, chiaramente stabilisce il principio secondo cui, oggi, l'onere di dimostrare l'autenticità del testamento olografo grava in seno a colui che solleva la relativa contestazione.
Pertanto, nel caso di specie, spetta alla curatela del fallimento di dimostrare la non Parte_1 autenticità del testamento olografo impugnato, o comunque la sua non riconducibilità all'asserita testatrice RE IA.
Circa, invece, i mezzi di prova ammissibili in questo tipo di giudizio, la normativa e la giurisprudenza di riferimento, se da un lato non escludono alcun elemento probatorio dal novero di quelli concretamente utilizzabili dal Giudice per fondare il proprio convincimento, dall'altro lato sanciscono l'imprescindibilità dell'esame grafologico che il professionista deve espletare agendo direttamente sull'originale del documento contestato, garantendo, al contempo, il principio del contraddittorio tra le parti nonché i diversi crismi ormai consolidati in materia di consulenza tecnica grafologica: “Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione;
tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni” (cfr., ex plurimis, Cass n. 3603/2024 e Cass. n.
711/2018).
15. Tanto premesso, va dato atto che a seguito della richiesta istruttoria di parte attrice avanzata con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con ordinanza in data 27.07.2021, il Giudice istruttore ha disposto CTU grafologica nominando quale perito la dott.ssa la quale, dopo aver Persona_4 prestato giuramento in data 17.11.2021, ha infine depositato il proprio elaborato in data 21.04.2022.
Siffatta perizia appare valida ed immune da vizi procedimentali e logici.
Anzitutto, si da atto del rispetto del principio del contraddittorio nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali. Sul punto, la dott.ssa iporta, infatti, che le stesse “iniziano il 24.11.2021 alle Per_4 ore 16:00 presso il mio studio sito in Porto san Giorgio - Via Enrico Medi n° 98. Sono presenti l'Avv. Alessandro
Giusti, l'Avv. Paolo Santoni ed i rispettivi CTP Dott.ssa e Dott.ssa Si è Persona_3 Persona_5 presa visione del fascicolo depositato in Tribunale relativa all'impugnazione del Testamento Olografo della Sig.ra RE
IA e si sono presi gli accordi per reperire le scritture comparative presso Pubblici Uffici quali: – Originali degli atti depositati Per_ in Copia Conforme in cassaforte del Tribunale presso il Notaio – Comune di Sant'Elpidio a Mare;
– Ospedale
Civitanova Marche;
– Ospedale di Fermo;
– Ufficio Postale Sant'Elpidio a Mare”. In particolare, emerge dalla suddetta perizia che le firme autografe di RE IA utilizzate come elementi di raffronto per la valutazione del testamento olografo contestato, sono state concordemente individuate dalle parti in causa e che i diversi accessi presso i luoghi di custodia dei documenti vergati, sono sempre avvenuti alla presenza di entrambi i CTP, dott.ssa e dott.ssa Persona_3 Persona_5
16. Il campione di raffronto infine utilizzato per la comparazione risulta, quindi, ampio ed eterogeneo, certamente idoneo a garantire l'esaustività del confronto peritale. In particolare, la CTU ha reperito ed utilizzato, ai fini dell'analisi, 74 firme comprovatamente vergate in via autografa da RE
IA in diversi ambiti e contesti. Trattasi di sottoscrizioni apposte, nel corso di un arco temporale assai esteso (dal 2003 al 2017), su documenti amministrativi di Enti territoriali, di strutture sanitarie e su atti notarili. In questo modo il perito ha potuto prendere in considerazione elementi cardine dell'esame grafologico, quali lo stato d'animo, sereno o agitato, della sottoscrivente (come nel caso, ad esempio, di una firma apposta in calce ad un certificato di ricovero ospedaliero), ovvero il mutamento della scrittura, in considerazione del passare del tempo e dell'aggravamento dello stato di salute della de cuius.
Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dal perito di parte convenuta, il fatto che ai fini della comparazione il perito abbia infine selezionato solo 8 delle 74 firme a disposizione, non inficia in alcun modo la validità dell'elaborato peritale.
Infatti, è provato come la CTU ha dapprima analizzato tutte le 74 firme raccolte al fine di individuare il gesto scrittorio tipico della de cuius, e solo in un secondo momento ne ha selezionate 8, quelle c.d. “coeve” rispetto alla sottoscrizione contestata, per poter valutare quest'ultima con elementi il più possibile analoghi in termini di data della sottoscrizione, condizione di salute ed età della sottoscrivente.
Sul punto, la relazione peritale di cui in atti, è chiara: “In analisi sono presenti delle sottoscrizioni a nome RE
IA , prima andrò ad effettuare un' analisi sulle firme comparative ,che vanno dalla C1 (anno 2003) è alla C74 (anno
2017) poiché autografe così da inquadrare il gesto scrittorio della signora e successivamente andrò ad analizzare il documento in verifica (V1;V10 e V11) per poi confrontare le firme comparative e la scrittura in verifica evidenziano le differenze e le similitudini al fine di supporre se il testamento , oggetto di verifica sia autografa o meno per concludere con la risposta al quesito postomi dal Giudice”.
Ed infatti, a seguito dell'analisi dell'intero campione disponibile, la CTU dichiara: “Abbiamo firme comparative dall'anno 2003 all'anno 2017 e nell'insieme si presentano omogenee tra di loro non presentando un alto livello di variabilità grafica, ossia la capacità che ha lo scrivente di diversificare il modo di tracciare le lettere”.
17. Quanto, invece, alla strumentazione utilizzata, la CTU ha dato atto che “Il documento in verifica
Testamento Olografo di 1 pagina sito nello studio notarile del Dott. è stato visionato in originale con la Persona_2 seguente strumentazione: • Lente d'ingrandimento, per offrire una visione ingrandita delle scritture oggetto di verifica;
• Luce
UV, per rilevare l'eventuale presenza di solventi o se sono utilizzati più tipi di inchiostro;
• Scanner digitale, per
l'acquisizione digitale delle immagini che verranno utilizzate nell'elaborato peritale;
Da tale esame strumentale il documento in verifica risulta integro dunque privo di alterazioni”.
Con riguardo, poi, alla metodologia, il perito grafologico ha dedotto: “Analizzerò i seguenti documenti con il metodo francese di analisi grafologica, che è un'attenta tecnica di osservazione di tutti i segni grafici che vengono valutati in modo dinamico tra loro partendo dall'analisi generale dell'insieme grafico per concludere con l'analisi del particolare che insieme vanno a formare l'impronta grafica dello scrivente. Tenendo in considerazione il ritmo, l'omogeneità o disomogeneità che si va a creare all'interno di uno scritto, un'assonanza che appartiene soltanto a quella scrittura ed attraverso la quale è possibile attribuire se la grafia è autografa o meno. Dunque, si vanno a valutare tutte le variabili che si possono creare all'interno di essa, si valuta il movimento, il tratto, la pressione, lo spazio, la continuità, la dimensione, la forma ed i piccoli segni. Tutto l'insieme grafico è personale di ogni singolo individuo quindi difficile da imitare o dissimulare. La grafologia francese non dà nozioni precise, misurazioni che danno certezze, anzi esige da parte di chi la pratica una continua rimessa in causa delle proprie certezze, una revisione critica di tutto ciò che sembra acquisito una volta per tutte. Il sistema francese non punta su dati immutabili e misurabili, ma sulla relazione continua e in costante evoluzione dei parametri in una visione globale, aperta ai cambiamenti anche minimi, che tuttavia mutano l'intero insieme.1”.
Sia la strumentazione che la metodologia utilizzate dalla CTU risultano fededegne e non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità.
Da un lato, infatti, la contestazione di controparte circa il mancato utilizzo di unità di misura per la quantificazione della dimensione di alcune lettere, appare del tutto irrilevante se solo si consideri il fatto che non è possibile che la firmataria riuscisse a vergare ogni volta in modo identico, il fatto che il confronto qui in esame è si di tipo grafico, ma attiene specificamente alle forme della grafia piuttosto che alla dimensione del singolo carattere, ed al fatto che, come espressamente dichiarato dalla CTU, il metodo francese applicato prescinde dal fattore della misurazione prediligendo il raffronto dinamico tra più criteri di comparazione.
Dall'altro lato, la consulente di parte attrice, pur utilizzando una metodologia differente, quella c.d.
“morettiana”, dimostra di pervenire alle medesime conclusioni della CTU. 18. Quanto, poi, all'esame delle sole scritture comparative, c.d. “coeve”, il perito ha individuato i caratteri generali di forma, dimensione, movimento e tratto delle 8 sottoscrizioni comprovatamente vergate dalla de cuius negli anni 2015 e 2016, e cioè nei due anni appena antecedenti il decesso della stessa, giungendo alla seguente valutazione: “La firma è composta da cognome e nome, ove la lettera “S” è staccata dal resto del cognome lasciando un “buco”, come nello spazio tra parole, il nome ed il cognome, risulta spaziata con tratti frammentari, mancanza di collegamenti tra le lettere. L'inclinazione delle lettere del tracciato, la direzione verso la quale la lettera si inclina, è verticale con rovesci, ossia presenta un'inclinazione delle lettere che tende verso sinistra”.
Con riguardo, invece, ai c.d. “piccoli segni”, e cioè le peculiarità di dettaglio delle sottoscrizioni, la CTU individua le seguenti caratteristiche: “La lettera “S” è vergata in un unico gesto vergando prima la parte superiore della lettera e poi riscende formando la curva della lettera inferiore che è ammaccata, imprecisa e presenta un indurimento nel gesto grafico ed è staccata dal gruppo di lettere successive. La lettera “a” che è caratterizzata da un'apertura superiore e da un gesto scrittorio con secchezza dei tratti, visibile nella parte inferiore della lettera e nel collegamento con la
“n” successiva, che assorbe a tal punto da sembrare un'unica lettera questo gesto si conclude con la gamba rivolta verso l'alto.
La secchezza dei tratti si evidenzia anche nelle lettere “n”, “m”, “r” successive. Le lettere “t” e “d” sono caratterizzate da un'asta rovesciata (freccia nera) e con la barra della “t” che presenta un tratto iniziale breve ed a volte un gancio rivolto a destra che prosegue con un tratto finale lanciato. La lettera “a” finale del cognome presenta un'apertura superiore ed un occhiello che precede la gambetta che si conclude con un gesto rivolto in alto. La lettera “P” del nome è vergata in unico gesto che parte dall'alto scende verso il basso formando un'asta rovesciata proseguendo verso l'alto lasciando un'apertura a V nella parte posteriore della superficie. La lettera “i” è vergata in unico gesto che parte da sinistra verso destra va a formare: un triangolo”.
Sul punto, la contestazione della controparte, secondo cui il CTU avrebbe dovuto valorizzare la descrizione dei tratti grafici che si discostano dalla normalità, non può essere considerata persuasiva atteso che il perito incaricato dal Giudice ha correttamente proceduto alla descrizione delle peculiarità di ogni singola lettera delle sottoscrizioni comprovatamente vergate dalla de cuius, sino ad individuare le più piccole caratteristiche grafologiche idonee a definire il tratto grafico, unico e di ardua imitazione, di
RE IA.
Per lo stesso motivo va respinta l'ulteriore contestazione avanzata dalla CTP convenuta, in ordine alla modalità di valutazione descrittiva della sola lettera “S”, eseguita dalla CTU.
Pure la contestazione circa la mancata spiegazione del perché la lettera “a” della firma comparativa C70 risulti diversa rispetto alla grafia tipica della de cuius, non merita accoglimento. La CTU, infatti, spiega chiaramente che, oltre al fatto che nessuna firma può essere uguale all'altra, nel caso di specie di tratta di una sottoscrizione vergata da RE IA in occasione di un ricovero ospedaliero, e cioè in un contesto di forte agitazione e stress, tali da giustificare, un tratto anomalo rispetto al normale: “Come il CTP ha letto negli allegati ed era presente durante le acquisizioni, codesta firma comparativa autografa è stata vergata dalla signora poiché, acquisita presso un pubblico ufficio ed inoltre si tratta di un consenso informato al trattamento dei dati per un ricovero, dunque il tracciato difforme è dovuto all' emotività (fattore endogeno) , intesa come “propensione maggiore o minore,
a seconda degli individui, a reagire visibilmente di fronte a situazioni piacevoli o spiacevoli” (definizione vocabolario Treccani)
, (fattore endogeno) in questa particolare circostanza (fattore esogeno) che hanno influito nel vergare codesta firma, rimandato anche al resto della relazione”. Va altresì tenuto conto del fatto che, se una sola firma di comparazione, tra le
74 disponibili, risulta graficamente anomala, ciò non può inficiare in alcun modo la validità del campione, tenuto conto del già citato principio di ordine logico secondo cui nessuna sottoscrizione di un medesimo individuo può essere del tutto identica alle altre.
19. Di contro, con riguardo all'analisi del testo e della sottoscrizione contestati, la CTU riporta quanto segue: “Il testamento è datato 8.7.16 e la signora RE IA aveva un'età di 77 anni a quella data, il testo e la firma del testamento sono omogenei tra loro, ossia presentano il medesimo stile grafico. La scrittura in verifica appare chiara, semplificata caratterizzata da un tratto fermo che prosegue verso destra senza interruzioni, da una buona gestione dello spazio, ordinata e da un rigo discendente. La forma appare angolosa, chiara ed è vergato in stile stampatello minuscolo semplificato come ad esempio le lettere “h” “b” “f” “p” “i” (cerchio nero). La dimensione, è medio piccola, con una buona proporzione e definizione delle zone. Il movimento appare dinamico, scorre verso destra in modo agevole e la conduzione del tratto è ferma con pressione appoggiata in tutto il testo e nella firma. La direzione è verticale ed inclinata con rigo discendente
e regolare”.
In riferimento ai piccoli segni: “La lettera “S” è redatta in unico gesto con due forme curvilinee al lato superiore ed inferiore della lettera ed è staccata dal gruppo di lettere successivo “an”, la cui “a” è aperta alla superficie ed è connesso con gesto fluido a ghirlanda che forma la “n”. la lettera “t” è formata con asta verticale con base curvilinea e la barra è perfettamente orizzontale. Il gruppo “an” successivo presenta la stessa morfologia del precedente ossia ha la “a” aperta con occhiello iniziale (cerchio viola) e seguita da “n” a ghirlanda. La lettera “d” è semplificata con una barra inclinata a destra collegata al gruppo di lettere “rea”, la cui forma è semplificata a tal punto da essere poco chiara, la “a” finale è aperta con gamba discendente (freccia nera). La lettera “P” è vergata in due gesti prima l'asta verticale, poi viene effettuato un gesto tendente al quadrato per formare l'ansa superiore della lettera (tratteggio nero), la “i” è vergata a forma di triangolo con puntino rivolto a destra molto distante dalla base, la lettera “a” è vergata a forma di “e” con gamba orizzontale leggermente discendente”.
20. Dal confronto della sottoscrizione e del corpo del testamento con le predette scritture comparative, inoltre, il perito ha rilevato: “Nelle firme comparative la forma è semplificata, con anelli, ha una prevalenza angolosa dovuta alla secchezza del tratto con ovali ammaccati (cerchio rosso) e presenta una zona media destrutturata (tratteggi blu) dovuta alla presenza dei tremori naturali dovuti all'avanzamento dell'età. Nelle firme comparative l'allineamento di base è sinuoso, mentre nella firma in verifica è regolare. Nella firma in verifica troviamo morfologicamente parlando le semplificazioni e gli ovali aperti, ma non troviamo gli ammaccamenti né i tremori e la zona media non è affatto destrutturata al contrario è ben definita e ferma. Il movimento e la conduzione del tratto nelle firme comparative appaiono stentati ed altalenanti, la scrittura sembra che balli sul rigo, questa caratteristica si evidenzia soprattutto nel corpo centrale del cognome, la pressione è leggerissima al contrario nel documento in verifica si trova un movimento è dinamico, agevole ed ha una pressione appoggiata. Nelle firme comparative la direzione del tracciato è verticale con rovesci, evidenti nelle aste delle “t” e delle “d”, mentre nel documento in verifica troviamo un tracciato inclinato verso destra. Nelle firme in verifica troviamo uno spazio quasi che forma un “buco” tra la “S” e “an” e la “a” finale del cognome si stacca dal resto mentre nella firma in verifica la “S” è staccata ma senza spazio e la “a” finale è collegata al resto del cognome”.
In punto di “piccoli segni”: “Nelle firme comparative troviamo la lettera “S” ammaccata nella parte inferiore, mentre in quella in verifica è curvilinea. La prima lettera “n” del cognome nelle comparative ha una gamba finale rivolta verso
l'alto rivolta verso la metà della “t” che segue mentre in quella in verifica ha la gamba rivolta verso l'alto ma cade sotto la base della “t”. Nelle comparative la lettera “a” caratterizzata da un'apertura superiore e da un gesto scrittorio con secchezza dei tratti ed è slegata dalla lettera successiva, mentre in quella in verifica la “a” è aperta alla superficie ed è connessa con gesto fluido alle lettere successive. Nelle comparative la lettera “a” finale del cognome presenta un'apertura superiore ed un occhiello con la gamba rivolta verso l'alto con gesto ascendente, nella firma in verifica non è presente l'occhiello e la gamba della “a” finale è rivolto verso il basso. Il puntino della “i” nelle firme comparative è in linea con la base della lettera (linea rossa) mentre è spostato verso destra in quella in verifica. La lettera “a” del nome è caratterizzata da un occhiello nella parte destra superiore che precede la gamba finale rivolta verso l'alto, nella firma in verifica a lettera “a” è vergata a forma di “e” con gamba orizzontale”.
21. La CTU è pertanto giunta alle seguenti conclusioni: “il testo del testamento e la firma sono stati redatti di getto, essendo una grafia poco evoluta di più facile imitazione di fatto si notano “nella scrittura, la coesione dello scritto
(rapporto tra intensità pressoria, spinta propulsiva dell'ampiezza orizzontale e spinta di ritorno sulle verticali), i rapporti dimensionali tra le lettere, i rapporti angolari saranno discordanti rispetto agli scritti comparativi”. Non sono state tenute in considerazione le caratteristiche della firma della de cuius quali tremori che rendono la zona media destrutturata, ovali aperti, ammaccamenti, allineamento di base sinuoso e la modalità di collegamento delle lettere tra loro, dal momento che il testo del testamento è accurato ovali chiusi, allineamento di base orizzontale discendente e lettere vergate in stampatello minuscolo e sono presenti formalità di tipo morfologico quali ovali aperti e firma “poco leggibile”. Inoltre il grafologo giudiziario deve tenere in considerazione nell'analisi del testamento olografo l'età del testatore deve corrispondere al tipo di tracciato, la de cuius aveva 77 anni alla data del testamento, è importante vedere come si è modificata la scrittura nel tempo
e quali sono i segni dell'invecchiamento, sono state inserite firme comparative dal 2003 al 2017 e sono stati evidenziati nelle scritture scelte i segni dell'invecchiamento che sono assenti nel testamento oggetto di verifica. Concludo rispondendo al quesito postomi dal G.I. , che ripropongo: “Esaminati la scheda testamentaria nonché le scritture di comparazione risultanti in atti ed acquisita, se ritenuta necessaria, altra documentazione recante la sottoscrizione di RE IA presso Uffici Pubblici
(Comune; Archivio Notarile;
ecc.), formata in presenza di Pubblici Ufficiali - dopo avere descritto, sulla scorta degli scritti autografi, il carattere complessivo, per struttura e modalità esecutiva, della grafia di IA RE, ponendo in evidenza le peculiarità riscontrate quali allineamenti, svolazzi, eventuali tremori, pressioni, curve, lunghezze, altezze, arrotondamenti ed altro - dica se la grafia di cui alla scheda testamentaria e la sottoscrizione in calce alla stessa siano riconducibili a IA
RE”; Risposta Il CTU risponde al quesito con gli strumenti forniti ed acquisiti: “Esaminati la scheda testamentaria nonche le scritture di comparazione risultanti in atti ed acquisita, se ritenuta necessaria, altra documentazione recante la sottoscrizione di RE IA presso Uffici Pubblici (Comune; Archivio Notarile;
ecc.), formata in presenza di Pubblici
Ufficiali - dopo avere descritto, sulla scorta degli scritti autografi, il carattere complessivo, per struttura e modalita esecutiva, della grafia di IA RE, ponendo in evidenza le peculiarita riscontrate quali allineamenti, svolazzi, eventuali tremori, pressioni, curve, lunghezze, altezze, arrotondamenti ed altro – risponde che la grafia di cui alla scheda testamentaria e la sottoscrizione in calce alla stessa , dall'analisi effettuata, non sono riconducibili alla mano di IA RE”.
Tali conclusioni appaiono verosimili e condivisibili, in considerazione di diversi fattori validanti: l'elevato numero di scritture comparative utilizzate, il rispetto del contraddittorio nella selezione dei campioni di riferimento, l'attendibilità della metodologia utilizzata, il fatto che la CTU abbia tenuto conto del mutamento della scrittura della de cuius per il decorso del tempo e per il mutare delle condizioni di salute,
l'analisi attenta degli aspetti generali e particolari delle sottoscrizioni e del testo sia dei campioni di riferimento che del testamento contestato.
In sintesi, questo Giudice aderisce alle conclusioni della CTU ritenendo che la sottoscrizione contenuta nella scheda testamentaria sia connotata da uno stile grafico diverso rispetto a quello attribuibile all'asserita testatrice.
22. In conclusione, deve ritenersi raggiunta la prova della non riconducibilità a RE IA del testamento olografo del 08.07.2016, pubblicato con atto a rogito Notaio di Fermo in data Persona_1
13.02.2018, rep. n. 82.342/15.077, registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. 540 serie 1T.
Per l'effetto, si dichiara la nullità di detto testamento olografo per violazione degli artt. 602, comma 1, e
606, comma 1, c.c.
Si dichiara l'apertura della successione legittima in morte di RE IA (C.F. ), C.F._3 nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] e deceduta a Fermo il 01.03.2017.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55 del 2014, facendo applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, con disposizione che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115, a favore dello Stato.
Le spese di CTU già liquidate in corso di causa vengono poste in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
I grado al n. RG 1058/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così decide:
DICHIARA
La nullità del testamento olografo del 08.07.2016, pubblicato con atto a rogito Notaio di Persona_1
Fermo in data 13.02.2018, rep. n. 82.342/15.077, registrato a Fermo il 15.02.2018 al n. 540 serie 1T, per violazione degli artt. 602, comma 1, e 606, comma 1, c.c.;
DICHIARA l'apertura della successione legittima in morte di RE IA (C.F. ), nata a C.F._3
Sant'Elpidio a Mare il 05.05.1939 e deceduta a Fermo il 01.03.2017;
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite in favore di _2 [...]
, che liquida in € 14.103,00 per compensi, € 1.101,05 per Parte_1 spese ive, oltre spese generali iva se dovuta e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115, a favore dello Stato.
PONE le spese della CTU definitivamente a carico di . _2
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna