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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/04/2024, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4013/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Alessandra Ardito Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio promosso in data 05.10.2023 da
(C.F. ), con l'Avv. CESARE MILANI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. PAOLO CERRI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'avv. Michela Raimondi nella qualità di curatore speciale dei figli minorenni delle parti, e CP_2 CP_3 CP_4
che hanno chiesto di essere ammessi in via anticipata e provvisoria al beneficio
[...]
del patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: per entrambe le parti private:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Busto Arsizio in data 07.07.2007”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario] in data 07/07/2007 in Busto
Arsizio, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 95, parte II, serie A, anno 2007, sono genitori di (nato il [...]), (nata CP_3 CP_4
l'08.04.2009) e (nata il [...]) e sono legalmente separati dall'epoca in cui CP_2
sono comparsi in data 03.05.2022 davanti al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale iscritta al n. r. g. 1188/2022 conclusasi con decreto di omologa del 03.05.2022.
Le predette circostanze risultano per tabulas.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio dai medesimi celebrato.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Busto Arsizio, 10/04/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4013/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Alessandra Ardito Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio promosso in data 05.10.2023 da
(C.F. ), con l'Avv. CESARE MILANI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. PAOLO CERRI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'avv. Michela Raimondi nella qualità di curatore speciale dei figli minorenni delle parti, e CP_2 CP_3 CP_4
che hanno chiesto di essere ammessi in via anticipata e provvisoria al beneficio
[...]
del patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: per entrambe le parti private:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Busto Arsizio in data 07.07.2007”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario] in data 07/07/2007 in Busto
Arsizio, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 95, parte II, serie A, anno 2007, sono genitori di (nato il [...]), (nata CP_3 CP_4
l'08.04.2009) e (nata il [...]) e sono legalmente separati dall'epoca in cui CP_2
sono comparsi in data 03.05.2022 davanti al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale iscritta al n. r. g. 1188/2022 conclusasi con decreto di omologa del 03.05.2022.
Le predette circostanze risultano per tabulas.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio dai medesimi celebrato.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Busto Arsizio, 10/04/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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