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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1576/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 10 febbraio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1576 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio in Firenze al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato su foglio separato per il deposito telematico;
RICORRENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma alla Via Germanico n. 203 presso lo studio dell'avv. Manlio Abati che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'avv. Luigi Mannucci, con studio in Roma alla Via Giunio Bazzoni n. 3, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.5.2024 e ritualmente notificato, il lavoratore ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: condannare la
[...] società convenuta per i titoli di cui in narrativa del ricorso al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.681,16, oltre le retribuzioni maturate e maturande nel corso del giudizio quali retribuzioni di aprile, maggio e ulteriori retribuzioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo. Vinte le spese.
2. La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto al Tribunale adito il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche riguardo alle spese, competenze e onorari.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
5. È pacifico che, alla data di introduzione del presente giudizio, il ricorrente non avesse ricevuto, né, la retribuzione di gennaio, né, quella di febbraio, né, quella di marzo, né, quella di aprile 2024, né i relativi cedolini paga.
6. Nel presente giudizio il ricorrente rivendica la retribuzione mensile base fissa, calcolata sulla base delle ultime buste paga consegnategli da giugno a ottobre 2022 (doc. 10) e pari a € 1.920,29 mensili, somma pagina 1 di 4 indicata nella parte alta del cedolino e corrispondente alle seguenti voci: minimo, scatti anzianità, superminimo, terzo elemento, pr. produzione.
7. Di conseguenza, per gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 la retribuzione complessiva è pari a €
7.681,16.
8. È pacifico che il ricorrente nei mesi per cui è causa (gennaio-aprile 2024) non abbia prestato alcuna attività lavorativa (neppure di manutenzione e guardiania) in favore della convenuta e abbia usufruito del trattamento di CIGS sino al 31 dicembre 2023.
9. Come è noto, in diritto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l'esistenza delle quali il datore di lavoro ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
10. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. n. 37716/2022, secondo la quale:
“secondo la giurisprudenza di questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831); sull'affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004”).
11. Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. n. 673/2001; Cass. n. 23925/2020).
12. In fatto, nel caso di specie, parte datoriale ha allegato l'esistenza, a far data dal 2 novembre 2022, e, quindi, da epoca successiva alla cessazione dell'attività produttiva dell'impresa (pacificamente risalente al 9 luglio 2021), di uno stato di occupazione del sito produttivo, quale causa di forza maggiore ostativa alla concreta possibilità di proficuo utilizzo della prestazione lavorativa dell'odierno ricorrente.
13. Ritiene, allora, il Tribunale che, essendo il dedotto evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale già l'attività lavorativa non veniva prestata per esclusiva e autonoma volontà datoriale, sarebbe stato onere della società resistente dimostrare in giudizio, non solo, il lamentato stato di occupazione, ma anche il nesso di causalità esclusivo tra detto stato di occupazione del sito produttivo e il mancato riavvio dell'attività produttiva, o, comunque, il mancato utilizzo della prestazione del lavoratore.
14. In altri termini, parte datoriale, per provare la sussistenza di una causa, a lei non imputabile, di assoluta ed effettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione lavorativa del dipendente (e, quindi, l'insussistenza a proprio carico dalla corrispettiva obbligazione retributiva), avrebbe dovuto fornire pagina 2 di 4 elementi probatori idonei a dimostrare che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale autonoma ed esclusiva rispetto alla mancata utilizzazione della prestazione del lavoratore nei mesi per cui è causa, considerato che - giova ribadirlo - l'impresa datrice, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), aveva scelto di cessare di utilizzare la prestazione lavorativa del ricorrente molto prima dell'allegata insorgenza dello stato di occupazione.
15. Ritiene, invece, il Tribunale che tale onere probatorio non sia stato assolto dalla resistente.
16. In tal senso, deve considerarsi, infatti, che:
- nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione delle specifiche e concrete attività nell'ambito delle quali la prestazione del lavoratore avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di CIGS e che, secondo la prospettazione datoriale, solo il lamentato stato di occupazione avrebbe impedito;
- parte convenuta si è, infatti, limitata ad affermare che la mancata realizzazione del progetto di riconversione industriale sarebbe stato impedito dallo stato di occupazione senza, però, puntualmente allegare, né, quindi, provare, specifiche circostanze di fatto idonee, ove confermate, a dimostrare la fondatezza di tale assunto, a cominciare dal concreto ed effettivo progetto di riconversione industriale asseritamente rimasto inattuato, avendo la società datrice prodotto in atti solo l'“Ipotesi di accordo quadro reindustrializzazione stabilimento QF Campi Bisenzio” del 19 gennaio 2022;
- è documentalmente provato che negli anni 2022 e 2023 (e, quindi, anche in costanza della dedotta occupazione) sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di guardiania, diretta e organizzata dalla stessa società datrice, risultando così smentito l'assunto della resistente secondo cui la società dal novembre 2022 avrebbe perso il controllo dello stabilimento e dette attività sarebbero state autogestite dalla;
CP_2
- nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, in atti, l'odierna convenuta ha, infatti, indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 e ancora in corso (in sintesi, sorveglianza, manutenzione e servizio risorse umane), e ha rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione aziendale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) lo svolgimento all'interno dello stabilimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – erano state gestite dalla stessa azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) e avevano visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso;
- ancora, nella richiesta aziendale in atti, datata 20.1.2023 (e, quindi, anch'essa successiva all'asserita occupazione del sito), di convocazione di esame congiunto per ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con causale riorganizzazione (art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 148/2015, come modificato dalla L. 234/2021), in atti, la società dichiarava di confermare “il suo interesse e la sua intenzione a realizzare il progetto dell'E-drive” e si impegnava a realizzare, durante il periodo di utilizzo della CIGS, manutenzione ordinaria e, se necessario, straordinaria dello stabilimento, riorganizzazione degli spazi industriali, progettazione esecutiva del piano di reindustrializzazione, formazione generale e tecnica utile al piano complessivo di riorganizzazione, senza mai menzionare lo stato di occupazione della fabbrica.
17. Di conseguenza, non avendo la convenuta provato il nesso di causalità tra l'allegata occupazione dello stabilimento e il mancato utilizzo delle energie lavorative del ricorrente, diviene irrilevante ai fini del decidere accertare l'effettiva sussistenza di detta occupazione, specificamente contestata da parte attrice.
18. Ritiene il giudicante che la domanda possa trovare accoglimento solo limitatamente alle mensilità di gennaio-aprile 2024, dovendo i fatti costitutivi del diritto soggettivo azionato sussistere alla data di proposizione della domanda giudiziale.
19. La quantificazione delle retribuzioni rivendicate per le predette mensilità non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e viene, quindi, recepita nella presente pronuncia.
20. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
pagina 3 di 4 21. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta (causa definita in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria), segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna , in persona del l.r. pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente, a titolo di retribuzione mensile base fissa per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, la somma capitale lorda di € 7.681,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
, in persona del l.r. pro tempore, a Controparte_3 rifondere al ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 10.2.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carlotta Consani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 10 febbraio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1576 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio in Firenze al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato su foglio separato per il deposito telematico;
RICORRENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma alla Via Germanico n. 203 presso lo studio dell'avv. Manlio Abati che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'avv. Luigi Mannucci, con studio in Roma alla Via Giunio Bazzoni n. 3, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.5.2024 e ritualmente notificato, il lavoratore ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: condannare la
[...] società convenuta per i titoli di cui in narrativa del ricorso al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.681,16, oltre le retribuzioni maturate e maturande nel corso del giudizio quali retribuzioni di aprile, maggio e ulteriori retribuzioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo. Vinte le spese.
2. La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto al Tribunale adito il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche riguardo alle spese, competenze e onorari.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
5. È pacifico che, alla data di introduzione del presente giudizio, il ricorrente non avesse ricevuto, né, la retribuzione di gennaio, né, quella di febbraio, né, quella di marzo, né, quella di aprile 2024, né i relativi cedolini paga.
6. Nel presente giudizio il ricorrente rivendica la retribuzione mensile base fissa, calcolata sulla base delle ultime buste paga consegnategli da giugno a ottobre 2022 (doc. 10) e pari a € 1.920,29 mensili, somma pagina 1 di 4 indicata nella parte alta del cedolino e corrispondente alle seguenti voci: minimo, scatti anzianità, superminimo, terzo elemento, pr. produzione.
7. Di conseguenza, per gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 la retribuzione complessiva è pari a €
7.681,16.
8. È pacifico che il ricorrente nei mesi per cui è causa (gennaio-aprile 2024) non abbia prestato alcuna attività lavorativa (neppure di manutenzione e guardiania) in favore della convenuta e abbia usufruito del trattamento di CIGS sino al 31 dicembre 2023.
9. Come è noto, in diritto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l'esistenza delle quali il datore di lavoro ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
10. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. n. 37716/2022, secondo la quale:
“secondo la giurisprudenza di questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831); sull'affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004”).
11. Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. n. 673/2001; Cass. n. 23925/2020).
12. In fatto, nel caso di specie, parte datoriale ha allegato l'esistenza, a far data dal 2 novembre 2022, e, quindi, da epoca successiva alla cessazione dell'attività produttiva dell'impresa (pacificamente risalente al 9 luglio 2021), di uno stato di occupazione del sito produttivo, quale causa di forza maggiore ostativa alla concreta possibilità di proficuo utilizzo della prestazione lavorativa dell'odierno ricorrente.
13. Ritiene, allora, il Tribunale che, essendo il dedotto evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale già l'attività lavorativa non veniva prestata per esclusiva e autonoma volontà datoriale, sarebbe stato onere della società resistente dimostrare in giudizio, non solo, il lamentato stato di occupazione, ma anche il nesso di causalità esclusivo tra detto stato di occupazione del sito produttivo e il mancato riavvio dell'attività produttiva, o, comunque, il mancato utilizzo della prestazione del lavoratore.
14. In altri termini, parte datoriale, per provare la sussistenza di una causa, a lei non imputabile, di assoluta ed effettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione lavorativa del dipendente (e, quindi, l'insussistenza a proprio carico dalla corrispettiva obbligazione retributiva), avrebbe dovuto fornire pagina 2 di 4 elementi probatori idonei a dimostrare che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale autonoma ed esclusiva rispetto alla mancata utilizzazione della prestazione del lavoratore nei mesi per cui è causa, considerato che - giova ribadirlo - l'impresa datrice, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), aveva scelto di cessare di utilizzare la prestazione lavorativa del ricorrente molto prima dell'allegata insorgenza dello stato di occupazione.
15. Ritiene, invece, il Tribunale che tale onere probatorio non sia stato assolto dalla resistente.
16. In tal senso, deve considerarsi, infatti, che:
- nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione delle specifiche e concrete attività nell'ambito delle quali la prestazione del lavoratore avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di CIGS e che, secondo la prospettazione datoriale, solo il lamentato stato di occupazione avrebbe impedito;
- parte convenuta si è, infatti, limitata ad affermare che la mancata realizzazione del progetto di riconversione industriale sarebbe stato impedito dallo stato di occupazione senza, però, puntualmente allegare, né, quindi, provare, specifiche circostanze di fatto idonee, ove confermate, a dimostrare la fondatezza di tale assunto, a cominciare dal concreto ed effettivo progetto di riconversione industriale asseritamente rimasto inattuato, avendo la società datrice prodotto in atti solo l'“Ipotesi di accordo quadro reindustrializzazione stabilimento QF Campi Bisenzio” del 19 gennaio 2022;
- è documentalmente provato che negli anni 2022 e 2023 (e, quindi, anche in costanza della dedotta occupazione) sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di guardiania, diretta e organizzata dalla stessa società datrice, risultando così smentito l'assunto della resistente secondo cui la società dal novembre 2022 avrebbe perso il controllo dello stabilimento e dette attività sarebbero state autogestite dalla;
CP_2
- nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, in atti, l'odierna convenuta ha, infatti, indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 e ancora in corso (in sintesi, sorveglianza, manutenzione e servizio risorse umane), e ha rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione aziendale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) lo svolgimento all'interno dello stabilimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – erano state gestite dalla stessa azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) e avevano visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso;
- ancora, nella richiesta aziendale in atti, datata 20.1.2023 (e, quindi, anch'essa successiva all'asserita occupazione del sito), di convocazione di esame congiunto per ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con causale riorganizzazione (art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 148/2015, come modificato dalla L. 234/2021), in atti, la società dichiarava di confermare “il suo interesse e la sua intenzione a realizzare il progetto dell'E-drive” e si impegnava a realizzare, durante il periodo di utilizzo della CIGS, manutenzione ordinaria e, se necessario, straordinaria dello stabilimento, riorganizzazione degli spazi industriali, progettazione esecutiva del piano di reindustrializzazione, formazione generale e tecnica utile al piano complessivo di riorganizzazione, senza mai menzionare lo stato di occupazione della fabbrica.
17. Di conseguenza, non avendo la convenuta provato il nesso di causalità tra l'allegata occupazione dello stabilimento e il mancato utilizzo delle energie lavorative del ricorrente, diviene irrilevante ai fini del decidere accertare l'effettiva sussistenza di detta occupazione, specificamente contestata da parte attrice.
18. Ritiene il giudicante che la domanda possa trovare accoglimento solo limitatamente alle mensilità di gennaio-aprile 2024, dovendo i fatti costitutivi del diritto soggettivo azionato sussistere alla data di proposizione della domanda giudiziale.
19. La quantificazione delle retribuzioni rivendicate per le predette mensilità non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e viene, quindi, recepita nella presente pronuncia.
20. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
pagina 3 di 4 21. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta (causa definita in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria), segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna , in persona del l.r. pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente, a titolo di retribuzione mensile base fissa per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, la somma capitale lorda di € 7.681,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
, in persona del l.r. pro tempore, a Controparte_3 rifondere al ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 10.2.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carlotta Consani
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