CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5763/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 328330 - 21328152 CONTR. CONSORT. 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 328330 - 21328152 CONTR. CONSORT. 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 328330 - 21328152 CONTR. CONSORT. 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il fermo amministrativo n. 328330, notificato in data 24.04.2024, da Area S.r.l. per conto del Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini Alto Jonio NT, relativo al veicolo targato Targa_1, per il presunto mancato pagamento di contributi consortili, per le annualità 2018, 2019 e 2020, per un totale di € 197,32.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha eccepito, in sintesi, l'illegittimità della pretesa creditoria per radicale assenza del presupposto impositivo, non traendo i propri immobili alcun beneficio, né diretto né indiretto, dall'attività del Consorzio. Ha evidenziato come, ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza costituzionale (in particolare, Corte Cost. n. 188/2018), il contributo sia dovuto solo "in presenza del beneficio" e non "indipendentemente" da esso. Ha, inoltre, lamentato la mancata approvazione di un valido "piano di classifica," da parte dell'ente impositore. Ha concluso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società Area S.r.l., concessionaria della riscossione, la quale, con proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per le doglianze relative al merito della pretesa, sostenendo che la stessa si sarebbe cristallizzata in atti presupposti (avviso ordinario, richiesta formale, avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento), mai impugnati dalla contribuente e divenuti, pertanto, definitivi. Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo mera mandataria della riscossione ed ha chiesto il rigetto del ricorso od in subordine, che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'ente impositore. Ha concluso con richiesta di vittoria di spese.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Alto Jonio NT, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa all'udienza del 17.12.2025 è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Area S.r.l., fondata sulla presunta definitività degli atti presupposti al fermo amministrativo, in quanto non tempestivamente impugnati.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
La definitività di un atto impositivo presuppone, quale condizione logica e giuridica imprescindibile, la sua regolare e valida notificazione al contribuente. È infatti, solo dal momento del perfezionamento della notifica, che iniziano a decorrere i termini perentori per l'impugnazione. Grava sull'ente impositore e sul suo concessionario l'onere di fornire la piena prova del corretto espletamento del procedimento notificatorio, prova che deve essere rigorosa e documentale, non potendosi basare su mere asserzioni o su elementi presuntivi.
Nel caso di specie, la società di riscossione, pur avendo elencato una serie di atti che avrebbero preceduto il fermo (avviso ordinario n. 13020184, richiesta formale n. 14574432, avviso di accertamento n. 15620322, ingiunzione di pagamento n. 937431 e preavviso di fermo n. 539843), non ha fornito la prova della loro rituale notifica.
In particolare, per l'atto che costituisce il titolo esecutivo prodromico al fermo, ovvero l'ingiunzione di pagamento n. 937431, la resistente si è limitata ad affermare che "la relativa notifica si compiva in data
15/05/2023 (doc. 6)" (cfr. "1_Controdeduzioni_AR_45542.pdf"). Tuttavia, la stessa non ha depositato in giudizio il richiamato "doc. 6", ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata od altro atto equipollente, idoneo a comprovare l'avvenuta consegna. La mancata produzione della prova della notifica del titolo esecutivo, costituisce un vizio insanabile che inficia l'intera procedura esecutiva successiva, rendendo il fermo amministrativo nullo per difetto del suo presupposto essenziale.
Anche per gli altri atti menzionati, la prova fornita è palesemente inidonea. Per l'avviso di accertamento n.
15620322, la resistente ha prodotto unicamente una stampa del tracciamento online del servizio postale
(titolo: "8_All_Notifica_Accertamento_Esecutivo15620322.pdf"). Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, tale documento non costituisce piena prova della notifica, essendo a tal fine necessaria la produzione dell'originale o di copia conforme dell'avviso di ricevimento, unico atto in grado di attestare con certezza la data della consegna, la persona del ricevente e la sua qualità.
Ancora più evidente è l'invalidità della prova relativa alla "richiesta formale n. 14574432", per la quale è stato depositato un modello di avviso di ricevimento completamente in bianco, privo di data, timbri e, soprattutto, della firma del ricevente (titolo: "7_All_Notifica_Richiesta_Formale_14574432.pdf").
In assenza della prova della regolare notifica degli atti presupposti, questi non possono considerarsi divenuti definitivi e, pertanto, non è preclusa alla contribuente la possibilità di contestare la fondatezza della pretesa creditoria in sede di impugnazione del primo atto della sequenza procedimentale validamente portato a sua conoscenza, che nel caso di specie è proprio il fermo amministrativo.
La reiezione dell'eccezione preliminare, conduce all'esame del merito del ricorso. La mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, che rappresenta il titolo in forza del quale è stato iscritto il fermo, costituisce un vizio proprio dell'atto impugnato che ne determina la nullità derivata. Il fermo amministrativo
è infatti, una misura cautelare che può essere disposta solo sulla base di un titolo esecutivo validamente formato e notificato al debitore. Venendo a mancare tale presupposto, l'intero impianto della riscossione coattiva crolla, rendendo illegittimo il fermo.
La fondatezza di tale motivo, di carattere assorbente, esime questa Corte dalla disamina delle ulteriori censure relative al merito della pretesa (insussistenza del beneficio fondiario, mancata adozione del piano di classifica), pur apparendo queste, ad un primo esame, dotate di considerevole fumus boni iuris.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto di fermo amministrativo impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse vanno poste a carico delle parti resistenti in solido e distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.
c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica,accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dell'Alto Jonio
NT e la società Area S.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge,con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5763/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 328330 - 21328152 CONTR. CONSORT. 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 328330 - 21328152 CONTR. CONSORT. 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 328330 - 21328152 CONTR. CONSORT. 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il fermo amministrativo n. 328330, notificato in data 24.04.2024, da Area S.r.l. per conto del Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini Alto Jonio NT, relativo al veicolo targato Targa_1, per il presunto mancato pagamento di contributi consortili, per le annualità 2018, 2019 e 2020, per un totale di € 197,32.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha eccepito, in sintesi, l'illegittimità della pretesa creditoria per radicale assenza del presupposto impositivo, non traendo i propri immobili alcun beneficio, né diretto né indiretto, dall'attività del Consorzio. Ha evidenziato come, ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza costituzionale (in particolare, Corte Cost. n. 188/2018), il contributo sia dovuto solo "in presenza del beneficio" e non "indipendentemente" da esso. Ha, inoltre, lamentato la mancata approvazione di un valido "piano di classifica," da parte dell'ente impositore. Ha concluso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società Area S.r.l., concessionaria della riscossione, la quale, con proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per le doglianze relative al merito della pretesa, sostenendo che la stessa si sarebbe cristallizzata in atti presupposti (avviso ordinario, richiesta formale, avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento), mai impugnati dalla contribuente e divenuti, pertanto, definitivi. Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo mera mandataria della riscossione ed ha chiesto il rigetto del ricorso od in subordine, che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'ente impositore. Ha concluso con richiesta di vittoria di spese.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Alto Jonio NT, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa all'udienza del 17.12.2025 è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Area S.r.l., fondata sulla presunta definitività degli atti presupposti al fermo amministrativo, in quanto non tempestivamente impugnati.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
La definitività di un atto impositivo presuppone, quale condizione logica e giuridica imprescindibile, la sua regolare e valida notificazione al contribuente. È infatti, solo dal momento del perfezionamento della notifica, che iniziano a decorrere i termini perentori per l'impugnazione. Grava sull'ente impositore e sul suo concessionario l'onere di fornire la piena prova del corretto espletamento del procedimento notificatorio, prova che deve essere rigorosa e documentale, non potendosi basare su mere asserzioni o su elementi presuntivi.
Nel caso di specie, la società di riscossione, pur avendo elencato una serie di atti che avrebbero preceduto il fermo (avviso ordinario n. 13020184, richiesta formale n. 14574432, avviso di accertamento n. 15620322, ingiunzione di pagamento n. 937431 e preavviso di fermo n. 539843), non ha fornito la prova della loro rituale notifica.
In particolare, per l'atto che costituisce il titolo esecutivo prodromico al fermo, ovvero l'ingiunzione di pagamento n. 937431, la resistente si è limitata ad affermare che "la relativa notifica si compiva in data
15/05/2023 (doc. 6)" (cfr. "1_Controdeduzioni_AR_45542.pdf"). Tuttavia, la stessa non ha depositato in giudizio il richiamato "doc. 6", ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata od altro atto equipollente, idoneo a comprovare l'avvenuta consegna. La mancata produzione della prova della notifica del titolo esecutivo, costituisce un vizio insanabile che inficia l'intera procedura esecutiva successiva, rendendo il fermo amministrativo nullo per difetto del suo presupposto essenziale.
Anche per gli altri atti menzionati, la prova fornita è palesemente inidonea. Per l'avviso di accertamento n.
15620322, la resistente ha prodotto unicamente una stampa del tracciamento online del servizio postale
(titolo: "8_All_Notifica_Accertamento_Esecutivo15620322.pdf"). Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, tale documento non costituisce piena prova della notifica, essendo a tal fine necessaria la produzione dell'originale o di copia conforme dell'avviso di ricevimento, unico atto in grado di attestare con certezza la data della consegna, la persona del ricevente e la sua qualità.
Ancora più evidente è l'invalidità della prova relativa alla "richiesta formale n. 14574432", per la quale è stato depositato un modello di avviso di ricevimento completamente in bianco, privo di data, timbri e, soprattutto, della firma del ricevente (titolo: "7_All_Notifica_Richiesta_Formale_14574432.pdf").
In assenza della prova della regolare notifica degli atti presupposti, questi non possono considerarsi divenuti definitivi e, pertanto, non è preclusa alla contribuente la possibilità di contestare la fondatezza della pretesa creditoria in sede di impugnazione del primo atto della sequenza procedimentale validamente portato a sua conoscenza, che nel caso di specie è proprio il fermo amministrativo.
La reiezione dell'eccezione preliminare, conduce all'esame del merito del ricorso. La mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, che rappresenta il titolo in forza del quale è stato iscritto il fermo, costituisce un vizio proprio dell'atto impugnato che ne determina la nullità derivata. Il fermo amministrativo
è infatti, una misura cautelare che può essere disposta solo sulla base di un titolo esecutivo validamente formato e notificato al debitore. Venendo a mancare tale presupposto, l'intero impianto della riscossione coattiva crolla, rendendo illegittimo il fermo.
La fondatezza di tale motivo, di carattere assorbente, esime questa Corte dalla disamina delle ulteriori censure relative al merito della pretesa (insussistenza del beneficio fondiario, mancata adozione del piano di classifica), pur apparendo queste, ad un primo esame, dotate di considerevole fumus boni iuris.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto di fermo amministrativo impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse vanno poste a carico delle parti resistenti in solido e distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.
c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica,accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dell'Alto Jonio
NT e la società Area S.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge,con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.