Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1643 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. Parte_1
C.F. C.F._1 Parte_2
personalmente ed in qualità di eredi della sig.ra C.F._2
nata il Persona_1
09/07/1949 a Pisa e deceduta il 23/02/2013, elettivamente domiciliate in
VIA RENATO SERRA 7 20017 RHO, presso lo studio dell'avv.
PANZITTA CARMINE, rappresentate e difese dall'avv. PANZITTA
CARMINE C.F. C.F._3
ATTRICI
nei confronti di
Controparte_1
-
[...]
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in VIA BIONDINI 27 P.IVA_1
47100 FORLÌ, presso lo studio dell'avv. BELEFFI MASSIMO,
rappresentata e difesa dall'avv. BELEFFI MASSIMO (c.f.
); C.F._4
1
e con la chiamata in causa di
- Cod. Fisc. Controparte_2
, elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI 36 47100 P.IVA_2
FORLÌ, presso lo studio dell'avv. FLAMIGNI GIAN GIACOMO,
rappresentata e difesa dall'avv. FLAMIGNI GIAN GIACOMO CF
[...]
C.F._5
TERZA CHIAMATA
in punto a: lesione personale
Conclusioni delle parti
Come segue:
per parte attrice:
“Si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare il grado di invalidità, temporaneo e permanente, subito dalla congiunta delle attrici, in conseguenza del trauma cranico subito determinando il grado di incidenza dello stesso nella causazione del decesso della Sig.ra
[...]
dal seguente tenore letterale: Esaminati gli atti e Parte_1
i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente: 1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva della Sig.ra 2) Persona_1 accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo;
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dalla stessa in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
c) se fossero residuati postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico); d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future;
e) se i postumi abbiano, applicando il criterio del più probabile che non, causato o concorso a causare, determinandone la misura, il decesso della Sig.ra Persona_1
• Accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] [...]
[...] Controparte_3 er i danni occorsi alle attrici meglio descritti
[...] in narrativa dell'atto di citazione, e per l'effetto, • Condannare
Controparte_1
l pagamento della somma di
[...]
€ 358.059,46 a favore della Sig.ra € 181.196,47 a favore della Pt_2
Sig.ra o di quelle altre somme che Parte_1 dovessero essere provate in corso di causa o comunque ritenute di giustizia ed eque da questo Tribunale, oltre interessi dal dovuto al momento dell'effettivo pagamento;
• Col favore delle spese e competenze della presente causa”
Controparte_4 CP_1 voglia l'Il.mo Tribunale di Forlì: in via principale
- respingere in quanto infondate, le richieste tutte spiegate da Parte_2
e detto nei confronti di Parte_1 Pt_1 [...]
Controparte_5
- dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto vantato da e detto Parte_2 Parte_1 Pt_1 in via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avversarie dichiarare obbligata a tenere Parte_3 indenne e comunque a CP_6 [...]
per ogni ed eventuale somma che Controparte_5 fosse chiamata a corrispondere in favore di e Parte_2 Parte_1 detto
[...] Pt_1
- dichiarare, in ogni caso, la medesima Parte_3 tenuta a rimborsare, a Controparte_5
le spese legali, così come previsto dall'art. 1917
[...]
c.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per società Parte_3
“Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa, IN VIA PRELIMANARE, NEL MERITO DICHIARARE l'intervenuta prescrizione dell'azione e di qualsiasi diritto vantato dalle Sig.re e detto Parte_2 Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 I comma c.c per tutti i Pt_1 motivi sopra esposti e conseguentemente RESPINGERE qualsivoglia domanda risarcitoria avanzata dalle attrici nei
3 confronti della convenuta e Controparte_5 conseguentemente e della compagnia in Parte_3 quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa, IN SUBORDINE, SEMPRE NEL MERITO, Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover affermare una qualsivoglia responsabilità della e di conseguenza della Controparte_5 compagnia di assicurazione , Parte_3
ACCERTARE quali siano state le condotte poste in essere concretamente attribuibili a ciascuna delle parti in causa, graduando la responsabilità in via percentuale imputabili alle stesse anche ai sensi dell'articolo 1227 c.c. e conseguentemente, DICHIARARE la tenuta a manlevare Parte_4 la propria assicurata nel limite massimale di polizza, con le eventuali franchigie e scoperti in essa indicate e RIGETTARE la richiesta di rifusione delle spese legali proposte da nei confronti della Controparte_5 [...]
in quanto non dovute per i motivi sopra esposti ai Parte_4 sensi e per gli effetti dell'art. 14 delle condizioni generali di assicurazione. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le sig.re e (di Parte_2 Parte_1
seguito anche “le attrici”) citavano in giudizio
[...]
(di seguito anche “la Controparte_5
convenuta” o “ ) per sentire accertata e dichiarata la CP_7 responsabilità della convenuta per i danni occorsi alle attrici a seguito dei fatti dedotti in giudizio con condanna della convenuta al pagamento a favore delle attrici dei seguenti importi: euro 358.059,46 a favore della sig.ra ed euro 181.196,47 a favore della sig.ra Pt_2 Parte_1
[...]
4 Allegavano le attrici di essere rispettivamente madre e sorella della defunta nata il [...] e deceduta Persona_1
il 23.02.2013.
La defunta, a partire dal settembre 2008, fu ricoverata presso la CP_5
poiché affetta da oligofrenia grave in sindrome di Down e riconosciuta sin dal 1981 quale invalida civile al 100% con necessità di assistenza continua.
Allegavano che la congiunta, in data 12.12.2009, cadendo da una sedia si procurava una lieve contusione al fianco sinistro. La stessa, il giorno
24.12.2009, mentre scendeva le scale accompagnata da una operatrice, cadeva dalle scale, urtando il capo e procurandosi così un trauma cranico non commotivo con duplice ferita lacero contusa. Nei giorni successivi alla caduta, gli operatori della Cooperativa notavano un graduale peggioramento delle condizioni neurologiche della paziente, un calo di coscienza e una incapacità di mantenere la stazione eretta e deambulare. Per questo motivo, in data 08.02.2010, la paziente veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Forlimpopoli, dove fu diagnosticata iperpiressia in corso di focolaio broncopeumonico destro. La paziente veniva dunque ricoverata in ospedale, dove, a seguito di ulteriori accertamenti, veniva rilevato un vasto ematoma cronico subdurale frontale bilaterale con segni di sanguinamento recente. Nel medesimo giorno, la sig.ra Parte_1 veniva trasferita presso l'Unità Operativa di Neurochirurgia dell'Ospedale di
Cesena, dove rimaneva sino al giorno 11.02.2010, venendo sottoposta in data 09.02.2010 ad un intervento chirurgico;
successivamente veniva ritrasferita presso l'Ospedale di Forlimpopoli, dove veniva sottoposta a visita neurologica;
seguivano ulteriori accertamenti e ricoveri, sino alla morte, avvenuta il 23.2.2013 per atalettasia polmonare in broncopolmoniti acute ricorrenti, insufficienza respiratoria acuta irreversibile, sindrome ipocinetica, severa disfagia. La causa del peggioramento delle condizioni di salute della congiunta e del successivo decesso, nella prospettazione attorea, sarebbe
5 costituita dalla caduta avvenuta presso la CP_5
Sussisterebbe dunque responsabilità della convenuta per negligenza ex art. 1218 c.c. da contatto sociale;
la caduta avvenuta, infatti, non potrebbe ritenersi un fatto accidentale, viste le precedenti cadute e i deficit cognitivi di cui la sig.ra soffriva, sì che la sig.ra doveva Parte_1 considerarsi un soggetto a rischio caduta e perciò sottoposta a strettissima sorveglianza, come del resto richiesto, inutilmente, dai familiari. Infatti, la sig.ra pur essendo di recente caduta, fu fatta transitare Persona_1
nell'occorso su una scala, senza preoccuparsi per la facilità con cui sarebbe potuta cadere.
Sussisterebbero danni risarcibili iure hereditatis, in particolare il danno iatrogeno differenziale fra la patologia di cui la paziente già era vittima e le conseguenze dannose della caduta, stimato nel 20%, oltre al danno per invalidità temporanea pari a euro 10.120,00 per un totale per ciascuna delle attrici di euro 107.857,00; inoltre, le attrici avrebbero diritto al risarcimento del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale, per l'importo rispettivamente di euro 248.940,00 ed euro 72.077,01.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta, concludendo in via preliminare per la chiamata in causa di e Parte_3
a malleva e garanzia, e nel merito, in via principale, Controparte_8 per il rigetto delle domande attoree ovvero in subordine per la condanna delle terze chiamate a tenere indenne la convenuta in ordine al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
La convenuta non contestava il rapporto di ospitalità instaurato con la defunta, evidenziando tuttavia che tale rapporto escludeva qualsiasi prestazione sanitaria, trattandosi di struttura residenziale.
Eccepiva che quando si trovava ricoverata presso detta Persona_1 struttura, era del tutto autonoma per quanto riguarda la deambulazione e non aveva necessità di sostegno o aiuto alcuno.
6 Rilevava la convenuta che il 24.12.2009 si trovava presso la Persona_1 struttura quando, accompagnata da una operatrice, saliva al primo piano;
esaurite le incombenze da svolgere, sempre accompagnata da una operatrice, scendeva le scale e, una volta terminato di Persona_1
scendere gli scalini, cadeva a terra per ragioni inspiegabili. Veniva dunque prontamente trasportata al Pronto Soccorso per i primi accertamenti che davano esito negativo, per cui veniva subito dimessa. Il successivo 8.2.2020, persistendo lo stato febbrile, la sig.ra veniva Parte_1
ricoverata presso l'Ospedale di Forlimpopoli dove veniva diagnosticata la broncopolmonite e successivamente l'ematoma bilaterale, per cui veniva sottoposta a intervento chirurgico perfettamente riuscito e con decorso regolare.
In via preliminare, eccepiva la convenuta che la pretesa attorea sarebbe prescritta;
invero, la responsabilità invocata sarebbe di natura extracontrattuale non essendo mai intervenuto alcun contratto inter partes.
Sul fatto, eccepiva la convenuta che la caduta non sarebbe avvenuta mentre la signora scendeva le scale, ma dopo quando già essa si trovava al piano terra, avendo peraltro accanto una operatrice. Trattandosi di paziente autosufficiente per quanto concerne la deambulazione, non sarebbe chiaro, ad avviso della quali accorgimenti si sarebbero potuti prendere CP_5 per evitare la caduta, che sarebbe risultata invero del tutto imprevedibile ed inevitabile, con esclusione di qualsiasi negligenza della convenuta.
Invero, ad avviso della convenuta, la caduta in questione non avrebbe determinato a carico della paziente alcun danno, non esistendo elementi dai quali possa desumersi che l'ematoma diagnosticato nel febbraio 2009 fosse legato causalmente alla caduta, difettando anche la prova che in occasione di quest'ultima, nell'occorso, la signora avesse urtato pesantemente il capo. In ogni caso, non vi sarebbe prova che l'ematoma, operato con intervento perfettamente riuscito, avesse determinato il peggioramento delle condizioni
7 di salute dedotto dalle attrici, dandosi peraltro atto, nella stessa relazione di parte attrice, che la terapia riabilitativa non avrebbe avuto successo per le ricorrenti infezioni polmonari di cui la sig.ra Parte_1 soffriva. Contestava la convenuta i danni allegati anche sotto il profilo del quantum.
Si costituiva in giudizio non tempestivamente la società
[...]
(di seguito anche “ ”), la quale concludeva per Controparte_9 CP_8
l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva con richiesta di essere estromessa dal giudizio, nel merito per la declaratoria di prescrizione della azione attorea e comunque nel merito per il rigetto della domanda delle attrici ovvero in subordine per la determinazione del quantum risarcitorio anche tenendo conto della necessaria graduazione delle responsabilità e comunque con rigetto della domanda svolta dalla
Cooperativa nei propri confronti di refusione delle spese legali.
Eccepiva in via assolutamente preliminare che la polizza assicurativa CP_8
non sarebbe operativa per il sinistro, in quanto, all'epoca del sinistro, la polizza assicurativa non era stata ancora sottoscritta. Pertanto, CP_8
sarebbe carente di legittimazione rispetto alla domanda. In ogni caso,
l'indennizzo dovrebbe essere determinato tenendo conto delle condizioni di polizza ed escluse le spese legali, non essendosi avvalsa la convenuta dei legali designati dalla compagnia, ex art. 19 delle condizioni di assicurazione.
Nel merito, eccepiva l'assenza di responsabilità della propria CP_8 assicurata. Eccepiva che non sarebbe provato il nesso di causalità fra la caduta e la morte, dovuta ad altra causa e molto tempo dopo, e comunque l'assenza di negligenza imputabile alla convenuta, stante anche che la caduta si verificava quando già la paziente si trovava al piano terra, in modo del tutto occasionale, imprevedibile e inevitabile. Si associava inoltre all'eccezione di prescrizione di parte convenuta contestando la pretesa attorea anche sotto il profilo del quantum.
8 Si costituiva in giudizio non tempestivamente anche la società
[...]
(di seguito anche “ ), la quale concludeva per la Parte_3 Parte_3
declaratoria di prescrizione dell'azione attorea, e, nel merito, per il suo rigetto ovvero in subordine per la determinazione del quantum risarcitorio anche tenendo conto della necessaria graduazione delle responsabilità e comunque con rigetto della domanda svolta dalla Cooperativa nei propri confronti di refusione delle spese legali. Contestava nel merito gli addebiti di responsabilità mossi nei confronti della convenuta e la sussistenza del nesso di causalità, oltre che i danni e la loro quantificazione. Eccepiva che l'eventuale indennizzo debba essere adeguato alle condizioni di polizza con esclusione delle spese legali, non sussistendo obbligo di refusione delle spese legali.
Con ordinanza data alla udienza del 20 ottobre 2022, su richiesta delle parti, veniva disposta l'estromissione dal giudizio di , a spese compensate. CP_8
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale per testi.
Il primo tema da affrontare riguarda la qualificazione giuridica della responsabilità della convenuta, se contrattuale ovvero extracontrattuale, con tutta l'incidenza che detta qualificazione importa in termini di prescrizione della azione, tempestivamente eccepita e dedotta in giudizio, nonché in ordine al contenuto della prestazione attesa da parte della convenuta.
Sul punto, preme richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, onde precisare che, per quanto concerne i danni lamentati “iure proprio” dalle attrici quali congiunti dell'ospite della struttura, non sussistendo rapporto contrattuale fra dette congiunte e la struttura residenziale, essi debbono essere collocati nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr., Cass.
Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 11320 del 07/04/2022); nel caso di specie, per vero, vengono dedotti non solo danni iure proprio, ma anche danni iure successionis, per cui, limitatamente a tali aspetti, può essere predicata una responsabilità contrattuale.
9 Come è noto, pur nel differente riparto di responsabilità riconnesso alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in ambo i casi occorre la prova, a carico della parte che si assume danneggiata, dei fatti su cui la deduzione di responsabilità si fonda e del nesso di causalità fra la condotta inadempiente/colposa ed il danno lamentato. Sotto il profilo soggettivo, va peraltro precisato che, sul versante extracontrattuale, occorre la prova della colpa del danneggiate ed il relativo onere è in capo alla parte che si assume danneggiata;
sul versante contrattuale, se è vero che l'onere della prova del corretto adempimento spetta alla parte di cui si deduce l'inadempimento o l'inesatto adempimento, è vero che la controparte adempiente è tenuta al soddisfacimento di un onere minimo di allegazione in ordine al contenuto della prestazione attesa, vertendosi in tema di prestazione tecnicamente qualificata (cfr. Tribunale Lucca sez. I, 18/12/2015, n.2174, DeJure).
Tanto premesso, nel caso di specie le attrici allegano che la congiunta sarebbe stata vittima di un infortunio, una caduta occorsa presso la struttura gestita dalla convenuta in data 24.12.2019, da cui sarebbe derivato il progressivo deterioramento delle condizioni di salute della vittima sino ad arrivare alla morte e da ascriversi alla responsabilità della struttura stessa.
A fondamento del rimprovero di responsabilità, le attrici pongono l'omesso soddisfacimento del dovere di vigilanza e controllo sulla degente, descritta come a rischio caduta, rischio concretizzatosi nella caduta del 24.12.2019, avvenuta, nella narrativa attorea, mentre la sig.ra scendeva le Persona_1 scale accompagnate da una operatrice.
All'esito dell'escussione dei testi è emerso quanto segue: la teste
[...]
dipendente della sentita alla udienza del 5 ottobre Tes_1 CP_5
2023, ha riferito che: “ricordo che la sig.ra Parte_5 autonomamente….aveva bisogno di essere assistita per quanto riguarda la propria igiene, ma per il resto mangiava da sola, si spostava da sola, era autonoma per molte funzioni”; quanto alla dinamica dei fatti, la teste ha
10 riferito che: “preciso che quel giorno non ero in turno, quello che so mi è stato riferito;
la signora era salita con l'operatrice al primo piano, per andare in bagno o fare la doccia, una volta finito sono scese e quando sono arrivate in fondo alla scala la signora improvvisamente è caduta a terra…ho saputo questo dalla collega che allora era in turno che si chiama Per_2
”; alla luce delle dichiarazioni della teste, e di quanto dedotto e
[...]
documentato in atti, non vi è prova della sussistenza di un “rischio caduta” o comunque di particolari e documentate condizioni cliniche che suggerissero particolari attenzioni o misure di prevenzione atte a prevenire ed evitare la caduta. Non è peraltro precisamente indicato, da parte delle stesse attrici, quali precise misure si sarebbero dovute assumere onde prevenire l'evento dannoso: sul punto, le deduzioni attoree, sul punto, appaiono del tutto generiche, posto che appare incontestato che la sig.ra Parte_1
nell'occorso fosse comunque accompagnata da una operatrice e
[...] che eventuali difficoltà motorie della signora ante sinistro non sono provate, ed anzi smentite all'esito della prova testimoniale sopra riportata, come pure all'esito della analisi della documentazione attorea relativa al primo ricovero
(doc. 5 attoreo) dove la paziente viene descritta come “normalmente in grado di deambulare autonomamente”. Così, da un lato, difetta l'allegazione di un preciso inadempimento qualificato, relativo alle prestazioni e misure che nell'occorso si potevano attendere dalla convenuta avendo in considerazione il contenuto del rapporto contrattuale in essere (doc. 3 attoreo, “servizio residenziale privato”) e le condizioni dell'ospite ante sinistro. Per altro verso, non risulta possibile enucleare i precisi profili di colpa, commissiva ovvero omissiva, rimproverabili alla convenuta.
Dette considerazioni incidono anche sul versante della prova del nesso di causalità la cui dimostrazione spetta in ogni caso alla parte danneggiata, sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 1218 c.c., non essendovi prova che la caduta sia dipesa da un preciso atto o fatto, omissivo o commissivo, imputabile alla
11 convenuta.
Ancora, si evidenzia che non sussistono sufficienti elementi atti alla dimostrazione del nesso di causalità fra la caduta del 24.12.2009 e le lesioni e la morte della sig.ra ovvero atti ad Parte_1
escludere l'intervento, nella serie causale, di fattori concomitanti o prevalenti in grado di modificarne o interromperne l'andamento. Come si è evidenziato nell'ordinanza del 11.07.2024, la documentazione medica prodotta dalle attrici concerne il solo iter clinico successivo al ricovero del
08.02.2010 (doc.ti 5-13 citazione), mentre nulla è stato prodotto in ordine ai fatti del 12.12.2009 e del 24.12.2009. Del resto, come si è detto nella medesima ordinanza, in mancanza di elementi obiettivi, documentali, cui ancorare una valutazione, non è possibile dare accesso ad una c.t.u. che risulterebbe avere valenza esplorativa e dunque inammissibile;
per altro verso, la perizia medico legale di parte (doc. 14, 15 attorei) non costituisce prova ma mera allegazione difensiva superabile anche in sentenza, senza che occorra l'ammissione di una consulenza d'ufficio (Cassazione civile sez. II,
28/08/2024, n.23254). Del resto, le medesime attrici, come pure la perizia di parte da esse prodotta, danno atto delle difficoltà polmonari che si presentarono e da cui derivò il decesso, che anche il perito di parte menziona in relazione al fallimento dei tentativi di riabilitazione all'esito dell'intervento neurologico (pag. 3 relazione doc. 14 attoreo), con l'effetto che appare difficile prospettare se le conseguenze lesive patite (nonché il decesso) siano legate ai postumi dell'ematoma (e dunque, nella prospettazione attorea, della caduta), del successivo intervento e relativi postumi, o piuttosto alle conseguenze delle infezioni e delle difficoltà respiratorie e polmonari di cui la paziente soffriva, ed in quale misura. Da ultimo, preme evidenziare che nella stessa relazione di parte prodotta dalle attrici (doc. 14 cit.), si dà atto che a seguito della caduta del 24.12.2009, la paziente fu medicata presso l'Ospedale di Forlimpopoli e immediatamente
12 dimessa;
la circostanza è stata confermata dalla teste Testimone_1 laddove afferma che “ricordo che poi la signora fu dimessa Parte_1 dall'ospedale e dunque sembrava che non ci fosse niente di particolare”: pertanto, si apprezza come non sia chiarita, né sia possibile chiarire con una c.t.u. per le ragioni sopra viste, l'eventuale incidenza causale dei trattamenti/diagnosi/interventi (omissivi o commissivi) che la paziente ebbe a ricevere in occasione dell'accesso in PS del 24.12.2009 all'esito della caduta sui successivi peggioramenti.
La domanda attorea, pertanto, non appare, nel merito, adeguatamente provata e non può trovare accoglimento, restando così assorbita anche ogni questione relativa alla eccezione di prescrizione della domanda.
Le spese del processo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri minimi per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo della domanda;
per il principio di causalità, le attrici soccombenti dovranno farsi carico anche delle spese di lite della terza chiamata, avendo con la propria azione giustificato la chiamata in causa (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 1643 del 2021 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Respinge le domande tutte avanzate da Parte_1
e personalmente ed in qualità di
[...] Parte_2
eredi della sig.ra Persona_1 Parte_1
2) Condanna e Parte_1 Pt_2
in solido, alla integrale refusione a
[...] [...]
delle spese di lite Controparte_5 CP_1
13 del presente giudizio che liquida in complessivi euro 14.598,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
3) Condanna e Parte_1 Pt_2
in solido, alla integrale refusione a
[...] Parte_3
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in
[...]
complessivi euro 14.598,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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