Ordinanza cautelare 22 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2021
Parere definitivo 6 luglio 2021
Ordinanza collegiale 19 novembre 2021
Sentenza 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/11/2023, n. 6401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6401 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 06401/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03356/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3356 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor Sabato Sessa, nonché dai seguenti signori: EF AI, VA AI, TR NO, PA LL, DO IC, LI OL, GI De IC, NT UZ, EN NO, CO AT, AN HI, RT OC, AN AZ, RE AP, NO Di EN, AO AN, NA IN, RC De NI, RI OI, GI RL, AR FO, NA CH CO, LV CO, AN AS, IA EL GA, NA LL, AL TO, LE PO, IO IR, NC CI, AR US TU, LA NI, DO RO, ARno MA, AE OV AN, AN RI, ARno Mercugliano, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. RC Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
delle seguenti ordinanze dirigenziali, aventi analogo oggetto, ovverosia l’ordine ai soggetti proprietari dell’impianto di depurazione, titolari di scarico di acque reflue, di inoltrare al Comune di Benevento istanza di autorizzazione allo scarico, secondo normativa vigente, attraverso ripristino dell’impianto di depurazione con oneri a proprio carico, con obbligo di completare i lavori di adeguamento al depuratore in argomento entro n. 6 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione: prot. n. 53727 del 5.6.2020 (notificata in data 6.6.2020); prot. n. 53729 del 5.6.2020 (notificata in data 6.6.2020); prot. n. 53728 del 5.6.2020 (notificata in data 6.6.2020); prot. n. 56077 dell'11.6.2020 (notificata in data 12.6.2020), prot. n. 56072 dell'11.6.2020 (notificata in data 12.6.2020), prot. n. 53724 dell'11.6.2020 (notificata in data 12.6.2020) e successiva integrazione prot. n. 53724 del 2020; prot. n. 67426 del 13/7/2020 di sospensione per 60 gg. delle ordinanze sopraindicate;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, della deliberazione di G.M. n. 4129 del 28/11/1989 di ulteriori prescrizioni di opere di urbanizzazione zona Cretarossa;
- nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti quali soci delle cooperative a r. l. “Primavera”, “Serenità”, “Sannio Gazzella”, “La Fenice”, “Concordia” “Artemisia”, al collegamento delle opere di urbanizzazione primaria alla rete comunale, a cura e spese del Comune;
- nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione, da computarsi in conseguenza dei provvedimenti impugnati;
Sui motivi aggiunti, presentati in data 4 ottobre 2020, per l'annullamento, previa sospensione:
dell’ordinanza dirigenziale prot. n. 88263 del 15.09.2020, avente ad oggetto notifica e sostituzione O.D. Prot. 87876/2020, contenente revoca, ai sensi della legge 124/2015 e della legge 241/1990, delle seguenti ordinanze dirigenziali: a) prot. n. 53724/2020 Serenità; b) prot. n. 53724/2020 Serenità integrazione; c) prot. n. 53727/2020 Primavera; d) prot. n. 53728/2020 Sannio Gazzella; e) prot. n. 53729/2020 La Fenice; f) prot. n. 56072/2020 Concordia; g) prot. n. 56077/2020 Artemisia, notificate il 23.09.2020; nonché dell'ordinanza dirigenziale prot. n. 87876 del 14.09.2020 per quanto rilevante;
- nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale;
Sui motivi aggiunti presentati, in data 10.10.2020, per l'annullamento, previa sospensione:
dell'ordinanza dirigenziale prot. n. 88263 del 15.09.2020 avente ad oggetto notifica e sostituzione o.d. prot. 87876 del 2020 delle seguenti ordinanze dirigenziali: a) prot. n. 53724/2020 Serenità; b) prot. n. 53724/2020 Serenità integrazione; c) prot. n. 53727/2020 Primavera; d) prot. n. 53728/2020 Sannio Gazzella; e) prot. n. 53729/2020 La Fenice; f) prot. n. 56072/2020 Concordia; g) prot. n. 56077/2020 Artemisia, notificate il 23.9.2020 e dell'ordinanza dirigenziale prot. n. 87876 del 14.9.2020 per quanto rilevante.
- nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;
Vista la memoria del 24 ottobre 2023, con la quale parte resistente ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità dei gravami;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato come in rito, gli istanti, impugnavano talune ordinanze, che imponevano loro di provvedere ad attività amministrative e a lavori materiali atti a determinare il collegamento delle abitazioni occupate al depuratore in zona, lamentandone l’illegittimità sotto più profili.
In fatto, accedeva che, a seguito di alcune segnalazioni, in ordine a sversamenti di liquame nel locale torrente “San Nicola”, il Comune di Benevento adottasse dette ordinanze dirigenziali.
Inoltre, con due impugnative per motivi aggiunti, i ricorrenti gravavano successivi atti del Comune, funzionali però ad approfondire le questioni rappresentate sia in via amministrativa sia con il ricorso già spiegato dalle cooperative edilizie insediate in loco .
Resisteva il Comune, il quale evidenziava come non permanesse alcun interesse da parte dei ricorrenti alla decisione del ricorso ed eccepiva quindi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse; mentre, privi di alcun interesse si appalesavano i successivi proposti motivi aggiunti.
Rileva il Collegio, infatti, come, una volta terminata l’istruttoria supplementare attivata dal Comune, con ordinanze successive, si è provveduto prima sospendere e poi a revocare, ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge 241 del 1990, le ordinanze de quibus , in ragione della necessità di una nuova ponderazione dell’interesse pubblico e per le attività medio tempore intraprese dall’ente territoriale.
Emerge, dunque, sia in atti sia in virtù delle difese articolate dal Comune, come le ordinanze lesive degli interessi dei ricorrenti siano state revocate; con ciò è venuta meno ogni ragione utile alla decisione del ricorso.
Tuttavia, parte ricorrente ha insistito per la decisione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti. A tal fine, veniva vieppiù svolta dalle parti costituite attività processuale, con deposito di memorie e repliche, fino al passaggio in decisione della causa.
Sul punto, va rammentato che l’oggetto del processo amministrativo è delimitato dai provvedimenti amministrativi lesivi, una volta che questi siano stati revocati in autotutela dal Comune, sia pure con riserva di ulteriormente provvedere nel futuro (la qual cosa non è comunque detto che si verifichi), la materia del contendere cessa, con la rimozione dei provvedimenti autoritativi.
Peraltro, ai sensi dell’art. 34, comma 2, prima parte, c.p.a., in nessun caso il giudice amministrativo può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Dunque, non è in nuce possibile, in sede giurisdizionale, operare alcun ampliamento del thema decidendum relativo ai profili sottostanti ai provvedimenti revocati; ergo non è possibile prefigurare, nel giudizio di legittimità, davanti al giudice amministrativo, qual debba essere il futuro svolgimento dell’attività della pubblica amministrativa.
Soltanto alla P.A. sono riservati i poteri di amministrazione attiva, che trovano espressione in apposito provvedimento autoritativo, salvo il vaglio giurisdizionale, previo apposito ricorso, da proporsi entro i termini di decadenza ex lege , sempre nei limiti dei specifici motivi di impugnativa, che potranno essere dedotti dalle parti interessate, in occasione della riedizione dell’attività ammnistrativa.
Rebus sic stantibus , non v’è margine per ulteriormente sindacare l’azione amministrativa.
In conclusione, per dette motivazioni, il ricorso principale è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse; mentre, i motivi aggiunti successivamente proposti si appalesano inammissibili per endemica carenza d’interesse ad impugnarli.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse e inammissibili i motivi aggiunti per carenza d’interesse a ricorrere.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO