TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/06/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 956/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 956/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
E Parte_2 Parte_3
OPPOSTO
Oggi 19 giugno 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Galli
Righi e l'Avv. Castelletti, i quali danno atto che l'immobile è stato rilasciato e quindi è cessata la materia del contendere. L'Avv. Galli righi chiede che le spese di lite siano compensate, mentre l'Avv. Castelletti chiede la condanna dell'opponente alla relativa refusione. Il Giudice invia le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. I difensori precisano le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
l'Avv. Galli Righi ribadisce la richiesta di compensazione delle spese, mentre l'Avv. Castelletti ribadisce la richiesta di condanna alle spese di lite. I difensori quindi discutono la causa illustrando le ragioni delle loro richieste sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio alle ore 12 il Giudice pronuncia mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 956/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
GALLI RIGHI
OPPONENTE contro
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO CASTELLETTI C.F._3
OPPOSTI
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione il 29.1.25 ha proposto opposizione Parte_4 all'esecuzione per rilascio intrapresa da e con precetto Parte_2 Parte_3 notificato il 10.1.25, in forza della sentenza n. 2614/24 del Tribunale di Verona.
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto degli opposti di procedere ad esecuzione forzata, posto che il titolo caducato dalla sentenza n. 2614/24 era un contratto di comodato gratuito e, in forza di tale titolo, ha continuato ad occupare l'immobile con i propri nipoti minorenni.
Con comparsa depositata il 12.3.25 si sono costituiti gli opposti e hanno contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 3 All'odierna udienza le parti hanno dato atto del sopravvenuto rilascio dell'immobile e, conseguentemente, hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Deve quindi essere emessa la statuizione di cessazione della materia del contendere, come da concorde richiesta.
Ai fini della regolazione delle spese di lite va affermata la soccombenza virtuale dell'opponente, posto che l'opposizione è basata, per un verso, sull'allegazione di circostanza che avrebbero dovuto essere fatte valere nel procedimento di formazione del titolo giudiziale, e, per altro verso, sull'allegazione di circostanze senz'altro degne di considerazione, ma non ricollegabili ad una previsione normativa idonea a giustificare la sospensione dell'esecuzione.
In particolare, le spese devono essere liquidate applicando i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminato, in ragione della semplicità delle questioni trattate, e con l'esclusione della fase di trattazione, poiché non sono state depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e nella prima udienza la causa è stata decisa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna a rimborsare a e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido, le spese di lite che liquida in complessivi € 1700, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa
Verona 19.6.25
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 956/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
E Parte_2 Parte_3
OPPOSTO
Oggi 19 giugno 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Galli
Righi e l'Avv. Castelletti, i quali danno atto che l'immobile è stato rilasciato e quindi è cessata la materia del contendere. L'Avv. Galli righi chiede che le spese di lite siano compensate, mentre l'Avv. Castelletti chiede la condanna dell'opponente alla relativa refusione. Il Giudice invia le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. I difensori precisano le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
l'Avv. Galli Righi ribadisce la richiesta di compensazione delle spese, mentre l'Avv. Castelletti ribadisce la richiesta di condanna alle spese di lite. I difensori quindi discutono la causa illustrando le ragioni delle loro richieste sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio alle ore 12 il Giudice pronuncia mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 956/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
GALLI RIGHI
OPPONENTE contro
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO CASTELLETTI C.F._3
OPPOSTI
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione il 29.1.25 ha proposto opposizione Parte_4 all'esecuzione per rilascio intrapresa da e con precetto Parte_2 Parte_3 notificato il 10.1.25, in forza della sentenza n. 2614/24 del Tribunale di Verona.
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto degli opposti di procedere ad esecuzione forzata, posto che il titolo caducato dalla sentenza n. 2614/24 era un contratto di comodato gratuito e, in forza di tale titolo, ha continuato ad occupare l'immobile con i propri nipoti minorenni.
Con comparsa depositata il 12.3.25 si sono costituiti gli opposti e hanno contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 3 All'odierna udienza le parti hanno dato atto del sopravvenuto rilascio dell'immobile e, conseguentemente, hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Deve quindi essere emessa la statuizione di cessazione della materia del contendere, come da concorde richiesta.
Ai fini della regolazione delle spese di lite va affermata la soccombenza virtuale dell'opponente, posto che l'opposizione è basata, per un verso, sull'allegazione di circostanza che avrebbero dovuto essere fatte valere nel procedimento di formazione del titolo giudiziale, e, per altro verso, sull'allegazione di circostanze senz'altro degne di considerazione, ma non ricollegabili ad una previsione normativa idonea a giustificare la sospensione dell'esecuzione.
In particolare, le spese devono essere liquidate applicando i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminato, in ragione della semplicità delle questioni trattate, e con l'esclusione della fase di trattazione, poiché non sono state depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e nella prima udienza la causa è stata decisa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna a rimborsare a e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido, le spese di lite che liquida in complessivi € 1700, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa
Verona 19.6.25
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 3 di 3