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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1054 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Guidotto contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Emma Pierobon
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 212/2024 del Tribunale di Belluno emessa e depositata in data 21.05.2025.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 212/2024, emessa dal Tribunale di
Belluno il 21.05.2024, pubblicata il 21.05.2024 e notificata a mezzo PEC il 23.05.2024 per motivazione illogica e/o contraddittoria;
- in totale riforma della Sentenza n. 212/2024, emessa dal Tribunale di Belluno il
21.05.2024, pubblicata il 21.05.2024, annullare e/o dichiarare nulle e/o comunque revocare l'ordinanza ingiunzione n. 24/2023 – Registro n. 24/2021, l'ordinanza ingiunzione n. 25/2023 – Registro n. 25/2022, l'ordinanza ingiunzione n. 26/2023 –
Registro n. 26/2021, l'ordinanza ingiunzione n. 27/2023 – Registro n. 27/2021, l'ordinanza ingiunzione n. 28/2023 – Registro n. 28/2021, tutte emesse in data 19.09.2023 dalla
– con sede legale in 32100 Controparte_2
Belluno (BL), Via S. Andrea n. 5 (PEC
. Email_1
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese tutte di lite, anche del primo grado di giudizio, ivi incluse quelle eventuali di CTU e di CTP, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinatore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni di parte appellata:
“sia respinto in ogni sua parte, per le ragioni esposte, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, sia integralmente confermata la sentenza n. 212/2024, pubblicata in data 21.05.2024, del Tribunale di Belluno, impugnata in questa sede. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del giudizio d'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 28.05.2021 venivano notificati a cinque verbali Parte_1
di accertamento emessi dal Ministero dell'Interno, sezione di Polizia Stradale di Belluno, con i quali le veniva contestata la violazione dell'art. 5 comma 8 del D. Lgs. n. 209/2003, per avere consegnato al P.R.A. le targhe e i documenti di cinque veicoli destinati alla rottamazione oltre i trenta giorni dalla data di presa in carico.
Quindi la Provincia di Belluno, in data 04.10.2023, notificava alla società Parte_1
le ordinanze-ingiunzioni nn. 24, 25, 26 e 27 del 2023 e, in data 11.10.2023,
[...]
2 l'ordinanza-ingiunzione n. 28/2023, irrogandole una sanzione pari a complessivi €5.000,00, maggiorata delle spese di notifica, per le suddette violazioni.
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011, depositato in data 31.10.2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso le predette ordinanze ingiunzioni,
[...]
assumendo che la responsabilità degli illeciti amministrativi che le erano stati contestati era ascrivibile esclusivamente alla società concessionaria di autoveicoli la Controparte_3
quale aveva ritirato i cinque veicoli per procedere alla loro demolizione, nell'ambito della compravendita di altrettanti veicoli nuovi, essendo quest'ultima l'unico soggetto a carico del quale l'art. 5 comma 8 del D.Lgs. n. 209/2003 stabilisce l'obbligo di procedere alla cancellazione dal PRA dei veicoli destinati alla rottamazione, come trovava conferma nel fatto che la società concessionaria aveva provveduto al pagamento delle sanzioni che le erano state irrogate per le medesime violazioni.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Belluno rigettava l'opposizione, ritenendo che l'opponente avesse concorso con la società concessionaria nella commissione degli illeciti, essendo stata incaricata da quest'ultima di curare materialmente le formalità di cancellazione, e la condannava a rifondere alla le spese di lite. CP_1
2. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, ha interposto Parte_1
tempestivo appello, con il quale denuncia l'errata interpretazione dell'art. 5, comma 8 del
D. Lvo n. 209/2003 da parte del tribunale, in quanto detta norma esclude tassativamente la possibilità che il titolare del centro di raccolta possa concorrere nella realizzazione dell'illecito amministrativo contestato, prevedendo che nel caso in cui il veicolo destinato alla rottamazione venga consegnato al concessionario o gestore dell'automercato per l'acquisto di un altro veicolo, la cancellazione dal PRA del veicolo da rottamare avvenga esclusivamente a cura di quest'ultimo soggetto.
3. Si è costituita la , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
3 4. L'appello è infondato.
L'art. 5, comma 1 del D. Lvo n. 209/2003 prevede che “il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6”.
Il comma 6 dell'art. 5 stabilisce poi che “Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo”.
Il successivo comma 8, contenente la norma la cui violazione è stata contestata all'opponente, recita testualmente: “la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione”
4 L'inosservanza di detto termine è punita con la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 13 del D.lgs. 209/2003 che recita: “chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8, 9, 10 e
11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro”.
Dal chiaro tenore letterale del comma 8, che utilizza l'avverbio “esclusivamente” e la congiunzione disgiuntiva “oppure” che collega due distinte categorie di soggetti (da un lato il titolare del centro di raccolta e, dall'altro, il concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) indicandoli in posizione alternativa, si evince che nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie in esame, in cui il veicolo destinato alla demolizione venga consegnato al concessionario o gestore dell'automercato per l'acquisto di un altro veicolo, è solo su quest'ultimo soggetto che grava l'obbligo di procedere alla cancellazione dal PRA, come trova conferma nella previsione di cui al comma 6, secondo la quale il concessionario o il gestore dell'automercato deve effettuare detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta.
Il che però non esclude che nel caso di specie possa trovare applicazione l'art. 5 della legge n. 689/1981, in forza del quale, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, restando in tal modo la pena pecuniaria applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato.
Invero, nel concorso di persone nel reato, e quindi anche nella violazione amministrativa, il legislatore ha adottato la teoria monistica, ripudiando le varie ed antiche figure di compartecipazione primaria, secondaria, morale psichica, formale di complicità ecc., eliminando ogni distinzione di concorso, ha invece accolto il principio di equivalenza delle cause, ponendo l'evento a carico di tutti i concorrenti, giacché esso è di tutti quelli che vi presero parte, perché è il risultato della comune cooperazione morale e materiale. Il contributo alla realizzazione collettiva dell'illecito è concepito quindi come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possano non essere illeciti, sicché questi singoli atti sono al tempo stesso loro propri e comuni anche agli altri, allorché sussista in ciascuno dei partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e cioè la coscienza e
5 volontà di portare il loro contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'evento illecito perseguito da tutti (v. Cass. n. 1876 del 18/02/2000 e Cass. n. 2406 del 08/02/2016).
La circostanza che, nell'ipotesi che viene qui in rilievo, l'obbligo, la cui violazione è punita con la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 13 del D.lgs. 209/2003, sia posto esclusivamente a carico del concessionario o gestore dell'automercato vale solo a configurare l'illecito in questione come un illecito non comune ma proprio, vale a dire come una infrazione che può essere commessa solo da soggetti che possiedono una specifica qualifica soggettiva, ma non impedisce che altri soggetti, privi di tale qualifica, possano essere ritenuti corresponsabili, in forza della norma generale sul concorso di cui all'art. 5 della legge n. 689/1981, qualora sia accertato il contributo causale da essi arrecato, con la consapevolezza e volontà di concorrere con colui che possiede tale qualifica alla sua realizzazione.
Nel diritto penale si riconosce infatti pacificamente che un soggetto privo della qualità personale (cd. extraneus) possa concorrere alla commissione di un reato realizzabile
(monosoggettivamente) soltanto da un soggetto qualificato (cd. intraneus), rientrando il concorso dell'extraneus nel reato proprio nella disciplina dell'art. 110 c.p., poiché anche quest'ultimo contribuisce con il suo comportamento di partecipe alla lesione del bene protetto.
Secondo i principi generali dell'imputazione dolosa la sua responsabilità presuppone però la consapevolezza di concorrere ad un reato proprio, il che presuppone a sua volta che egli sia a conoscenza della qualifica dell'intraneus.
Nel caso in esame, vi è senza dubbio la prova della compartecipazione dolosa dell'appellante alla commissione dell'infrazione amministrativa, avendo essa ricevuto proprio dalla società concessionaria di autoveicoli l'incarico di procedere Controparte_3
alla cancellazione dal PRA dei veicoli destinati alla rottamazione.
In definitiva risulta esente dai vizi lamentati l'impugnata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto ascrivibile ad l'infrazione di concorso nell'omessa Parte_1
consegna al P.R.A. entro il termine prescritto delle targhe e dei documenti dei cinque veicoli da rottamare.
6 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €2.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1054 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Guidotto contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Emma Pierobon
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 212/2024 del Tribunale di Belluno emessa e depositata in data 21.05.2025.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 212/2024, emessa dal Tribunale di
Belluno il 21.05.2024, pubblicata il 21.05.2024 e notificata a mezzo PEC il 23.05.2024 per motivazione illogica e/o contraddittoria;
- in totale riforma della Sentenza n. 212/2024, emessa dal Tribunale di Belluno il
21.05.2024, pubblicata il 21.05.2024, annullare e/o dichiarare nulle e/o comunque revocare l'ordinanza ingiunzione n. 24/2023 – Registro n. 24/2021, l'ordinanza ingiunzione n. 25/2023 – Registro n. 25/2022, l'ordinanza ingiunzione n. 26/2023 –
Registro n. 26/2021, l'ordinanza ingiunzione n. 27/2023 – Registro n. 27/2021, l'ordinanza ingiunzione n. 28/2023 – Registro n. 28/2021, tutte emesse in data 19.09.2023 dalla
– con sede legale in 32100 Controparte_2
Belluno (BL), Via S. Andrea n. 5 (PEC
. Email_1
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese tutte di lite, anche del primo grado di giudizio, ivi incluse quelle eventuali di CTU e di CTP, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinatore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni di parte appellata:
“sia respinto in ogni sua parte, per le ragioni esposte, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, sia integralmente confermata la sentenza n. 212/2024, pubblicata in data 21.05.2024, del Tribunale di Belluno, impugnata in questa sede. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del giudizio d'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 28.05.2021 venivano notificati a cinque verbali Parte_1
di accertamento emessi dal Ministero dell'Interno, sezione di Polizia Stradale di Belluno, con i quali le veniva contestata la violazione dell'art. 5 comma 8 del D. Lgs. n. 209/2003, per avere consegnato al P.R.A. le targhe e i documenti di cinque veicoli destinati alla rottamazione oltre i trenta giorni dalla data di presa in carico.
Quindi la Provincia di Belluno, in data 04.10.2023, notificava alla società Parte_1
le ordinanze-ingiunzioni nn. 24, 25, 26 e 27 del 2023 e, in data 11.10.2023,
[...]
2 l'ordinanza-ingiunzione n. 28/2023, irrogandole una sanzione pari a complessivi €5.000,00, maggiorata delle spese di notifica, per le suddette violazioni.
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011, depositato in data 31.10.2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso le predette ordinanze ingiunzioni,
[...]
assumendo che la responsabilità degli illeciti amministrativi che le erano stati contestati era ascrivibile esclusivamente alla società concessionaria di autoveicoli la Controparte_3
quale aveva ritirato i cinque veicoli per procedere alla loro demolizione, nell'ambito della compravendita di altrettanti veicoli nuovi, essendo quest'ultima l'unico soggetto a carico del quale l'art. 5 comma 8 del D.Lgs. n. 209/2003 stabilisce l'obbligo di procedere alla cancellazione dal PRA dei veicoli destinati alla rottamazione, come trovava conferma nel fatto che la società concessionaria aveva provveduto al pagamento delle sanzioni che le erano state irrogate per le medesime violazioni.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Belluno rigettava l'opposizione, ritenendo che l'opponente avesse concorso con la società concessionaria nella commissione degli illeciti, essendo stata incaricata da quest'ultima di curare materialmente le formalità di cancellazione, e la condannava a rifondere alla le spese di lite. CP_1
2. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, ha interposto Parte_1
tempestivo appello, con il quale denuncia l'errata interpretazione dell'art. 5, comma 8 del
D. Lvo n. 209/2003 da parte del tribunale, in quanto detta norma esclude tassativamente la possibilità che il titolare del centro di raccolta possa concorrere nella realizzazione dell'illecito amministrativo contestato, prevedendo che nel caso in cui il veicolo destinato alla rottamazione venga consegnato al concessionario o gestore dell'automercato per l'acquisto di un altro veicolo, la cancellazione dal PRA del veicolo da rottamare avvenga esclusivamente a cura di quest'ultimo soggetto.
3. Si è costituita la , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
3 4. L'appello è infondato.
L'art. 5, comma 1 del D. Lvo n. 209/2003 prevede che “il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6”.
Il comma 6 dell'art. 5 stabilisce poi che “Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo”.
Il successivo comma 8, contenente la norma la cui violazione è stata contestata all'opponente, recita testualmente: “la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione”
4 L'inosservanza di detto termine è punita con la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 13 del D.lgs. 209/2003 che recita: “chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8, 9, 10 e
11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro”.
Dal chiaro tenore letterale del comma 8, che utilizza l'avverbio “esclusivamente” e la congiunzione disgiuntiva “oppure” che collega due distinte categorie di soggetti (da un lato il titolare del centro di raccolta e, dall'altro, il concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) indicandoli in posizione alternativa, si evince che nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie in esame, in cui il veicolo destinato alla demolizione venga consegnato al concessionario o gestore dell'automercato per l'acquisto di un altro veicolo, è solo su quest'ultimo soggetto che grava l'obbligo di procedere alla cancellazione dal PRA, come trova conferma nella previsione di cui al comma 6, secondo la quale il concessionario o il gestore dell'automercato deve effettuare detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta.
Il che però non esclude che nel caso di specie possa trovare applicazione l'art. 5 della legge n. 689/1981, in forza del quale, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, restando in tal modo la pena pecuniaria applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato.
Invero, nel concorso di persone nel reato, e quindi anche nella violazione amministrativa, il legislatore ha adottato la teoria monistica, ripudiando le varie ed antiche figure di compartecipazione primaria, secondaria, morale psichica, formale di complicità ecc., eliminando ogni distinzione di concorso, ha invece accolto il principio di equivalenza delle cause, ponendo l'evento a carico di tutti i concorrenti, giacché esso è di tutti quelli che vi presero parte, perché è il risultato della comune cooperazione morale e materiale. Il contributo alla realizzazione collettiva dell'illecito è concepito quindi come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possano non essere illeciti, sicché questi singoli atti sono al tempo stesso loro propri e comuni anche agli altri, allorché sussista in ciascuno dei partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e cioè la coscienza e
5 volontà di portare il loro contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'evento illecito perseguito da tutti (v. Cass. n. 1876 del 18/02/2000 e Cass. n. 2406 del 08/02/2016).
La circostanza che, nell'ipotesi che viene qui in rilievo, l'obbligo, la cui violazione è punita con la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 13 del D.lgs. 209/2003, sia posto esclusivamente a carico del concessionario o gestore dell'automercato vale solo a configurare l'illecito in questione come un illecito non comune ma proprio, vale a dire come una infrazione che può essere commessa solo da soggetti che possiedono una specifica qualifica soggettiva, ma non impedisce che altri soggetti, privi di tale qualifica, possano essere ritenuti corresponsabili, in forza della norma generale sul concorso di cui all'art. 5 della legge n. 689/1981, qualora sia accertato il contributo causale da essi arrecato, con la consapevolezza e volontà di concorrere con colui che possiede tale qualifica alla sua realizzazione.
Nel diritto penale si riconosce infatti pacificamente che un soggetto privo della qualità personale (cd. extraneus) possa concorrere alla commissione di un reato realizzabile
(monosoggettivamente) soltanto da un soggetto qualificato (cd. intraneus), rientrando il concorso dell'extraneus nel reato proprio nella disciplina dell'art. 110 c.p., poiché anche quest'ultimo contribuisce con il suo comportamento di partecipe alla lesione del bene protetto.
Secondo i principi generali dell'imputazione dolosa la sua responsabilità presuppone però la consapevolezza di concorrere ad un reato proprio, il che presuppone a sua volta che egli sia a conoscenza della qualifica dell'intraneus.
Nel caso in esame, vi è senza dubbio la prova della compartecipazione dolosa dell'appellante alla commissione dell'infrazione amministrativa, avendo essa ricevuto proprio dalla società concessionaria di autoveicoli l'incarico di procedere Controparte_3
alla cancellazione dal PRA dei veicoli destinati alla rottamazione.
In definitiva risulta esente dai vizi lamentati l'impugnata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto ascrivibile ad l'infrazione di concorso nell'omessa Parte_1
consegna al P.R.A. entro il termine prescritto delle targhe e dei documenti dei cinque veicoli da rottamare.
6 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €2.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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