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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 9799/2024 promossa da:
- - ass. avv. FAVALI (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
- - ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 18/3/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- il ricorrente - titolare di assegno sociale n. 4019811 con decorrenza 10/2015 – ritiene non legittima la richiesta di restituzione dell'importo di euro 708,14 rivoltagli dall' CP_1
a seguito dell'assenza dall'Italia dal 26/7/2021 al 3/9/2021, accertata dalla Guardia di
Finanza, e chiede al tribunale di accertare e dichiarare che nulla è da lui dovuto all' con conseguente annullamento dell'indebito di € 708,14, in via subordinata, CP_1
chiede di limitare l'importo dovuto al solo periodo di assenza di 29 giorni ritenuto giustificato dall'Istituto, per complessivi € 181,50;
- l chiede la reiezione del ricorso in ragione della “perdurante assenza dal CP_1 territorio nazionale per il periodo 26/7/2021 al 3/9/2021” evidenziando come “la lunga permanenza in territorio straniero non può rendersi compatibile con la natura comunque non esportabile della prestazione in oggetto”;
2.
ritenuto che
la domanda sia meritevole di accoglimento, considerato che
2.1. l'art. 3 comma 6 L. 8/8/1995 n. 335 così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale" (…) La disposizione si applica agli stranieri equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni di assistenza sociale ex art. 39 L. 40/1998; con l'art. 20 comma 10 DL 25/06/2008 n. 112 (convertito in L. 06/08/2008 n. 133) è stato disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”;
2.2. la legge prevede dunque che il beneficio debba essere riconosciuto ai cittadini stranieri che soggiornino legalmente in via continuativa in Italia da almeno dieci anni;
2.3. la sussistenza di tale requisito in capo al ricorrente non può ad avviso di questa giudice esser seriamente messa in discussione, perché, come riconosciuto anche dall' l'assenza contestata è stata di breve durata (39 giorni), risale al periodo CP_1 delle ferie estive, e non è di per sé idonea – in assenza di altri elementi - a rivelare l'interruzione dello stabile radicamento del ricorrente in Italia, ove, come documentato in atti, vivono anche sua moglie, suo figlio e i suoi nipoti, questi ultimi cittadini italiani (v. doc.
2-5 ric);
2.3. – si osserva inoltre che, come chiarito dalla Suprema Corte, affinché possa ritenersi verificato il venir meno del requisito del soggiorno stabile in Italia il dato numerico delle assenze non è l'unico elemento rilevante, dovendo risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto trasferimento da un luogo all'altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l'effettiva volontà d'operarlo, a prescindere dalla dimora o dall'effettiva presenza in quel determinato luogo (cfr. Cass, sentenza n. 588/2008 e ord.
n. 21370/2011);
- l'indicazione della durata superiore a 29 giorni dell'assenza ai fini della sospensione dell'assegno (prevista dal messaggio 3239/2017 citato nella comparsa di CP_1
risposta e nel verbale di contestazione di sanzione amministrativa della Guardia di
Finanza: v. docc. 1 e 2 è del tutto priva di supporto normativo ed è dunque CP_1 ininfluente ai fini dell'accertamento in merito alla perdita o meno dello stabile radicamento sul territorio nazionale del percettore dell'assegno sociale;
- ne consegue l'insussistenza dell'indebito;
3.
ritenuto che
le spese debbano esser poste a carico dell' in considerazione CP_1
della soccombenza e possano esser liquidate in dispositivo applicando i valori medi di cui al d.m. 55/2014;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' in relazione alle somme CP_1
erogate a titolo di assegno sociale per il periodo dal 26/7/2021 al 3/9/2021; dichiara tenuto e condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 499,00 oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.
La giudice
Roberta Pastore