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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 426/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Margherita Parte_1
Ghirlanda
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Tomaselli, per mandato generale alle liti;
OPPOSTO
S.C.C.I., in persona del legale rappresentante pro tempore;
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
gli avvisi di addebito nn. 59520220003807435000, 59520220003807536000 e
59520223807637000, per il preteso mancato versamento dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale, delle somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS eccedenti il minimale, e interessi di mora per omesso versamento eccedenti il minimale anni 2014, 2015 e 2016, per come di seguito dettagliatamente riportato:
1. avviso di addebito n°59520220003807435000, notificato il 17.12.2022, formato il 24.11.2022 relativo a contributi IVS sul reddito eccedente il minimale €.6.871,89, delle somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS eccedenti il minimale €.4.123,13 e interessi
1 di mora per omesso versamento eccedenti il minimale €.1.003,58 da gennaio a dicembre
2014, per complessivi €.12.002,71; 2. avviso di addebito n° 59520220003807536000, notificato il 17.12.2022, formato il 24.11.2022 relativo a contributi IVS sul reddito eccedente il minimale €.4.816,98, delle somme aggiuntive omesso versamento contributi
IVS eccedenti il minimale €.2.890,18 e interessi di mora per omesso versamento eccedenti il minimale €.574,03 da gennaio a dicembre 2015, per complessivi €.8.285,30; 3. avviso di addebito n° 59520223807637000, notificato il 17.12.2022, formato il 24.11.2022 relativo a contributi IVS sul reddito eccedente il minimale €.8.263,05, delle somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS eccedenti il minimale €.4.957,83 e interessi di mora per omesso versamento eccedenti il minimale €.742,01 da gennaio a dicembre 2016, per complessivi €.13.967,00.
Deduceva l'intervenuta decadenza ex art. 25 comma 1, lett. a) d.lgs. 26.02.1999, n. 46 e in ogni caso la prescrizione degli importi richiesti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento – previa sospensione – degli avvisi di addebito opposti. CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.07.2023, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. In particolare eccepiva che l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle competenze e dei poteri attributi per legge, aveva notificato all'opponente
3 atti di accertamento tributario nei termini previsti dalla legge, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la denunzia dei redditi (art 43
CP_ DPR 29.09.73 n. 600). Il potere dell' era conseguenziale alla notifica dell'accertamento e in considerazione dello stesso era sorto un debito per contributi e un CP_ diritto in capo all' di riscuotere la contribuzione. Rilevava che i 3 avvisi di addebito oggetto del presente giudizio erano stati notificati il 17.12.2022, tempestivamente rispetto alla data del 23.10.2019, data di notifica degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate; tali accertamenti tributari erano stati, a loro volta notificati in data 23.10.2019, entro i termini di prescrizione quinquennale che maturavano il 31.12.2019 per l'annualità
2014, il 31.12.2020 per l'annualità 2015 ed il 31.12.2021 per l'annualità 2016.
Quanto all'eccezione di decadenza, eccepiva che in ogni caso il giudice avrebbe dovuto valutare la pretesa nel merito, atteso che l'opposizione ad avviso di addebito introduceva un ordinario giudizio di cognizione.
Sostituita l'udienza del 3 aprile 2025 con il deposito telematico di note, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio Controparte_2
nonostante rituale notifica del ricorso.
2 Va dichiarata tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, poiché il ricorso è stato proposto oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., essendo stati gli avvisi opposti notificati in data 17.12.2022 e il ricorso proposto il 25.01.2023.
In ogni caso per ius receptum in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo o accerti un vizio formale del titolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa vantata dall'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 13843/2023, n.
3360/2023, n. 17858/2018).
Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso.
Si premette che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n.
13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995. Nella specie deve applicarsi il nuovo regime, trattandosi di contributi relativi al periodo 2014-
2016.
Quanto al dies a quo la Suprema Corte, con riferimento alla specifica materia in esame, ha affermato (v. Cass. n. 5413/2020) il principio secondo cui in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
È stata richiamata al riguardo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
3 Anche in ipotesi di contributi derivanti da un accertamento fiscale, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi eccedenti il minimale deve identificarsi sempre con la scadenza del termine originario per il loro pagamento (v. Cass. n. 13463/2017) e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, CP_1
ex art. 1 del d.lgs. n. 462/1997, un maggior reddito.
CP_ Tuttavia nel caso di specie l' si è limitato a produrre gli avvisi di accertamento prodromici agli avvisi di addebito opposti, senza tuttavia dare prova dell'avvenuta notifica.
Per l'effetto il primo atto interruttivo della prescrizione, decorrente per ciascun anno d'imposta dal 30 giugno successivo, e quindi per i contributi 2014 dal 30 giugno 2015, per i contributi 2015 dal 30 giugno 2016 e per i contributi 2016 dal 30 giugno 2017, era irrimediabilmente maturato dalla data di notifica degli avvisi di addebito opposti
(17.12.2022).
Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento ed impongono di dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito opposti, che per l'effetto vanno annullati.
CP_ Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/22014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
Vanno dichiarate irripetibili le spese nei confronti di rimasta contumace, ma CP_2
non legittimata passiva nel presente giudizio, non avente ad oggetto credito ad essa ceduti dall' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità della iscrizione a ruolo e annulla gli avvisi di addebito opposti;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti dell'opponente, che liquida in euro 259,00 per spese ed euro 4.636,50 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di Controparte_2
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 4 aprile 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 426/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Margherita Parte_1
Ghirlanda
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Tomaselli, per mandato generale alle liti;
OPPOSTO
S.C.C.I., in persona del legale rappresentante pro tempore;
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
gli avvisi di addebito nn. 59520220003807435000, 59520220003807536000 e
59520223807637000, per il preteso mancato versamento dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale, delle somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS eccedenti il minimale, e interessi di mora per omesso versamento eccedenti il minimale anni 2014, 2015 e 2016, per come di seguito dettagliatamente riportato:
1. avviso di addebito n°59520220003807435000, notificato il 17.12.2022, formato il 24.11.2022 relativo a contributi IVS sul reddito eccedente il minimale €.6.871,89, delle somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS eccedenti il minimale €.4.123,13 e interessi
1 di mora per omesso versamento eccedenti il minimale €.1.003,58 da gennaio a dicembre
2014, per complessivi €.12.002,71; 2. avviso di addebito n° 59520220003807536000, notificato il 17.12.2022, formato il 24.11.2022 relativo a contributi IVS sul reddito eccedente il minimale €.4.816,98, delle somme aggiuntive omesso versamento contributi
IVS eccedenti il minimale €.2.890,18 e interessi di mora per omesso versamento eccedenti il minimale €.574,03 da gennaio a dicembre 2015, per complessivi €.8.285,30; 3. avviso di addebito n° 59520223807637000, notificato il 17.12.2022, formato il 24.11.2022 relativo a contributi IVS sul reddito eccedente il minimale €.8.263,05, delle somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS eccedenti il minimale €.4.957,83 e interessi di mora per omesso versamento eccedenti il minimale €.742,01 da gennaio a dicembre 2016, per complessivi €.13.967,00.
Deduceva l'intervenuta decadenza ex art. 25 comma 1, lett. a) d.lgs. 26.02.1999, n. 46 e in ogni caso la prescrizione degli importi richiesti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento – previa sospensione – degli avvisi di addebito opposti. CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.07.2023, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. In particolare eccepiva che l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle competenze e dei poteri attributi per legge, aveva notificato all'opponente
3 atti di accertamento tributario nei termini previsti dalla legge, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la denunzia dei redditi (art 43
CP_ DPR 29.09.73 n. 600). Il potere dell' era conseguenziale alla notifica dell'accertamento e in considerazione dello stesso era sorto un debito per contributi e un CP_ diritto in capo all' di riscuotere la contribuzione. Rilevava che i 3 avvisi di addebito oggetto del presente giudizio erano stati notificati il 17.12.2022, tempestivamente rispetto alla data del 23.10.2019, data di notifica degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate; tali accertamenti tributari erano stati, a loro volta notificati in data 23.10.2019, entro i termini di prescrizione quinquennale che maturavano il 31.12.2019 per l'annualità
2014, il 31.12.2020 per l'annualità 2015 ed il 31.12.2021 per l'annualità 2016.
Quanto all'eccezione di decadenza, eccepiva che in ogni caso il giudice avrebbe dovuto valutare la pretesa nel merito, atteso che l'opposizione ad avviso di addebito introduceva un ordinario giudizio di cognizione.
Sostituita l'udienza del 3 aprile 2025 con il deposito telematico di note, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio Controparte_2
nonostante rituale notifica del ricorso.
2 Va dichiarata tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, poiché il ricorso è stato proposto oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., essendo stati gli avvisi opposti notificati in data 17.12.2022 e il ricorso proposto il 25.01.2023.
In ogni caso per ius receptum in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo o accerti un vizio formale del titolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa vantata dall'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 13843/2023, n.
3360/2023, n. 17858/2018).
Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso.
Si premette che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n.
13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995. Nella specie deve applicarsi il nuovo regime, trattandosi di contributi relativi al periodo 2014-
2016.
Quanto al dies a quo la Suprema Corte, con riferimento alla specifica materia in esame, ha affermato (v. Cass. n. 5413/2020) il principio secondo cui in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
È stata richiamata al riguardo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
3 Anche in ipotesi di contributi derivanti da un accertamento fiscale, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi eccedenti il minimale deve identificarsi sempre con la scadenza del termine originario per il loro pagamento (v. Cass. n. 13463/2017) e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, CP_1
ex art. 1 del d.lgs. n. 462/1997, un maggior reddito.
CP_ Tuttavia nel caso di specie l' si è limitato a produrre gli avvisi di accertamento prodromici agli avvisi di addebito opposti, senza tuttavia dare prova dell'avvenuta notifica.
Per l'effetto il primo atto interruttivo della prescrizione, decorrente per ciascun anno d'imposta dal 30 giugno successivo, e quindi per i contributi 2014 dal 30 giugno 2015, per i contributi 2015 dal 30 giugno 2016 e per i contributi 2016 dal 30 giugno 2017, era irrimediabilmente maturato dalla data di notifica degli avvisi di addebito opposti
(17.12.2022).
Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento ed impongono di dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito opposti, che per l'effetto vanno annullati.
CP_ Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/22014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
Vanno dichiarate irripetibili le spese nei confronti di rimasta contumace, ma CP_2
non legittimata passiva nel presente giudizio, non avente ad oggetto credito ad essa ceduti dall' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità della iscrizione a ruolo e annulla gli avvisi di addebito opposti;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti dell'opponente, che liquida in euro 259,00 per spese ed euro 4.636,50 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di Controparte_2
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 4 aprile 2025 Il Giudice del lavoro
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