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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello G iudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1410/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MARRAFFA TIZIANA che li rappresenta e di- fende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza 25.7.24 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione consensuale oggetto di domanda congiunta di e i quali avevano chiesto nel Parte_1 Parte_2 ricorso anche la pronuncia della sentenza di cessazione effetti civili del loro matrimonio;
decorso il termine di legge e preso atto del deposito di note di udienza di conferma della concorde volon- tà di divorziare, la causa era rimessa in decisione.
Si rileva che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in CALCO il 05/10/2005, il matrimonio era stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 38 , parte II,
Serie A, dell'anno 2005, dal matrimonio sono nati i figli – 11.8.2006- ed - Per_1 Per_2
9.7.2008.
1 Le conclusioni assunte vengono così trascritte
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Disporsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione preva- Per_2 lente e residenza presso la madre in Cuneo via Bruni 2; la casa coniugale verrà dismessa dalla con il consenso del padre, trasferendosi la in Cuneo via Garibaldi 4; in con- Parte_1 Parte_1 siderazione dell'età di il padre la vedrà e terrà con sé prendendo direttamente accordi Per_2 con loro compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ludico sportive ed i suoi turni lavora- tivi. Anche nei periodi di vacanze scolastiche varranno attuate le stesse modalità di visita. Il padre corrisponderà a titolo di assegno perequativo per il mantenimento dei figli, entrambi studenti li- ceali non autosufficienti economicamente, sino al raggiungimento della loro autonomia, l'importo mensile di Euro 1.500,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche e ludico sportive tenendo conto delle inclinazioni dei figli e quelle medi- che.
Per queste ultime, se superiori ad euro 200,00, ciascun genitore sosterrà direttamente l'esborso prendendo direttamente accordi con il professionista prescelto di comune accordo.
Le parti, entrambe autosufficienti economicamente, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa eco- nomica
I coniugi si autorizzano il rilascio del passaporto e della C.I validi per l'espatrio per sé e per i fi- gli”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda va accolta: le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore per affido e diritto di visita, dei due figli, ancora studenti, per il lo- ro mantenimento.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da rite- nersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Calco in data 5.10.2005 da
, n. il 18/12/1975 a MILANO (MI), Parte_1
E
, n. il 10/12/1974 a MERATE (LC), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art
473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di procedere alle annotazioni di legge.
2 Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.25_
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello G iudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1410/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MARRAFFA TIZIANA che li rappresenta e di- fende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza 25.7.24 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione consensuale oggetto di domanda congiunta di e i quali avevano chiesto nel Parte_1 Parte_2 ricorso anche la pronuncia della sentenza di cessazione effetti civili del loro matrimonio;
decorso il termine di legge e preso atto del deposito di note di udienza di conferma della concorde volon- tà di divorziare, la causa era rimessa in decisione.
Si rileva che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in CALCO il 05/10/2005, il matrimonio era stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 38 , parte II,
Serie A, dell'anno 2005, dal matrimonio sono nati i figli – 11.8.2006- ed - Per_1 Per_2
9.7.2008.
1 Le conclusioni assunte vengono così trascritte
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Disporsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione preva- Per_2 lente e residenza presso la madre in Cuneo via Bruni 2; la casa coniugale verrà dismessa dalla con il consenso del padre, trasferendosi la in Cuneo via Garibaldi 4; in con- Parte_1 Parte_1 siderazione dell'età di il padre la vedrà e terrà con sé prendendo direttamente accordi Per_2 con loro compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ludico sportive ed i suoi turni lavora- tivi. Anche nei periodi di vacanze scolastiche varranno attuate le stesse modalità di visita. Il padre corrisponderà a titolo di assegno perequativo per il mantenimento dei figli, entrambi studenti li- ceali non autosufficienti economicamente, sino al raggiungimento della loro autonomia, l'importo mensile di Euro 1.500,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche e ludico sportive tenendo conto delle inclinazioni dei figli e quelle medi- che.
Per queste ultime, se superiori ad euro 200,00, ciascun genitore sosterrà direttamente l'esborso prendendo direttamente accordi con il professionista prescelto di comune accordo.
Le parti, entrambe autosufficienti economicamente, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa eco- nomica
I coniugi si autorizzano il rilascio del passaporto e della C.I validi per l'espatrio per sé e per i fi- gli”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda va accolta: le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore per affido e diritto di visita, dei due figli, ancora studenti, per il lo- ro mantenimento.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da rite- nersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Calco in data 5.10.2005 da
, n. il 18/12/1975 a MILANO (MI), Parte_1
E
, n. il 10/12/1974 a MERATE (LC), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art
473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di procedere alle annotazioni di legge.
2 Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.25_
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
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