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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 288/2020, riservata in decisione all'udienza del
14.5.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(di seguito p.i.: , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti (c.f.: ), domiciliatario C.F._1 in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10; appellante
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
OL CA (c.f.: ), domiciliataria in Benevento, al Viale degli C.F._3
Atlantici n. 65/A; appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa in data 17.12.2019 dal Tribunale di
Benevento all'esito del ricorso introdotto nelle forme ex artt. 702- bis e ss. c.p.c. (proc. di primo grado n. 3896/2016 r.g.).
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.5.2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso introdotto nelle forme ex art. 702 - bis c.p.c. e ss., , Controparte_1 previa declaratoria di nullità del contratto di mutuo concluso con la Controparte_2
[...] n. 78838 (anticipatamente estinto), per omessa indicazione dell' , in
[...] Pt_3 violazione dell'art. 117 TUB, comma 8 e dell'art. 1418 c.c.; dedotta la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca per la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza, in difetto di allegazione del documento di sintesi, per la mancata indicazione del
TAN iniziale (ma solo degli elementi che concorrevano a formarlo semestralmente) e per la discordanza del compenso pattuito per l'estinzione anticipata, in violazione dell'art. 117, co.4
c.p.c.; esposta la nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza del tasso, l'assenza della “clausola di salvaguardia” e il superamento delle soglie di usura con specifico riferimento al tasso di mora, chiese la restituzione di tutti gli interessi usurari indebitamente versati, pari ad € 26.707,49, oltre al risarcimento dei danni;
domandò, comunque, la restituzione degli interessi in conseguenza della declaratoria di nullità dell'intero contratto di mutuo per omessa indicazione del TAN e dell' ; chiese poi il risarcimento dei danni Pt_3 patiti in conseguenza della violazione degli obblighi di informazione e trasparenza;
in via subordinata, chiese, previa declaratoria di nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza, di applicare i tassi sostitutivi TUB, vinte le spese, con attribuzione.
La Banca convenuta, ritualmente costituita all'esito di rinnovazione della notifica del ricorso, per quel che ancora rileva in questa fase di appello, espose che il tasso non era indeterminato, ma specificamente indicato agli artt. 5 e 6 del contratto di mutuo: a) tasso convenzionale del 5,325% ricavabile dalla somma di una quota fissa pari a 0,675% e una quota variabile rappresentata dall'Euribor a 6 mesi che, per il periodo di riferimento, era pari al 4,65%; b) tasso di mora stabilito trimestralmente aumentando della metà il TEGM categoria “mutui” rilevato sempre trimestralmente dal Ministero del Tesoro in applicazione della disciplina anti usura;
il tasso soglia del trimestre di riferimento (tasso rilevato aumentato della metà) era pari all'8,415 % ed era, dunque, determinato o comunque determinabile;
inoltre le soglie di usura erano rispettate essendo esse stesse parametro di riferimento.
Il Tribunale, previo espletamento della c.t.u. contabile, rigettata ogni ulteriore questione, nella ordinanza gravata ha dichiarato l'invalidità del tasso di interesse convenuto nel contratto di mutuo n. 78838 per mancata indicazione del T.A.N. in violazione dell'art. 117
Tub; ha applicato i tassi sostitutivi di legge ed ha condannato la banca a restituire al ricorrente la somma di € 9.770,78, oltre che al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 2.800,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge) ed alle spese di c.t.u.; ha, inoltre, rigettato la domanda di danno fondata sulla violazione della legge anti usura e delle regole della trasparenza.
Avverso questa sentenza ha proposto appello la affidato a tre motivi. Pt_1
2 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene omessa la indicazione del TAN;
assume di contro l'appellante che la misura del tasso contrattuale era determinata o, comunque, ampiamente determinabile, come accertato anche dal c.t.u. nominato in primo grado, il quale, nella depositata relazione, aveva così concluso: Il tasso di interesse ultralegale, o almeno il criterio per il suo calcolo, è stato pattuito in forma scritta.
Precisa l'appellante che il testo di cui all'art. 6 del contratto di mutuo conteneva chiara determinazione degli elementi di calcolo ancorati ad Euribor nel rispetto degli artt. 1346,
1284 commi 2 e 3, 1418 c.c. e dell'art. 117 TUB commi 4 e 7.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non aderisce alle conclusioni del c.t.u. in punto di accertata determinabilità del tasso;
si duole poi l'appellante dell'evenienza che il Tribunale non aveva considerato che il calcolo del c.t.u. sugli importi da restituire era stato fatto solo prudenzialmente, per agevolare la decisione giudiziale in caso di ritenuta indeterminatezza del tasso.
Con il terzo motivo, l'appellante chiede di rivedere la condanna alle spese in caso di accoglimento dell'appello.
Ha resistito sostenendo la correttezza della gravata decisione in Controparte_1 punto di omessa indicazione del TAN e chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese, con attribuzione.
Rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 14.5.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.Il primo motivo di appello è fondato ed assorbe le ulteriori censure.
Nel contratto in esame, all'art. 6, gli interessi sono pattuiti sommando una quota fissa pari a 0,675% ad una quota variabile con riferimento al tasso “Euribor 6 mesi”; è indicato anche un divisore a 360 giorni.
2.1-L'Euribor è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. Esso viene fissato dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'Italia, sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di
Siena e UBI Banca). Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito. La
3 fissazione del tasso è giornaliera ed è affidata ad una associazione di banche, ma avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi.
2.2-La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 8028 del
2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013); in caso di presenza di elementi esterni e di determinabilità del tasso, non rileva la mancata indicazione percentuale del TAN iniziale (v. anche Cass. 2024 n. 13556; 2024, n. 16456).
Ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari (Cass.
2018 n. 8028).
Il tasso Euribor, quale parametro di riferimento per la determinazione dell'interesse superiore a quello legale, ne garantisce un criterio di calcolo certo, oggettivo ed intrinsecamente affidabile. Pertanto, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata a un'associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi e che sono estranei allo specifico rapporto contrattuale fra le parti interessate. Inoltre, per la sua determinazione vengono esclusi dal computo i valori più alti e quelli più bassi degli interessi praticati, sì da non falsarne il parametro di riferimento, ancorato appunto ad una media dei costi delle operazioni;
tale metodo integra ulteriore criterio di determinatezza.
In difetto di una normativa di segno diverso, detto tasso, così determinato, non produce alcun effetto riflesso né sulla determinatezza né, tantomeno, sulla validità della relativa clausola contrattuale, poiché l'indice è comunque richiamato quale dato oggettivo estraneo al contenuto dell'accordo, salvo che la parte attrice non offra la prova specifica di un'azione sottostante, diretta a provocare un preordinato squilibrio del contratto a vantaggio dell'istituto che eroga il credito, nel caso in esame neppure dedotta.
2.3-Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale (che si è limitato
a ritenere non indicato il TAN) il riferimento all'Euribor nel caso in esame soddisfa pienamente la necessità che la clausola del contratto di finanziamento consenta, nel rispetto della previsione di cui all'art. 1346, c.c., la necessaria determinazione dell'interesse corrispettivo, mediante il richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci obiettivamente individuati e funzionali alla corretta determinazione del saggio d'interesse.
4 Non a caso, del resto, i contratti di mutuo "... di regola... prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso ..., con l'indicazione, in particolare, dello "spazio temporale" di riferimento (Euribor 6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del "divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare ..." (Cass. n. 36026 del
2023, in motiv.).
Il contratto in esame è rispettoso anche in punto di corretta indicazione del divisore
(360-365 giorni;
nel caso in esame all'art. 6 è indicato anche il divisore 360 giorni, più favorevole al mutuatario) in osservanza di rigorosa e recente giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. 2025 n. 20801) e, all'art. 7, contiene la indicazione del regime di capitalizzazione (composta), sì da soddisfare ampiamente il criterio della determinabilità del tasso.
3.L'appello va, dunque, accolto e, in riforma della gravata sentenza, va dichiarata la legittimità del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo n. 78838 del 14.10.2002 a rogito del notaio dott. e va rigettata la domanda di nullità proposta da Persona_1
. Controparte_1
L'appellata va condannata a restituire somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado, come richiesto.
4.L'accoglimento dell'appello travolge anche il capo relativo alle spese di lite del primo grado;
tali spese, e quelle del presente grado, seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000), nell'importo complessivo di € 2.5540,00, per il primo grado, ed € 2.445,00 per il presente grado di appello (con abbattimento della metà dei compensi previsti per la trattazione ed istruttoria, non essendo stata espletata istruttoria).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della ordinanza resa dal tribunale di Benevento in data 17.12.2019 all'esito del ricorso introdotto nelle forme ex artt.
702- bis e ss. c.p.c.,
a) dichiara la validità del tasso d'interesse pattuito nel contratto di mutuo n. 78838 del
14.10.2002 a rogito del notaio dott. , concluso tra e la Persona_1 Controparte_1
Parte_1
5 b) rigetta tutte le domande proposte da;
Controparte_1
c) condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in € 2.540,00 e,
[...] quanto al presente grado, in € 2.445,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della appellata. Pt_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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