Articolo 3 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 marzo 1987
Art. 3. (Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle
sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate) 1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalita' stabiliti dagli stessi comuni.
2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall' articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
Nota all'art. 3, comma 2:
Il testo dell' art. 28 della legge n. 264/1949 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente:
"Art. 28. - I comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento".
Entrata in vigore il 18 marzo 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente