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18 marzo 1987
18 marzo 1987
Art. 3. (Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle
sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate) 1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalita' stabiliti dagli stessi comuni.
2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall' articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
Nota all'art. 3, comma 2:
Il testo dell' art. 28 della legge n. 264/1949 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente:
"Art. 28. - I comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento".
sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate) 1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalita' stabiliti dagli stessi comuni.
2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall' articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
Nota all'art. 3, comma 2:
Il testo dell' art. 28 della legge n. 264/1949 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente:
"Art. 28. - I comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento".
Commentario • 1
- 1. Entra oggi in vigore il D.Lgs 19 XII 2002, n. 297Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 gennaio 2003 · 0.658369
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Giurisprudenza • 36
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1482Provvedimento: […] 477 del 6.6.1996 per l'ampliamento dell'ufficio dell'occupazione in atti) per l'obbligo di contribuzione da parte dei Comuni “serviti” dal Parte_2 di cui all'art. 3 legge 56/1987, che prevede l'obbligo dei Comuni di fornire i locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'Impiego nonché il diritto dei medesimi Enti di ricevere dai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni. […] in persona del Suo Sindaco p.t., è obbligato, giusto quanto previsto dall'art. 3 della Legge N. 56 del 28 febbraio 1987, […]Leggi di più...
- giudicato esterno·
- ne bis in idem·
- violazione ne bis in idem·
- contributo unificato·
- ripartizione oneri finanziari·
- art. 3 L. 56/1987·
- art. 96 c.p.c.·
- spese di lite·
- conferenza dei servizi·
- accordo preventivo comuni