Articolo 16 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 15Articolo 17
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29 luglio 1945
Art. 16. (Disposizione generale) .


Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato dai precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge piu' favorevole al reo.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945