Versione
29 luglio 1945
29 luglio 1945
Art. 16. (Disposizione generale) .
Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato dai precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge piu' favorevole al reo.
Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato dai precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge piu' favorevole al reo.