La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell' articolo 71, comma secondo, della Costituzione , deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarita' della richiesta.
Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo-unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.