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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel.
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025 celebrata in presenza ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 5696-1/2024
TRA
con sede in Napoli alla via Francesco Petrarca, 47, c.f. e p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Francesco C.F._1
Fimmanò (c.f. ) nonché dagli Avvocati Antonio Innaro (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
) e Giancarlo Borriello (c.f. ) e con loro elettivamente domiciliata C.F._3 CodiceFiscale_4 presso lo studio del primo in Napoli al Centro Direzionale Isola E/1, indirizzi di posta elettronica certificata domicili digitali e Email_1 Email_2
Email_3
APPELLANTE
CONTRO
in Amministrazione giudiziaria, con sede legale in Caserta (CE) alla via Controparte_1
Iannelli n. 33, c.f. e p.i. , in persona degli Amministratori giudiziari pro tempore Avv. P.IVA_2
Silvia Podestà e dott. Fabrizio Florio, giusto decreto di sequestro n. 18/2022 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, sezione Misure di Prevenzione, in data 3 maggio 2022, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro Della Rocca, con domicilio eletto nel suo studio in Napoli alla Calata San
Marco n. 13, indirizzo di posta elettronica certificata domicilio digitale
Email_4
APPELLATA
La Corte,
1 LETTA l'istanza di sospensione formulata dall'appellante ai sensi del combinato Parte_1 disposto dagli artt. 283 e 351 c.p.c. con il ricorso depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2025;
OSSERVATO che l'istante è stata condannata dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n.
4326/2024 della quale è stata chiesta la sospensione, al pagamento in favore dell'avversaria della somma di € 37.800,00 oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, quale conseguenza della dichiara risoluzione per sua responsabilità del contratto inter partes stipulato il 15 settembre 2021, registrato in data 23 settembre 2021, avente ad oggetto il locale commerciale sito in Giugliano in Campania (NA) alla via Circumvallazione Esterna snc, vedendo anche riconosciuto a il diritto di trattenere definitivamente la somma di € Controparte_1
3.600,00 versata a titolo di deposito cauzionale, il tutto oltre le spese di lite liquidate in € 145,50 per esborsi ed in € 7.600,00 per compensi professionali con gli accessori di legge;
PRESO ATTO che l'istanza, proposta con il ricorso e ribadita all'udienza fissata per discutere la sola sospensiva, formulata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., va valutata ai sensi dell'art. 431 c.p.c. in ragione del rito applicabile e realmente seguito nella trattazione, sia del primo grado sia dell'impugnazione;
RITENUTO valido il contraddittorio istaurato e verificata la costituzione di parte appellata che ha replicato all'istanza sospensiva, chiedendone il rigetto;
OSSERVATO che essa, come proposta, attinge capi esecutivi di condanna al pagamento di somme, essendo nelle more già intervenuto il rilascio dell'immobile locato con il contratto del quale è stata pronunciata la risoluzione;
VERIFICATO che l'appellante, resistente in primo grado, ha invocato l'applicazione a sé dell'art. 1460 c.c. in ragione di nullità, vizi e inadempimenti ascritti alla locatrice e riferiti alle deficienze edilizie ed urbanistiche e ai disallineamenti catastali dell'immobile, tali da non permettere di destinarlo all'uso per cui esso è stato locato;
Contr RITENUTO che invece il primo giudice, accogliendo la domanda proposta da è pervenuto a risolvere il contratto inter partes per il prolungato inadempimento nel versamento dei canoni;
CONSIDERATE le ampie contestazioni che l'appellante ha mosso alla decisione gravata sulle quali, tuttavia, alcuna prognosi è in questa sede formulabile, non palesandosi manifesta l'illegittimità della decisione gravata;
2 RISERVATA allora la disamina dei motivi di merito dell'appello che, per ampiezza e rilevanza - sia dell'articolazione sia della replica ad essi - necessitano di accurata ponderazione che allo stato non permette di preconizzarne l'esito;
VALUTATO quindi il profilo del periculum della condanna al pagamento delle somme indicate dal dispositivo, rispetto al quale la specialità del rito del lavoro richiede l'allegazione di un “gravissimo danno”, in base alla formulazione normativa dell'art. 431 III comma c.p.c., non interessata dalle novità d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;
RITENUTO che questo è stato indicato sia nel rischio per la gestione ordinaria della società, incisa nel suo patrimonio, sia in una “evidente difficoltà, in caso di accoglimento totale o parziale del presente appello, a ripetere le somme eventualmente sborsate in ottemperanza dell'impugnata sentenza”;
CONSIDERATO che la misura della condanna e il fatto che essa sia stata anche rateizzata e che sia anche stato eseguito il pagamento di tre dei sei ratei non destano particolari timori quanto al primo aspetto, per il quale in ogni caso nulla di più specifico la società ha documentato, non avendo prodotto altro che la propria visura camerale;
VISTA la documentazione prodotta dall'appellata per dimostrare l'ampia disponibilità - mobiliare ed immobiliare - della società creditrice che allontana il sospetto di una possibile insolvenza (estratto conto corrente con saldo e giacenza media, relazione dell'Amministratore giudiziario ex art. 36 d.lgs.
n. 159 del 6 settembre 2011, quotazioni OMI degli immobili in titolarità, bilancio al 31 dicembre
2023);
OSSERVATO invece che l'altra ragione, indicata nella sottoposizione di dal Controparte_1
3 maggio 2022 alla misura del sequestro penale disciplinata dal codice antimafia, giusto decreto n.
18/2022 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, passibile di condurre alla confisca dei beni, potrebbe riguardare al più l'immobile il quale però, una volta rilasciato, non è più ambito dalla odierna appellante che ha anzi chiesto, per la condizione di questo, risolversi ovvero dichiarare nullo o annullare il contratto che l'ha avuto ad oggetto;
VALUTATO poi il profilo di danno nel caso in cui il prefato immobile, costituente garanzia ancorché generica per la restituzione delle somme versate in forza del titolo giudiziale, possa essere confiscato e così sottratto alla possibile aggressione esecutiva dell'appellante vittorioso e ritenuto che neanche in questo caso i creditori pignoranti sarebbero senza tutela, potendo essere ugualmente soddisfatti ancorché in limine litis in sede concorsuale penale secondo le procedure del codice antimafia;
CONSIDERATO così che non è affatto impedita, neanche dalla misura che riguarda l'odierna appellata, la rimediabilità degli effetti solutori in caso di auspicata riforma della statuizione gravata;
3 PRESO ATTO che è stata già fissata l'udienza per la discussione nel merito
P.Q.M.
letti gli art. 283 e 351 c.p.c. e il V comma dell'art. 431 c.p.c. rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
dà atto che l'udienza di discussione per il merito è fissata nel giorno 17 settembre 2025
si comunichi alle parti costituite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello
4
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel.
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025 celebrata in presenza ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 5696-1/2024
TRA
con sede in Napoli alla via Francesco Petrarca, 47, c.f. e p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Francesco C.F._1
Fimmanò (c.f. ) nonché dagli Avvocati Antonio Innaro (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
) e Giancarlo Borriello (c.f. ) e con loro elettivamente domiciliata C.F._3 CodiceFiscale_4 presso lo studio del primo in Napoli al Centro Direzionale Isola E/1, indirizzi di posta elettronica certificata domicili digitali e Email_1 Email_2
Email_3
APPELLANTE
CONTRO
in Amministrazione giudiziaria, con sede legale in Caserta (CE) alla via Controparte_1
Iannelli n. 33, c.f. e p.i. , in persona degli Amministratori giudiziari pro tempore Avv. P.IVA_2
Silvia Podestà e dott. Fabrizio Florio, giusto decreto di sequestro n. 18/2022 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, sezione Misure di Prevenzione, in data 3 maggio 2022, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro Della Rocca, con domicilio eletto nel suo studio in Napoli alla Calata San
Marco n. 13, indirizzo di posta elettronica certificata domicilio digitale
Email_4
APPELLATA
La Corte,
1 LETTA l'istanza di sospensione formulata dall'appellante ai sensi del combinato Parte_1 disposto dagli artt. 283 e 351 c.p.c. con il ricorso depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2025;
OSSERVATO che l'istante è stata condannata dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n.
4326/2024 della quale è stata chiesta la sospensione, al pagamento in favore dell'avversaria della somma di € 37.800,00 oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, quale conseguenza della dichiara risoluzione per sua responsabilità del contratto inter partes stipulato il 15 settembre 2021, registrato in data 23 settembre 2021, avente ad oggetto il locale commerciale sito in Giugliano in Campania (NA) alla via Circumvallazione Esterna snc, vedendo anche riconosciuto a il diritto di trattenere definitivamente la somma di € Controparte_1
3.600,00 versata a titolo di deposito cauzionale, il tutto oltre le spese di lite liquidate in € 145,50 per esborsi ed in € 7.600,00 per compensi professionali con gli accessori di legge;
PRESO ATTO che l'istanza, proposta con il ricorso e ribadita all'udienza fissata per discutere la sola sospensiva, formulata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., va valutata ai sensi dell'art. 431 c.p.c. in ragione del rito applicabile e realmente seguito nella trattazione, sia del primo grado sia dell'impugnazione;
RITENUTO valido il contraddittorio istaurato e verificata la costituzione di parte appellata che ha replicato all'istanza sospensiva, chiedendone il rigetto;
OSSERVATO che essa, come proposta, attinge capi esecutivi di condanna al pagamento di somme, essendo nelle more già intervenuto il rilascio dell'immobile locato con il contratto del quale è stata pronunciata la risoluzione;
VERIFICATO che l'appellante, resistente in primo grado, ha invocato l'applicazione a sé dell'art. 1460 c.c. in ragione di nullità, vizi e inadempimenti ascritti alla locatrice e riferiti alle deficienze edilizie ed urbanistiche e ai disallineamenti catastali dell'immobile, tali da non permettere di destinarlo all'uso per cui esso è stato locato;
Contr RITENUTO che invece il primo giudice, accogliendo la domanda proposta da è pervenuto a risolvere il contratto inter partes per il prolungato inadempimento nel versamento dei canoni;
CONSIDERATE le ampie contestazioni che l'appellante ha mosso alla decisione gravata sulle quali, tuttavia, alcuna prognosi è in questa sede formulabile, non palesandosi manifesta l'illegittimità della decisione gravata;
2 RISERVATA allora la disamina dei motivi di merito dell'appello che, per ampiezza e rilevanza - sia dell'articolazione sia della replica ad essi - necessitano di accurata ponderazione che allo stato non permette di preconizzarne l'esito;
VALUTATO quindi il profilo del periculum della condanna al pagamento delle somme indicate dal dispositivo, rispetto al quale la specialità del rito del lavoro richiede l'allegazione di un “gravissimo danno”, in base alla formulazione normativa dell'art. 431 III comma c.p.c., non interessata dalle novità d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;
RITENUTO che questo è stato indicato sia nel rischio per la gestione ordinaria della società, incisa nel suo patrimonio, sia in una “evidente difficoltà, in caso di accoglimento totale o parziale del presente appello, a ripetere le somme eventualmente sborsate in ottemperanza dell'impugnata sentenza”;
CONSIDERATO che la misura della condanna e il fatto che essa sia stata anche rateizzata e che sia anche stato eseguito il pagamento di tre dei sei ratei non destano particolari timori quanto al primo aspetto, per il quale in ogni caso nulla di più specifico la società ha documentato, non avendo prodotto altro che la propria visura camerale;
VISTA la documentazione prodotta dall'appellata per dimostrare l'ampia disponibilità - mobiliare ed immobiliare - della società creditrice che allontana il sospetto di una possibile insolvenza (estratto conto corrente con saldo e giacenza media, relazione dell'Amministratore giudiziario ex art. 36 d.lgs.
n. 159 del 6 settembre 2011, quotazioni OMI degli immobili in titolarità, bilancio al 31 dicembre
2023);
OSSERVATO invece che l'altra ragione, indicata nella sottoposizione di dal Controparte_1
3 maggio 2022 alla misura del sequestro penale disciplinata dal codice antimafia, giusto decreto n.
18/2022 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, passibile di condurre alla confisca dei beni, potrebbe riguardare al più l'immobile il quale però, una volta rilasciato, non è più ambito dalla odierna appellante che ha anzi chiesto, per la condizione di questo, risolversi ovvero dichiarare nullo o annullare il contratto che l'ha avuto ad oggetto;
VALUTATO poi il profilo di danno nel caso in cui il prefato immobile, costituente garanzia ancorché generica per la restituzione delle somme versate in forza del titolo giudiziale, possa essere confiscato e così sottratto alla possibile aggressione esecutiva dell'appellante vittorioso e ritenuto che neanche in questo caso i creditori pignoranti sarebbero senza tutela, potendo essere ugualmente soddisfatti ancorché in limine litis in sede concorsuale penale secondo le procedure del codice antimafia;
CONSIDERATO così che non è affatto impedita, neanche dalla misura che riguarda l'odierna appellata, la rimediabilità degli effetti solutori in caso di auspicata riforma della statuizione gravata;
3 PRESO ATTO che è stata già fissata l'udienza per la discussione nel merito
P.Q.M.
letti gli art. 283 e 351 c.p.c. e il V comma dell'art. 431 c.p.c. rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
dà atto che l'udienza di discussione per il merito è fissata nel giorno 17 settembre 2025
si comunichi alle parti costituite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello
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