Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00956/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2025, proposto da
ES La RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cardile, Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 3800/2024 del 15/11/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa PP IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3800/2024 pronunciata da questa Sezione;
- l’A.S.P. di Messina non si è costituita in giudizio;
- con memoria depositata il 16 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato che “ l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha provveduto all’ostensione dei documenti richiesti nell’interesse del
ricorrente La RE ES, siccome disposto dalla sentenza ottemperanda n° 3800/2024 del 7/11-15/11/2024 ”, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese di lite dell’ASP intimata, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
Ritenuto, pertanto, che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. al Collegio non resti che dichiarare cessata la materia del contendere;
- le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico dell’ASP intimata, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, avendo l’amministrazione provveduto solo dopo l’introduzione del presente giudizio, e sono liquidate in dispositivo, in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari, tenendo conto dell’assenza di questioni di diritto e della connotazione seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 500 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato (se dovuto), con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP IO, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PP IO |
IL SEGRETARIO