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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'udienza del 14.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4934/2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tarantino Santo Dalmazio e Vigna Fabiana Parte_1 come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
[...] difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTI
OGGETTO: diverso inquadramento in fascia stipendiale - clausola di salvaguardia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.07.2021, ha adito l'intestato Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
con la qualifica di insegnante di scuola secondaria di primo grado dall'anno scolastico Controparte_1
2004/2005, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e di essere stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2011.
Ha dedotto che, in sede di ricostruzione della carriera, il , ai fini della sua collocazione CP_1 all'interno delle fasce stipendiali, ha fatto applicazione del CCNL comparto scuola del 4 agosto 2011, negandogli, tuttavia, di poter godere della clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo in quanto immesso in ruolo in data successiva al 1° settembre 2010, con conseguente collocamento nella fascia stipendiale 0 – 8.
pagina 1 di 9 Richiamato il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell'Unione Europea 1999/70/CE, la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ordinare al in persona del Ministro pro - tempore , di Controparte_1 attribuire al ricorrente alla data dell'01.09.2012, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 44 CP 9 del 19.04.2013, emesso dal Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Vico II Fontanelle -Deliceto (FG), la seconda posizione stipendiale (3-8) corrispondente all'anzianità di anni “3”, avendo completato al termine dell'anno scolastico 20 0 7/2008 il servizio rientrante nella prima posizione stipendiale (0 -2) corrispondente all'anzianità di anni “0”; 2) conseguentemente, ordinare al in persona del Ministro pro -tempore di Controparte_1 inquadrare il ricorrente, alla data dell'01.09.201 2, nella fascia stipendiale “ 3 - 8 ”; 3) condannare, quindi, il
in persona del Ministro pro - tempore a corrispondere, all'odierno ricorrente, le differenze Controparte_1 retributive fra la fascia 0 -2 e la fascia 3 -8, a partire dall'01.09.2012 (data di conferma del ruolo) e fino al
30.04.2017 (giorno di completamento della fascia stipendiale 0 -8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera), oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo”. Vinte le spese di lite.
Il ritualmente costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione del credito retributivo, CP_3 contestando, nel resto, la fondatezza del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 14.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui in epigrafe – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Occorre osservare, in via generale, che la domanda finalizzata al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti a termine ai fini della progressione economica prevista dai contratti collettivi è stata dalla giurisprudenza meritevole di accoglimento, siccome conforme all'orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte a partire dalle sentenze n. 22558 e n. 23868 del 2016, secondo cui “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
All'affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante
Cass. n. 30573, n. 20918, n. 19270 del 2019 e Cass. n. 28635, n. 26356, n. 26353, 6323 del 2018), la giurisprudenza di legittimità è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha sostenuto che: pagina 2 di 9 a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e con Persona_2 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20.6.2019 in causa C-72/18, Ustariz Arostegui, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale”.
Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Lussemburgo è stata recentemente decisa l'ulteriore questione, costituente oggetto del presente giudizio, relativa al riconoscimento, ai fini della pagina 3 di 9 ricostruzione della carriera del personale della scuola successivamente immesso in ruolo, del servizio prestato in forza di rapporti a termine ed anche in tal caso è stato ribadito che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all'assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine a tempo indeterminato (Cass. n. 31149 e n. 31150 del 28.11.2019).
Più in dettaglio, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato:
a) che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il
Legislatore aveva previsto, all'art. 3, che “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio”;
b) che con il D.Lgs. n. 297 del 1994, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, negli artt. 485 e 489 e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati, a tale disciplina non derogando la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, sicché si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione;
c) che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e, pertanto, il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio;
d) che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) basato sulla regola del cosiddetto “doppio canale” che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla L. n. 124 del 1999, la cadenza triennale dei concorsi, giustificandosi l'abbattimento oltre il primo quadriennio in relazione al criterio meritocratico pagina 4 di 9 (consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poiché, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della Suprema
Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal
Legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale “stabilizzato” si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute;
e) che, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, non sussistono ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, valendo le considerazioni già espresse dalla Suprema Corte con le sentenze Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali si segnalano Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018;
f) che più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al Giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Sulla scorta di tale ricostruzione (per la quale si veda, tra le più recenti, Cass. Sez. Lav. n. 14108 del
7.7.2020), si rende necessaria una verifica del caso concreto in base ai principi di diritto enunciati nella richiamata sentenza n. 31149/2019, che di seguito si riportano : “a) l'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere pagina 5 di 9 valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Appare opportuno richiamare i seguenti passaggi motivazionali della pronuncia innanzi citata.
“9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n.
21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG 2220/2017 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, pagina 6 di 9 sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola
4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa
l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado
Santana punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.
2.1 In ossequio a tali principi, il diritto alla fruizione della preesistente fascia stipendiale deve essere pertanto ricollegato alla sussistenza del rapporto di servizio con il alla data del 1° settembre CP_1
2010, anche se con contratto a tempo determinato.
3. Per tali ragioni e per quelle di seguito esposte, va accolta la domanda di applicazione della clausola di salvaguardia.
Ed invero, l'accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia clausola di salvaguardia in favore del personale già in servizio alla data dell'1.9.2010 statuendo che:
- il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
"9- 14 anni".
- il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre - esistente fascia stipendiale
"3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Come sancito in numerosi precedenti giurisprudenziali, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, si evidenzia, riguardo la clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL economico
2011, come "tale clausola di favore deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze di in forza di successione di contratti a tempo determinato, iniziati prima del 1° settembre 2011 e CP_4 che, alla data di stipula dell'accordo sindacale, avessero già svolto un anno di servizio, con conseguente fondatezza anche della pretesa del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, sino al conseguimento della fascia retributiva
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9-14 anni"(Tribunale Torino sentenza n. 429 del 2019; Tribunale Bologna 12/03/2020, n.139;
Tribunale Palermo, 17/07/2020, n.2262; Tribunale Cosenza 03/07/2020, n.1013).
In tal senso, peraltro, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020).
Nel caso in esame sussistono i presupposti previsti dal citato accordo, avendo il ricorrente iniziato a lavorare prima del 1° settembre 2011 e avendo a quella data più di un anno di servizio.
Da quanto precede discende, pertanto, l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui al C.C.N.L.
2011 ed il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere collocato nella fascia stipendiale “3-8” con decorrenza dal 01.09.2012.
3.1 Ne deriva, altresì, la condanna del al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 differenze retributive tra la fascia 0-2 e la fascia 3-8, non, tuttavia, dall'1.9.2012 (data di conferma in ruolo), ma nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal CP_3
Nel caso concreto, il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto con lettera ricevuta in data 31.07.2018, allegata al ricorso. Cont Il , quindi, è tenuto a collocare il docente, tenuto conto dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio (v. Cass. n. 2232 del 2020), nella fascia stipendiale corrispondente, facendo applicazione della c.d. clausola di salvaguardia.
L'Amministrazione resistente va quindi condannata al pagamento, in favore di Pt_1
, delle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente al 31.07.2018 (quindi,
[...] dal 31.7.2013 al 30.4.2017, come indicato in ricorso, giorno di completamento della fascia 0-8), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del
1994.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
4. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di lavoro, scaglione “infra” € 5.200,00, valori minimi, stante la serialità del contenzioso).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4934/2021 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di ad essere collocato nella fascia stipendiale “3-8” con Parte_1 decorrenza dal 1°.09.2012, in applicazione della clausola di salvaguardia;
b) condanna, altresì, il l pagamento, in favore della parte ricorrente, delle relative differenze CP_3 retributive tra la fascia 0-2 e la fascia 3-8, nei limiti della prescrizione quinquennale, come in parte motiva, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Cont c) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.313,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CAP come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti
Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 14.1.2025
Il Giudice - Lilia M. Ricucci
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