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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 327 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Malta n.10, presso lo
[...]
studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, che lo rappresenta e difende per mandato in atti .
OPPONENTE
E
con sede in Roma, viale Regina Controparte_1
Margherita n. 125 (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Correggio 43, presso lo studio dell'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 4 ottobre
2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il opponendo il decreto ingiuntivo n. 6/2021 Controparte_1
del 7 gennaio 2021, notificato in data 18 gennaio 2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8.588,05 (oltre spese ed interessi),
quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
L'opponente eccepiva, in primis, la nullità del ricorso per carenza della prova scritta ex art.633 cpc e, nel merito, contestava la debenza della somma ingiunta.
In particolare, rilevava “” la predetta fattura oltre ad essere illegittima in quanto contraria a quanto previsto dall'Autorità Garante per l'Energia Elettrica ed il
Gas, è in ogni caso eccessivamente esosa ed erronea, in quanto riferita a consumi
assolutamente irreali rispetto ad un'utenza domestica e ad un nucleo familiare composto da quattro persone ed un immobile di circa 60 metri quadri””.
Indi, concludeva chiedendo: “”disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
difesa: - Dichiarare non dovute la somme ingiunte per le motivazioni sopra
esplicitate e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto
infondato, inammissibile ed illegittimo anche per mancanza dei presupposti di
legge ossia della certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito azionato;
-
con condanna di spese ed onorari di causa””.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando integralmente l'opposizione e chiedendone il rigetto.
[...]
Conclusasi la fase istruttoria, puramente documentale, la causa all'udienza indicata in epigrafe veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per note conclusive e repliche.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, si configura come giudizio ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della
2 prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero stati applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di servizi e/o forniture deve trovare applicazione, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il principio a mente del quale il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ. Sez.Un. 30/10/2011
n.13533; cfr. Cass. civile sez.III 28/1/2002 n.982 e Cass.Civ. 15/10/1999
n.11629).
Alla stregua di quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, nei contratti di somministrazione di energia, a fronte della contestazione da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del relativo corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697
c.c. .
Pertanto, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie e segnatamente delle emergenze documentali acquisite in atti, può affermarsi che, mentre l'opposta ha fornito prova adeguata della pretesa creditoria dalla stessa vantata, l'opponente ha mosso solo contestazioni generiche e non circostanziate.
Innanzitutto, deve ritenersi provato, oltre che pacificamente riconosciuto dall'opponente, il rapporto contrattuale sotteso tra le parti.
3 Difatti, sebbene il contratto di somministrazione di energia elettrica non sia soggetto a vincoli di forma, non richiedendo, in particolare, la forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem), e ben potendo esso perfezionarsi anche per facta concludentia, il Servizio Elettrico Nazionale ha fornito la prova scritta della sua stipulazione mediante produzione di copia del contratto del 15 giugno 2004.
La società ha provato, altresì, che fattura oggetto del procedimento monitorio è la fattura n. 850711411916526, che ad oggi non risulta onorata, e non la fattura
85071141191652A, di minor importo, cosi come asserito dall'opponente, oggetto di rateizzazione ed integralmente pagata.
Risulta agli atti, infatti, che con la nota inviata in data 2 novembre 2017, la società
opposta comunicava al cliente, anche se in maniera non del tutto chiara, che “la
fattura n. 850711411916526 del 09.05.2017 di euro 8.588,05 Le viene recapitata
con ritardo in quanto è stata sottoposta ad un preventivo controllo al fine di
verificare la presenza di eventuali errori”.
La predetta comunicazione, al secondo capoverso recita che “dopo aver effettuato
le opportune verifiche, abbiamo provveduto ad emettere la fattura n.
85071141191652A del 28.10.2017 di euro 1917,05 che rettifica quanto
erroneamente fatturato”.
Chiarito ciò, va ribadito come il né in via stragiudiziale né in questa sede Pt_1
abbia mai contestato, se non genericamente, la lettura corrispondente ai consumi rilevati, posti a fondamento della fattura de qua, né la certificazione analitica dei consumi versata agli atti.
Il debitore, a fronte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi, non avrebbe dovuto limitarsi ad una contestazione generica, ma avrebbe dovuto prendere posizione specifica circa il quantum di energia dedotto in bolletta, dando prova della sproporzione manifesta del consumo rilevato, rispetto a quello effettivamente sostenuto (Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2022, n.
15771; Tribunale Spoleto, sez. I, 07/06/2022, n. 386).
4 “Se l'utente ritiene non veritieri i consumi che gli vengono addebitati nelle
fatture e li contesta deve, innanzitutto, indicare le ragioni di tale assunto e se
l'assunto si basa sull'asserito malfunzionamento del misuratore, ricade su di
questi l'onere di allegare il malfunzionamento del contatore contestualmente
sorreggendo l'assunto adducendo elementi idonei a ritenere insussistente
l'extraconsumo rispetto ai consueti consumi del periodo antecedente,
eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello
considerato, nei quali egli ha svolto normalmente la sua abituale attività . Dopo
tale circostanziata contestazione, sul gestore grava l'onere di dimostrare il
regolare funzionamento del contatore. Invece, se l'utente contesta l'eccessività dei
consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, grava
su quest'ultimo l'onere di provare che tale anomalia è imputabile esclusivamente
a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza,
nell'adozione delle misure di controllo: dovrà dimostrare che, nonostante la sua
diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando in
suo danno, una condotta illecita” ( cfr.Corte appello Catania sez. I, 13/04/2022,
n.777; Cass. 13605/2019; cfr. altresì Cass. 297/2020).
Orbene, nel caso di specie, non ha assolto al proprio onere Parte_1
probatorio in ordine alla non veridicità dei consumi indicati in bolletta,
provvedendo ad eccepire, ma non a documentare, l'eccessività degli importi fatturati.
Né tantomeno ha mai lamentato un'attività illecita da parte di terzi e/o un malfunzionamento del misuratore durante il rapporto intercorso con il gestore e di averne chiesto la verifica.
Attesa la contestazione generica dei consumi da parte dell'opponente -
contestazione che, dunque, deve reputarsi tamquam non esset- il decreto ingiuntivo opposto dev'essere integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 6/2021 emesso da questo Tribunale il 7 gennaio 2021;
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.698,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Cosi deciso in Caltanissetta 20 febbraio 2025
Il GOP
Elvira Gambino
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