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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2429/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
21.11.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
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con tro
[...]
Controparte_1
in persona dei
[...]
rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
– resistenti -
rappresentati e difesi in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_2
, , e , con
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
domicilio eletto in Via Forte Marghera 191, Venezia - Mestre
1 O G G ETTO : Al tre i po tesi .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
accertarsi e/o dichiararsi la validità e/o la valutabilità, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente negli anni scolastici 2017/2028, 2018/2019 e
2019/2020 in quanto prestato con il possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, siccome meglio esposto e dedotto nel presente ricorso, e, per l'effetto,
condannarsi il , in persona del Ministro pro tempore, l' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l' Controparte_6 [...]
di in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 CP_1
disporre il riconoscimento di tale servizio agli effetti della ricostruzione della carriera, assumendo il conseguente decreto di ricostruzione della carriera, nonché a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive spettanti in conseguenza di tale riconoscimento, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, il tutto previo parziale annullamento e/o disapplicazione in parte qua del decreto 20.1.2022 n. 354 del Dirigente
Scolastico dell' di nonché - ove necessario e per Controparte_1 CP_1
quanto possa occorrere - del provvedimento 24.1.2020 n. 455 di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dell . Controparte_1
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Spese, compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%),
CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore della ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
Nel merito in via principale:
-rigettare le domande della parte ricorrente, in quanto infondate per tutti i motivi esplicati in corso di causa;
-dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla parte ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti in corso di causa.
2 In ogni caso:
con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art. 152 bis, disp. att. c.p.c., o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, premesso di prestare attività lavorativa come docente di scuola primaria a tempo indeterminato per effetto del positivo superamento del concorso straordinario indetto con DDG 7.11.208 n. 1546 e di avere svolto attività quale docente in scuola primaria anche negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (fino al 23.1.2020) in base ad inserimento con riserva nelle GAE dovuto a sospensiva pronunciata in corso di giudizio avanti al TAR nel quale si contestava la sua esclusione da dette graduatorie nonostante l'ottenimento di diploma magistrale, sosteneva l'illegittimità del mancato computo a suo favore, nell'anzianità complessiva utile a fini economici e normativi, del servizio prestato negli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20, anche atteso il valore abilitante del titolo posseduto.
2. Costituendosi in giudizio l'Amministrazione scolastica, costituitasi con gli enti indicati in epigrafe, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali diritti retributivi per il periodo precedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso e, nel merito, negava fondamento alla pretesa attorea sostenendo che, a seguito della sentenza del TAR che in data 13.9.2019 aveva rigettato la domanda della volta Pt_1
all'inserimento nelle GAE, il rapporto di lavoro intercorso negli aa.ss. dal 2017 al 2020
aveva dato luogo a servizio prestato senza i necessari presupposti e dunque sulla base di contratto nullo, con conseguente non computabilità della relativa anzianità di servizio.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. E' pacifico che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa come docente di scuola primaria negli aa.ss. dal 2017 al 2020 sulla base di iscrizione nelle GAE avvenuta con
3 riserva, in forza di pronuncia cautelare emessa dal TAR nel corso di giudizio che in seguito si è risolto negativamente per la stessa.
5. Poiché l'inserimento nelle GAE costituiva il presupposto necessario sul quale si fondava l'immissione in ruolo nel 2017, ne consegue che il venir meno del valido inserimento della ricorrente, giusta pronuncia sfavorevole del TAR, determinava la illegittimità
dell'affidamento del contratto a tempo indeterminato, e dunque la sua nullità con le conseguenze di cui all'art. 2126 c.c. (Cass., 22320/13; Cass., 28255/22).
6. Non si reputa dunque rilevante verificare che la ricorrente possedesse o meno titolo astrattamente idoneo all'insegnamento – riferito a possesso di diploma magistrale ottenuto ante 2001 -, in quanto secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza “il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso,
…., di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 11/2017), e del resto la legittimità dell'esclusione della ricorrente dalle GAE è stata già accertata tra le parti da sentenza.
7. Ne consegue che il ricorso debba essere rigettato.
8. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità della questione di causa così come proposta e della complessità della normativa di riferimento che ha dato esito a contrapposti orientamenti giurisprudenziali nel corso del tempo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 11/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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