Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1441/2024 promossa da
BI AN, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fanara, C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Arcudi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.05.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249006803402000 nonché avverso gli avvisi di addebito n.
59120130001133127000, n. 59120130001817683000, n. 59120140001195576000, n.
59120160001203327000, n. 59120160001610406000, n. 59120160002414852000, n.
59120170000139163000, n. 59120170000250359000, n. 59120170000609120000, n.
59120170001631716000, n. 59120180000427749000, n. 59120180001434573000, n.
59120190001824449000, n. 59120210000690623000, n. 59120220000769551000 e n.
59120220002233287000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l'INPS, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
In primo luogo, occorre rilevare come non meriti accoglimento l'eccezione di illegittimità dell'intimazione di pagamento qui impugnata per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, atteso che la nota n. 1 inserita a pag. 83 – in cui è specificato che “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili” - contiene un espresso richiamo all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, a tenore del quale “Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Ciò detto, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11
Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120130001133127000, n. 59120130001817683000,
n. 59120140001195576000, n. 59120160001203327000 e n. 59120160001610406000.
Segnatamente, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. nonché della ricevuta di consegna completa in formato .eml o .msg impediscono di ritenere validamente perfezionate le relative notifiche e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dagli stessi portati (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016), si ritiene - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza OV, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma
9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120239000572116000 (14.02.2023) il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già ampiamente decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120160002414852000, n. 59120170000139163000, n. 59120170000250359000, n.
59120170000609120000, n. 59120170001631716000, n. 59120180000427749000, n.
59120180001434573000, n. 59120180001773926000, n. 59120190000035617000, n.
59120190000553278000, n. 59120190001824449000, n. 59120210000690623000, n.
59120220000769551000 e n. 59120220002233287000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince che il termine quinquennale decorrente dalla notifica dei suindicati avvisi di addebito (avvenuta rispettivamente il 21.12.2016, il
23.06.2017, il 21.09.2017, l'11.10.2017, il 2.12.2017, il 20.06.2018, il 30.10.2018, il 6.12.2018, il
14.02.2019, il 7.07.2019, il 5.12.2019, l'8.12.2021, l'1.08.2022 e il 13.01.2023) è stato interrotto – tenuto conto, con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120160002414852000, n.
59120170000139163000, n. 59120170000250359000, n. 59120170000609120000, n.
59120170001631716000, anche del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione a causa dell'emergenza OV (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120239000572116000 (14.02.2023) per gli avvisi di addebito n. 59120160002414852000, n. 59120170000139163000, n. 59120170000250359000, n.
59120170000609120000, n. 59120170001631716000, n. 59120180000427749000, n.
59120180001434573000, n. 59120180001773926000, n. 59120190000035617000, n.
59120190000553278000, n. 59120190001824449000, n. 59120210000690623000, e, a seguire, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120249006803402000 (22.03.2024) per tutti gli atti suindicati.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120130001133127000, n.
59120130001817683000, n. 59120140001195576000, n. 59120160001203327000 e n.
59120160001610406000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo