Art. 3.
Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all' art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilita'; non hanno invece effetto sulle indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, ne' si considerano per le ripartizioni previste dall' art. 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378 , e dall' art. 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 , ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575 , le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paglie in vigore anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge.
Il premio di interessamento di cui fruiscono i personali dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie del lo Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' aumentato, per i singoli gradi, di uni importo pari all'aumento risultante dal precedente comma sul premio giornaliero di presenza previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Detto aumento si applica anche sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e' abrogato, fatta eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.
Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all' art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilita'; non hanno invece effetto sulle indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, ne' si considerano per le ripartizioni previste dall' art. 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378 , e dall' art. 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 , ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575 , le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paglie in vigore anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge.
Il premio di interessamento di cui fruiscono i personali dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie del lo Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' aumentato, per i singoli gradi, di uni importo pari all'aumento risultante dal precedente comma sul premio giornaliero di presenza previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Detto aumento si applica anche sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e' abrogato, fatta eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.