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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 704/2024 R.G.
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Santo Finocchiaro come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...] ià Controparte_2 CP_3
APPELLATA
All'udienza del 17.1.2025, la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.5.2024 a quale Controparte_1
mandataria di impugnava la sentenza Controparte_2 Parte_1
n.4755/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 22.11.2023, con la quale aveva rigettato l'opposizione avverso il d.i. n.2170/21 con il quale era stato ingiunto al predetto di pagare in favore di la somma di euro 79.351,63 oltre interessi e spese, per i motivi esposti. Controparte_1
Non si costituiva l'appellata.
1 Alla prima udienza di trattazione, fissata per il 10.1.2025, in assenza dell'appellante, la
Corte rinviava la causa ex art. 348, 2° comma, c.p.c. alla successiva udienza del 17.1.2025.
Anche a quest'ultima udienza, della quale l'appellante riceveva rituale comunicazione a cura della cancelleria, il predetto non compariva, onde la Corte poneva la causa in decisione.
La controversia va definita in rito e dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Ed invero, ai sensi dell'art. 348, 2° comma, c.p.c., la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza di trattazione e alla successiva udienza all'uopo rinviata, comporta l'improcedibilità del proposto appello, da dichiararsi con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese stante l'improcedibilità dell'appello e la contumacia della controparte.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di improcedibilità dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, a definizione del procedimento R.G. n. 704/2024, visto l'art.348, 2° comma, c.p.c., dichiara improcedibile l'appello proposto da contro Parte_1 [...]
quale mandataria di avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Catania n.4755/2023, pubblicata il 22.11.2023; nulla sulle spese del giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 17/01/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 704/2024 R.G.
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Santo Finocchiaro come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...] ià Controparte_2 CP_3
APPELLATA
All'udienza del 17.1.2025, la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.5.2024 a quale Controparte_1
mandataria di impugnava la sentenza Controparte_2 Parte_1
n.4755/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 22.11.2023, con la quale aveva rigettato l'opposizione avverso il d.i. n.2170/21 con il quale era stato ingiunto al predetto di pagare in favore di la somma di euro 79.351,63 oltre interessi e spese, per i motivi esposti. Controparte_1
Non si costituiva l'appellata.
1 Alla prima udienza di trattazione, fissata per il 10.1.2025, in assenza dell'appellante, la
Corte rinviava la causa ex art. 348, 2° comma, c.p.c. alla successiva udienza del 17.1.2025.
Anche a quest'ultima udienza, della quale l'appellante riceveva rituale comunicazione a cura della cancelleria, il predetto non compariva, onde la Corte poneva la causa in decisione.
La controversia va definita in rito e dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Ed invero, ai sensi dell'art. 348, 2° comma, c.p.c., la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza di trattazione e alla successiva udienza all'uopo rinviata, comporta l'improcedibilità del proposto appello, da dichiararsi con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese stante l'improcedibilità dell'appello e la contumacia della controparte.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di improcedibilità dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, a definizione del procedimento R.G. n. 704/2024, visto l'art.348, 2° comma, c.p.c., dichiara improcedibile l'appello proposto da contro Parte_1 [...]
quale mandataria di avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Catania n.4755/2023, pubblicata il 22.11.2023; nulla sulle spese del giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 17/01/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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