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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6110/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa, anche con facoltà disgiunte, dall'avv. Marta Mazzù e dall'avv. Alessandro Munafò giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore. CONTUMACE
OGGETTO: impiego pubblico privatizzato - buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.11.2024 premettendo di essere Parte_1 dipendente dell' in qualità di dirigente medico con Controparte_1 Controparte_1
specializzazione in Oncologia presso l'Ospedale “San Vincenzo” di Taormina, riferiva che, come certificato dai fogli di rilevazione delle presenze mensili in atti, relativi al periodo dall'1 novembre 2019 al 30 settembre 2024, risultava che la sua prestazione lavorativa si protraeva sistematicamente oltre le sei ore giornaliere.
1 Deduceva, in particolare, che in base all'interpretazione sistematica delle disposizioni normative vigenti in materia, il dipendente che svolge attività lavorativa per un periodo eccedente le sei ore giornaliere ha diritto alla pausa mensa ovvero, in difetto della sua attivazione, al servizio sostitutivo mediante erogazione di “buoni pasto”.
Lamentava che, invece, l'azienda ospedaliera resistente non gli aveva mai garantito l'effettivo esercizio di siffatto diritto neppure mediante le prescritte modalità sostitutive (erogazione dei
“buoni pasto”).
Invocava l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 20/09/2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009, l'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016 -
2018 (che richiamava espressamente il citato art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001) nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE.
Assumeva che, pertanto, avrebbe avuto diritto al buono pasto per i turni eccedenti le sei ore in relazione al periodo compreso tra il 1 novembre 2019 sino al 30 settembre 2024.
Rilevava che ella ricorrente, dall'1 novembre 2019 al 30 settembre 2024. aveva effettuato turni di lavoro superiori alle sei ore e 5 minuti per un totale di 956 giorni, come da prospetto allegato ai fogli presenza in atti.
Osservava che il costo del pasto per il periodo da ottobre 2019 a marzo 2021 era stabilito in €
4,13 a titolo di 'buono pasto' a carico dell' CP_1
Evidenziava che, per il periodo da aprile 2021 fino ad oggi, il valore di ogni singolo buono-pasto veniva quantificato in € 7,00, come da relative delibere di adesione CP_2
alle Convenzioni CONSIP Buoni Pasto.
Rilevava che aveva diritto a percepire la somma complessiva di €. 5.888,40 (280 x 4,13=
1.156,40) + (676x7,00=4.732,00=) per il predetto periodo lavorativo antecedente la domanda.
Richiamando precedenti favorevoli di merito e di legittimità, chiedeva, pertanto, di riconoscere e dichiarare il proprio diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore per i periodi meglio specificati in narrativa e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in suo favore della somma Controparte_1 di € 5.888,40, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 2.- L , benché ritualmente citata, non si costituiva Controparte_1
in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
3.- All'udienza dell'11.2.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n.
5547/2021).
Ciò premesso, l'art. 24 del CCNL Integrativo del CCNL dell'8/6/2000 dell'area della Dirigenza
Medico – Veterinaria, siglato in data 10.2.2004, prevede che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del
CCNL 8 giugno 2000. 4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a € 5,16).
Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 18 del CCNL Integrativo del CCNL del
17/10/2008 relativo all'area della dirigenza medica e veterinaria che ha stabilito che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza
3 del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti.
Veniva altresì così modificato l'art. 24, comma 4 del CCNL integrativo del 10.2.2004:
“
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali
e al contesto socio - sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dirigente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dirigente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Dall'analisi delle previsioni normative richiamate si evince che la disciplina contrattuale delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Se, da un lato, le singole Aziende possono (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), in ogni caso esse devono garantire l'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, al fine di garantire il diritto di mensa espressamente riconosciuto dalla contrattazione collettiva a tutti i dirigenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma.
Posto che, come detto “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione”, risulta necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro dei dirigenti incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
Si rileva che, a norma dell'art.
8. D.lgs. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa
4 avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n.66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
In assenza di specifiche ed ulteriori disposizioni contrattuali nazionali e/o integrative, non sembra possibile richiedere presupposti ulteriori, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive, come sostenuto dall' resistente. CP_1
Orbene, l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale che effettua turni di durata continuativa superiore alle sei ore, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, ovvero il diritto ai buoni pasto.
5.- Nella fattispecie in esame, si rileva che l'orario di lavoro del dirigente ricorrente preveda turni giornalieri (diurni o notturni) di almeno 6 ore e 20 minuti, come peraltro previsto dal contratto collettivo (art. 27 CCNL Area Sanità 2019-2021) ed evincibile dalle tabelle presenze allegate in atti. Deve dunque riconoscersi il diritto della ricorrente a fruire del servizio mensa, qualora compatibile con l'articolazione del turno e l'espletamento del servizio, ovvero la fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
La ricorrente ha richiesto la corresponsione del buono pasto nel periodo compreso tra l'1.11.2019 e il 30.9.2024 con riguardo a n. 980 turni eccedenti le sei ore per i quali non le è stato riconosciuto il diritto alla fruizione della mensa (non istituita) né al godimento della pausa con modalità sostitutive o tramite erogazione del buono pasto. Con riferimento a tali turni, che dai fogli presenza allegati risultano essere pari a n. 956, e atteso il divieto di monetizzazione del buono pasto di cui al CCNL, in relazione ad essi va riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, l' Controparte_1
5 va condannata a risarcire a il danno da ella subito per aver dovuto provvedere Parte_1
a proprie spese al pasto unicamente nel periodo suindicato in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore tenendo conto del numero dei turni rilevati (n. 956 in luogo dei
980 chiesti) e del costo del pasto stabilito dal CCNL (€ 4,13 a carico del datore di lavoro sino al 31.3.2021 ed € 7,00 a partire dall'aprile 2021), che può essere agevolmente quantificato nella somma complessiva di € 5.717,88 ( di cui € 1.139,88 per il periodo dall'1.11.2019 al
31.3.2021 pari a n. 276 turni svolti per € 4,13 ed € 4.578,00 per il periodo dall'1.4.2021 al
30.9.2024 pari a n. 654 turni svolti per € 7,00).
La somma dovuta va maggiorata con interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, legge n.
724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree nei termini sopra esposti giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite. La restante quota si pone a carico dell' CP_3
e si liquida in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014,
[...]
modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di essa va concessa la distrazione in favore dei procuratori, avv.ti
Marta Mazzù e Alessandro Munafò, il quale hanno reso le prescritte dichiarazioni ex art. 93
c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 17.11.2024 nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e
[...]
disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' resistente al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.717,88 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra l'1.11.2019 e il 30.9.2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' convenuta alla rifusione di tre quarti delle spese di lite in CP_1
6 favore della ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 88,88 per rimborso tre quarti contributo unificato ed € 2.020,50 per tre quarti compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali, da distrarsi ex art. 93 in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Marta MAZZÙ e Alessandro MUNAFÒ, compensando la restante quota.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
7
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6110/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa, anche con facoltà disgiunte, dall'avv. Marta Mazzù e dall'avv. Alessandro Munafò giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore. CONTUMACE
OGGETTO: impiego pubblico privatizzato - buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.11.2024 premettendo di essere Parte_1 dipendente dell' in qualità di dirigente medico con Controparte_1 Controparte_1
specializzazione in Oncologia presso l'Ospedale “San Vincenzo” di Taormina, riferiva che, come certificato dai fogli di rilevazione delle presenze mensili in atti, relativi al periodo dall'1 novembre 2019 al 30 settembre 2024, risultava che la sua prestazione lavorativa si protraeva sistematicamente oltre le sei ore giornaliere.
1 Deduceva, in particolare, che in base all'interpretazione sistematica delle disposizioni normative vigenti in materia, il dipendente che svolge attività lavorativa per un periodo eccedente le sei ore giornaliere ha diritto alla pausa mensa ovvero, in difetto della sua attivazione, al servizio sostitutivo mediante erogazione di “buoni pasto”.
Lamentava che, invece, l'azienda ospedaliera resistente non gli aveva mai garantito l'effettivo esercizio di siffatto diritto neppure mediante le prescritte modalità sostitutive (erogazione dei
“buoni pasto”).
Invocava l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 20/09/2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009, l'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016 -
2018 (che richiamava espressamente il citato art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001) nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE.
Assumeva che, pertanto, avrebbe avuto diritto al buono pasto per i turni eccedenti le sei ore in relazione al periodo compreso tra il 1 novembre 2019 sino al 30 settembre 2024.
Rilevava che ella ricorrente, dall'1 novembre 2019 al 30 settembre 2024. aveva effettuato turni di lavoro superiori alle sei ore e 5 minuti per un totale di 956 giorni, come da prospetto allegato ai fogli presenza in atti.
Osservava che il costo del pasto per il periodo da ottobre 2019 a marzo 2021 era stabilito in €
4,13 a titolo di 'buono pasto' a carico dell' CP_1
Evidenziava che, per il periodo da aprile 2021 fino ad oggi, il valore di ogni singolo buono-pasto veniva quantificato in € 7,00, come da relative delibere di adesione CP_2
alle Convenzioni CONSIP Buoni Pasto.
Rilevava che aveva diritto a percepire la somma complessiva di €. 5.888,40 (280 x 4,13=
1.156,40) + (676x7,00=4.732,00=) per il predetto periodo lavorativo antecedente la domanda.
Richiamando precedenti favorevoli di merito e di legittimità, chiedeva, pertanto, di riconoscere e dichiarare il proprio diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore per i periodi meglio specificati in narrativa e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in suo favore della somma Controparte_1 di € 5.888,40, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 2.- L , benché ritualmente citata, non si costituiva Controparte_1
in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
3.- All'udienza dell'11.2.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n.
5547/2021).
Ciò premesso, l'art. 24 del CCNL Integrativo del CCNL dell'8/6/2000 dell'area della Dirigenza
Medico – Veterinaria, siglato in data 10.2.2004, prevede che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del
CCNL 8 giugno 2000. 4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a € 5,16).
Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 18 del CCNL Integrativo del CCNL del
17/10/2008 relativo all'area della dirigenza medica e veterinaria che ha stabilito che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza
3 del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti.
Veniva altresì così modificato l'art. 24, comma 4 del CCNL integrativo del 10.2.2004:
“
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali
e al contesto socio - sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dirigente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dirigente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Dall'analisi delle previsioni normative richiamate si evince che la disciplina contrattuale delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Se, da un lato, le singole Aziende possono (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), in ogni caso esse devono garantire l'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, al fine di garantire il diritto di mensa espressamente riconosciuto dalla contrattazione collettiva a tutti i dirigenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma.
Posto che, come detto “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione”, risulta necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro dei dirigenti incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
Si rileva che, a norma dell'art.
8. D.lgs. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa
4 avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n.66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
In assenza di specifiche ed ulteriori disposizioni contrattuali nazionali e/o integrative, non sembra possibile richiedere presupposti ulteriori, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive, come sostenuto dall' resistente. CP_1
Orbene, l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale che effettua turni di durata continuativa superiore alle sei ore, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, ovvero il diritto ai buoni pasto.
5.- Nella fattispecie in esame, si rileva che l'orario di lavoro del dirigente ricorrente preveda turni giornalieri (diurni o notturni) di almeno 6 ore e 20 minuti, come peraltro previsto dal contratto collettivo (art. 27 CCNL Area Sanità 2019-2021) ed evincibile dalle tabelle presenze allegate in atti. Deve dunque riconoscersi il diritto della ricorrente a fruire del servizio mensa, qualora compatibile con l'articolazione del turno e l'espletamento del servizio, ovvero la fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
La ricorrente ha richiesto la corresponsione del buono pasto nel periodo compreso tra l'1.11.2019 e il 30.9.2024 con riguardo a n. 980 turni eccedenti le sei ore per i quali non le è stato riconosciuto il diritto alla fruizione della mensa (non istituita) né al godimento della pausa con modalità sostitutive o tramite erogazione del buono pasto. Con riferimento a tali turni, che dai fogli presenza allegati risultano essere pari a n. 956, e atteso il divieto di monetizzazione del buono pasto di cui al CCNL, in relazione ad essi va riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, l' Controparte_1
5 va condannata a risarcire a il danno da ella subito per aver dovuto provvedere Parte_1
a proprie spese al pasto unicamente nel periodo suindicato in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore tenendo conto del numero dei turni rilevati (n. 956 in luogo dei
980 chiesti) e del costo del pasto stabilito dal CCNL (€ 4,13 a carico del datore di lavoro sino al 31.3.2021 ed € 7,00 a partire dall'aprile 2021), che può essere agevolmente quantificato nella somma complessiva di € 5.717,88 ( di cui € 1.139,88 per il periodo dall'1.11.2019 al
31.3.2021 pari a n. 276 turni svolti per € 4,13 ed € 4.578,00 per il periodo dall'1.4.2021 al
30.9.2024 pari a n. 654 turni svolti per € 7,00).
La somma dovuta va maggiorata con interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, legge n.
724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree nei termini sopra esposti giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite. La restante quota si pone a carico dell' CP_3
e si liquida in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014,
[...]
modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di essa va concessa la distrazione in favore dei procuratori, avv.ti
Marta Mazzù e Alessandro Munafò, il quale hanno reso le prescritte dichiarazioni ex art. 93
c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 17.11.2024 nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e
[...]
disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' resistente al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.717,88 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra l'1.11.2019 e il 30.9.2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' convenuta alla rifusione di tre quarti delle spese di lite in CP_1
6 favore della ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 88,88 per rimborso tre quarti contributo unificato ed € 2.020,50 per tre quarti compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali, da distrarsi ex art. 93 in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Marta MAZZÙ e Alessandro MUNAFÒ, compensando la restante quota.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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