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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2024, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N.V.G. 5312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31/07/2024, assunto in decisione in data 23/10/2024 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato BORGONOVO BALLABIO RUGGERO ANTONIO ANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato LONGHI LARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I figli rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Entrambi i figli abiteranno pagina 1 di 5 prevalentemente con la madre, presso la casa coniugale sita in Seregno, Via Amatore Sciesa, 6, di proprietà della stessa.
3) Il SI , considerata l'età dei figli ( tra pochi mesi compirà 18 anni e Pt_1 Persona_1 Parte_3
16), concorderà direttamente con gli stessi i tempi e le modalità di visita e di frequentazione, garantendo
[...] almeno un incontro al mese.
4) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a Pt_1 Parte_2 partire dal mese di Agosto 2024 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 per ciascun figlio, automaticamente rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Ciascun genitore si farà carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Monza che si produce sottoscritto dai ricorrenti per piena conoscenza (doc. 3).
I coniugi concordano sin da ora che l'assegno unico sarà di esclusiva pertinenza della sig.ra la Parte_2 quale provvederà ad inoltrare la relativa istanza, valendo la sottoscrizione del presente atto quale espressa autorizzazione in tal senso. Il SI verserà inoltre alla SIa non appena possibile e Pt_1 Parte_2 comunque non oltre il 31/12/2024 l'importo di € 1.500,00 per quanto non versato, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nei mesi di maggio, giugno e luglio. Il SI si farà inoltre carico di provvedere Pt_1 direttamente alle spese di iscrizione dei figli a scuola per l'anno scolastico 2024/2025 (€ 347,00) ed al pagamento delle ripetizioni sino ad oggi seguite da (€ 190,00); Parte_3
5) Il SI ha un reddito annuo medio pari ad € 16.000,00 (doc. 4), mentre quello della SIa Pt_1 ammonta a circa € 25.000,00 (doc. 5); Parte_2
6) Il SI si impegna a spostare la propria residenza anagrafica entro e non oltre il 30/08/2024 ed a Pt_1 chiudere il conto corrente cointestato acceso presso Fineco Bank entro e non oltre il 31/12/2024 (il cui saldo
è attualmente pari ad € 6,68 – sei/sessantotto euro). Le parti convengono che qualora una o più operazioni disposte sul conto corrente cointestato dal 26/07/24 all'estinzione dovessero comportare un saldo negativo del conto corrente stesso, il coniuge che ha disposto la/le operazione/i ne risponderà integralmente e sarà tenuto in via esclusiva al pagamento di quanto eventualmente necessario per poter addivenire alla chiusura del conto medesimo, manlevando l'altro da ogni conseguenza possa derivare.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di aver prima d'ora risolto ogni questione economica.
8) Posto che le parti hanno già raggiunto l'intesa sui contenuti delle condizioni di separazione le stesse prestano vicendevolmente il consenso ad attuare le predette condizioni sin dalla data di sottoscrizione del ricorso.
9) Le parti danno atto che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi ad oggetto le medesime domande e/o domande connesse;
pagina 2 di 5 10) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio da parte delle Autorità Amministrative dei documenti validi per l'espatrio, per loro e per i minori.
11) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza di separazione.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti
CHIEDONO INOLTRE
Che decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., la causa venga rimessa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
L'Ill.mo Tribunale
P R O N U N C I sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
A. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Giussano;
B. Nulla disporre in merito all'affidamento di che nel frattempo sarà divenuto Persona_1 maggiorenne;
C. Disporre che la figlia minore, rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Parte_3 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Disporre che abiti prevalentemente con la madre, presso la casa coniugale sita in Seregno, Via Amatore Parte_3
Sciesa, 6, di proprietà della stessa.
D. Disporre che iI SI , in considerazione dell'età della figlia minore (nata il [...]), concordi Pt_1 direttamente con la stessa i tempi e le modalità di visita e di frequentazione, garantendo almeno un incontro al mese.
E. Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 Pt_1 Parte_2 per ciascun figlio, automaticamente rivalutabile annualmente a far data da luglio 2025, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi.
Disporre che ciascun genitore si faccia carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Monza.
Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
pagina 3 di 5 F. Preso atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, nulla disporre sul punto
G. I ricorrenti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
29.04.2005 a Giussano (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (04.01.2007) e (09.09.2008); Persona_1 Parte_3
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 23.10.2024;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni Parte_2 di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Giussano (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 12, Parte II, Serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 ottobre 2024
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31/07/2024, assunto in decisione in data 23/10/2024 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato BORGONOVO BALLABIO RUGGERO ANTONIO ANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato LONGHI LARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I figli rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Entrambi i figli abiteranno pagina 1 di 5 prevalentemente con la madre, presso la casa coniugale sita in Seregno, Via Amatore Sciesa, 6, di proprietà della stessa.
3) Il SI , considerata l'età dei figli ( tra pochi mesi compirà 18 anni e Pt_1 Persona_1 Parte_3
16), concorderà direttamente con gli stessi i tempi e le modalità di visita e di frequentazione, garantendo
[...] almeno un incontro al mese.
4) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a Pt_1 Parte_2 partire dal mese di Agosto 2024 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 per ciascun figlio, automaticamente rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Ciascun genitore si farà carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Monza che si produce sottoscritto dai ricorrenti per piena conoscenza (doc. 3).
I coniugi concordano sin da ora che l'assegno unico sarà di esclusiva pertinenza della sig.ra la Parte_2 quale provvederà ad inoltrare la relativa istanza, valendo la sottoscrizione del presente atto quale espressa autorizzazione in tal senso. Il SI verserà inoltre alla SIa non appena possibile e Pt_1 Parte_2 comunque non oltre il 31/12/2024 l'importo di € 1.500,00 per quanto non versato, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nei mesi di maggio, giugno e luglio. Il SI si farà inoltre carico di provvedere Pt_1 direttamente alle spese di iscrizione dei figli a scuola per l'anno scolastico 2024/2025 (€ 347,00) ed al pagamento delle ripetizioni sino ad oggi seguite da (€ 190,00); Parte_3
5) Il SI ha un reddito annuo medio pari ad € 16.000,00 (doc. 4), mentre quello della SIa Pt_1 ammonta a circa € 25.000,00 (doc. 5); Parte_2
6) Il SI si impegna a spostare la propria residenza anagrafica entro e non oltre il 30/08/2024 ed a Pt_1 chiudere il conto corrente cointestato acceso presso Fineco Bank entro e non oltre il 31/12/2024 (il cui saldo
è attualmente pari ad € 6,68 – sei/sessantotto euro). Le parti convengono che qualora una o più operazioni disposte sul conto corrente cointestato dal 26/07/24 all'estinzione dovessero comportare un saldo negativo del conto corrente stesso, il coniuge che ha disposto la/le operazione/i ne risponderà integralmente e sarà tenuto in via esclusiva al pagamento di quanto eventualmente necessario per poter addivenire alla chiusura del conto medesimo, manlevando l'altro da ogni conseguenza possa derivare.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di aver prima d'ora risolto ogni questione economica.
8) Posto che le parti hanno già raggiunto l'intesa sui contenuti delle condizioni di separazione le stesse prestano vicendevolmente il consenso ad attuare le predette condizioni sin dalla data di sottoscrizione del ricorso.
9) Le parti danno atto che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi ad oggetto le medesime domande e/o domande connesse;
pagina 2 di 5 10) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio da parte delle Autorità Amministrative dei documenti validi per l'espatrio, per loro e per i minori.
11) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza di separazione.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti
CHIEDONO INOLTRE
Che decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., la causa venga rimessa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
L'Ill.mo Tribunale
P R O N U N C I sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
A. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Giussano;
B. Nulla disporre in merito all'affidamento di che nel frattempo sarà divenuto Persona_1 maggiorenne;
C. Disporre che la figlia minore, rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Parte_3 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Disporre che abiti prevalentemente con la madre, presso la casa coniugale sita in Seregno, Via Amatore Parte_3
Sciesa, 6, di proprietà della stessa.
D. Disporre che iI SI , in considerazione dell'età della figlia minore (nata il [...]), concordi Pt_1 direttamente con la stessa i tempi e le modalità di visita e di frequentazione, garantendo almeno un incontro al mese.
E. Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 Pt_1 Parte_2 per ciascun figlio, automaticamente rivalutabile annualmente a far data da luglio 2025, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi.
Disporre che ciascun genitore si faccia carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Monza.
Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
pagina 3 di 5 F. Preso atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, nulla disporre sul punto
G. I ricorrenti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
29.04.2005 a Giussano (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (04.01.2007) e (09.09.2008); Persona_1 Parte_3
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 23.10.2024;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni Parte_2 di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Giussano (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 12, Parte II, Serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 ottobre 2024
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 5 di 5