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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1425/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1425 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) - (c.f. ) - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) - (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
i come C.F._4 Parte_5 C.F._5 in atti dall'Avv. MARINARI ELISABETTA, con domicilio eletto in VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI CARPINI, 21 - FIRENZE
RICORRENTI
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. VETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e dall'Avv. DI GIROLAMO ORIANA, con domicilio eletto in VIA CAVOUR, 80 FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro privato - retribuzione feriale. Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 05/05/2023 , , Parte_1 Parte_2
, e , tutti dipendenti di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1 rispettivamente dal 29/05/2003 ( e , dal 1/11/2001 ( e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 dal 12/04/2006 ( - attualmente inquadrati nel Livello Professionale B – Tecnici Pt_5 Specializzati, Figura Professionale Capo Treno – posizione retributiva B1 del CCNL della Mobilità 16/12/2016, e tutti in servizio, con le mansioni di cui all'anzidetta qualifica, presso la Controparte_2
, hanno adito, in contraddittorio con , il Tribunale di Firenze in
[...] CP_1 funzione di Giudice del Lavoro chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
<< Previa dichiarazione di nullità per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, o comunque, sempre per una interpretazione del diritto interno e della normativa contrattuale conforme al diritto comunitario come richiamato negli atti depositati di cui al pendente giudizio, previo/a eventuale annullamento/disapplicazione del combinato disposto degli articoli 25, punto 6, 63, punto 1.1 e punto 1.2, del CCNL 16/04/2003, che limitano il computo dei giorni di ferie al minimo contrattuale, agli aumenti periodici di anzianità, agli assegni ad personam, all'indennità di funzione al salario professionale e all'indennità di turno, dell'art. 31.6 del CCNL Mobilità/Area AF 2012 (dal 01/01/2017 art. 30.6 CCNL Mobilità/Area AF 2016) laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale d Gruppo FS 2012 e 2016 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere ai per i giorni di Parte_6 assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 4,50; e dell'art. 77.2.4 del CCNL Mobilità/Area AF 2012 e 2016 nella parte in cui esclude la debenza del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie:
1. accertare e dichiarare il diritto di ciascun Ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali, per ogni giorno di ferie, dal 18 Luglio 2007 e sino alla data della sentenza, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile, come riferito in narrativa e come meglio indicato/specificato/calcolato nelle perizie prodotte: voce 0547 – Indennità scorta vetture eccedenti (Ind.scorta vetture eccedenti); voce 0790 – Indennità di Utilizzazione Professionale/riserva traghettamenti tradotte manovre (Ind.Riserva); voce 0944 – Indennità di Utilizzazione Professionale per il personale di bordo in scorta diurna (IUP PDB Scorte Diurna); voce 0945 – Indennità di Utilizzazione Professionale per il personale di bordo in scorta notturna (IUP PDB Scorte Notturna); voce 0969 – Indennità di Utilizzazione Professionale per il personale di bordo in scorta diurna (IUP PDB Scorte Diurna); voce 0970 – Indennità di Utilizzazione Professionale per il personale di bordo in scorta notturna (IUP PDB Scorte Notturna); voce 0991 – Indennità Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza (As.res.Intern NO Rip. F. R); voce 0992 – Indennità Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza (As.res.Intern SI Rip. F. R); voce 0AD0 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo DIURNA EQUIPAGGIO AGENTE SOLO (IUP PDB scorte Diur.Eq.Ag.); voce 0AD1 - Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo NOTTURNA EQUIPAGGIO AGENTE SOLO (IUP PDB Scorta Nott.Eq.Ag.solo).
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2.Condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento in favore dei Ricorrenti delle seguenti somme: ALONGI ELEONORA: € 5.755,29 per differenze retributive;
− : € 4.647,38 per differenze retributive;
− Parte_2 Parte_3
: € 7.147,59 per differenze retributive;
− : € 7.919,71 per
[...] Parte_4 differenze retributive;
− : € 8.921,13 per differenze retributive;
come da Parte_5 conteggi alternativi prodotti, redatti in data 11/11/2024, salve le successive ulteriori maturate e maturande per gli stessi titoli fino all'emananda sentenza, e anche dopo, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato;
o comunque delle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dì dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 420 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.;
3. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse non sussistente la sospensione del decorso della prescrizione estintiva quinquennale, condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento in favore dei Ricorrenti delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel quinquennio anteriore alla data di notifica del presente ricorso fino all'emananda sentenza, e anche dopo, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ai sensi degli artt. 420 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.;
4. In ogni caso, considerato che l'importo di TFR spettante al lavoratore viene calcolato sulla base della retribuzione annua da quest'ultimo percepita, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di ciascun Ricorrente ad un ricalcolo della quota di TFR accantonata mensilmente per ogni anno lavorativo interessato dal presente ricorso;
5. In conseguenza di quanto ai punti che precedono, condannare la parte convenuta a versare in favore di ciascun Ricorrente, a titolo di maggior accantonamento a TFR, le somme per ciascuno indicate: − ALONGI ELEONORA: € 426,32 per TFR;
− : € 344,25 per TFR;
: € 529,45 Parte_2 Parte_3
TFR; : € 586,65 per TFR;
- : € 660,82 per TFR;
come Parte_4 Parte_5 da conteggi alternativi prodotti, redatti in data 11/11/2024, salve le successive ulteriori somme maturate e maturande fino all'emananda sentenza, e anche dopo, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato;
o le somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, il tutto sempre oltre le rivalutazioni annue previste dalla L. n. 297/82, dal dì del dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 420 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.;
6. Per l'effetto delle domande che precedono, condannare la parte convenuta a rifondere ai Ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi oltre alle spese legali anticipate, come risultanti dalle fatture quietanzate prodotte per ciascuno di essi, (spese per raccolta documentazione e conteggi pari a complessivi € 575,20 a Lavoratore), oltre alla rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari a € 259,00;
7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre CAP e spese generali come per legge;
8. Quanto sopra, con riserva di azione per i periodi successivi a quelli oggetto di perizia in caso di mancato spontaneo adempimento di parte convenuta>>.
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, ritualmente costituitasi ha concluso chiedendo l'integrale rigetto CP_1 della domanda;
ha eccepito subordinatamente l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., << delle pretese economiche dei ricorrenti alle decadenze descritte al paragrafo XIII che precede o ad altra decorrenza che il Tribunale accerterà; in ogni caso limitando per tutti i ricorrenti il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario “protette” dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP ad importo fisso (e. 12,80 per ogni giornata di ferie) che ha pacificamente corrisposto CP_1 nelle giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto ai ricorrenti.
Ove il Tribunale ritenga di dover rigettare allo stato degli atti l'eccezione di prescrizione, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 ed all'art. L. 92/2012, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori;
in subordine, ove codesto Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 decreto legislativo n. 66/2003, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011,
e altri c. British Airways plc, causa C- 155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, Per_1 39 e 41 Cost.; ancora in via subordinata, in ipotesi dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità con-tenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi ritenuti dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate;
in ipotesi di accoglimento del ricorso, per quanto dedotto al superiore paragrafo XV accertare e dichiarare anche la nullità delle clausole che disciplinano le indennità rivendicate e conseguentemente escludere ogni spettanza in generale di tali indennità e tanto meno la incidenza di queste sulla retribuzione feriale;
rigettare dunque le domande dei ricorrenti in quanto assorbite dagli importi da loro dovuti in restituzione dai lavoratori per l'indebita corresponsione delle somme previste dalla normativa travolta da nullità complessiva delle clausole in materia. Con vittoria di spese e onorari di causa>>.
In assenza di ulteriore attività istruttoria la causa, sulla scorta della documentazione acquisita, è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi in forma scritta.
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2. - La vicenda in esame è stata già esaminata, nei suoi punti nodali, e decisa in analoghe controversie da questo Tribunale come dalla stessa Corte territoriale, sulla base dei medesimi principi di diritto da ultimo richiamati e ribaditi da Cass. n. 14089/2024 che qui si riporta nella motivazione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
<<
5. Questa Corte (come anche rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta) ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Schultz- Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, ; CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Per_1 Parte_7
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. .
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel Per_2 periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 10.Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 11.Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo
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pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13.Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 14.La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 15.In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 16.Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 17.La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 18. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che
“l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); Parte_7 che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo
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conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
“una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41), 19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 20.In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.>>.
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione già in risalenti occasioni ( cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425; Cass.23/06/2022 n. 20216; Cass. 26/06/2023 n. 18160), ragione per cui non v'è alcun motivo per dissentirne.
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti.
3. - Nel caso che ci occupa i ricorrenti chiedono che nella retribuzione feriale si tenga conto delle seguenti indennità: Indennità di Utilizzazione Professionale, - nelle diverse componenti dell'indennità di scorta diurna e notturna e dell'indennità di riserva (IUP variabile) e dell'indennità PDM lavoro (IUP fissa)-, indennità di scorta vetture eccedenti e indennità di assenza dalla residenza.
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Nello specifico si richiede la valorizzazione delle seguenti voci retributive:
- 0547: indennità attribuita al capotreno quando nel convoglio scortato sono presenti vetture in eccedenza (limiti stabiliti a livello aziendale);
- 0790: indennità attribuita al PdB – Personale Di Bordo (prevista sia per il Capotreno che per il Macchinista) per la messa a disposizione a terra presso l'impianto (a disposizione per coprire eventuali mancanze dell'ultimo minuto);
- 0944/0969: indennità di utilizzazione professionale per il personale di bordo in scorta diurna;
- 0945/0970: stessa della precedente per la scorta notturna;
- 0AD0: Indennità utilizzazione Professionale Personale di Bordo Diurna Equipaggio Agente Solo, prevista quando c'è un solo macchinista ed il capotreno deve stare in cabina di guida insieme al macchinista (e vigilare con lui sui segnalamenti aperti o chiusi);
- 0AD1: Indennità utilizzazione Professionale Personale di Bordo Notturna Equipaggio Agente Solo (è la stessa che precede, ma riferita al servizio notturno).
- 0991 - As.res.Intern NO Rip. F.R: questa è un'indennità per Assenza dalla residenza di lavoro riposo fuori residenza, comunemente detta "diaria". Viene Pt_8 percepita per le ore in cui il personale è lontano dall'impianto di residenza in turni che prevedono inizio e fine lavoro nello stesso giorno nello stesso impianto.
- 0992 - As.res.Intern SI Rip. F.R: anche questa è un'indennità per Assenza dalla residenza di lavoro CON riposo Fuori Residenza ("diaria"). È percepita per le ore in cui il personale è lontano dall'impianto di residenza in turni che prevedono un "pernotto" fuori residenza in due giorni solari. 3.1. - Indennità di utilizzazione professionale.
L'indennità di utilizzazione professionale è disciplinata dall'art 31 CCA.
Per il personale di bordo ( quali gli odierni ricorrenti) è prevista una parte fissa del valore giornaliero di € 4,50 per i capo treno che viene corrisposta per ogni giorno di presenza in servizio “in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6 ( assenze non retribuite e prime 7 giornate di assenza per malattia ndr) e che quindi viene corrisposta durante le assenze per ferie retribuite ( cfr art 31.5 CCA).
E' prevista inoltre una parte variabile connessa all'attività di “scorta” e all'attività di riserva, entrambe prestazioni caratteristiche dei capi treni, considerate dalla Contrattazione collettiva a tutti gli effetti attività lavorativa ( cfr art 28 CCNl 2012) e quindi strettamente connesse alle mansioni.
Alla luce di quanto sin qui motivato, dunque, l'IUP ( anche nella sua parte variabile) ha tutte le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria per essere calcolata nel computo della retribuzione feriale, ma il calcolo del dovuto deve essere effettuato previa deduzione di € 4,50 di IUP giornaliera già riconosciuta per ogni giorno di ferie ex art 31.5 CCA.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche), dunque, sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di
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utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
3.2. - Indennità assenza dalla residenza
Quanto all''indennità di assenza dalla residenza si richiama quanto già motivato dal Tribunale di Firenze (Sentenza n. 221/23 richiamata ai sensi dell'art 118 disp att cpc ), la suddetta indennità “espressamente circoscritta al solo personale mobile (art. 77, punti 2.1 CCNL), è riferita al fatto che suddetto personale (macchinisti e capitreno) svolge ordinariamente la propria prestazione in movimento e lontano dalla propria sede (senza quindi avere un luogo fisso di lavoro); essa rimanda alla nozione di
“assenza dalla residenza” contenuta all'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL ed è corrisposta in ragione delle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio. In questo senso, tale istituto si differenzia dalla indennità di trasferta disciplinata al punto 1 del medesimo art. 77, la quale è erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al “personale mobile”, qualora vengano inviati per esigenze temporanee di servizio fuori dal Comune della sede di lavoro.
Tale indennità, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta dal Giudice di legittimità come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. CP_1 14089/2024) nonché in analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
3.3. - Indennità scorta vetture eccedenti.
L'indennità in questione è prevista dall'art. 32 CCA FS 2012-2016 (“indennità scorta vetture eccedenti”), che ha confermato i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003 e cioè una indennità oraria pari ad € 1,15 per ogni carrozza come stabilito nei successivi punti 3.1 e 3.2, quando il lavoratore svolge le mansioni complete del Capo Servizi Treno, nel caso di parziale svolgimento delle mansioni di cui al precedente comma, o di servizio svolto su carrozze letto e cuccette, l'indennità da attribuirsi per ogni carrozza assegnata è di
€ 0,58. Il punto 3 prevede infatti che l'indennità sia corrisposta a seconda della tipologia di treni al capo Treno e al capo servizio a partire da una certa carrozza (esempio la terza e la quinta sugli Eurostar) oppure al solo Capo servizi treno per determinati treni in una determinata fascia oraria a partire da una certa vettura. L'indennità dunque appare legata ad un “incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e correlata “allo status personale e professionale del” Capo treno.
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In definitiva, si tratta di elementi variabili che senza dubbio rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia in quanto “intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” oppure “elementi collegati allo status personale e professionale”.
Le suddette voci retributive risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità - come, peraltro, emerge dall'esame delle buste paga allegate - e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Le medesime voci retributive sono, poi, connesse in modo intrinseco allo stato professionale del lavoratore ed all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi, dunque, obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali.
4. - Rispetto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva:
- che i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non prendono esplicitamente in questione i valori economici differenziali:
“la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione);
- anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendevano evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le due indennità prese in considerazione incidono sulla retribuzione mensile dei ricorrenti in misura decisamente non irrisoria;
- In ogni caso la natura sinallagmatica delle indennità fa sì che le stesse costituiscano retribuzione "proporzionata" all'impegno corrispondente richiesto, di talché, una volta che le parti sociali abbiano individuato una retribuzione proporzionata e sufficiente per compensare la prestazione offerta dal lavoratore subordinato nel periodo ordinario di lavoro, la stessa deve essere mantenuta anche nel momento feriale, pena la violazione dei principi di cui all'art. 36 Cost., applicabile
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anche alla retribuzione feriale garantita dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003.
In forza delle considerazioni che precedono, reiteratamente ribadite dalla giurisprudenza di legittimità, l'applicazione della normativa di fonte legale e contrattuale secondo l'interpretazione conforme ai principi eurounitari innanzi espressi si sottrae alle censure di incostituzionalità partitamente sollevate dalla difesa della società convenuta, che rimangono assorbite dalla motivazione che precede.
5. - Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre 2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda.
Le richieste dei ricorrenti risultano quindi accoglibili, nei limiti in cui esse sono circoscritte nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il 18.7.2012.
6. - Rispetto alla quantificazione si osserva che le differenze dovute devono essere calcolate sommando i compensi percepiti per i titoli suindicati nell'anno solare cui si riferiscono le ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo per come desumibili dal prospetto prodotto da parte ricorrente.
Ed in effetti i diversi dati forniti da parte convenuta non appaiono accettabili poiché dichiaratamente non tengono conto dei giorni di ferie fruiti allorquando i singolo ricorrenti “hanno avuto una utilizzazione diversa da quella a bordo treno”.
L'esclusione non appare corretta poiché delle due l'una:
- o i ricorrenti non hanno svolto nell'annualità in cui sono maturate le ferie alcuna attività a bordo treno e quindi non hanno maturato alcuna delle indennità di cui si discute;
- oppure hanno svolto tale attività, percependo le indennità che devono essere proporzionalmente conteggiate nei giorni di ferie.
Si ritiene che il divisore debba essere dato dai giorni di servizio effettivo ( non contestati) in quanto:
- le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo;
- il divisore 26 proposto da parte convenuta (sulla base della previsione dell'art. 68, punto 6, del CCNL) non appare applicabile, perché è un divisore convenzionale previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione e non per gli elementi variabili, che maturano solo in caso di lavoro effettivo;
cosicché il
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totale delle indennità percepite va correttamente diviso - non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma - per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti.
6.1. – Per come già altrove argomentato, con riferimento alla diffusa giurisprudenza di merito, più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi,
“potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%).
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). Parte_7
6.2. - A diverse conclusioni, infine, non può condure la deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì.
Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto ben al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi da ultimo elaborati dagli
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stessi lavoratori – neppure specificamente contestati dalla società convenuta - comunque sono stati sviluppati pressoché sotto tale numero.
Per converso, non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti, considerato che le deduzioni della Società riguardanti la fruizione di un numero di giorni maggiore sono state sviluppate sulla base di un mero prospetto di formazione unilaterale.
6.3. - Ne consegue che, sulla base dei conteggi depositati dai ricorrenti, per come rielaborati nelle note depositate in data 8 gennaio 2025 ( sottraendo le somme richieste a titolo di IUP fissa poiché – accogliendo le deduzioni della società resistente
- l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera è già compresa nel calcolo della retribuzione per ferie) - conteggi che ben possono essere recepiti, anche per ragioni di economia processuale, dal Tribunale - il diritto dei restanti ricorrenti al pagamento delle differenze retributive, nei limiti degli importi non prescritti in relazione alle annualità dal 2007 sino alla data del ricorso, d può essere quantificato nei seguenti importi ( immediatamente esigibili) :
- : € 4.821,00; Parte_1
- : € 3.783.48; Parte_2
- : € 6.312,00; Parte_3
- : € 7.019,21; Parte_4
- : € 7.581,45 Parte_5
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Delle suddette differenze dovrà essere tenuto conto nel calcolo della retribuzione differita nella misura indicata nei conteggi dell'8 gennaio 2025, con decorrenza dal 19.7.2007.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato e con le maggiorazioni ex art. 4, co. 2 d.m. 55/2014 e succ. m.i.. I ricorrenti hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte pari ad € 150 ciascuno, cosi rideterminata la somma richiesta, in quanto ritenuta eccessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara la nullità dell'art. 31.5 Contratto 2012 nella CP_3 parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 4,50, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77.2.4 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza e l'indennità di scorta vetture eccedenti dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, e dell'art. 25.6 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e dell'art. 30.6 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 nella parte in cui limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati.
- Accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di
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utilizzazione professionale e dell'indennità scorta vetture eccedenti previste dalle disposizioni collettive di cui al ricorso;
per l'effetto condanna , a CP_1 corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme:
- : € 4.821,00; - : € 3.783.48; - : € Parte_1 Parte_2 Parte_3 6.312,00; - : € 7.019,21; - : € 7.581,45; il tutto oltre interessi Parte_4 Parte_5 legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
- Condanna, infine, la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.600,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, degli esborsi per ctp, pari ad € 150 in favore di ciascun ricorrente vittorioso, e del CU per € 259,00, oltre Iva e cpa come per legge.
Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO HI
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1425 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) - (c.f. ) - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) - (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
i come C.F._4 Parte_5 C.F._5 in atti dall'Avv. MARINARI ELISABETTA, con domicilio eletto in VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI CARPINI, 21 - FIRENZE
RICORRENTI
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. VETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e dall'Avv. DI GIROLAMO ORIANA, con domicilio eletto in VIA CAVOUR, 80 FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro privato - retribuzione feriale. Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 05/05/2023 , , Parte_1 Parte_2
, e , tutti dipendenti di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1 rispettivamente dal 29/05/2003 ( e , dal 1/11/2001 ( e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 dal 12/04/2006 ( - attualmente inquadrati nel Livello Professionale B – Tecnici Pt_5 Specializzati, Figura Professionale Capo Treno – posizione retributiva B1 del CCNL della Mobilità 16/12/2016, e tutti in servizio, con le mansioni di cui all'anzidetta qualifica, presso la Controparte_2
, hanno adito, in contraddittorio con , il Tribunale di Firenze in
[...] CP_1 funzione di Giudice del Lavoro chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
<< Previa dichiarazione di nullità per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, o comunque, sempre per una interpretazione del diritto interno e della normativa contrattuale conforme al diritto comunitario come richiamato negli atti depositati di cui al pendente giudizio, previo/a eventuale annullamento/disapplicazione del combinato disposto degli articoli 25, punto 6, 63, punto 1.1 e punto 1.2, del CCNL 16/04/2003, che limitano il computo dei giorni di ferie al minimo contrattuale, agli aumenti periodici di anzianità, agli assegni ad personam, all'indennità di funzione al salario professionale e all'indennità di turno, dell'art. 31.6 del CCNL Mobilità/Area AF 2012 (dal 01/01/2017 art. 30.6 CCNL Mobilità/Area AF 2016) laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale d Gruppo FS 2012 e 2016 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere ai per i giorni di Parte_6 assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 4,50; e dell'art. 77.2.4 del CCNL Mobilità/Area AF 2012 e 2016 nella parte in cui esclude la debenza del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie:
1. accertare e dichiarare il diritto di ciascun Ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali, per ogni giorno di ferie, dal 18 Luglio 2007 e sino alla data della sentenza, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile, come riferito in narrativa e come meglio indicato/specificato/calcolato nelle perizie prodotte: voce 0547 – Indennità scorta vetture eccedenti (Ind.scorta vetture eccedenti); voce 0790 – Indennità di Utilizzazione Professionale/riserva traghettamenti tradotte manovre (Ind.Riserva); voce 0944 – Indennità di Utilizzazione Professionale per il personale di bordo in scorta diurna (IUP PDB Scorte Diurna); voce 0945 – Indennità di Utilizzazione Professionale per il personale di bordo in scorta notturna (IUP PDB Scorte Notturna); voce 0969 – Indennità di Utilizzazione Professionale per il personale di bordo in scorta diurna (IUP PDB Scorte Diurna); voce 0970 – Indennità di Utilizzazione Professionale per il personale di bordo in scorta notturna (IUP PDB Scorte Notturna); voce 0991 – Indennità Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza (As.res.Intern NO Rip. F. R); voce 0992 – Indennità Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza (As.res.Intern SI Rip. F. R); voce 0AD0 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo DIURNA EQUIPAGGIO AGENTE SOLO (IUP PDB scorte Diur.Eq.Ag.); voce 0AD1 - Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo NOTTURNA EQUIPAGGIO AGENTE SOLO (IUP PDB Scorta Nott.Eq.Ag.solo).
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2.Condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento in favore dei Ricorrenti delle seguenti somme: ALONGI ELEONORA: € 5.755,29 per differenze retributive;
− : € 4.647,38 per differenze retributive;
− Parte_2 Parte_3
: € 7.147,59 per differenze retributive;
− : € 7.919,71 per
[...] Parte_4 differenze retributive;
− : € 8.921,13 per differenze retributive;
come da Parte_5 conteggi alternativi prodotti, redatti in data 11/11/2024, salve le successive ulteriori maturate e maturande per gli stessi titoli fino all'emananda sentenza, e anche dopo, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato;
o comunque delle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dì dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 420 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.;
3. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse non sussistente la sospensione del decorso della prescrizione estintiva quinquennale, condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento in favore dei Ricorrenti delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel quinquennio anteriore alla data di notifica del presente ricorso fino all'emananda sentenza, e anche dopo, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ai sensi degli artt. 420 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.;
4. In ogni caso, considerato che l'importo di TFR spettante al lavoratore viene calcolato sulla base della retribuzione annua da quest'ultimo percepita, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di ciascun Ricorrente ad un ricalcolo della quota di TFR accantonata mensilmente per ogni anno lavorativo interessato dal presente ricorso;
5. In conseguenza di quanto ai punti che precedono, condannare la parte convenuta a versare in favore di ciascun Ricorrente, a titolo di maggior accantonamento a TFR, le somme per ciascuno indicate: − ALONGI ELEONORA: € 426,32 per TFR;
− : € 344,25 per TFR;
: € 529,45 Parte_2 Parte_3
TFR; : € 586,65 per TFR;
- : € 660,82 per TFR;
come Parte_4 Parte_5 da conteggi alternativi prodotti, redatti in data 11/11/2024, salve le successive ulteriori somme maturate e maturande fino all'emananda sentenza, e anche dopo, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato;
o le somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, il tutto sempre oltre le rivalutazioni annue previste dalla L. n. 297/82, dal dì del dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 420 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.;
6. Per l'effetto delle domande che precedono, condannare la parte convenuta a rifondere ai Ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi oltre alle spese legali anticipate, come risultanti dalle fatture quietanzate prodotte per ciascuno di essi, (spese per raccolta documentazione e conteggi pari a complessivi € 575,20 a Lavoratore), oltre alla rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari a € 259,00;
7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre CAP e spese generali come per legge;
8. Quanto sopra, con riserva di azione per i periodi successivi a quelli oggetto di perizia in caso di mancato spontaneo adempimento di parte convenuta>>.
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, ritualmente costituitasi ha concluso chiedendo l'integrale rigetto CP_1 della domanda;
ha eccepito subordinatamente l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., << delle pretese economiche dei ricorrenti alle decadenze descritte al paragrafo XIII che precede o ad altra decorrenza che il Tribunale accerterà; in ogni caso limitando per tutti i ricorrenti il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario “protette” dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP ad importo fisso (e. 12,80 per ogni giornata di ferie) che ha pacificamente corrisposto CP_1 nelle giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto ai ricorrenti.
Ove il Tribunale ritenga di dover rigettare allo stato degli atti l'eccezione di prescrizione, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 ed all'art. L. 92/2012, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori;
in subordine, ove codesto Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 decreto legislativo n. 66/2003, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011,
e altri c. British Airways plc, causa C- 155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, Per_1 39 e 41 Cost.; ancora in via subordinata, in ipotesi dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità con-tenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi ritenuti dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate;
in ipotesi di accoglimento del ricorso, per quanto dedotto al superiore paragrafo XV accertare e dichiarare anche la nullità delle clausole che disciplinano le indennità rivendicate e conseguentemente escludere ogni spettanza in generale di tali indennità e tanto meno la incidenza di queste sulla retribuzione feriale;
rigettare dunque le domande dei ricorrenti in quanto assorbite dagli importi da loro dovuti in restituzione dai lavoratori per l'indebita corresponsione delle somme previste dalla normativa travolta da nullità complessiva delle clausole in materia. Con vittoria di spese e onorari di causa>>.
In assenza di ulteriore attività istruttoria la causa, sulla scorta della documentazione acquisita, è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi in forma scritta.
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2. - La vicenda in esame è stata già esaminata, nei suoi punti nodali, e decisa in analoghe controversie da questo Tribunale come dalla stessa Corte territoriale, sulla base dei medesimi principi di diritto da ultimo richiamati e ribaditi da Cass. n. 14089/2024 che qui si riporta nella motivazione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
<<
5. Questa Corte (come anche rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta) ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Schultz- Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, ; CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Per_1 Parte_7
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. .
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel Per_2 periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 10.Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 11.Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo
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pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13.Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 14.La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 15.In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 16.Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 17.La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 18. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che
“l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); Parte_7 che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo
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conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
“una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41), 19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 20.In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.>>.
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione già in risalenti occasioni ( cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425; Cass.23/06/2022 n. 20216; Cass. 26/06/2023 n. 18160), ragione per cui non v'è alcun motivo per dissentirne.
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti.
3. - Nel caso che ci occupa i ricorrenti chiedono che nella retribuzione feriale si tenga conto delle seguenti indennità: Indennità di Utilizzazione Professionale, - nelle diverse componenti dell'indennità di scorta diurna e notturna e dell'indennità di riserva (IUP variabile) e dell'indennità PDM lavoro (IUP fissa)-, indennità di scorta vetture eccedenti e indennità di assenza dalla residenza.
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Nello specifico si richiede la valorizzazione delle seguenti voci retributive:
- 0547: indennità attribuita al capotreno quando nel convoglio scortato sono presenti vetture in eccedenza (limiti stabiliti a livello aziendale);
- 0790: indennità attribuita al PdB – Personale Di Bordo (prevista sia per il Capotreno che per il Macchinista) per la messa a disposizione a terra presso l'impianto (a disposizione per coprire eventuali mancanze dell'ultimo minuto);
- 0944/0969: indennità di utilizzazione professionale per il personale di bordo in scorta diurna;
- 0945/0970: stessa della precedente per la scorta notturna;
- 0AD0: Indennità utilizzazione Professionale Personale di Bordo Diurna Equipaggio Agente Solo, prevista quando c'è un solo macchinista ed il capotreno deve stare in cabina di guida insieme al macchinista (e vigilare con lui sui segnalamenti aperti o chiusi);
- 0AD1: Indennità utilizzazione Professionale Personale di Bordo Notturna Equipaggio Agente Solo (è la stessa che precede, ma riferita al servizio notturno).
- 0991 - As.res.Intern NO Rip. F.R: questa è un'indennità per Assenza dalla residenza di lavoro riposo fuori residenza, comunemente detta "diaria". Viene Pt_8 percepita per le ore in cui il personale è lontano dall'impianto di residenza in turni che prevedono inizio e fine lavoro nello stesso giorno nello stesso impianto.
- 0992 - As.res.Intern SI Rip. F.R: anche questa è un'indennità per Assenza dalla residenza di lavoro CON riposo Fuori Residenza ("diaria"). È percepita per le ore in cui il personale è lontano dall'impianto di residenza in turni che prevedono un "pernotto" fuori residenza in due giorni solari. 3.1. - Indennità di utilizzazione professionale.
L'indennità di utilizzazione professionale è disciplinata dall'art 31 CCA.
Per il personale di bordo ( quali gli odierni ricorrenti) è prevista una parte fissa del valore giornaliero di € 4,50 per i capo treno che viene corrisposta per ogni giorno di presenza in servizio “in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6 ( assenze non retribuite e prime 7 giornate di assenza per malattia ndr) e che quindi viene corrisposta durante le assenze per ferie retribuite ( cfr art 31.5 CCA).
E' prevista inoltre una parte variabile connessa all'attività di “scorta” e all'attività di riserva, entrambe prestazioni caratteristiche dei capi treni, considerate dalla Contrattazione collettiva a tutti gli effetti attività lavorativa ( cfr art 28 CCNl 2012) e quindi strettamente connesse alle mansioni.
Alla luce di quanto sin qui motivato, dunque, l'IUP ( anche nella sua parte variabile) ha tutte le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria per essere calcolata nel computo della retribuzione feriale, ma il calcolo del dovuto deve essere effettuato previa deduzione di € 4,50 di IUP giornaliera già riconosciuta per ogni giorno di ferie ex art 31.5 CCA.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche), dunque, sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di
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utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
3.2. - Indennità assenza dalla residenza
Quanto all''indennità di assenza dalla residenza si richiama quanto già motivato dal Tribunale di Firenze (Sentenza n. 221/23 richiamata ai sensi dell'art 118 disp att cpc ), la suddetta indennità “espressamente circoscritta al solo personale mobile (art. 77, punti 2.1 CCNL), è riferita al fatto che suddetto personale (macchinisti e capitreno) svolge ordinariamente la propria prestazione in movimento e lontano dalla propria sede (senza quindi avere un luogo fisso di lavoro); essa rimanda alla nozione di
“assenza dalla residenza” contenuta all'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL ed è corrisposta in ragione delle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio. In questo senso, tale istituto si differenzia dalla indennità di trasferta disciplinata al punto 1 del medesimo art. 77, la quale è erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al “personale mobile”, qualora vengano inviati per esigenze temporanee di servizio fuori dal Comune della sede di lavoro.
Tale indennità, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta dal Giudice di legittimità come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. CP_1 14089/2024) nonché in analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
3.3. - Indennità scorta vetture eccedenti.
L'indennità in questione è prevista dall'art. 32 CCA FS 2012-2016 (“indennità scorta vetture eccedenti”), che ha confermato i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003 e cioè una indennità oraria pari ad € 1,15 per ogni carrozza come stabilito nei successivi punti 3.1 e 3.2, quando il lavoratore svolge le mansioni complete del Capo Servizi Treno, nel caso di parziale svolgimento delle mansioni di cui al precedente comma, o di servizio svolto su carrozze letto e cuccette, l'indennità da attribuirsi per ogni carrozza assegnata è di
€ 0,58. Il punto 3 prevede infatti che l'indennità sia corrisposta a seconda della tipologia di treni al capo Treno e al capo servizio a partire da una certa carrozza (esempio la terza e la quinta sugli Eurostar) oppure al solo Capo servizi treno per determinati treni in una determinata fascia oraria a partire da una certa vettura. L'indennità dunque appare legata ad un “incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e correlata “allo status personale e professionale del” Capo treno.
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In definitiva, si tratta di elementi variabili che senza dubbio rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia in quanto “intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” oppure “elementi collegati allo status personale e professionale”.
Le suddette voci retributive risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità - come, peraltro, emerge dall'esame delle buste paga allegate - e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Le medesime voci retributive sono, poi, connesse in modo intrinseco allo stato professionale del lavoratore ed all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi, dunque, obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali.
4. - Rispetto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva:
- che i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non prendono esplicitamente in questione i valori economici differenziali:
“la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione);
- anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendevano evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le due indennità prese in considerazione incidono sulla retribuzione mensile dei ricorrenti in misura decisamente non irrisoria;
- In ogni caso la natura sinallagmatica delle indennità fa sì che le stesse costituiscano retribuzione "proporzionata" all'impegno corrispondente richiesto, di talché, una volta che le parti sociali abbiano individuato una retribuzione proporzionata e sufficiente per compensare la prestazione offerta dal lavoratore subordinato nel periodo ordinario di lavoro, la stessa deve essere mantenuta anche nel momento feriale, pena la violazione dei principi di cui all'art. 36 Cost., applicabile
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anche alla retribuzione feriale garantita dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003.
In forza delle considerazioni che precedono, reiteratamente ribadite dalla giurisprudenza di legittimità, l'applicazione della normativa di fonte legale e contrattuale secondo l'interpretazione conforme ai principi eurounitari innanzi espressi si sottrae alle censure di incostituzionalità partitamente sollevate dalla difesa della società convenuta, che rimangono assorbite dalla motivazione che precede.
5. - Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre 2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda.
Le richieste dei ricorrenti risultano quindi accoglibili, nei limiti in cui esse sono circoscritte nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il 18.7.2012.
6. - Rispetto alla quantificazione si osserva che le differenze dovute devono essere calcolate sommando i compensi percepiti per i titoli suindicati nell'anno solare cui si riferiscono le ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo per come desumibili dal prospetto prodotto da parte ricorrente.
Ed in effetti i diversi dati forniti da parte convenuta non appaiono accettabili poiché dichiaratamente non tengono conto dei giorni di ferie fruiti allorquando i singolo ricorrenti “hanno avuto una utilizzazione diversa da quella a bordo treno”.
L'esclusione non appare corretta poiché delle due l'una:
- o i ricorrenti non hanno svolto nell'annualità in cui sono maturate le ferie alcuna attività a bordo treno e quindi non hanno maturato alcuna delle indennità di cui si discute;
- oppure hanno svolto tale attività, percependo le indennità che devono essere proporzionalmente conteggiate nei giorni di ferie.
Si ritiene che il divisore debba essere dato dai giorni di servizio effettivo ( non contestati) in quanto:
- le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo;
- il divisore 26 proposto da parte convenuta (sulla base della previsione dell'art. 68, punto 6, del CCNL) non appare applicabile, perché è un divisore convenzionale previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione e non per gli elementi variabili, che maturano solo in caso di lavoro effettivo;
cosicché il
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totale delle indennità percepite va correttamente diviso - non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma - per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti.
6.1. – Per come già altrove argomentato, con riferimento alla diffusa giurisprudenza di merito, più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi,
“potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%).
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). Parte_7
6.2. - A diverse conclusioni, infine, non può condure la deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì.
Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto ben al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi da ultimo elaborati dagli
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stessi lavoratori – neppure specificamente contestati dalla società convenuta - comunque sono stati sviluppati pressoché sotto tale numero.
Per converso, non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti, considerato che le deduzioni della Società riguardanti la fruizione di un numero di giorni maggiore sono state sviluppate sulla base di un mero prospetto di formazione unilaterale.
6.3. - Ne consegue che, sulla base dei conteggi depositati dai ricorrenti, per come rielaborati nelle note depositate in data 8 gennaio 2025 ( sottraendo le somme richieste a titolo di IUP fissa poiché – accogliendo le deduzioni della società resistente
- l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera è già compresa nel calcolo della retribuzione per ferie) - conteggi che ben possono essere recepiti, anche per ragioni di economia processuale, dal Tribunale - il diritto dei restanti ricorrenti al pagamento delle differenze retributive, nei limiti degli importi non prescritti in relazione alle annualità dal 2007 sino alla data del ricorso, d può essere quantificato nei seguenti importi ( immediatamente esigibili) :
- : € 4.821,00; Parte_1
- : € 3.783.48; Parte_2
- : € 6.312,00; Parte_3
- : € 7.019,21; Parte_4
- : € 7.581,45 Parte_5
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Delle suddette differenze dovrà essere tenuto conto nel calcolo della retribuzione differita nella misura indicata nei conteggi dell'8 gennaio 2025, con decorrenza dal 19.7.2007.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato e con le maggiorazioni ex art. 4, co. 2 d.m. 55/2014 e succ. m.i.. I ricorrenti hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte pari ad € 150 ciascuno, cosi rideterminata la somma richiesta, in quanto ritenuta eccessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara la nullità dell'art. 31.5 Contratto 2012 nella CP_3 parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 4,50, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77.2.4 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza e l'indennità di scorta vetture eccedenti dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, e dell'art. 25.6 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e dell'art. 30.6 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 nella parte in cui limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati.
- Accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di
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utilizzazione professionale e dell'indennità scorta vetture eccedenti previste dalle disposizioni collettive di cui al ricorso;
per l'effetto condanna , a CP_1 corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme:
- : € 4.821,00; - : € 3.783.48; - : € Parte_1 Parte_2 Parte_3 6.312,00; - : € 7.019,21; - : € 7.581,45; il tutto oltre interessi Parte_4 Parte_5 legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
- Condanna, infine, la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.600,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, degli esborsi per ctp, pari ad € 150 in favore di ciascun ricorrente vittorioso, e del CU per € 259,00, oltre Iva e cpa come per legge.
Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO HI
( F.to dig.te)
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