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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/12/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di MA, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2024 R.G.A.C., promossa da:
(c.f.: ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Boncompagni ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in SO (MS), via Palatina 5B; attrice nei confronti di
(c.f.: ) (c.f.: CP_1 C.F._2 CP_2
) (c.f.: ), tutti CodiceFiscale_3 CP_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca Gaggi, ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio sito in MA, Piazza Aranci, 29 (MS); convenuti
e di
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta CP_4 C.F._5
procura in atti, dagli avv.ti Antonio Angelo Scarano e Federica Marselli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in MA alla via Pacinotti 4
(MS); convenuta nonché di pagina 1 di 18 CF , rappresentata e Controparte_5 C.F._6
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca Lorieri ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, sito in via Galileo Galilei n. 3 MA (MS); terza chiamata
Oggetto: procura alle liti;
Conclusioni: come da verbale di udienza agli atti.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto d citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio i figli, , e al fine di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
veder dichiarata nulla la sentenza di separazione dal sig. e, Parte_2
conseguentemente, anche la sentenza di divorzio, e di essere rintegrata nella qualità di sua erede. A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che: 1) in data 9.07.1972 aveva contratto matrimonio secondo il rito cattolico, in Pescia, con il sig (c.f.: Parte_2
, nato ad [...] il [...]; 2) l'atto era stato trascritto per C.F._7
gli effetti civili nel registro del Comune di Pescia dell'anno 1972, al n. 70 parte II serie
A, con scelta del regime patrimoniale di comunione dei beni;
3) dalla detta unione nascevano i quattro figli, il 27.01.73, il 27.02.74, CP_1 CP_2 [...]
il 19.09.1981 e il 10.2.1995; 4) con ricorso congiunto datato il CP_4 CP_3
23.07.2015 i coniugi avevano adito il Tribunale di MA (R.G. 1752/2015) per sentir dichiarare la propria separazione personale, indicandone le condizioni;
5) la separazione veniva omologata con decreto del Tribunale di MA datato e depositato il 25.08.2015
(v. doc. 2 parte attrice); 6) con ricorso congiunto del 4.11.2016 i coniugi adivano il
Tribunale di MA (R.G. 2677/2016), ottenendo così la sentenza n. 106/2017, contenente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso (v. doc. 3 parte attrice); 7) il sig. decedeva a Parte_2
MA il giorno 28.05.2020 (v. doc. 4 parte attrice); 8) in data 10.06.2020 il notaio, dott.
procedeva alla pubblicazione del testamento olografo del deceduto sig. Persona_1
pagina 2 di 18 , su richiesta dei quattro figli di lui eredi (v. doc. 5 parte attrice); 9) fino alla Parte_2
data del decesso del sig. , la sig.ra aveva continuato a percepire Parte_2 Parte_1
un assegno di mantenimento di € 2.000,00 al mese, per via dell'alto tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre dalla data di morte in poi, come unica fonte di sostentamento, aveva la sola pensione di reversibilità dell'ex merito, per la somma di €
1.000,00 al mese;
10) dopo la morte dell'ex marito, la sig.ra si era rivolta ad un avvocato chiedendo se avesse diritto a concorrere alla di lui eredità, prendendo solo in quel momento effettiva contezza del vizio di cui l'atto di separazione e, conseguentemente,
l'atto di divorzio, erano affetti;
11) tale vizio si sostanziava nel fatto che l'attrice era stata assistita in entrambi i procedimenti dall'abogado iscritta al Controparte_5
Collegio de OGs de CA Spagna e all'Albo speciale degli avvocati stabiliti di
MA AR (con studio sito in MA, via Benedetto Croce n. 17), la quale tuttavia risultava priva, nei predetti giudizi, di ius postulandi; 12) difatti, la dott.ssa non CP_5
aveva prodotto nell'ambito del giudizio di separazione la documentazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 96/2001, ovverosia la dichiarazione d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, comprovata “da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito”; 13) la sig.ra in sede di separazione, era dunque stata difesa Parte_1
esclusivamente dall'abogado in forza di procura datata 23.07.2015, senza la CP_5
produzione di alcuna dichiarazione in tal senso;
14) la medesima circostanza si era ripetuta in occasione della richiesta congiunta di divorzio effettuata dai coniugi, sennonché solo nella prima udienza di comparizione delle parti per la procedura, in data
16.12.2016, come da verbale, l'abogado aveva versato in atti una scrittura CP_5
privata datata 07.10.2016, mediante cui dichiarava di agire d'intesa con l'avv. Gabriella
Martinelli del foro di MA;
15) nonostante tale produzione, essendo invalido l'atto di separazione, era viziato di invalidità derivata anche quello di divorzio;
16) da qui la legittimazione della sig.ra a concorrere all'eredità del sig. , Parte_1 Parte_2
unitamente ai figli, i quali avevano accettato l'eredità e trascritto la dichiarazione di pagina 3 di 18 successione in data 21.08.2020 (v. doc. 6 parte attrice); 17) i medesimi avevano ereditato, pertanto, i seguenti beni, ciascuno per la quota di 1/4: a) terreno in MA
(MS) distinto al Catasto Terreni del citato Comune al foglio 117 part. 571 (18 are 10 centiare); b) fabbricato uso albergo in Marina di MA (MS), via Pisa n. 29, distinto al
Catasto Fabbricati del prefato Comune al foglio 151 part. 108; c) l'attività alberghiera ivi esercitata;
18) in data 17.03.2003 l'attività alberghiera era stata concessa in affitto dal sig.
all'Hotel Vera s.r.l., con contratto di affitto di azienda e di locazione Parte_2
commerciale (atto notaio in MA 17.3.2003); 19) in data 17.05.22 l'Hotel Vera Per_1
s.r.l. aveva subaffittato alla società Mida s.r.l. l'azienda alberghiera e l'immobile di via
Pisa, sede dell'attività (atto Notaio in MA 17.05.22) al canone annuo di € Per_2
40.000,00 + iva;
20) con successivo atto del Notaio del 21.07.2023, venivano Per_2
risolti entrambi i citati contratti (v. doc. 7 parte attrice); 21) i convenuti, con rogito del
Notaio del 21.07.23, ciascuno per la quota di 1/4 (un quarto) della proprietà, ed Per_2
unitamente per l'intera piena proprietà, avevano poi venduto alla società
[...]
i seguenti beni: a) l'azienda alberghiera corrente in MA. fraz. Controparte_6
Marina, via Pisa n. 29, avente ad oggetto l'attività alberghiera, munita delle Licenza rilasciata dal Comune di MA in data 11.04.2003 n. e costituita dall'avviamento N_1
commerciale e dai beni strumentali;
b) il fabbricato ad uso albergo su quattro piani, sito nel Comune di MA, via Pisa n. 29, corredato da corte pertinenziale esclusiva e censito in Catasto Fabbricati del Comune di MA, in ditta esattamente intestata, foglio 151 particella 108 in via Pisa n. 29 piano S 1-1 zona censuaria 1 categoria D/2 rendita Euro
9.949,54; 22) il prezzo della vendita era stato convenuto in complessivi € 850.000,00 (v. doc. 8 parte attrice); 23) l' Hotel Vera s.r.l., p. iva. , con sede legale in P.IVA_1
MA, Viale Stazione n. 40, si trovava in stato di liquidazione, con nomina di
[...]
quale liquidatrice e rappresentante dell'impresa (v. doc 9 parte attrice); 24) vi CP_1
erano i presupposti per promuovere anche l'azione di riduzione delle “donazioni dissimulate e contestualmente di dichiarazione di simulazione relativa”, per le donazioni fatte in vita dal sig. alle figlie e 25) difatti, Parte_2 CP_1 CP_4
le figlie e avevano ricevuto dal padre la provvista per CP_1 CP_4
pagina 4 di 18 acquistare, rispettivamente, gli immobili a loro oggi intestati, come dichiarato dallo stesso de cuius nel testamento olografo e come risultante da documentazione prodotta
(v. docc. 10-12 parte attrice); 26) inoltre, con rogito del 23.2.2012 del CP_1
notaio (r.g. trascrizione 1656, r.p. 1271) aveva permutato a Persona_1 [...]
l'appartamento di Via Pisa n. 29/c, attribuendone il valore di € 84.300,00, con Pt_2
un altro, sito in Marina di MA, via Montecatini. n. 9, del medesimo valore, diventando piena proprietaria di quest'ultimo (v. doc 13 parte attrice); 27) l'immobile di
Marina di MA, sito in Via Pisa 29/c era attualmente occupato dal convenuto CP_3
28) mentre, i figli, e , avevano ricevuto in donazione da
[...] CP_3 CP_2
entrambi i genitori gli immobili adibiti a civile abitazione siti in SO (MS), Via del Bozzone nn. 18 e 20; 29) a tale disposizione, contenuta nell'atto di separazione e corredata dalla previsione di un usufrutto vitalizio per l'intero in favore della sig.ra sull'immobile sito in SO (MS), Via del Bozzone n. 20, era Parte_1
stato dato seguito con atto del Notaio del 02.11.2015, trascritto a MA AR Per_1
il 09.11.2015, al n. 9218 R.G. e al n. 6740 R.P. (v. doc. 14 parte attrice); 31) tale atto notarile trovava causa nell'accordo di separazione, venendo questa meno a fronte della nullità della sentenza, con conseguente nullità della cessione stessa. In ragione di quanto sopra, parte attrice concludeva chiedendo che: “per le causali tratte si cui in premessa, previo accertamento e dichiarazione della violazione da parte dell della Controparte_7
normativa di cui all art. 8 d.lgs n. 96/2001 nei procedimenti rg 1752/2015 Tribunale di MA di separazione dei coniugi e Rg 2677/2016 Tribunale di MA di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'attrice e il sig. e dell'inesistenza e/o nullità assoluta ed insanabile Parte_2
dell'atto introduttivo e della procura ad litem di tali giudizi, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande e della azioni di separazione (Rg 1752/2015 Tribunale di MA) e di cessazione degli effetti del matrimonio (Rg 2677/2016 Tribunale di MA) tra i coniugi e Parte_2
e la caducazione degli effetti maturati ed ogni consequenziale di legge;
2- in Parte_1
denegata ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda e dell'azione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Rg 2677/2016 Tribunale di MA) tra l'attrice ed il sig.
[...]
per difetto dello jus postulandi in capo all OG , chiedere accertarsi Pt_2 Controparte_5
pagina 5 di 18 e dichiararsi che l'inammissibilità della domanda e dell'azione di separazione dei coniugi di cui al punto precedente in ogni caso la caducazione degli effetti maturati con l'omologa della sentenza (Rg
1752/2015) comporta l'inammissibilità e/o l'improcedibilità oltreché l'infondatezza nel merito della domanda e dell'azione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'attrice e (Rg Parte_2
2677/2016 Tribunale di MA) per difetto di ammissibilità, validità ed efficacia della separazione legale ossia per vizio insanabile, e la caducazione degli effetti maturati ed ogni conseguenzialità di legge;
3- in ogni caso, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'attrice è, in qualità di coniuge, erede legittimaria di deceduto in MA il 28/05/2020 e, accertare e dichiarare che, come tale, è titolare Parte_2
del diritto di abitazione per la quota dell'intero sull'immobile sito in SO via Del Bozzone n.
20 (catasto fabbricati fg 13 part. 1011 sub 1 e sub 2), adibito a casa familiare dai coniugi ivi residenti anche al tempo della separazione;
4 - accertare e dichiarare che la compravendita di cui: • al
Rogito Notaio in Parma del 30/01/2008 relativa ai diritti di piena proprietà Persona_3
dell'appartamento sito in Parma via L.S. Marchesi (catasto fabbricati fg 1 mapp. 61 sub 15 cat. A3)
è simulata trattandosi di donazione indiretta disposta da in favore di;
• Parte_2 CP_4
al Rogito Notaio in Parma del 6/05/2009 relativa ai diritti di piena proprietà del Persona_3
posto auto scoperto sito in Parma via L.S. Marchesi (catasto fabbricati sez. 1 fg 1 mapp. 2449 sub 1
C6) è simulata trattandosi di una donazione indiretta disposta da in favore di Parte_2 [...]
; • al Rogito Notaio in MA del 17/12/1994 relativa ai diritti i piena CP_4 Per_4
proprietà dell'appartamento sito in Marina di MA via Pisa 29/c (catasto fabbricati fg 151 mapp.
195 sub 43 cat. A2) è simulata trattandosi di donazione indiretta disposta da in favore Parte_2
di ; • conseguentemente determinare la massa ereditaria comprendente tutti i beni che CP_1
appartenevano al defunto al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, previa Parte_2
riduzione delle disposizioni testamentarie e di quelle costituenti donazioni queste ultime da riunirsi fittiziamente di cui agli atti: • del 30/01/2008 Notaio del 6/05/2009 Notaio Per_3 Per_3
del 17/12/1994 Notaio per accertata e dichiarata simulazione (donazioni indirette), • Per_4
e di quelle di cui al Rogito Notaio in MA del 2/11/2015 relativo alla donazione dei Per_1
diritti di piena proprietà per la quota del 50% disposta da in favore di per Parte_2 CP_2
l'immobile di via Del Bozzone n. 18 Comune di SO (catasto fabbricati fg 13 part. 927 sub 4
-già sub 2- e sub 1) e quelle di cui al Rogito Notaio in MA del 2/11/2015 relativo alla Per_1
pagina 6 di 18 donazione dei diritti di nuda proprietà per la quota del 50% disposta da in favore di Parte_2
per l'immobile sito in via Del Bozzone n. 20 Comune di SO (catasto fabbricati fg CP_3
13 part. 1011 sub 1 e sub 2), nonché quelle di cui al Rogito Notaio in MA del Per_1
2/11/2015 relativo al trasferimento e costituzione disposta da in favore dell'attrice dei Parte_2
diritti di usufrutto vitalizio per la quota di ½ sull'immobile sito in via Del Bozzone n. 20 Comune di
SO (catasto fabbricati fg 13 part. 1011 sub 1 e 2) (per le causali di cui in premessa donazioni dirette), • e, sull'asse così formato, calcolare la quota disponibile e quella riservata all'attrice assegnandola alla stessa;
5- per l'effetto dichiarare la divisione del patrimonio costituente l'eredità del de cuius mediante attribuzione o assegnazione ad ognuno dei coeredi della quota di loro Parte_2
spettanza del diritto di proprietà di beni mobili ed immobili in natura se divisibili e/o mediante liquidazione delle quote ereditarie in denaro, con condanna dei convenuti, ciascuno per la loro quota, alla restituzione dei frutti dall'apertura della successione di 28.5.2020, oltre a Parte_2
rivalutazione monetaria e interessi legali;
6- conseguentemente, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità della donazione disposta dall'attrice di cui al Rogito Notaio in Per_1
MA del 2/11/2015 relativo alla cessione della quota di ½ dei diritti di piena proprietà sull'immobile di Via Del Bozzone n. 18 SO (catasto fabbricati fg 13 part. 927 sub 4 -già sub 2- e sub 1) in favore del figlio e alla cessione della quota di ½ dei diritti di nuda CP_2
proprietà, di cui al citato rogito, sull'immobile di Via Del Bozzone n. 20 SO (catasto fabbricati fg 13 part. 1011 sub 1 e 2) in favore del figlio per assenza di causa;
7- accertare CP_3
e dichiarare la nullità della donazione diretta disposta dall'attrice e da di cui all'atto Parte_2
Notaio del 2/11/2015 relativo alla cessione a titolo gratuito dei diritti reali sugli immobili Per_1
siti in SO (Ms) di via Bozzone n 18 e n 20 per difetto di forma prescritta a pena di nullità posta l'assenza di testimoni;
8- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
2. Con comparsa di costituzione del 4.05.2024, si costituivano in giudizio i sig.ri
[...]
e i quali contestavano le domande e deduzioni di CP_1 CP_2 CP_3
parte attrice, osservando che: 1) i coniugi erano addivenuti al divorzio a causa di una intollerabilità della convivenza della sig.ra non solo con il marito, ma con Parte_1
l'intero nucleo familiare;
2) la sig.ra aveva scelto liberamente come proprio Parte_1
pagina 7 di 18 difensore l'OG la quale era una carissima amica della Controparte_5
medesima e conosceva bene le vicende familiari dei coniugi;
3) la sig.ra Parte_1
aveva instaurato con la dott.ssa un rapporto “al pari di madre figlia”, tanto CP_5
che non solo la chiamava “la mi' ”, ma addirittura quando la si era CP_5 CP_5
trasferita a Milano, la l'aveva raggiunta per aiutarla a prendersi cura della Parte_1
figlia; 4) la sig.ra era quindi a conoscenza della situazione della dott.ssa Parte_1
nonché del fatto che la stessa fosse un OG e, ciononostante, le conferì CP_5
mandato per trattare le cause di separazione e divorzio dal sig. ; 5) solo Parte_2
dopo la rottura definitiva dei rapporti coi figli, la sig.ra sembrerebbe essersi Parte_1
accorta dell'errore commesso dall'amica nel trattare le predette cause;
6) inoltre, nel frattempo, la sig.ra aveva comunque goduto dell'assegno divorzile di € Parte_1
2000,00 mensili e della casa coniugale lasciatale in usufrutto perpetuo dal marito;
7) gli atti di separazione e di divorzio non erano perciò affetti da nullità insanabile, né da altri vizi, poiché non erano stati impugnati nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (oltre ad essere stati sottoscritti personalmente dalle parti); 8) la sig.ra era dunque priva di legittimazione ad Parte_1
agire; 9) quanto alle donazioni indirette, non vi era prova che alla sig.ra CP_1
il padre avesse versato somme di denaro per l'acquisto dell'abitazione, non essendo valida come prova la dichiarazione testamentaria;
10) inoltre, la medesima aveva sempre lavorato fin da giovane all'attività familiare dell'Hotel Vera s.r.l., senza percepire alcun compenso, ragion per cui laddove il padre avesse contribuito alla spesa per la casa, lo avrebbe fatto con fine remunerativo dell'attività da lei svolta;
11) sempre in merito alle donazioni a favore di e la circostanza che le donazioni fossero CP_2 CP_3
avvenute utilizzando i benefici fiscali previsti in caso di trasferimenti di proprietà nell'ambito delle separazioni o dei divorzi o delle loro modifiche, non era idonea ad incidere sulla causa del contratto;
12) la sig.ra inoltre, stava trattenendo in Parte_1
proprio possesso nell'abitazione di SO (MS), via del Bozzone, 20, dalla stessa abitata, taluni beni caduti nella successione del Sig. , a lui appartenuti in Parte_2
vita e portati in detta abitazione al momento della vendita dell'Hotel Vera, tra cui libri pagina 8 di 18 personali del Sig. libreria Treccani con compendi, baule pelle con oggettistica Pt_2
dopoguerra, valigia con presepe, 2 cassettoni in Noce (uno con marmo), 1 madia in noce, scrivania stile nautico intarsiata, sedia thonet con paglia, libreria classica, vassoio ovale in sheffield con incisioni, consolle con marmo nero, letto singolo antico (testiera),
2 comodini con marmo, katana in acciaio, 2 Spadini ufficiale tedesco 2' guerra mondiale, 2 Pattada artigianale sardo con cofanetto di custodia, CP_8
bicicletta Bianchi di interesse storico;
13) la sig.ra si era inoltre appropriata, Parte_1
in data 29.08.2012, della complessiva somma di €.60.000,00, in titoli, contanti e libretti al portatore, che ella aveva prelevato presso la cassaforte dell'Hotel familiare prima di allontanarsene definitivamente. In ragione di quanto premesso, i convenuti così concludevano: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contreriis reiectis, in totale accoglimento delle motivazioni di cui sopra e previo spostamento della data della prima udienza nel rispetto dei termini a comparire per consentire la chiamata in causa di nata a [...] il [...], Controparte_5
CF e residente in [...]. In via CodiceFiscale_8
principale - dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza della legittimazione attiva della attrice in quanto priva della qualità di erede poiché divorziata dal de cuius;
-affermare in ogni caso la piena efficacia delle donazioni dirette e la mancanza di prova di quelle indirette;
In via riconvenzionale: in primis condannare l'attrice alla restituzione di tutti i beni dalla stessa indebitamente trattenuti e caduti nella successione e come da elenco di cui al punto III dei motivi che precedono;
in Parte_2
secundis nell'ipotesi denegata di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'attrice affermare che ella ha percepito indebitamente le somme versatele dal Sig. in forza di decreto di Parte_3
omologa e di sentenza di separazione, se del caso dichiarati inefficaci, ammantanti complessivamente ad
€.190.500,00 e per l'effetto condannare la attrice a riportare all'asse ereditario dette somme maggiorate di interessi e rivalutazioni ovvero a compensare le stesse con quanto eventualmente i
Convenuti siano tenuti a versare alla attrice;
nei confronti della terza chiamata, in caso anche solo di parziale accoglimento della domanda attorea dichiarare , nella sua in allora Controparte_5
qualità di procuratrice nei giudizi di separazione e divorzio della tenuta a lasciare indenni Parte_1
i Convenuti dagli effetti pregiudizievoli della sentenza stante la responsabilità professionale della stessa
pagina 9 di 18 nella causazione degli eventuali profili di nullità dei provvedimenti eventualmente dichiarati nulli e/o inefficaci. Vinte le spese.”
3. Con comparsa del 13.05.2024 si costituiva anche la sig.ra la quale, CP_4
concordemente agli altri convenuti, contestava le domande avversarie, deducendo che:
1) a differenza di quanto asserito dalla sig.ra l'abogado aveva Parte_1 CP_5
provveduto a rendere nota la sua qualità di avvocato stabilito, così come risultante dalle procure speciali versate in atti da parte attrice;
2) inoltre, non era stata dedotta alcuna difformità tra la volontà dell'attrice in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e la rappresentazione di essa nei provvedimenti conclusivi dei relativi giudizi;
3) la nullità della procura alle liti non era qualificata dalla legge come assoluta e insanabile e, dunque, ove non rilevata d'ufficio in primo grado, avrebbe dovuto essere fatta valere con le forme e nei modi propri dei mezzi di impugnazioni ai sensi dell'art. 161 c.p.c.; 4) in merito alla donazione indiretta fatta dal de cuius a la CP_4
sig.ra ne faceva discendere la natura simulata dalla dichiarazione contenuta Parte_1
nel testamento olografo, ricevuto dal notaio in data 10.06.20 (v. doc. 5 parte Per_1
attrice), ma tale dichiarazione, non essendo sottoscritta da entrambe parti, non poteva valere come controdichiarazione;
5) inoltre, non risultava neppure provato che fosse stato il padre a donare alla sig.ra tutto o parte del denaro necessario agli CP_4
acquisti per la casa. In considerazione di quanto rappresentato, la parte convenuta così concludeva: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, previo differimento dell'udienza di prima comparizione ai sensi degli artt. 171bis e 269 c.p.c, onde consentire la chiamata in causa dell'avv. nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5
e residente in [...] - in via principale C.F._6
respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, quanto alla (in)sussistenza della qualità di erede;
- in via gradata respingere la domanda relativa all'accertamento della simulazione degli atti di compravendita notar di Parma, come Per_3
dissimulanti donazioni indirette;
- in via ulteriormente gradata procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni secondo l'ordine dettato dagli artt. 553 e ss c.c.; - nei confronti di accertare che nell'esercizio del mandato professionale, la terza Controparte_5
pagina 10 di 18 chiamata ha contravvenuto all'art. 8 d.lgs. 96/2001 così determinando la permanenza della qualità di erede in capo all'attrice e conseguentemente rilevare indenne da ogni e qualsiasi CP_4
conseguenza derivante dall'accoglimento della domanda attorea. Vinte le spese ed il compenso professionale”.
4. Con comparsa del 10.09.2024, a fronte dell'autorizzazione concessa dal giudice alla sua chiamata in causa, si costituiva in giudizio , rappresentando Controparte_5
che: 1) il difetto di ius postulandi avrebbe, al più, potuto avere rilievo solo ed unicamente all'interno e in pendenza del processo, non resistendo al passaggio in giudicato del provvedimento affetto dal vizio;
2) la normativa disciplinante l'esercizio della professione legale in Italia da parte di un avvocato comunitario, prescriveva all'articolo
8 comma 2 che l'intesa fosse “resa” al giudice, ma non sanzionava l'eventuale mancato deposito in atti della medesima;
3) le sentenze di separazione e divorzio erano divenute ormai irrevocabili, dunque il vizio non poteva essere più invocato;
4) inoltre, la sig.ra aveva piena capacità di rappresentanza tecnica sia nel giudizio di separazione CP_5
che di divorzio e la convenzione era stata depositata in entrambi i giudizi;
5) quanto al profilo professionale della dott.ssa in data 23.02.2012, la medesima era stata CP_5
iscritta nella Sezione Speciale Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di MA
AR in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MA AR (v. doc. 4 parte chiamata); 6) la dott.ssa aveva stipulato, il 24.08.2012, come CP_5
previsto dalla legge, una convenzione d'intesa con un legale iscritto all'Albo degli avvocati di MA AR, che le aveva consentito di esercitare la professione forense
(v. doc. 3 parte chiamata); 8) in data 24.05.2018, la dott.ssa dopo aver CP_5
esercitato per più di 6 anni la professione legale in qualità di OG stabilito, veniva iscritta nell'Albo degli Avvocati, secondo il dettato dell'art. 12 del predetto decreto (v. doc. 8 parte chiamata); 9) attualmente la dott.ssa non esercitava più la CP_5
professione forense ed aveva chiesto di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati in data 28.12. 2019; 10) la convenzione stipulata fra la e l'Avv. Martinelli non era CP_5
mai stata solo una mera formalità, ma le cause iscritte a firma della Dott.ssa CP_5
erano tutte realmente seguite anche dall'Avv. Martinelli, che aveva provveduto a firmare pagina 11 di 18 una convenzione per ciascun giudizio;
11) per quanto riguarda il ricorso congiunto di divorzio, datato 3.11.2016, era pacifico che nel fascicolo fosse presente la convenzione d'intesa, datata 7.10.2016; 12) per quanto riguarda invece il ricorso congiunto di separazione, non vi era prova che la convenzione non fosse stata depositata;
13) inoltre, al momento dell'iscrizione a ruolo dei due procedimenti non era ancora stata istituita la cancelleria telematica, quindi tutti i fascicoli erano cartacei e, ad oggi, non era più possibile reperire il fascicolo di parte in cui era stata inserita l'intesa; 14) la pratica relativa al giudizio di separazione era anche stata inserita nella lista di procedimenti che la dott.ssa aveva presentato all'Ordine degli avvocati di MA AR ai fini CP_5
del completamento dell'iter necessario per ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, come risultante dal documento rilasciato dal Consiglio dell'Ordine (v. doc. 5 parte chiamata); 15) la volontà di addivenire a separazione e divorzio, essendo entrambe le procedure consensuali, era stata ribadita dalle parti personalmente anche all'udienza presidenziale, pertanto le dichiarazioni non potevano ritenersi inesistenti solo per un vizio di rappresentanza di uno dei difensori;
16) in virtù del legame di amicizia intrattenuto tra la dott.ssa e la sig.ra al momento in cui CP_5 Parte_1
quest'ultima le aveva conferito la procura alle liti, era perfettamente a conoscenza di tutto il percorso professionale della prima, che si era sempre presentata e aveva sottoscritto gli atti come “abogado stabilito”; 20) la dott.ssa CP_5 Controparte_5
aveva stipulato una polizza di assicurazione professionale con la compagnia
(v. docc.
6-7 parte chiamata). Alla luce di quanto dedotto Controparte_9
ed eccepito la terza chiamata così concludeva: “voglia l'Ill.mo Tribunale di MA, disattesa ogni contraria istanza, difesa e eccezione. In via preliminare: Autorizzare la chiamata in giudizio dalla compagnia di , con sede legale in IA EN (TV) Via CP_9 Controparte_10
Marocchesa n. 14 Partita IVA - Codice Fiscale: in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentate pro tempore polizza n. 02300354818 poi divenuta n. 370155029 Parte_4
per essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che le dovesse derivare dalla presente
[...]
causa per responsabilità professionale e a tal fine disporre lo spostamento della data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, ai sensi degli artt. pagina 12 di 18 171 bis e 269 cpc, stabilendo un congruo termine per la chiamata del terzo. In via principale.
Rigettare, perché in fondate in fatto ed in diritto e non provate, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande spiegate dalle parti, contro la sig.ra In via subordinata. Nella non Controparte_5
creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande spiegate dalle parti in causa CP_4
, e e da relative ad eventuali
[...] CP_1 CP_2 CP_3 Parte_1
responsabilità della sig.ra condannare la terza chiamata Controparte_5 CP_9
con sede legale in IA EN (TV) Via Marocchesa 14 Partita IVA:
[...]
- Codice Fiscale: in persona del legale rappresentate pro tempore, a P.IVA_2 P.IVA_3
tenere indenne la Dott.ssa da ogni esborso a cui la stessa fosse condannata per responsabilità CP_5
professionale e conseguentemente condannare la compagnia in persona del legale CP_9
rappresentate pro tempore al pagamento in favore della Dott.ssa di una Controparte_5
somma pari a quanto la stessa Dott.ssa sarà tenuta a pagare alle altre parti, pagando CP_5
direttamente ai terzi danneggiati quanto eventualmente dalla stessa dovuto. In ogni caso 5) Vinte le spese di lite”.
5. Con memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., la sig.ra contestava quanto Parte_1
dedotto dalle controparti, eccependo che: 1) la convenzione non risultava indicata nel ricorso per separazione, a cui erano stati invece allegati i mandati ad litem delle parti a favore dei rispettivi difensori (v. doc. 9 parte chiamata); 2) l'attrice aveva con l'Avvocato Stabilito un rapporto di conoscenza, non già di amicizia stretta, e non era mai è stata informata del fatto che la stessa fosse un OG dell'Ilustre Collegio de
OGs de CA ( , che non avrebbe potuto esercitare in senza agire di CP_11
intesa con un professionista abilitato;
3) le sig.re e in CP_4 CP_1
ordine alle donazioni indirette disposte dal padre, non avevano contestano esplicitamente i fatti, né fornito la prova contraria di aver versato il corrispettivo per l'acquisto degli immobili loro intestati;
4) risulta infondata la domanda di restituzione dei beni del sig. avanzata dai convenuti, in quanto nessun bene presente Parte_2
nell'abitazione di via del Bozzone n. 20 poteva dirsi appartenere al de cuius; 6) non era vero che la sig.ra avesse sottratto somme dalla cassaforte dell'Hotel di Parte_1
famiglia e, comunque, il sig. stesso aveva escluso che essa fosse tenuta alla Parte_2
pagina 13 di 18 restituzione di alcuna somma. A fronte di ciò, l'attrice, integrava le conclusioni come segue: “- in subordine, nei confronti di , terza chiamata, previo accertamento e Controparte_5
dichiarazione della violazione da parte dell' della normativa di cui Controparte_7
all'art. 8 Dlgs n. 96/2001 nei procedimenti rg 1752/2015 Tribunale civile di MA di separazione dei coniugi e rg 2677/2016 Tribunale civile di MA di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'attrice e il sig in ipotesi di accoglimento delle domande dei convenuti tutti spiegate Parte_2
nei confronti della terza chiamata di rilevare costoro indenni da ogni e Controparte_5
qualsiasi conseguenza economico o patrimoniale derivante dall'emananda sentenza, condannare
al ristoro nei confronti dell'attrice di ogni pregiudizio economico e/o Controparte_5
patrimoniale subito e subendi derivante dall'emananda sentenza”.
6. A fronte delle richieste di differimento, funzionali alla conciliazione della lite, il giudice accordava quanto richiesto, e preso atto dell'impossibilità delle parti di addivenire ad una soluzione conciliativa, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 16.12.2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, appare senz'altro sussistere la legittimazione ad agire in capo alla sig.ra . All'uopo, va Parte_1
ricordato che la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, si sostanzia nella deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. A tal riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione
e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente pagina 14 di 18 ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (cfr. Cass. civ., S.U. n. 2951\2016). Orbene, nella specie, appare ravvisabile la legittimazione ad agire in capo alla sig.ra la quale ha Parte_1
prospettato la nullità delle sentenze di separazione e divorzio nei riguardi del sig.
[...]
e, di conseguenza, la propria qualità di erede del de cuius, fondando su questa le Pt_2
ulteriori domande avanzate nei confronti dei figli.
2. Ad esiti diversi conduce lo scrutinio di merito delle domande avanzate dalla sig.ra
Parte_1
E' d'uopo anzitutto rilevare che, secondo il disposto dell'art. 161 c.p.c., la nullità delle sentenze non ancora passate in giudicato può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, in particolare di appello e ricorso per cassazione.
Ciò posto, la mancanza di procura alle liti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non costituisce – alla luce del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. – requisito essenziale dell'atto di citazione;
pertanto, quest'ultimo, anche se privo della procura della parte, è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, conseguendone che la sentenza emessa a definizione del giudizio deve dirsi nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente;
pertanto, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1 c.p.c., a fronte dell'omessa tempestiva impugnazione, la decisione è suscettibile di passare in giudicato. La Cassazione, in particolare, ha affermato pagina 15 di 18 esplicitamente che: “la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare ulteriore continuità, ha, da oltre un decennio affermato, nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U n. n. 20934 del 12/10/2011 Rv. 619010 – 01 e in precedenza Cass. n.
7186 del 16/05/2002 Rv. 554498 - 01) che: «Il mancato rilascio di procura alle liti determina
l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza»” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 17.10.2024, n. 26966).
3. Nella fattispecie in esame, risulta sostanzialmente incontestato che, dopo il decreto di omologazione della separazione emesso il 25.08.2016, questo Tribunale abbia pronunciato, in data 17.01.2017, la sentenza di divorzio tra la sig.ra Parte_1
ed il sig. (sentenza n. 106/2017, v. doc. 3 parte attrice) e quest'ultima non Parte_2
sia stata oggetto di gravame.
Acclarato, dunque, che la sentenza di divorzio ha ormai valore di giudicato e rilevato anche che, dall'acquisizione di detto effetto, sono passati ormai diversi anni, è possibile affermare senza alcun dubbio che non sia più esperibile il rimedio dell'actio nullitatis avverso detto provvedimento. Alla luce della granitica posizione della giurisprudenza di legittimità di cui si è sopra dato conto, deve parimenti escludersi l'inesistenza della sentenza di separazione e\o di quella di divorzio. pagina 16 di 18 4. Stante l'assenza in capo all'attrice della qualità di erede di , le altre Parte_2
domande da questa dipendenti debbono essere respinte. Va infine disposta, in accordo a quanto previsto dall'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, del valore indeterminabile della lite e della complessità della stessa (per cui opera lo scaglione da € 52.001 a € 260.000) e della limitata attività processuale svolta, si quantificano in € 7.500,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di MA, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 366/2024 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) RIGETTA le domande avanzate da parte attrice;
2) ORDINA all' delle Entrate - Ufficio Provinciale di MA AR, Servizio Pt_4
di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale intervenuta in data 27/10/2025, al n. 10071 reg. gen. e 8040 reg. part.;
3) CONDANNA a rifondere le spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore di , , , in solido CP_1 CP_2 CP_3
tra loro, che si liquidano in € 7.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio;
4) CONDANNA a rifondere le spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore di , che si liquidano in € 7.500,00 per CP_4
compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio;
5) CONDANNA a rifondere le spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore di , che si liquidano in € 7.500,00 Controparte_5
pagina 17 di 18 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in MA, in data 18.12.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Nella
Alberti tirocinante ex articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013,
n. 98.
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