Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG 800 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BIOLCATI LAURA
nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MEZZOGORI MARIA
Con l'intervento del PM
Oggetto: separazione-divorzio giudiziale
Conclusioni delle parti: la ricorrente : voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: dichiarare la loro separazione personale, con addebito esclusivo al Sig. CP_1 alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi con addebito esclusivo al sig. per grave violazione dei doveri nascenti CP_1 dal matrimonio disciplinati dall'art.143 c.c; 2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) disporre a carico del Sig. un CP_1 assegno mensile per il mantenimento della moglie di euro 500,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta congrua ad esito del giudizio tenuto conto delle differenti capacità economiche dei due coniugi da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo;
conclusioni per fase di divorzio: all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data
16/12/2013 in Goro (FE) e trascritto nei registri dello Stato Civile di Goro (FE) al n. 5, p.1, serie Ufficio 1, per l'anno 2013 disponendo a carico del Sig. un CP_1 assegno divorzile a favore della GN di euro 500,00 mensili o Parte_1 quella somma che sarà ritenuta congrua da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 5
2. Stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri e di adeguata situazione economico-reddituale-patrimoniale;
3. Condannare, in conformità ai principi di diritto espressi da Cass. SS.UU. 32914/2022, la sig.ra a restituire al sig. le somme Parte_1 CP_1 corrisposte in adempimento del provvedimento provvisorio stante l'insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento del contributo al mantenimento della coniuge;
4. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 16.12.2013 in Goro (FE) e trascritto nei Registri dello Stato Civile di Goro (FE) al n. 5, p. 1 serie Ufficio 1, per l'anno 2013, rigettando la domanda di corresponsione di assegno divorzile essendo entrambi i coniugi titolari di adeguati redditi propri e di adeguata situazione economico- reddituale-patrimoniale;
5. Condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c. al pagamento delle spese processuali ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni del PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con e che la prosecuzione della convivenza era CP_1
divenuta intollerabile, chiedeva la separazione con addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà ed un assegno in somma non inferiore ad Euro 500 in considerazione del modesto reddito percepito e delle spese di locazione affrontate dopo aver lasciato la casa coniugale.
Il , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, contestava le domande CP_1
adducendo che il matrimonio era entrato in crisi da molti anni e che la ricorrente aveva ereditato un cospicua somma di denaro, idonea a garantirle un adeguato mantenimento. In via riconvenzionale il resistente chiedeva la pronuncia di scioglimento del vincolo una volta decorso il termine di legge, domanda alla quale conseguiva quella di riconoscimento di assegno divorzile formulata dalla nella Pt_1
memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c.
Con ordinanza del 23 luglio 2024 il presidente delegato poneva a carico del resistente un assegno di Euro 300, ammetteva le prove orali dedotte dalle parti e disponeva indagini a mezzo di polizia tributaria.
pagina 2 di 5 Espletata l'attività istruttoria ed acquisita la relazione della Guardia di Finanza, all'udienza del 27 maggio 2025 la causa veniva rimessa in decisione previo il deposito degli atti conclusionali.
***
Nel ricorso introduttivo la ha allegato di aver scoperto nell'estate dell'anno Pt_1
2022 che il intratteneva una relazione con una certa ed ha CP_1 Per_1
prodotto una serie di messaggi e di immagini dal contenuto univoco (ricavate fotografando quello che appariva sul cellulare del marito) ed alcuni bonifici effettuati dallo stesso in favore della cittadina sudamericana (cfr. Persona_2
docc.13 e 14).
Nella comparsa di risposta il resistente ha dedotto che il matrimonio era entrato in crisi alcuni anni prima dell' asserita relazione extraconiugale a causa soprattutto del “completo e totale disinteresse” della moglie verso il marito.
Su tali allegazioni è stata svolta attività istruttoria il cui esito può essere sinteticamente riferito nei termini seguenti.
I testi di parte ricorrente e (rispettivamente figlia nata Testimone_1 Tes_2
da una precedente unione e sorella) hanno riferito di aver visto sul profilo social della nipote del una foto di quest'ultimo insieme ad una donna di nome , CP_1 Per_3
indicata come nuova zia della ragazza. La prima ha soggiunto che il aveva CP_1
ammesso di intrattenere una relazione extraconiugale;
la seconda che la sorella piangeva perché il marito la voleva buttare fuori di casa per tenere l'altra donna. Le due testimoni hanno inoltre dichiarato che la aveva assistito il marito nel Pt_1 corso di una degenza ospedaliera dell'anno 2019 (ascrivibile alla asportazione di un tumore alla vescica) ed aveva smesso di sbrigare le faccende domestiche solo dopo aver appreso della relazione extraconiugale.
I testi di parte resistente e (rispettivamente cognato e Testimone_3 Testimone_4
sorella) hanno entrambi riferito che da parecchi anni il dormiva sul divano;
CP_1
la seconda ha precisato di aver provveduto ad assisterlo durante la degenza ospedaliera perché la moglie lavorava e di essersi occupata di lavargli i vestiti perché la moglie si occupava solo di quelli dei figli.
Ciò posto il Collegio osserva quanto.
In sede di interpello il resistente ha negato di aver intrattenuto la relazione extraconiugale ed il suo procuratore, anche nella comparsa conclusionale, ha fatto pagina 3 di 5 riferimento ad una “infedeltà seppure contestata e non provata”. Peraltro le produzioni di parte ricorrente di cui si è detto in premessa e l'esito delle prove testimoniali, con particolare riguardo alla descrizione dello stato di prostrazione in cui era caduta la comprovano in modo inconfutabile la violazione dell'obbligo di fedeltà, Pt_1 risalente alla seconda metà dell'anno 2022.
Né il resistente ha compiutamente provato, come era suo onere, l'anteriorità della crisi coniugale. Il fatto che i coniugi fossero soliti dormire in stanze separate può infatti trovare giustificazione in plurime ragioni diverse dal venir meno dell'affectio coniugalis quali, ad esempio, il russamento ovvero differenti tempi di sonno e di veglia. E che il resistente sia stato in ipotesi accudito solo dalla sorella nel Per_4
ricovero ospedaliero trova comunque spiegazione in quanto affermato dalla medesima e, cioè, negli impegni lavorativi della moglie. Appare, del resto, contrastante con l'assunto di parte resistente il fatto che nei primi mesi dell'anno
2022 i coniugi abbiano trascorso una vacanza a Roma facendosi riprendere in gesti di affetto (cfr. le foto prodotte da parte ricorrente sub 11 in allegato alla memoria istruttoria).
Alla luce di quanto precede la separazione deve essere addebitata al . CP_1
Venendo ora alle questioni economiche, occorre dire che la Corte di Appello ha rigettato il reclamo proposto dal nei confronti dell'ordinanza ex art. 473- CP_1
bis.22 c.p.c. con la quale è stato onerato di un assegno di Euro 300 sul presupposto che la rottura della unione aveva determinato un peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente (tenuta a versare un canone di Euro 400 dopo l'abbandono della casa coniugale) cui il resistente era in grado di far fronte (anche perché, dopo aver acquistato un'autovettura Audi 7 del valore di circa 60.000, stava versando la somma mensile di Euro 500 ad estinzione di un prestito per l'acquisto di una Porsche del valore di Euro 40.000).
Tali risultanze debbono essere integrate dando atto:
-dell'eredità pervenuta alla a dire di quest'ultima, previa detrazione dei costi Pt_1 vivi, delle imposte e di una quota devoluta ai figli, la somma netta conseguita ammonta a circa Euro 130.000; a dire del resistente a circa Euro 180.000;
-dell'esito delle indagini bancarie dalle quali sono emerse l'inattendibilità del reddito dichiarato dal nella qualità di pescatore di OL (in quanto tassato in modo CP_1 forfettario e minimale) e la titolarità in capo allo stesso della comproprietà di 12 cespiti immobiliari fra cui l'ex casa coniugale.
pagina 4 di 5 Orbene, premesso che non è questa la sede per determinare con esattezza quanto ricevuto dalla ricorrente a titolo di eredità, si osserva che la somma di Euro 155.000
(data dalla media fra le due cifre contrapposte), può produrre un reddito annuo di
Euro 6.200 ove (oculatamente) investita al tasso del 4%.
Tale somma, anche ove effettivamente conseguita, appare comunque inidonea a liberare il resistente dall'onere di contribuire al mantenimento della moglie la quale, di anni 65, ha cessato di collaborare nell'esercizio commerciale della sorella, non ha ancora maturato la pensione e deve corrispondere il canone locatizio di Euro 400.
D'altro canto il resistente, in qualità di pescatore di OL, percepisce un reddito di difficile accertamento che è stato comunque tale da consentire l'acquisto di una macchina del valore di Euro 60.000 in uso al figlio e che, nonostante il noto fenomeno del granchio blu, gli consente di continuare a pagare i ratei per l'acquisto della
Porsche, autovettura il cui uso (assicurazione, carburante ecc.) è comunque dispendioso.
Alla luce di quanto precede appare conforme a giustizia determinare in Euro 400
l'assegno a carico del resistente in luogo di quello di Euro 300 originariamente stabilito;
e ciò con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente decisione nella quale le condizioni economiche dei coniugi sono state valutate alla luce delle nuove emergenze.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della fase divorzile all'esito della quale va riservata ogni decisione sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, parzialmente decidendo, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2 con addebito a carico di quest'ultimo.
[...]
Dispone che il , con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito della CP_1
presente sentenza, versi alla entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di Pt_1
Euro 400 oltre rivalutazione su base Istat.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza in data odierna.
Ferrara, 27 maggio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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