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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 150-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Azzurra Guerra presidente rel. dott.ssa Diletta Calò giudice dott. Antonio Lacatena giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, con sede legale Canosa di Puglia alla via Giovanni
Falcone n. 120 ( p.iva n. ) P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 23.4.2025 dal
Pubblico Ministero, dott.ssa Roberta Moramarco;
- verificata la ritualità della notifica al debitore, effettuata all'indirizzo pec comunicato al
Registro delle Imprese;
- esaminati gli atti, a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza dell'11.12.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenute la propria competenza e la legittimazione del P.M., ai sensi dell'art. 38 D.Lgs n.
14/2019;
- considerato che il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372). Con riferimento al contenuto di tale onere, deve osservarsi l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art.49 C.C.I.I. si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I... Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell' acquisizione di informazioni urgenti (in tal senso, arg. ex Cass., ord., 23.6.2020, n.
12330). Per questa ragione, nel caso in cui i bilanci non siano prodotti, ovvero risultino inattendibili, resta indimostrata l'esenzione dalla procedura concorsuale, salvo che la stessa non risulti da documenti altrettanto significativi (in tal senso, Corte d'Appello di Lecce,
31.03.2021, n. 11); rilevato che non si è costituito in giudizio e, dunque, nulla ha dedotto (e, a Controparte_1 fortiori, dimostrato) circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di non fallibilità. Né dalla documentazione acquisita d'ufficio è possibile evincere la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Ragion per cui, in base ai criteri di ripartizione degli oneri probatori come sopra evidenziati, deve ritenersi che sussistano i requisiti ex art. 2
C.C.C.I. in capo alla ditta resistente, risolvendosi in danno di quest'ultima l'omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione 121 C.C.I.I;
considerato che
è sufficiente il superamento di almeno una delle tre sogli indicate dall'art. 2
c.c.i.i.; ritenuto che il superamento delle soglie emerga anche dalle risultanze del processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Barletta la quale, a seguito di ricostruzione delle operazioni contabili svolte dall'impresa, ha accertato che nel 2023 i ricavi erano pari ad €
989.307,00 circa e nel 2022 pari ad € 2 753 124 85;
ritenuto che
risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice atteso che la debitoria erariale, a seguito degli accertamenti svolti dalla GDF, delegata a tal fine dal P.M., ammonta a complessivi € 2.624.869,76. Per vero, lo stato d'insolvenza si ricava altresì dalla comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al p.m. in data 6.10.2025 in cui si comunicava che “Considerato che il contribuente in oggetto 1 non è proprietario di immobili
2 è debitore di rilevanti importi nei confronti dell Inps ad oggi non ancora saldati;
3 è destinatario di procedure cautelari ed esecutive si comunica che questa Direzione Provinciale procederà ad archiviare la posizione per assenza di solvibilità proficuità decorsi 30 giorni dalla presente comunicazione preventiva” ( cfr. all n. 5 nota del P.M. dell'11.12.2025);
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Canosa di Puglia alla via Giovanni falcone n. 120;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. iscritta al nuovo albo dei gestori della crisi Controparte_2
d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.; FISSA l'udienza del 4.6.2026 ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che il Curatore comunichi a la presente sentenza al fine di ottenere CP_3 la consegna della corrispondenza indirizzata al debitore;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Azzurra Guerra presidente rel. dott.ssa Diletta Calò giudice dott. Antonio Lacatena giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, con sede legale Canosa di Puglia alla via Giovanni
Falcone n. 120 ( p.iva n. ) P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 23.4.2025 dal
Pubblico Ministero, dott.ssa Roberta Moramarco;
- verificata la ritualità della notifica al debitore, effettuata all'indirizzo pec comunicato al
Registro delle Imprese;
- esaminati gli atti, a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza dell'11.12.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenute la propria competenza e la legittimazione del P.M., ai sensi dell'art. 38 D.Lgs n.
14/2019;
- considerato che il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372). Con riferimento al contenuto di tale onere, deve osservarsi l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art.49 C.C.I.I. si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I... Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell' acquisizione di informazioni urgenti (in tal senso, arg. ex Cass., ord., 23.6.2020, n.
12330). Per questa ragione, nel caso in cui i bilanci non siano prodotti, ovvero risultino inattendibili, resta indimostrata l'esenzione dalla procedura concorsuale, salvo che la stessa non risulti da documenti altrettanto significativi (in tal senso, Corte d'Appello di Lecce,
31.03.2021, n. 11); rilevato che non si è costituito in giudizio e, dunque, nulla ha dedotto (e, a Controparte_1 fortiori, dimostrato) circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di non fallibilità. Né dalla documentazione acquisita d'ufficio è possibile evincere la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Ragion per cui, in base ai criteri di ripartizione degli oneri probatori come sopra evidenziati, deve ritenersi che sussistano i requisiti ex art. 2
C.C.C.I. in capo alla ditta resistente, risolvendosi in danno di quest'ultima l'omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione 121 C.C.I.I;
considerato che
è sufficiente il superamento di almeno una delle tre sogli indicate dall'art. 2
c.c.i.i.; ritenuto che il superamento delle soglie emerga anche dalle risultanze del processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Barletta la quale, a seguito di ricostruzione delle operazioni contabili svolte dall'impresa, ha accertato che nel 2023 i ricavi erano pari ad €
989.307,00 circa e nel 2022 pari ad € 2 753 124 85;
ritenuto che
risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice atteso che la debitoria erariale, a seguito degli accertamenti svolti dalla GDF, delegata a tal fine dal P.M., ammonta a complessivi € 2.624.869,76. Per vero, lo stato d'insolvenza si ricava altresì dalla comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al p.m. in data 6.10.2025 in cui si comunicava che “Considerato che il contribuente in oggetto 1 non è proprietario di immobili
2 è debitore di rilevanti importi nei confronti dell Inps ad oggi non ancora saldati;
3 è destinatario di procedure cautelari ed esecutive si comunica che questa Direzione Provinciale procederà ad archiviare la posizione per assenza di solvibilità proficuità decorsi 30 giorni dalla presente comunicazione preventiva” ( cfr. all n. 5 nota del P.M. dell'11.12.2025);
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Canosa di Puglia alla via Giovanni falcone n. 120;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. iscritta al nuovo albo dei gestori della crisi Controparte_2
d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.; FISSA l'udienza del 4.6.2026 ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che il Curatore comunichi a la presente sentenza al fine di ottenere CP_3 la consegna della corrispondenza indirizzata al debitore;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra