Articolo 2 della Legge 6 giugno 1986, n. 258
Articolo 1Articolo 3
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15 giugno 1986
Art. 2. 1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527 , e' sostituito dai seguenti:
"Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti piu' integra.
A decorrere dal 1 gennaio 1987 e' abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e 14 marzo 1968, n. 773 ".
2. E' consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527 , come modificata dalla presente legge, le parole "o sigilli" sono soppresse.
4. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 2 agosto 1982, n. 527 .
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 527/1982 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti piu' integra.
A decorrere dal 1 gennaio 1987 e' abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e 14 marzo 1968, n. 773 .
Su tali chiusure deve sempre figurare una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente.
Sui recipienti devono, in lingua italiana ed in caratteri ben leggibili ed indelebili, essere riportati, con etichetta o, in mancanza dell'etichetta, sullo stesso recipiente:
a) la natura merceologica del prodotto;
b) l'indicazione dell'acidita' totale espressa in grammi di acido acetico per 100 millilitri di prodotto; sul valore dichiarato e' ammessa solo una tolleranza del 2,5 per cento;
c) il contenuto minimo garantito del recipiente;
d) il nome, la ditta o la ragione sociale dell'imbottigliatore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
e) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui al successivo articolo, se trattasi di prodotti imbottigliati in Italia.
Le indicazioni di cui al precedente comma possono essere fornite anche in piu' lingue, a condizione che i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana siano uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.
Le denominazioni straniere possono essere adottate purche' alla dicitura straniera segua una corrispondente denominazione in lingua italiana".
- Gli articoli 7 e 8 della legge n. 527/1982 , abrogati dal presente articolo, prevedevano, il primo che con decreto del Presidente della Repubblica fossero stabiliti i prezzi, le caratteristiche tipografiche, il sistema di distribuzione, di gestione e di controllo dei contrassegni statali di garanzia e le eventuali variazioni che si fossero rese necessarie e il secondo che gli esercenti gli opifici di imbottigliamento degli agri utilizzassero un apposito registro di carico e scarico dei contrassegni statali di garanzia.
Entrata in vigore il 15 giugno 1986