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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Gaia Majorano, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 15.5.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 11448/24
Tra
(c.f. ), nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in LE TR (NA) al Viale Europa n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Tamara
Liguori (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Salerno al C.so V. Emanuele 58.
RICORRENTE
E
, già ( ), con sede legale in Controparte_1 CP_1 CodiceFiscale_3
alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. CP_1
Ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo (CF CP_2
), tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale Del C.F._4 CP_1
Contr Principe 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta
RESISTENTE
pagina1 di 12 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.5.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1. di essere dipendente dell' e di prestare la propria attività Controparte_1 lavorativa presso l'Ospedale del Mare di nel reparto UOC diagnostica per immagini CP_1
(radiologia), senza soluzione di continuità, dal 1° marzo 1991, con inquadramento di
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia, categoria D/6 del CCNL del
Comparto Sanità del 21.05.2018;
2. che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, per disposizioni di servizio, aveva sempre espletato la propria attività lavorativa osservando turni su h24 (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo), sia nei giorni feriali, che nei giorni festivi;
3. che, a far data dal settembre 2019 e sino al novembre 2022, aveva prestato la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, secondo le fasce orarie di cui al prospetto stilato nel ricorso introduttivo e come da cartellini marcatempo, agli atti;
4. che, contrariamente a quanto disposto dalla normativa di settore, per il lavoro festivo infrasettimanale prestato non aveva mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario, con relativa maggiorazione, come evincibile dai cedolini, agli atti;
5. che, solo a far data dall'1.1.2023, la resistente aveva iniziato a Controparte_1 corrispondere quanto dovuto a titolo di maggiorazione per l'attività lavorativa espletata nei festivi infrasettimanali.
Parte ricorrente allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditrice della complessiva somma di € 2.044,40, oltre interessi, per l'attività lavorativa espletata in giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo 19.09.2019
– 01.11.2022.
In diritto, deduceva la disciplina prevista dagli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29, comma
6, e 31, commi 7 e 8, del C.C.N.L. 2016 – 2018, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
Concludeva: CHIEDE CHE Il Giudice Unico c/o il Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e la discussione
pagina2 di 12 della causa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL
Integrativo del Comparto Sanità del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali dal settembre 2019 al novembre 2022 e, per l'effetto
b. condannare l , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore della stessa della somma di € 2.044,40 ovvero di quella eventualmente maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche all'esito di espletanda Ctu;
c. condannare l , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l , eccependo: Controparte_1
- la prescrizione dei crediti relativi al lavoro festivo infrasettimanale prestato nel periodo antecedente il quinquennio dalla data di notifica del ricorso, unico atto interruttivo, avvenuta in data 25.9.24;
- la decadenza dal diritto, per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018, nel termine di 30 giorni in esso indicato;
- l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto, posto che la ricorrente non ha provato di aver prestato attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti e/o in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro;
- ad ogni modo, l'incongruità dell'importo richiesto, poiché, come emergeva dalla Parte relazione istruttoria della competente Trattamento Economico, la parte ricorrente chiedeva il pagamento dello straordinario maggiorato anche per giorni già retribuiti, ovvero per giorni già compensati con riposi.
Concludeva: Affinchè codesto Autorevole Giudicante voglia: - in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni
30 in esso indicato;
- rigettare, in ogni caso, il ricorso perché parzialmente prescritto, comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum a cui andranno comunque sottratte le somme prescritte o pagate.; -condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
pagina3 di 12 All'udienza del 15.5.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, atteso che la ricorrente ha utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione solo con la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 25.9.24, e i crediti rivendicati afferiscono al lavoro festivo infrasettimanale prestato a partire dal 19.09.2019 e fino al 01.11.2022. Pertanto, deve intendersi prescritto ogni credito sorto fino al 25.9.19.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito specificate.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, modificando il proprio indirizzo precedente, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali, in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001, riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e da lei percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20
CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
È utile riportare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art. 9 del CCNL 20.09.2001, invocato da parte ricorrente, e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo
pagina4 di 12 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9, come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo, a richiesta del dipendente, da effettuarsi entro trenta giorni, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo, ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette, dunque, al lavoratore, la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale, oppure se ricevere un compenso ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è, tuttavia, soggetta ad un termine decadenziale, tale da dar luogo alla
Contr perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall'
Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale, nonché di stretta applicazione, e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 giorni” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie.
Pertanto, non può essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente.
Non è neppure condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario, se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di aver reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione, sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai pagina5 di 12 Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art. 9, riprodotto, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui, per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.
23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n.
1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav.,
10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Va, inoltre, registrato che, recentemente, con l'ordinanza del 18/07/2023, n. 20743, la
Corte di Cassazione confermava un orientamento ormai consolidato.
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il percorso motivazionale dei
Giudici di legittimità nella citata pronuncia n. 20743/2023, i quali hanno ulteriormente ribadito che “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che, agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi, e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto, specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore pagina6 di 12 del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018, per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo pagina7 di 12 previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E
17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , Pt_3
secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive, nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che, per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive), sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata, dunque, individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del pagina8 di 12 datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
“ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del
CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali” (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni, valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
pagina9 di 12 I Giudici di legittimità hanno, quindi, elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità
è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Contr La sostiene di avere fatto fruire a parte ricorrente riposi compensativi ed anche di avere remunerato ore di lavoro straordinario, di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni stessi.
Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di Contr categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non ha provato che sia stata presentata tale istanza, così come non risulta aver formalizzato, prima della messa in mora, la richiesta del compenso contrattuale. Contr Inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9), al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione,
pagina10 di 12 riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista, o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Per tali ragioni, sarebbe superflua l'ammissione di una CTU, dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit.
Parimenti, dall'ammontare del credito preteso, non deve essere portato in detrazione quanto da loro riscosso per le ore di lavoro straordinario prestate, oltre il loro monte orario ordinario, ripartito in turni settimanali.
La parte ricorrente ha allegato - e il dato non è contestato - di aver svolto attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, nel periodo.
Orbene, dai cartellini marcatempo versati agli atti, emerge che la parte ricorrente ha effettuato tali prestazioni.
D'altro lato, la parte convenuta non ha provato che la parte ricorrente abbia goduto dei riposi compensativi.
Rilevato che vanno ritenuti condivisibili i conteggi operati da parte ricorrente, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche;
considerato che
le contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, bensì l'avvenuto pagamento dello straordinario maggiorato, ovvero la fruizione di riposi compensativi;
rilevato, altresì, che tali ultime circostanze non risultano provate da parte convenuta, posto che dalla relazione istruttoria e dai relativi allegati non emerge che la ricorrente abbia usufruito di riposi compensativi, ovvero che abbia già ricevuto il compenso, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
la domanda deve essere accolta, limitatamente al periodo per il quale non è maturata la prescrizione estintiva, tempestivamente eccepita dalla convenuta. Pertanto, alla somma richiesta deve essere sottratto l'importo relativo alla giornata del 19.9.2019 e l va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
1.956,88, oltre interessi sulle singole poste del credito, dalla maturazione al soddisfo.
In ragione del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
pagina11 di 12 Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna l al pagamento in favore di , per i titoli Controparte_1 Parte_1 di cui in motivazione, dell'importo di €1.956,88, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 15.5.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Gaia Majorano
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