Articolo 7 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 maggio 1963
Art. 7. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1941-42, sono stabiliti, come
risulta dalla deliberazione della Corte dei
conti, nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate

accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1941-42 (articolo 2) ................... L. 2.810.908.984,94 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 5) ....... " 2.376.174.759,28 somme riscosse e non versate in Tesoreria
(colonna s del riassunto generale) ........... " 1.115.856.362,18
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1942 ... L. 6.302.940.106,40
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963