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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1290/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032701937000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7771/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa al contributo consortile 2023, eccependo, tra l'altro, il difetto del beneficio fondiario.
ADER si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, sussiste la legittimazione dell'ADER per avere emesso l'atto impugnato per vizi propri.
Nel merito, nella cartella impugnata è affermato che il contributo preteso è stato calcolato con riferimento alle particelle catastali nella titolarità di parte ricorrente, ricadenti nel comprensorio del consorzio, applicando i criteri indicati nel piano di classifica adottato dal consorzio con delibera n. 1 del 7.8.2014 sulla base delle linee guida stabilite con delibera della Giunta Regionale n. 14 del 16.1.2014 ed è stato successivamente approvato con delibere della Giunta regionale n. 565 del 30.12.2015 e del Consiglio
Regionale n. 199 del 5.6.2017 (pubblicata sul BRC n. 58 del 19.6.2017).
Ma è altresì precisato espressamente che parte ricorrente, in quanto titolare di beni ricadenti nel comprensorio consortile, è tenuta a corrispondere il contributo consortile come previsto dall'art. 23, comma 1, lett. A), L.R. n. 11/2023 “quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario” (pag. 5 della cartella impugnata).
Pertanto, lo stesso provvedimento impugnato – al di là di un generico richiamo ai criteri di cui al piano di classifica redatto nel 2014 – che la somma indicata in cartella è pretesa in virtù dell'art. 23, comma 1, lett.
A), L.R. n. 11/2003 e, quindi, “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 188 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a) della citata L.R. N. 11/2003 “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il funzionamento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto <>”.
La cartella va, quindi, impugnata in quanto, secondo la sua espressa motivazione, fonda la sua pretesa non già sul beneficio che è derivato agli immobili di parte ricorrente in conseguenza del loro inserimento nel comprensorio consortile ma sul sol fatto della presenza dei medesimi immobili nel perimetro consortile
“indipendentemente dal beneficio fondiario” in forza di norma dichiarata incostituzionale.
È, dunque, espressamente escluso dalla stessa motivazione dei provvedimenti impugnati il presupposto impositivo, ossia la correlazione della somma pretesa al beneficio diretto e specifico derivato dalle opere eseguite dal consorzio nel comprensorio ove sono ubicati gli immobili della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 400,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente ricorrente, con distrazione al suo procuratore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1290/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032701937000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7771/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa al contributo consortile 2023, eccependo, tra l'altro, il difetto del beneficio fondiario.
ADER si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, sussiste la legittimazione dell'ADER per avere emesso l'atto impugnato per vizi propri.
Nel merito, nella cartella impugnata è affermato che il contributo preteso è stato calcolato con riferimento alle particelle catastali nella titolarità di parte ricorrente, ricadenti nel comprensorio del consorzio, applicando i criteri indicati nel piano di classifica adottato dal consorzio con delibera n. 1 del 7.8.2014 sulla base delle linee guida stabilite con delibera della Giunta Regionale n. 14 del 16.1.2014 ed è stato successivamente approvato con delibere della Giunta regionale n. 565 del 30.12.2015 e del Consiglio
Regionale n. 199 del 5.6.2017 (pubblicata sul BRC n. 58 del 19.6.2017).
Ma è altresì precisato espressamente che parte ricorrente, in quanto titolare di beni ricadenti nel comprensorio consortile, è tenuta a corrispondere il contributo consortile come previsto dall'art. 23, comma 1, lett. A), L.R. n. 11/2023 “quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario” (pag. 5 della cartella impugnata).
Pertanto, lo stesso provvedimento impugnato – al di là di un generico richiamo ai criteri di cui al piano di classifica redatto nel 2014 – che la somma indicata in cartella è pretesa in virtù dell'art. 23, comma 1, lett.
A), L.R. n. 11/2003 e, quindi, “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 188 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a) della citata L.R. N. 11/2003 “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il funzionamento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto <>”.
La cartella va, quindi, impugnata in quanto, secondo la sua espressa motivazione, fonda la sua pretesa non già sul beneficio che è derivato agli immobili di parte ricorrente in conseguenza del loro inserimento nel comprensorio consortile ma sul sol fatto della presenza dei medesimi immobili nel perimetro consortile
“indipendentemente dal beneficio fondiario” in forza di norma dichiarata incostituzionale.
È, dunque, espressamente escluso dalla stessa motivazione dei provvedimenti impugnati il presupposto impositivo, ossia la correlazione della somma pretesa al beneficio diretto e specifico derivato dalle opere eseguite dal consorzio nel comprensorio ove sono ubicati gli immobili della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 400,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente ricorrente, con distrazione al suo procuratore.