Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 142
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto del beneficio fondiario

    La Corte ha ritenuto fondata la contestazione, poiché la cartella si basava su una norma (art. 23, comma 1, lett. A), L.R. n. 11/2003) dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevedeva il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario. Pertanto, il presupposto impositivo della correlazione tra somma pretesa e beneficio diretto è risultato escluso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 142
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 142
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo