Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 62 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 10/12/2024), nella causa n. 62/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
AZARA ROBERTO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato Parte_1 il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018019283/DDL del 24/02/2021 Prot 1700.04/03/2021.0090433, notificato il 12.03.2021 con il CP_2 quale i funzionari di vigilanza dell' Sede di Cagliari, in riferimento al CP_2 periodo corrente dal 01.01.2016 al 31.03.2019, hanno provveduto alla revoca del beneficio dell'esonero totale dei contributi di cui all'art.4, 3° comma, della Legge 381/91, alla revoca dei benefici contributivi previsti dall'articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23.12.2014 n.190 e ss e ad addebitare alla l'importo dei contributi previdenziali Controparte_3 omessi nel pagamento di anticipi mensili del TFR (considerati retribuzione) ai lavoratori e , intimando per l'effetto alla Parte_2 Persona_1
Cooperativa di voler operare il versamento della somma complessiva di € 16.525,52; lamenta la genericità del verbale con conseguente nullità dello stesso ed invoca la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'esonero contributivo nonché la legittimità degli anticipi di TFR versati in forza di esplicita richiesta dei lavoratori;
chiede “A) Contrariis rejectis;
B) Preliminarmente si chiede che il Giudice disponga che, in attesa della definizione del giudizio, l' CP_2 rilasci il Durc al fine di consentire alla ricorrente la continuazione della propria attività. C) Nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza della pretesa contributiva, delle sanzioni e degli interessi di cui al Verbale Unico
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− parte convenuta ha Controparte_1 rilevato che il verbale impugnato trova fondamento nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018019287/DDL del 24/02/2021 di revoca del beneficio dell'esonero totale dei contributi di cui all'art.4, 3° comma, della L.n. 381/91 e revoca dei benefici contributivi previsti dall'articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23.12.2014 n.190 e ss e ha eccepito la pretestuosità delle difese in ordine alla genericità del verbale nonché l'infondatezza delle ulteriori doglianze;
ha eccepito l'inopponibilità degli accordi individuali sul TFR in quanto non prodotti in sede ispettiva;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”- rigettare tutte le avverse domande poichè assolutamente indimostrate e palesemente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarata la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, confermare il verbale di accertamento impugnato e condannare parte ricorrente al pagamento delle somme ivi portate, oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi, come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso con il favore delle spese e dei compensi di giudizio”;
− è stato concesso, inaudita altera parte, l'ordine di rilascio del DURC positivo;
− la causa è stata discussa con note di trattazione scritta e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del verbale unico di accertamento impugnato per genericità delle contestazioni e delle fonti di prova: è sufficiente osservare che l'esito dell'accertamento, riportato alle pagine
2 e 3, è dettagliato con riferimento sia alla documentazione esaminata – di cui peraltro sussiste elenco specifico nel parallelo verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018019283 del 24/02/2021 notificato il 16/03/21 (doc. 3 resistente), che ai fatti accertati e alla normativa di riferimento;
2. in ogni caso il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono;
3. parte ricorrente produce gli accordi individuali intercorsi con i lavoratori al fine della liquidazione della quota di TFR mensile in busta paga e ciò, ai sensi dell'art. 2120 ultimo comma c.c., deve ritenersi pienamente valido in quanto ascrivibile a regime di maggior favore per il lavoratore -che ne ha fatto richiesta- rispetto alle ordinarie modalità di erogazione del TFR (doc. 4 ricorrente);
4. la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 31260/19 emessa in relazione ad un caso, come il presente, in cui al lavoratore veniva elargita una somma mensile di cui era contestata la configurabilità come anticipazione del TFR, richiama, infatti, i principi ampiamente espressi nella precedente sentenza n. 4133/07
2 che distingue tra il regime inderogabile della determinazione del TFR e quello derogabile delle anticipazioni affermando, in particolare, che:
“4. Il fatto però che non possano essere ammessi patti diversi sulle modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto non significa però che il divieto si estenda alla materia diversa delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto che il nuovo testo dell'art. 2120 prevede, ai commi da 6 ad 11, che in taluni casi ed a certe condizioni, il dipendente possa ottenere dal datore di lavoro. La disciplina inderogabile concerne le modalità di determinazione del trattamento di fine rapporto, la misura di esso, ed esse soltanto, ma non le anticipazioni. In questa materia sono ammissibili, sia a livello collettivo che a livello individuale, condizioni di miglior favore in favore dei lavoratori. L'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. dispone, infatti, espressamente che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione." Come risulta anche dal riferimento ai criteri di priorità nell'accoglimento delle richieste, questa norma di ampliamento si riferisce proprio alle anticipazioni, ne' si vede a che cosa altro potrebbe essere applicata. Questa Corte ha sottolineato a questo proposito che "l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c., per il suo contenuto e la sua collocazione, si riferisce esclusivamente al regime generale delle anticipazioni che il prestatore di lavoro può ottenere sul trattamento di fine rapporto, della cui disciplina costituisce una sorta di norma di chiusura", ma che "non può essere interpretata come assenso alla derogabilità in melius del trattamento di fine rapporto." (Cass. civ., primo agosto 1998, n. 7546).
5. Anche l'analisi degli atti parlamentari conferma che quella generale del trattamento di fine rapporto e delle sue modalità di calcolo e quella, invece, dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, costituiscano discipline separate che regolano questioni differenti, anche se collegate, e che non vi sono ragioni perché il carattere inderogabile della prima si estenda anche alla seconda. I diversi progetti di legge che hanno preceduto la L. 29 maggio 1982, n. 297, e che ne hanno anticipato nelle linee generali, ed in gran parte, quello che sarebbe divenuto il suo testo definitivo, sono suddivisi in articoli distinti per i vari istituti (o, se si vuole, per i diversi profili dei singoli istituti), e prevedevano l'istituto dell'anticipazione in un apposito separato articolo. Il disegno di legge governativo n. 1830 presentato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 17 marzo 1982, regolava nell'articolo 4 il nuovo istituto dell'anticipazione, di cui prefigurava la medesima disciplina che è stata trasfusa, con lievi modifiche migliorative di carattere non strutturale, in quella definitiva, nei commi da 6 ad 11 del testo dell'art. 2120 c.c., e;
per quanto ora interessa era previsto fin da allora che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali." Nella relazione governativa che accompagnava il progetto di legge veniva sottolineato che "viene infine previsto che i contratti collettivi e i patti individuali possano prevedere limiti più ampi nella corresponsione delle anticipazioni. Tale norma tende in primo luogo a consentire un'eventuale evoluzione dell'istituto in
3 base al consenso delle parti sociali e in secondo luogo a non porre impedimenti legali (come esistono invece nelle vigente normativa dell'indennità di anzianità) alla disponibilità volontaria con il consenso dell'imprenditore. " La medesima suddivisione in articoli del progetto originario, come pure la collocazione dell'istituto dell'anticipazione nell'art. 4 ed il testo di questo ultimo, rimanevano invariati nella successiva proposta della prima commissione permanente (affari costituzionali) del Senato della Repubblica. A sua volta anche il disegno di L. n. 1701, di iniziativa dei senatori Per_2 ed altri, assegnava un articolo specifico, questa volta il 6, alle anticipazioni, di cui dettava una disciplina dettagliata, prevedendo, per quel concerne la problematica ora in esame, che "i prestatori di lavoro (...) possono chiedere anticipazioni sulle indennità di anzianità. I termini, le modalità e la quantità delle anticipazioni sono disciplinate dai contratti collettivi di lavoro. "Il disegno di L. n. 1830 veniva approvato dal Senato della Repubblica, con lievi modifiche, come n. 1830-B, nella seduta del 24 aprile 1982 (1830) e modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1982 (3365). La Camera dei deputati effettuava alcune modifiche, e, in particolare, trasfondeva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del testo trasmesso dal Senato in un unico articolo, il primo, in cui inseriva i nuovi testi di ben tre articoli del codice civile, gli artt. 2120, 2121 e il 2776 c.p.c.. Nell'ambito del nuovo testo dell'art. 2120 c.c. venivano riportati, con modifiche, i primi quattro articoli del testo del Senato, compreso l'art. 4 sulle anticipazioni, la cui disciplina rimaneva però invariata salvo la precisazione che "i contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione." In questo modo sono state riunite in un solo articolo, il primo, tutte le modificazioni da apportare al codice civile (ed esse soltanto). La diversa tecnica legislativa così adottata, di trasfusione di norme e di profili all'interno di un unico articolo, non ha modificato però, ne' poteva modificare, l'autonomia che i singoli istituti avevano, e continuano ad avere, sia dal punto di vista logico che dal punto vista strettamente giuridico: quella delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto costituisce una disciplina distinta rispetto a quella più generale del trattamento di fine rapporto con la determinazione delle sue modalità di calcolo, e, di conseguenza, l'inderogabilità di questa ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni che, invece, è derogabile per accordo tra le parti, adottato a livello collettivo oppure a livello individuale.
6. Per quanto concerne la ampiezza e la portata della previsione delle "condizioni di miglior favore", giova ricordare la sentenza 5 aprile 1991, n. 142, della Corte Costituzionale (dichiarativa di parziale illegittimità della norma), là dove si osserva come la norma in questione "ponga soltanto le condizioni minime per l'accesso dei lavoratori al beneficio dell'anticipazione, condizioni che possono essere derogate con clausole di miglior favore poste dalla contrattazione collettiva". Di conseguenza possono essere derogati anche dai patti individuali, stante la esplicita indicazione normativa contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2120 c.c.. In questo stesso senso - trattarsi cioè di condizioni "minime" - si è pure espressa autorevole dottrina, facendo riferimento alla
4 discussione in aula, nel corso dei lavori parlamentari, sul punto di un accordo, sul medesimo significato dell'espressione, intervenuto tra i membri del Comitato ristretto della Commissione Lavoro, incaricato della redazione del testo unificato della nuova normativa. Tale interpretazione, che il Collegio condivide, consente dunque di comprendere tra le "condizioni di miglior favore" anche quella oggetto del patto individuale per cui è causa. Non può, poi, trovare ingresso nel presente giudizio - siccome non prospettata da alcuna delle parti e, del resto, nemmeno accompagnata da idonei accertamenti - la questione, da accennarsi soltanto in via teorica presentando sotto tale profilo una qualche rilevanza, se le anzidette condizioni di miglior favore possano trovare un limite, per il singolo lavoratore, nell'analogo contestuale diritto alle anticipazioni che pure spetta agli altri dipendenti;
e ciò in considerazione della previsione del settimo comma (dello stesso art.2120 c.c.) che stabilisce una limitazione annuale delle anticipazioni accoglibili alle aliquote del dieci per cento degli aventi titolo e, comunque, del quattro per cento del numero totale dei dipendenti.”;
5. l'accordo con la lavoratrice è del 17/6/2008 e quello con il dipendente Pt_2 Pers è datato 17/06/18 e, in assenza di elementi che ne facciano presumere la non veridicità paventata da , risultano perfettamente opponibili a CP_2 quest'ultima; la mancata produzione nel corso del giudizio ispettivo è, infatti, ininfluente rispetto al pacifico valore probatorio giudiziale del documento;
6. posto che le anticipazioni contestate in relazione alla dipendente Pt_2 Pers decorrono da gennaio 2016 e quelle concernenti il lavoratore da agosto 2018, le stesse risultano giustificate dagli accordi individuali in parola;
7. deve pertanto sconfessarsi la tesi di parte resistente che qualifica quanto percepito dai lavoratori alla stregua di un'integrazione retributiva, con conseguente assorbimento delle questioni relative al regime contributivo revocato;
8. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018019283/DDL del 24/02/2021 Prot. CP_2
1700.04/03/2021.0090433, notificato il 12.03.2021;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.870, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge e oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 03/01/2025. La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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