Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7856
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il motivo è infondato. Il Tribunale ha aderito alle risultanze della CTU motivando anche riguardo alle carenze documentali della banca. L'adesione del giudice al parere del CTU costituisce motivazione adeguata, a meno che non vi siano critiche specifiche e circostanziate da parte dei consulenti di parte. L'appellante non ha svolto il motivo con riferimento a tale ipotesi e la doglianza difetta di specificità.

  • Rigettato
    Erroneità della CTU utilizzata nel corso del giudizio di primo grado. Omessa ed erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze documentali acquisite in giudizio.

    Il motivo è infondato. Per alcuni conti anticipi non è stato prodotto il documento contrattuale. Il CTU ha correttamente escluso addebiti per spese, commissioni e interessi non pattuite specificamente e per trimestri in cui la banca non aveva prodotto gli estratti conto. La capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1° gennaio 2014 è stata esclusa correttamente in base all'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993. Per quanto riguarda i tassi, il CTU ha dato atto della pattuizione del 13,5% ma ha anche evidenziato che la banca aveva applicato tassi inferiori. Per il conto anticipi, il CTU ha rilevato la mancanza di schede periodiche riepilogative e ha applicato tassi sostitutivi BO, considerando la non perspicuità della dicitura 'scon. sbf'.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione degli artt. 1242 e 1853 c.c.. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

    Il motivo è infondato. La compensazione era stata richiesta dagli appellanti nell'atto di opposizione e ribadita in conclusione, pertanto il Tribunale non ha pronunciato d'ufficio. Il fatto che i fideiussori non avrebbero potuto agire per ottenere la restituzione dell'indebito e che la correntista non aveva erogato gli importi derivanti dal saldo passivo del conto anticipi è irrilevante ai fini della verifica dei saldi e della compensazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7856
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 7856
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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