CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7856 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT TA LL de Courtelary Presidente
NA TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 3049 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) in persona della mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Manciocchi che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Controparte_5 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Davide Tedesco, rappresentati e difesi dall'Avv.to Stefano Bosco per mandato in atti
APPELLATI
1 Oggetto: appello avverso sentenza 911/2020 del Tribunale di Cassino resa nel procedimento r.g. 3535/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 3535/2016 ) Controparte_1
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo 592/2016, provvisoriamente esecutivo, rilasciato dal Tribunale di Cassino per l'importo di € 516.969,99 oltre interessi e spese in favore di l'importo riguardava il saldo negativo del conto Controparte_6 corrente 631274 acceso il quattordici maggio 2004 ( per € 241.994,36 ) e del conto anticipi
23021904 acceso il ventisette luglio 2004 ( per € 275.025,63 ) di cui era titolare la s.r.l. con la garanzia degli altri opponenti;
i conti erano stati chiusi il ventisei gennaio 2016.
Chiedevano che fosse sospesa la provvisoria esecutività del decreto, affermavano la nullità dei contratti, l'illegittima applicazione di interessi usurari, anatocistici, cms, spese, giorni valuta.
L'opposta si costituiva, contestava l'esistenza dei presupposti per l'inibitoria e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensiva, disponeva CTU e all'esito così statuiva:
“Accoglie parzialmente il decreto ingiuntivo n. 592/2016 e per l'effetto condanna
[...]
, , e ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3
al pagamento alla oppost della somma Controparte_5 Controparte_7 di €. 147.004,94 oltre interessi dalla proposizione del Decreto ingiuntivo al soddisfo alla oppost . - Compensa le spese del presente giudizio e di quello di Controparte_6 opposizione”
Proponeva appello in qualità di cessionaria del credito e concludeva Parte_1 chiedendo :
“…..tenuto conto della ammissibilità e fondatezza dei motivi di impugnazione, previo rinnovo della CTU tecnico contabile espletata nel corso del giudizio di primo grado, riformare la sentenza nei capi impugnati e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla parte attrice nel giudizio di primo grado con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 592/2016 del Tribunale di Cassino ed in ogni caso condannare gli opponenti, odierni appellati, in solido tra loro al pagamento degli importi dovuti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Gli appellati si costituivano e concludevano chiedendo :
“Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 911/2020 del Tribunale di Cassino, in ciascun motivo proposto e nella sua integrità. - In ogni caso, rigettare qualsiasi nuova istanza istruttoria nonché la richiesta di nuova consulenza tecnica di ufficio formulata in sede di gravame e pertanto confermare la sentenza di primo grado. - Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge da attribuirsi al procuratore costituito, quale distrattario”
La Corte all'esito dell'udienza del quindici dicembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventitré ottobre 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello
Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe, “definito il giudizio di primo grado aderendo in modo del tutto apodittico al calcolo elaborato nella CTU espletata in corso di causa.”
Si tratterebbe secondo l'appellante “evidentemente di una motivazione apparente che, lungi dal far ritenere assolto il requisito di cui all'art 132, comma 2 n. 4, c.p.c., rende il provvedimento gravato irrimediabilmente nullo.”
Il motivo è infondato.
In primo luogo non si tratta di un'ipotesi in cui possa essere disposta la rimessione della causa al primo Giudice.
In secondo luogo il Tribunale ha aderito alle risultanze della CTU motivando peraltro riguardo alle carenze di produzione documentale della banca.
Come condivisibilmente affermato da Cass. 15147/2018:
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della
3 consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”.
L'appellante a tale proposito articola l'impugnazione solo con riferimento al recepimento delle conclusioni del CTU che comunque ex se non costituisce motivazione apparente.
L'appellante poi non svolge il motivo con riferimento ad eventuale mancata risposta a critiche dei CTP per cui sotto questo profilo la doglianza difetta di specificità.
********
Secondo motivo di appello
Erroneità della CTU utilizzata nel corso del giudizio di primo grado. Omessa ed erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze documentali acquisite in giudizio.
Si afferma, riguardo al conto anticipi, che il contratto prodotto conteneva tutte le condizioni economiche per cui sarebbe erronea la CTU, recepita in sentenza, laddove sono stati annullati gli addebiti in conto corrente delle relative competenze trimestrali e di quelle s.b.f. per mancanza degli estratti conto trimestrali.
Il profilo di doglianza è infondato.
Occorre premettere come sul conto corrente 631274, affidato, confluissero tre conti anticipi di cui solo per uno è stato prodotto il documento contrattuale.
Per gli altri ( 803.02 e 894.92 ) e comunque per tutte le spese, commissioni e interessi collegati a poste di cui non vi era evidenza di pattuizione specifica, del tutto correttamente il CTU ha escluso gli addebiti né l'appellante indica al contrario quale fosse la pattuizione da applicare;
altrettanto correttamente il CTU ha escluso le competenze relative ai numerosi trimestri di cui la banca non aveva prodotto gli estratti conto ( tutti i trimestri dall'apertura fino al terzo trimestre 2005 compreso e altri trimestri intermedi ossia il secondo del 2006, il secondo del 2007, il quarto del 2009, il terzo e il quarto del 2014 -pag 19 ctu- ) e ha eseguito calcoli di raccordo per i trimestri mancanti.
4 Il CTU ha espunto tutte le competenze sopra indicate in quanto ( pag. 29 della relazione ) non sono stati reperiti documenti attestanti la loro pattuizione.
Il CTU ha poi comunque analizzato non solo il contratto di conto corrente ma anche il contratto con cui il ventisette luglio 2004 la s.r.l., avendo il cliente aderito alla convenzione
“ ” erano state modificate le condizioni contrattuali con Email_1
l'introduzione di un canone mensile fisso per i servizi di conto corrente, incasso e accettazione effetti, documenti e assegni;
erano stati inoltre stabiliti diversi interessi debitori e creditori e cms che sono stati applicati.
Si sostiene che altrettanto erroneamente sarebbe stata espunta dal conto corrente ordinario la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal primo gennaio 2014 al ventisei gennaio
2016.
Il profilo di doglianza è infondato.
Come condivisibilmente affermato da Cass. 21344/2024 la cui motivazione non viene riportata per sintesi espositiva
“In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Si afferma poi che il tasso da applicare per tutto il rapporto di conto corrente sarebbe il
13,5% e non tassi inferiori asseritamente conteggiati dal CTU.
Il profilo di doglianza è infondato.
Il CTU ha dato atto della pattuizione del tasso al 13,5% ma ha anche evidenziato come fosse stata la stessa banca ad applicare nel corso del rapporto anche tassi inferiori e d'altro canto la prova scritta della relativa pattuizione non è necessaria poiché detta prova deve essere data laddove le condizioni applicate siano peggiorative di quelle concordate e non viceversa.
Si afferma poi che erroneamente il CTU avrebbe escluso dal conto anticipi i tassi convenzionali in quanto la dicitura “scon.sbf” apposta accanto al TAE non risulterebbe di immeditata percezione. Il CTU ha effettuato due ipotesi di calcolo e immotivatamente il
Tribunale avrebbe recepito quella sfavorevole alla banca.
5 Il profilo di doglianza è infondato.
In pari data ( ventisette luglio 2004 ) sono stati sottoscritti sia l'accordo di adesione alla convenzione ” sia il conto anticipi. Email_1
Nella convenzione ( cfr pag 15 ctu ) sono stati previsti a debito due tassi: 1) TAN 13,5% -
TAE 14,198% per operazioni intra fido e per sconfinamenti autorizzati;
2) TAN 8,48% - TAE
8,753% per “scon. sbf”.
Nel contratto di conto anticipi non è previsto alcun tasso.
Non risulta in atti alcuna linea di affidamento.
Il CTU ha correttamente effettuato un'analisi del conto anticipi rilevando la natura di conto tecnico le cui competenze erano regolate direttamente sul conto corrente.
Ha peraltro rilevato la mancanza di schede periodiche riepilogative trimestrali ( a prescindere dalla loro denominazione ) riguardanti i giustificativi degli importi a debito a fine periodo su cui calcolare gli interessi e le altre spese;
ciò, come condivisibilmente ritenuto dal perito, non consente di evidenziare la correttezza delle poste a debito risultanti sul conto corrente ove dette competenze sono state sistematicamente girocontate.
Testualmente :
“ Venendo alle competenze trimestrali ( interessi, commissioni/competenze e spese ) e alle competenze s.b.f. afferenti i conti anticipi n. 803.92 e n. 804.92 nonché la linea di credito
“anticipo s.b.f.” n. 23021904.21, tutte addebitate sul conto corrente ordinario si rileva che esse sono state espunte non essendo stati versati in atti i relativi estratti conto e riassunti scalari unitamente alle distinte di presentazione. E' evidente infatti che non potendosi escludere la sussistenza di poste contabili illegittime a causa della non disponibilità documentale si è reso necessario annullare tutte le predette voci non verificabili le quali essendo transitate sul conto corrente ordinario hanno contribuito in modo consistente alla formazione del saldo passivo di quest'ultimo….”
Per quanto riguarda il tasso applicabile l'unico periodo ove era presente l'estratto evidenzia in linea capitale le somme anticipate e non restituite al quattro febbraio 2016 nonché gli interessi dal primo gennaio al quattro febbraio 2016.
Ebbene anche in questo caso del tutto correttamente ( pag 104 ctu ), considerata la non perspicuità della dicitura scon. sbf ( non essendo del resto utilizzato nel contratto anticipi il termine sconto ma solo anticipazioni su fatture e cessioni di contratti ) sono stati applicati i
6 tassi sostitutivi BO ( con una differenza di € 2.852,82 rispetto a quanto richiesto dalla banca ).
D'altro canto la convenzione riguardava le operazioni relative a versamenti di assegni, effetti e documenti mentre il conto anticipi riguardava fatture e contratti.
********
Terzo motivo di appello
Nullità della sentenza per violazione degli artt. 1242 e 1853 c.c.. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il Tribunale a fronte di un saldo a credito del cliente di € 127.145,63 per il conto corrente e un saldo a debito del cliente di € 272.162,11 ha compensato le due poste e condannato gli opponenti in solido a pagare il residuo.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato poiché la compensazione non sarebbe stata consentita ai sensi degli artt. 1242 c.c. ( non potendo il Giudice effettuarla d'ufficio ) e 1853
c.c. ( in base a cui “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario” ).
Il motivo è infondato.
La compensazione era stata richiesta dagli appellanti, seppur in via subordinata, già nell'atto di opposizione e ribadita in sede di conclusioni dinanzi al Tribunale che quindi non ha pronunciato d'ufficio; il fatto poi, dedotto invero solo nell'atto di appello, che i fideiussori non avrebbero potuto agire per ottenere la restituzione dell'indebito e che la correntista non aveva erogato gli importi derivanti dal saldo passivo del conto anticipi è irrilevante ai fini della verifica dei saldi attivi e passivi e della compensazione parziale degli stessi .
*******
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto
7 processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado in favore del difensore antistatario degli appellati liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del
2002 a carico di parte appellante, fatti salvi gli accertamenti successivi riguardanti l'effettiva debenza del contributo unificato iniziale demandati all'amministrazione giudiziaria.
Roma, quindici dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA TU TT TA LL de Courtelary
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT TA LL de Courtelary Presidente
NA TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 3049 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) in persona della mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Manciocchi che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Controparte_5 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Davide Tedesco, rappresentati e difesi dall'Avv.to Stefano Bosco per mandato in atti
APPELLATI
1 Oggetto: appello avverso sentenza 911/2020 del Tribunale di Cassino resa nel procedimento r.g. 3535/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 3535/2016 ) Controparte_1
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo 592/2016, provvisoriamente esecutivo, rilasciato dal Tribunale di Cassino per l'importo di € 516.969,99 oltre interessi e spese in favore di l'importo riguardava il saldo negativo del conto Controparte_6 corrente 631274 acceso il quattordici maggio 2004 ( per € 241.994,36 ) e del conto anticipi
23021904 acceso il ventisette luglio 2004 ( per € 275.025,63 ) di cui era titolare la s.r.l. con la garanzia degli altri opponenti;
i conti erano stati chiusi il ventisei gennaio 2016.
Chiedevano che fosse sospesa la provvisoria esecutività del decreto, affermavano la nullità dei contratti, l'illegittima applicazione di interessi usurari, anatocistici, cms, spese, giorni valuta.
L'opposta si costituiva, contestava l'esistenza dei presupposti per l'inibitoria e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensiva, disponeva CTU e all'esito così statuiva:
“Accoglie parzialmente il decreto ingiuntivo n. 592/2016 e per l'effetto condanna
[...]
, , e ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3
al pagamento alla oppost della somma Controparte_5 Controparte_7 di €. 147.004,94 oltre interessi dalla proposizione del Decreto ingiuntivo al soddisfo alla oppost . - Compensa le spese del presente giudizio e di quello di Controparte_6 opposizione”
Proponeva appello in qualità di cessionaria del credito e concludeva Parte_1 chiedendo :
“…..tenuto conto della ammissibilità e fondatezza dei motivi di impugnazione, previo rinnovo della CTU tecnico contabile espletata nel corso del giudizio di primo grado, riformare la sentenza nei capi impugnati e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla parte attrice nel giudizio di primo grado con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 592/2016 del Tribunale di Cassino ed in ogni caso condannare gli opponenti, odierni appellati, in solido tra loro al pagamento degli importi dovuti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Gli appellati si costituivano e concludevano chiedendo :
“Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 911/2020 del Tribunale di Cassino, in ciascun motivo proposto e nella sua integrità. - In ogni caso, rigettare qualsiasi nuova istanza istruttoria nonché la richiesta di nuova consulenza tecnica di ufficio formulata in sede di gravame e pertanto confermare la sentenza di primo grado. - Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge da attribuirsi al procuratore costituito, quale distrattario”
La Corte all'esito dell'udienza del quindici dicembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventitré ottobre 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello
Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe, “definito il giudizio di primo grado aderendo in modo del tutto apodittico al calcolo elaborato nella CTU espletata in corso di causa.”
Si tratterebbe secondo l'appellante “evidentemente di una motivazione apparente che, lungi dal far ritenere assolto il requisito di cui all'art 132, comma 2 n. 4, c.p.c., rende il provvedimento gravato irrimediabilmente nullo.”
Il motivo è infondato.
In primo luogo non si tratta di un'ipotesi in cui possa essere disposta la rimessione della causa al primo Giudice.
In secondo luogo il Tribunale ha aderito alle risultanze della CTU motivando peraltro riguardo alle carenze di produzione documentale della banca.
Come condivisibilmente affermato da Cass. 15147/2018:
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della
3 consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”.
L'appellante a tale proposito articola l'impugnazione solo con riferimento al recepimento delle conclusioni del CTU che comunque ex se non costituisce motivazione apparente.
L'appellante poi non svolge il motivo con riferimento ad eventuale mancata risposta a critiche dei CTP per cui sotto questo profilo la doglianza difetta di specificità.
********
Secondo motivo di appello
Erroneità della CTU utilizzata nel corso del giudizio di primo grado. Omessa ed erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze documentali acquisite in giudizio.
Si afferma, riguardo al conto anticipi, che il contratto prodotto conteneva tutte le condizioni economiche per cui sarebbe erronea la CTU, recepita in sentenza, laddove sono stati annullati gli addebiti in conto corrente delle relative competenze trimestrali e di quelle s.b.f. per mancanza degli estratti conto trimestrali.
Il profilo di doglianza è infondato.
Occorre premettere come sul conto corrente 631274, affidato, confluissero tre conti anticipi di cui solo per uno è stato prodotto il documento contrattuale.
Per gli altri ( 803.02 e 894.92 ) e comunque per tutte le spese, commissioni e interessi collegati a poste di cui non vi era evidenza di pattuizione specifica, del tutto correttamente il CTU ha escluso gli addebiti né l'appellante indica al contrario quale fosse la pattuizione da applicare;
altrettanto correttamente il CTU ha escluso le competenze relative ai numerosi trimestri di cui la banca non aveva prodotto gli estratti conto ( tutti i trimestri dall'apertura fino al terzo trimestre 2005 compreso e altri trimestri intermedi ossia il secondo del 2006, il secondo del 2007, il quarto del 2009, il terzo e il quarto del 2014 -pag 19 ctu- ) e ha eseguito calcoli di raccordo per i trimestri mancanti.
4 Il CTU ha espunto tutte le competenze sopra indicate in quanto ( pag. 29 della relazione ) non sono stati reperiti documenti attestanti la loro pattuizione.
Il CTU ha poi comunque analizzato non solo il contratto di conto corrente ma anche il contratto con cui il ventisette luglio 2004 la s.r.l., avendo il cliente aderito alla convenzione
“ ” erano state modificate le condizioni contrattuali con Email_1
l'introduzione di un canone mensile fisso per i servizi di conto corrente, incasso e accettazione effetti, documenti e assegni;
erano stati inoltre stabiliti diversi interessi debitori e creditori e cms che sono stati applicati.
Si sostiene che altrettanto erroneamente sarebbe stata espunta dal conto corrente ordinario la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal primo gennaio 2014 al ventisei gennaio
2016.
Il profilo di doglianza è infondato.
Come condivisibilmente affermato da Cass. 21344/2024 la cui motivazione non viene riportata per sintesi espositiva
“In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Si afferma poi che il tasso da applicare per tutto il rapporto di conto corrente sarebbe il
13,5% e non tassi inferiori asseritamente conteggiati dal CTU.
Il profilo di doglianza è infondato.
Il CTU ha dato atto della pattuizione del tasso al 13,5% ma ha anche evidenziato come fosse stata la stessa banca ad applicare nel corso del rapporto anche tassi inferiori e d'altro canto la prova scritta della relativa pattuizione non è necessaria poiché detta prova deve essere data laddove le condizioni applicate siano peggiorative di quelle concordate e non viceversa.
Si afferma poi che erroneamente il CTU avrebbe escluso dal conto anticipi i tassi convenzionali in quanto la dicitura “scon.sbf” apposta accanto al TAE non risulterebbe di immeditata percezione. Il CTU ha effettuato due ipotesi di calcolo e immotivatamente il
Tribunale avrebbe recepito quella sfavorevole alla banca.
5 Il profilo di doglianza è infondato.
In pari data ( ventisette luglio 2004 ) sono stati sottoscritti sia l'accordo di adesione alla convenzione ” sia il conto anticipi. Email_1
Nella convenzione ( cfr pag 15 ctu ) sono stati previsti a debito due tassi: 1) TAN 13,5% -
TAE 14,198% per operazioni intra fido e per sconfinamenti autorizzati;
2) TAN 8,48% - TAE
8,753% per “scon. sbf”.
Nel contratto di conto anticipi non è previsto alcun tasso.
Non risulta in atti alcuna linea di affidamento.
Il CTU ha correttamente effettuato un'analisi del conto anticipi rilevando la natura di conto tecnico le cui competenze erano regolate direttamente sul conto corrente.
Ha peraltro rilevato la mancanza di schede periodiche riepilogative trimestrali ( a prescindere dalla loro denominazione ) riguardanti i giustificativi degli importi a debito a fine periodo su cui calcolare gli interessi e le altre spese;
ciò, come condivisibilmente ritenuto dal perito, non consente di evidenziare la correttezza delle poste a debito risultanti sul conto corrente ove dette competenze sono state sistematicamente girocontate.
Testualmente :
“ Venendo alle competenze trimestrali ( interessi, commissioni/competenze e spese ) e alle competenze s.b.f. afferenti i conti anticipi n. 803.92 e n. 804.92 nonché la linea di credito
“anticipo s.b.f.” n. 23021904.21, tutte addebitate sul conto corrente ordinario si rileva che esse sono state espunte non essendo stati versati in atti i relativi estratti conto e riassunti scalari unitamente alle distinte di presentazione. E' evidente infatti che non potendosi escludere la sussistenza di poste contabili illegittime a causa della non disponibilità documentale si è reso necessario annullare tutte le predette voci non verificabili le quali essendo transitate sul conto corrente ordinario hanno contribuito in modo consistente alla formazione del saldo passivo di quest'ultimo….”
Per quanto riguarda il tasso applicabile l'unico periodo ove era presente l'estratto evidenzia in linea capitale le somme anticipate e non restituite al quattro febbraio 2016 nonché gli interessi dal primo gennaio al quattro febbraio 2016.
Ebbene anche in questo caso del tutto correttamente ( pag 104 ctu ), considerata la non perspicuità della dicitura scon. sbf ( non essendo del resto utilizzato nel contratto anticipi il termine sconto ma solo anticipazioni su fatture e cessioni di contratti ) sono stati applicati i
6 tassi sostitutivi BO ( con una differenza di € 2.852,82 rispetto a quanto richiesto dalla banca ).
D'altro canto la convenzione riguardava le operazioni relative a versamenti di assegni, effetti e documenti mentre il conto anticipi riguardava fatture e contratti.
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Terzo motivo di appello
Nullità della sentenza per violazione degli artt. 1242 e 1853 c.c.. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il Tribunale a fronte di un saldo a credito del cliente di € 127.145,63 per il conto corrente e un saldo a debito del cliente di € 272.162,11 ha compensato le due poste e condannato gli opponenti in solido a pagare il residuo.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato poiché la compensazione non sarebbe stata consentita ai sensi degli artt. 1242 c.c. ( non potendo il Giudice effettuarla d'ufficio ) e 1853
c.c. ( in base a cui “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario” ).
Il motivo è infondato.
La compensazione era stata richiesta dagli appellanti, seppur in via subordinata, già nell'atto di opposizione e ribadita in sede di conclusioni dinanzi al Tribunale che quindi non ha pronunciato d'ufficio; il fatto poi, dedotto invero solo nell'atto di appello, che i fideiussori non avrebbero potuto agire per ottenere la restituzione dell'indebito e che la correntista non aveva erogato gli importi derivanti dal saldo passivo del conto anticipi è irrilevante ai fini della verifica dei saldi attivi e passivi e della compensazione parziale degli stessi .
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto
7 processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado in favore del difensore antistatario degli appellati liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del
2002 a carico di parte appellante, fatti salvi gli accertamenti successivi riguardanti l'effettiva debenza del contributo unificato iniziale demandati all'amministrazione giudiziaria.
Roma, quindici dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA TU TT TA LL de Courtelary
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