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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14.7.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3007/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del Presidente Parte_1
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in Benevento alla via Martiri di Pt_2
Ungheria, con l'avv. Franco Pasut, che lo rappresenta e difende come da procura generale alle liti rep. 37590 del 23.1.2023 per atto Notaio in Roma Persona_1
-appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Vene, giusta procura in atti, presso Controparte_1 il cui studio in Sant'Agata De' Goti alla via Palmentata n. 6 è elettivamente domiciliato
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento in data 21.4.2023,
conveniva in giudizio l' deducendo che in data 16.3.2023 riceveva la notifica Controparte_1 Pt_2 dell'atto di rettifica dell'accertamento di violazione ex art. 2 comma 1 bis, d.l. 463/83 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;
che tale atto scaturiva da un precedente atto di accertamento, asseritamente notificato in data 7.4.2017, con riferimento all'omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2014; che il precedente atto non gli era stato notificato e che pertanto il diritto dell' era prescritto. Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto Pt_2 di rettifica di accertamento impugnato e comunque non dovuta la pretesa dell'Ente, essendo maturato il termine di prescrizione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto per infondatezza. Pt_2
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1174/2023 del 22.11.2023 ha dichiarato prescritto il credito dell' per sanzioni amministrative di cui al suddetto atto di rettifica accertamento. Pt_2
Avverso tale decisione ha proposto appello l' con atto depositato tempestivamente presso Pt_2 questa Corte in data 6.12.2023, censurando: l'impugnata sentenza per aver dichiarato prescritto il credito, non avendo considerato la decorrenza del termine di prescrizione a partire dall'atto di accertamento notificato in data 13.3.2023; il non aver il primo giudice considerato la rideterminazione della sanzione ad € 892,69 con conseguente riduzione al 50%, ad € 446,38.
Si è costituito che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto e la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
È opportuno premettere che il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre
1983 n. 463.
Il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma
4) (cfr. cfr. ex multis recentissima sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav. – 5.4.2025, n.
9016; Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
Per quanto attiene, in particolare, la fattispecie che ci occupa, la prescrizione del diritto, a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del
1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cassazione civile sez.
VI, 27.7.2018, n. 19897)
Alla stregua dei principi sopra enunciati, del tutto correttamente il primo giudice (rilevata la mancata notifica da parte dell' del primo atto di accertamento, asseritamente notificato il Pt_2
7.4.2017), ha ritenuto nel caso di specie che la decorrenza del termine quinquennale entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque Pt_2 avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, accertata la mancanza di atti interruttivi in data antecedente alla notifica dell'atto di rettifica accertamento del 16.3.2023, tenuto conto dei periodi di sospensione ai sensi dell'art. 103 comma 6 bis della L. 24.4.2020 n. 27, il termine di prescrizione quinquennale risulta decorso.
Resta assorbita la questione sulla presunta rideterminazione della sanzione, che in ogni caso è infondata, poichè esaminando l'atto di rettifica accertamento per cui è causa, si evince l'indicazione del “pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla notificazione del presente atto, di euro
5.000,00, pari alla metà della sanzione determinata, oltre alle spese del procedimento (art. 9, comma
5, del decreto legislativo n. 8/2016)” (doc. 3, produzione . Pt_2
L'impugnazione va quindi rigettata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con conseguente condanna dell' al pagamento delle stesse in favore di , con attribuzione all'avv. Pt_2 Controparte_1
Nicoletta Vene, dichiaratasi antistataria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_2 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna l' al pagamento in favore di , delle spese del secondo grado, che Pt_2 Controparte_1 liquida in complessivi € 1.100,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie di legge, con attribuzione all'avv. Nicoletta Vene, antistataria;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' di un Pt_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 14.7.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14.7.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3007/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del Presidente Parte_1
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in Benevento alla via Martiri di Pt_2
Ungheria, con l'avv. Franco Pasut, che lo rappresenta e difende come da procura generale alle liti rep. 37590 del 23.1.2023 per atto Notaio in Roma Persona_1
-appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Vene, giusta procura in atti, presso Controparte_1 il cui studio in Sant'Agata De' Goti alla via Palmentata n. 6 è elettivamente domiciliato
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento in data 21.4.2023,
conveniva in giudizio l' deducendo che in data 16.3.2023 riceveva la notifica Controparte_1 Pt_2 dell'atto di rettifica dell'accertamento di violazione ex art. 2 comma 1 bis, d.l. 463/83 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;
che tale atto scaturiva da un precedente atto di accertamento, asseritamente notificato in data 7.4.2017, con riferimento all'omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2014; che il precedente atto non gli era stato notificato e che pertanto il diritto dell' era prescritto. Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto Pt_2 di rettifica di accertamento impugnato e comunque non dovuta la pretesa dell'Ente, essendo maturato il termine di prescrizione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto per infondatezza. Pt_2
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1174/2023 del 22.11.2023 ha dichiarato prescritto il credito dell' per sanzioni amministrative di cui al suddetto atto di rettifica accertamento. Pt_2
Avverso tale decisione ha proposto appello l' con atto depositato tempestivamente presso Pt_2 questa Corte in data 6.12.2023, censurando: l'impugnata sentenza per aver dichiarato prescritto il credito, non avendo considerato la decorrenza del termine di prescrizione a partire dall'atto di accertamento notificato in data 13.3.2023; il non aver il primo giudice considerato la rideterminazione della sanzione ad € 892,69 con conseguente riduzione al 50%, ad € 446,38.
Si è costituito che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto e la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
È opportuno premettere che il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre
1983 n. 463.
Il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma
4) (cfr. cfr. ex multis recentissima sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav. – 5.4.2025, n.
9016; Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
Per quanto attiene, in particolare, la fattispecie che ci occupa, la prescrizione del diritto, a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del
1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cassazione civile sez.
VI, 27.7.2018, n. 19897)
Alla stregua dei principi sopra enunciati, del tutto correttamente il primo giudice (rilevata la mancata notifica da parte dell' del primo atto di accertamento, asseritamente notificato il Pt_2
7.4.2017), ha ritenuto nel caso di specie che la decorrenza del termine quinquennale entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque Pt_2 avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, accertata la mancanza di atti interruttivi in data antecedente alla notifica dell'atto di rettifica accertamento del 16.3.2023, tenuto conto dei periodi di sospensione ai sensi dell'art. 103 comma 6 bis della L. 24.4.2020 n. 27, il termine di prescrizione quinquennale risulta decorso.
Resta assorbita la questione sulla presunta rideterminazione della sanzione, che in ogni caso è infondata, poichè esaminando l'atto di rettifica accertamento per cui è causa, si evince l'indicazione del “pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla notificazione del presente atto, di euro
5.000,00, pari alla metà della sanzione determinata, oltre alle spese del procedimento (art. 9, comma
5, del decreto legislativo n. 8/2016)” (doc. 3, produzione . Pt_2
L'impugnazione va quindi rigettata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con conseguente condanna dell' al pagamento delle stesse in favore di , con attribuzione all'avv. Pt_2 Controparte_1
Nicoletta Vene, dichiaratasi antistataria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_2 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna l' al pagamento in favore di , delle spese del secondo grado, che Pt_2 Controparte_1 liquida in complessivi € 1.100,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie di legge, con attribuzione all'avv. Nicoletta Vene, antistataria;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' di un Pt_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 14.7.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente