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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 967/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Moleti n. 20 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leto che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Doa e dall'Avv.
Stefania Sotgia per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Cagliari, via Delitala n. 2, resistente,
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli, via Monte di Dio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Antonella
Esposito che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10 maggio 2024 proponeva Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 29520249006005840, notificata il 13 aprile 2024, con la quale gli era stato chiesto il pagamento della somma di € 44.828,79 in forza di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito relativi a crediti tributari e previdenziali.
Il ricorrente proponeva opposizione limitatamente alla pretesa contributiva vantata dall con gli avvisi di addebito n. CP_1
59520160000409712000, n. 59520160003381462000, n.
59520170001320481000 e n. 59520180004128761000.
Eccepiva la prescrizione della pretesa contributiva.
In secondo luogo evidenziava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto gli avvisi di addebito ivi richiamati non erano mai stati notificati.
Nella resistenza dell e di , CP_1 Controparte_2 all'udienza del 5 giugno 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Parte ricorrente chiede che venga dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Tale rilievo è infondato.
In ordine a tale censura si osserva poi che la Corte d'Appello di
SS (sentenza n. 842/2022 e più di recente sentenza n.
262/2025) ha statuito che “riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determina affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo né tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'“omessa notifica” non potrebbe mai determinare la “nullità” dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 v. anche
Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010)”.
A tal proposito va aggiunto che di recente la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito che “in caso di mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, il debitore che intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo oltre il termine previsto dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, può recuperare l'azione che investe il merito della pretesa contributiva nei confronti dell (per tutte CP_1
v., ancora di recente, Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022).
Pertanto, eventuali vizi attinenti alla notificazione dell'avviso di addebito non sono sufficienti a far venire meno la pretesa contributiva ma sono soltanto idonei, ove ritenuti sussistenti, a superare la decadenza e a far recuperare la tempestività dell'opposizione, nell'ambito della quale chi si oppone propone l'accertamento negativo del credito” (Cass. 9 febbraio 2023, n. 4086).
Ne discende che l'omessa notifica degli avvisi di addebito non determina di per sé l'invalidità dell'atto, ma può al massimo rilevare o per consentire all'interessato di far valere vizi di merito non sollevati in precedenza o ai fini dell'eventuale accertamento dell'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ciò premesso, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Dagli atti di causa si evince che, in relazione ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59520160000409712000, n.
59520160003381462000 e n. 59520170001320481000,
[...] ha notificato al ricorrente l'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 29520229004184690000 in data 21 luglio 2022.
La notifica di tale intimazione di pagamento è stata effettuata presso la residenza del ricorrente nelle mani del figlio del ricorrente
. Parte_2
Si osserva che, in forza della presunzione di conoscenza ex art 1335
c.c., l'avvenuta consegna da parte dell'Ufficiale postale a persona che risulta rinvenuta all'indirizzo del destinatario, si considera - fino a prova contraria da dare a cura del destinatario - effettuata a familiare convivente o ad un soggetto addetto alla casa o alla cura di essa.
“In caso di notifica mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” (Cass. n. 16289/2015).”.
Infatti, come chiarito a più riprese dal giudice di legittimità, la dichiarazione ricettizia diretta ad una determinata persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, cioè nel luogo che per collegamento ordinario (residenza, dimora o domicilio) risulti in concreto nella sua sfera di dominio e controllo, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (cfr. ex multis Cass. n. 26708/2013; cfr. anche
Corte d'Appello di SS n. 894/2022).
Accertata dunque la regolarità della notifica della precedente intimazione di pagamento n. 29520229000979531000, va osservato che non può essere fatta valere l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica di tale atto.
Proprio di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza del
22/3/2023 n. 8198, ha riaffermato il principio, invero già consolidato, secondo cui “in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti
l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d. l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”. Ed altrettanto costantemente ha affermato che la mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di
40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs.
46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall' dall'art. 30, co. 14, D.L.
78/2019, conv. in L. 122/2019), determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (giurisprudenza costante a partire da
Cass. 18145/2012), sicché il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa, ivi compresa la prescrizione.
La mancata opposizione - precisa pure la Cassazione - all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito (cfr. anche Corte d'Appello di SS n. 173/2024).
Ancor più chiaramente la Corte di Cassazione ha statuito che
“qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. 29 novembre 2021, n. 37259). Ne consegue che è ormai preclusa la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente all'intimazione di pagamento n. 29520229004184690000.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 59520180004128761999, si osserva che lo stesso è stato notificato per compiuta giacenza il 19 gennaio 2019.
Di recente, infatti, le Sezioni Unite hanno chiarito che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. 15 aprile 2021, n.
10012).
Di recente è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n.
9125/2024 che ha espressamente confermato la valenza di detti principi (elaborati dalle sezioni unite in materia di notifica di atti tributari) anche per gli AVA (così Corte d'Appello di SS n.
262/2025, n. 287/2025, n. 820/2024).
Nel caso in esame è stata prodotta la busta contenente la dicitura ove viene attestato il compimento della notifica “per compiuta giacenza”, ma non è stata prodotta la prova della comunicazione di avvenuto deposito, sicché la notifica non può ritenersi validamente compiuta.
Esclusa la validità della notifica dell'Avviso di addebito n.
29520229004184690000, va nondimeno osservato che tale avviso di addebito riguarda il mancato pagamento di contributi fissi/percentuale entro il minimale per il periodo compreso tra ottobre e dicembre 2017 (quarta rata 2017) e per il periodo compreso tra gennaio e marzo 2018 (prima rata 2018); conseguentemente il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal termine previsto per il versamento, e dunque rispettivamente dal 16 febbraio 2018 e dal
16 maggio 2018.
Ai fini del computo del termine di prescrizione occorre però tener conto della disciplina introdotta dal D.L. n. 18/2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della disciplina di cui al
D.L. n. 183/2020.
Ebbene l'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 prevede espressamente che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 co. 9 del d.l. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020
(data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In virtù di tali norme, dunque, il termine di prescrizione quinquennale delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria ha subito una sospensione per un periodo massimo di complessivi 311 giorni.
Va però aggiunto che l'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 ha previsto una sospensione dall'1 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini relativi “alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori”. Il successivo comma 4 prevede poi che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e
3, del decreto legislativo 24 settembre, n. 159.
Ed ancora l'art. 68 D.L. n. 18/2020 prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dall'art. 29 e 309 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 […] Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Infine il successivo comma 4 bis prevede che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lett. a), b)
e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati […] b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Occorre allora individuare le giuste coordinate per orientarsi nel dedalo normativo introdotto dalla disciplina emergenziale.
Si sovrappongono, infatti, una disciplina specificamente riferita alla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria (art. 37
D.L. n. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020), una diversa disciplina riferita alla sospensione dei termini relativi alle attività degli enti impositori (art. 67 D.L. n. 18/2020) ed una ulteriore disciplina riferita alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.
La difficoltà per l'interprete è, peraltro, accentuata (per quanto si dirà
a breve) dal richiamo che gli artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020 operano – peraltro con portata differente – all'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
Un primo dato è certo.
L'art. 37 D.L. n. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 prevedono, secondo quanto già rilevato in precedenza, una sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria per un periodo massimo di complessivi 311 giorni.
L'art. 67 D.L. 18/2020 prevede poi una sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 e, al comma 4, richiama l'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015 in relazione ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
A sua volta l'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Occorre allora comprendere se il combinato disposto degli articoli 67
D.L. n. 18/2020 e 12 D.Lgs. n. 159/2015 incida sulla determinazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione per i contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Tale interrogativo merita una risposta negativa.
Sul punto di recente la Corte di Cassazione ha statuito che, in virtù dell'art. 12, comma 1, d.lgs. n.159 del 2015, “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (Cass.
15 gennaio 2025, n. 960).
In sostanza la Corte di Cassazione afferma che l'art. 67 D.L. n.
18/2020 non si limita a sospendere i termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, ma prevede anche la conseguente sospensione per il medesimo periodo dei termini di decadenza e di prescrizione.
Chiarito tale aspetto, si deve concludere che, per quanto riguarda i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, l'art. 67 D.L. n.
18/2020 non abbia una concreta rilevanza. Ed infatti l'art. 37 D.L.
18/2020 (norma che disciplina specificamente la prescrizione dei contributi e dei premi assicurativi) già prevede una generale sospensione dei termini di prescrizione per un periodo financo più esteso (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020).
Resta da esaminare la questione concernente il rapporto tra l'art. 37
D.L. n. 37/2020 e l'art. 68 D.L. n. 18/2020.
A differenza dell'art. 67 D.L. n. 18/2020 (che, come visto disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori), l'art. 68 D.L. n. 18/2020 è stato introdotto per disciplinare la sospensione dei termini di versamento di somme dovute in forza di cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e degli avvisi di addebito emessi dall (cfr. il richiamo CP_1 all'art. 30 D.L. n. 78/2010).
L'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 prevede, quindi, la sospensione dei termini dei versamenti delle somme relative ad entrate tributarie e non tributarie in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Al contempo stabilisce che “si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
A differenza di quanto previsto dal precedente articolo 67, l'art. 68 richiama l'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 nella sua interezza.
Pertanto, oltre a trovare applicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1,
D.Lgs. n. 159/2015) la sospensione dei termini di prescrizione per tutta la durata della sospensione dei termini di versamento (ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), trova anche applicazione il comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
Quest'ultima norma stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, per quanto riguarda i contributi previdenziali ed i premi assicurativi derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito, per i quali opera la sospensione dei termini di versamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine di prescrizione che scade entro il 31 dicembre degli anni 2020 e 2021 è prorogato di diritto al 31 dicembre del secondo anno successivo (e dunque rispettivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023). Infine l'art. 68, comma 4 bis, lett. b) D.L. n. 18/2020 (introdotto dal
D.L. n. 125/2020) stabilisce che, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di prescrizione e decadenza relativi alle stesse entrate.
Pertanto, per i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi.
La norma non incide sulla sospensione dei termini di prescrizione, ma prevede una proroga biennale del generale termine di prescrizione quinquennale (per quanto concerne la materia contributiva e assicurativa) per i carichi che siano stati affidati all'agente della riscossione nel periodo sopra indicato.
In conclusione deve ritenersi che:
1) Per i crediti relativi a contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria opera in via generale la sospensione del termine di prescrizione per un massimo di complessivi 311 giorni ai sensi degli artt. 37 D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020) e 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 (dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021);
2) La sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al
31 maggio 2020 prevista dal combinato disposto degli artt. 67
D.L. n. 18/2020 e 12, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015, sebbene astrattamente applicabile alla materia contributiva, non comporta una dilatazione del periodo di sospensione della prescrizione (operando in via generale il più ampio periodo di sospensione previsto dagli art. 37 D.L. n. 18/2020 e 11, comma
9, D.L. n. 183/2020);
3) Per i crediti riguardanti contributi previdenziali e premi assicurativi derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, il cui termine di pagamento scade nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, il termine di prescrizione è prorogato per un corrispondente periodo di tempo (ovvero per 542 giorni);
4) Per i crediti riguardanti contributi previdenziali e premi assicurativi derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, per i quali opera la sospensione dei versamenti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, il termine di prescrizione in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o entro il 31 dicembre 2021
è prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (ovvero fino al 31 dicembre
2022 o al 31 dicembre 2023);
5) Per i crediti affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo
2020 al 31 dicembre 2021, il termine di prescrizione quinquennale è prorogato di ventiquattro mesi.
Nel caso in esame, venendo in rilievo crediti scaduti nel 2018 e carichi affidati all'agente delle Riscossione in epoca successiva al 31 dicembre 2021 trova applicazione unicamente la sospensione del termine di prescrizione di 311 giorni prevista dagli artt. 37 D.L. n.
18/2020 e 11, comma 9, D.L. n. 183/2020.
Pertanto, tenendo conto del termine di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale, il credito riguardante la quarta rata dei contributi 2017 si è prescritto in data 24 dicembre 2023 ed il credito riguardante la prima rata dei contributi 2018 si è prescritto il 22 marzo 2024.
Ne consegue che al momento della notifica dell'intimazione pagamento, avvenuta il 13 aprile 2024, il termine di prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 29520229004184690000.
Va dunque dichiarata prescritta la pretesa contributiva vantata con l'avviso di addebito n. 29520229004184690000.
In ordine alle spese, deve preliminarmente rilevarsi che la chiamata in causa di non può essere Controparte_2 qualificata alla stregua di una litis denuntiatio, essendo stati proposti motivi di opposizione afferenti la regolarità formale della procedura di riscossione (omessa notifica dell'atto presupposto).
Il limitato accoglimento dell'eccezione di prescrizione giustifica la compensazione delle spese del giudizio in ragione di tre quarti con condanna dell (in quanto unico legittimato passivo) al CP_1 pagamento in favore del ricorrente del restante quarto, liquidato in misura prossima ai valori minimi considerata la natura seriale della controversia.
Le ragioni della decisione ed il parziale accoglimento di un'eccezione per la quale sussiste la legittimazione passiva dell giustificano la CP_1 compensazione integrale delle spese nei confronti di
[...]
. Controparte_2
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n.
29520229004184690000; rigetta per il resto l'opposizione; compensa le spese del giudizio in ragione di tre quarti nei confronti dell e condanna quest'ultimo al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della restante quota, liquidata in € 1.175,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Francesco Leto ai sensi dell'art. 93 c.p.c. compensa integralmente le spese del giudizio nei confronti di
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. Controparte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 6 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino