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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 961/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CA AT, RE
ZZ DANIELA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1318/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen N. 3 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110076801331000 BOLLO 2005
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90100 Palermo PA elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009642784 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90096427 84000, notificata il 13 settembre 2022, limitatamente alla cartella n. 29620110076801331000 asseritamente notificata il 13 dicembre 2001 per il pagamento della complessiva somma di € 245,40 a titolo di tasse automobilistiche per il 2005.
Il ricorrente lamentò l'omessa notifica della predetta cartella ed eccepì la prescrizione del tributo, anche nell'ipotesi di accertata notifica della cartella medesima.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni con le quali ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione della normativa in materia di processo telematico, segnatamente per omessa sottoscrizione dell'atto con firma digitale CADES e con atto non nativo digitale.
Nel merito ha richiamato la legge 197/2022 che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e su tale presupposto ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Indi, all'udienza del 6 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dall'esposizione che precede l'oggetto del giudizio deve ritenersi limitato alla tassa automobilistica suindicata, sottesa all'intimazione avente a oggetto anche altre pretese, estranee al giudizio.
Orbene, è assorbente e decisivo per la definizione del giudizio l'art. 1 comma 222 della l. 197/2022 secondo cui "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
…".
Ne consegue la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ex lege con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che, trattandosi di annullamento della pretesa disposta dal legislatore, ben possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara annullata la tassa automobilistica oggetto della cartella sottesa all'intimazione opposta e compensate le spese processuali.
Così deciso a Palermo il 6 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CA AT, RE
ZZ DANIELA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1318/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen N. 3 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110076801331000 BOLLO 2005
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90100 Palermo PA elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009642784 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90096427 84000, notificata il 13 settembre 2022, limitatamente alla cartella n. 29620110076801331000 asseritamente notificata il 13 dicembre 2001 per il pagamento della complessiva somma di € 245,40 a titolo di tasse automobilistiche per il 2005.
Il ricorrente lamentò l'omessa notifica della predetta cartella ed eccepì la prescrizione del tributo, anche nell'ipotesi di accertata notifica della cartella medesima.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni con le quali ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione della normativa in materia di processo telematico, segnatamente per omessa sottoscrizione dell'atto con firma digitale CADES e con atto non nativo digitale.
Nel merito ha richiamato la legge 197/2022 che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e su tale presupposto ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Indi, all'udienza del 6 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dall'esposizione che precede l'oggetto del giudizio deve ritenersi limitato alla tassa automobilistica suindicata, sottesa all'intimazione avente a oggetto anche altre pretese, estranee al giudizio.
Orbene, è assorbente e decisivo per la definizione del giudizio l'art. 1 comma 222 della l. 197/2022 secondo cui "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
…".
Ne consegue la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ex lege con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che, trattandosi di annullamento della pretesa disposta dal legislatore, ben possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara annullata la tassa automobilistica oggetto della cartella sottesa all'intimazione opposta e compensate le spese processuali.
Così deciso a Palermo il 6 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente