Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2022, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2022
N. 00752/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune San Giorgio Ionico, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad DU:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario D’Oria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del 6 luglio 2021 prot. -OMISSIS- del Comune di San Giorgio Jonico, avente ad oggetto << riscontro nota prot -OMISSIS- del 28.05.21 ad oggetto “richiesta ripristino dello stato dei luoghi opere abusive site nel comune di San Giorgio Jonico, via -OMISSIS-, in Catasto -OMISSIS- di proprietà del defunto -OMISSIS-. Comunicazione >>;
- del provvedimento del 10.03.2021 prot. -OMISSIS-del Comune di San Giorgio Jonico, avente ad oggetto “ Accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- Reg. gen. -OMISSIS- – Dichiarazione di acquisizione dei beni e delle aree alla via -OMISSIS- snc (in Catasto -OMISSIS- ai sensi dell’art. 31 comma 4 del DPR n.380/01 e ss.mm. - Concessione termine per ottemperanza ingiunzione n. -OMISSIS- ”;
- del provvedimento del 12.03.2021 -OMISSIS- del Comune di San Giorgio Jonico, avente ad oggetto “ Accertamento inottemperanza all’ingiunzione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- Reg. Gen. -OMISSIS- Ingiunzione al pagamento sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del DPR n.380/01 ”;
- della nota del 20.04.2021 prot.-OMISSIS- del Comune di San Giorgio Jonico, avente ad oggetto “ Richiesta verifica ottemperanza a quanto ingiunto ”;
- della nota del 20.04.2021 prot. -OMISSIS-del Comune di San Giorgio Jonico, avente ad oggetto “ Adempimenti ai sensi dell’art. 31, comma IV del DPR 380/01 ”;
- della nota del 01.07.2021 prot. -OMISSIS- del Comune di San Giorgio Jonico, non comunicata, con la quale l’U.T. ha richiesto all’Amministrazione Comunale gli indirizzi operativi in merito al mantenimento delle opere edilizie abusive per finalità pubbliche;
- della nota del 01.07.2021 prot. -OMISSIS- del Comune di San Giorgio Jonico, non comunicata, con la quale è stata avviata la procedura per la redazione del frazionamento catastale degli immobili e dell’area pertinenziale oggetto di acquisizione al patrimonio dell’ente;
- della nota del S.U.A.P del Comune di San Giorgio Jonico del 02.07.2021 prot. -OMISSIS-, non comunicata, in merito all’attività svolta presso l’area oggetto dei citati immobili;
- e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune San Giorgio Ionico;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notarile del 24.05.2021 il sig. -OMISSIS-, con la madre -OMISSIS-, ha accettato, ex art. 484 c.c., con beneficio di inventario l’eredità del padre -OMISSIS-, deceduto in data 06.05.2021.
Tra i beni facenti parte del compendio ereditario v’è il terreno sito a San Giorgio Jonico sulla via -OMISSIS-, contraddistinto in catasto -OMISSIS-, oggetto dei provvedimenti sanzionatori impugnati.
Dopo la morte del de cuius , il ricorrente formulava istanza di accesso del 10.05.2021, -OMISSIS-, per avere copia della documentazione relativa agli accertamenti sanzionatori avviati nei confronti del padre per gli immobili edificati sul precitato terreno, istanza alla quale il Comune dava riscontro con nota del 12.05.2021.
Dagli atti emergeva che sul citato immobile erano stati costruiti da -OMISSIS-, alcuni manufatti, in assenza e in difformità della C.E. n. -OMISSIS- per i quali erano stati emessi i seguenti provvedimenti repressivi:
- con ingiunzione del 10.07.2009 -OMISSIS-si ordinava la demolizione di ogni opera e manufatto edilizio difforme dall’originaria CE -OMISSIS-; l’ordinanza n. -OMISSIS-, è stata oggetto di impugnazione da parte del sig. -OMISSIS- con ricorso innanzi a questo T.A.R. iscritto al n. 1709/2009 R.G. conclusosi con sentenza di rigetto -OMISSIS-, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza -OMISSIS-;
- con ordinanza del 30.11.2018 -OMISSIS-era stata ingiunta la demolizione delle opere edilizie abusive eseguite in difformità alla concessione edilizia n. -OMISSIS-; l’ordinanza n. -OMISSIS- è stata oggetto di impugnazione, sempre da parte del Sig. -OMISSIS-, con ricorso iscritto innanzi a questo T.A.R. al n. 263/2019 R.G., conclusosi con sentenza 26.11.2019 -OMISSIS- di improcedibilità per dichiarazione dello stesso ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse.
Con provvedimento del 10.03.2021 -OMISSIS-, avente ad oggetto, “ Accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-del 30.11.2018 Reg. gen. -OMISSIS-– Dichiarazione di acquisizione dei beni e delle aree alla via -OMISSIS- snc (in Catasto al foglio -OMISSIS-ai sensi dell’art. 31 comma 4 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.- Concessione termine per ottemperanza ingiunzione n.-OMISSIS- ”, il Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica del Comune di San Giorgio Jonico:
- ha distinto i manufatti oggetto di ordinanza n. -OMISSIS- rispetto a quelli oggetto di ordinanza n. -OMISSIS-;
- ha accertato l’inottemperanza con riferimento ad entrambe le ordinanze e ha dichiarato l’acquisizione dei beni ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380/2001;
- con riferimento ai soli manufatti previsti dall’ordinanza n. -OMISSIS-, in ragione della più recente sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-, ha concesso un ulteriore termine perentorio “ di giorni quindici ”, per ottemperare a quanto ordinato con ingiunzione n. -OMISSIS-.
Tale atto veniva notificato, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. “ per irreperibilità momentanea in data 15.03.21 ”; il procedimento di notifica si completava, dopo l’invio in data 18.03.2021 della raccomandata di avviso del deposito dell’atto, per “ compiuta giacenza ”, in data 29.03.2021, ex art. 8 della L. n. 890/1982.
Con atto del 12.03.2021 -OMISSIS-, il Comune di San Giorgio Jonico emetteva l’ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , DPR n. 380/2001 in ragione dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione di cui all’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. “ per irreperibilità momentanea in data 15.03.21 ”; anche per questo atto, il procedimento di notifica si completava, dopo l’invio in data 18.03.2021 della raccomandata di avviso del deposito dell’atto, per “ compiuta giacenza ” in data 29.03.2021, ex art. 8 della L. n. 890/1982.
Il ricorrente espone che per entrambe le notifiche, il mancato ritiro era stato determinato dalle gravi condizioni di salute del padre del ricorrente, che non ha mai avuto conoscenza legale dei precitati atti.
Infatti, il ricorrente rappresenta che il sig. -OMISSIS-, che viveva solo presso l’abitazione in Contrada -OMISSIS-, a San Giorgio Jonico, aveva contratto il virus Covid 19, e a far data del 20.03.2021, era in isolamento, in quanto manifestava sintomi tipici della citata epidemia. In data 01.04.2021, a fronte di condizioni di salute critiche, veniva accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Manduria, ove veniva accertato il contagio da Covid 19. In tale sede -OMISSIS- dichiarava di aver i “ sintomi 7 giorni orsono ”. Dopo il ricovero in ospedale, in data del 04.04.2021, i familiari non lo hanno più visto o sentito a causa delle misure anticontagio, fino alla comunicazione della sua morte in data 06.05.2021.
In detto periodo (dal 20.03.2021 al 06.05.2021), oltre ai citati provvedimenti del 10.03.2021 e del 12.03.2021, mai conosciuti dal de cuius , il Comune adottava ulteriori atti, non comunicati:
- con nota del 20.04.2021-OMISSIS- il Comune richiedeva alla Polizia Municipale di verificare se il sig. -OMISSIS- avesse ripristinato lo stato dei luoghi nel termine di 15 giorni concesso con la nota del 10.03.2021 -OMISSIS-;
- con nota del 20.04.2021-OMISSIS- l’Ufficio tecnico comunale comunicava di aver avviato gli adempimenti previsti dall’art. 31, comma 4, del DPR n. 380/2001, con il frazionamento del terreno secondo la planimetria allegata alla nota del 10.03.2021 -OMISSIS-.
Il ricorrente, nella precitata qualità di coerede del defunto, accettante con beneficio di inventario, dopo aver appreso con la citata domanda di accesso degli atti adottati dall’ente comunale nei confronti del de cuius , con istanza inviata via pec del 28.05.2021 dichiarava la disponibilità a ripristinare lo stato dei luoghi e di voler conoscere i termini, le procedure e le modalità per dare corso a tale attività, secondo quanto previsto dal provvedimento comunale del 10.03.2021 -OMISSIS-.
Con nota del 06.07.2021 -OMISSIS-, in riscontro alla precitata istanza, l’ente – nelle more della decisione circa il mantenimento delle opere in difformità di cui all’ingiunzione n. -OMISSIS- – non escludeva che il sig. -OMISSIS-, quale soggetto legittimato, potesse intraprendere spontaneamente “ le idonee iniziative tese all’eliminazione degli abusi edilizi per il ripristino dello stato dei luoghi a quanto ingiunto con l’ordinanza n. -OMISSIS- per la rimozione di ogni manufatto edilizio difforme dall’originaria concessione edilizia n. -OMISSIS- ”.
Il ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti con ricorso notificato in data 12 luglio 2021, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. 2. Violazione dell’art. 1335 c.c. Omessa conoscenza legale degli atti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e diritto. 3. Violazione dell’art. 31 del DPR n. 380/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento.
Con memoria del 02.09.2021, si costituiva il Comune di San Giorgio Jonico che contestava il ricorso, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza.
Con ordinanza del 13.09.2021, veniva disposta la sospensione cautelare degli atti impugnati al fine di giungere “ re adhuc integra ” alla decisione di merito.
Con atto ad DU del 16.02.2022, interveniva nell’odierno procedimento, la sig.ra -OMISSIS-, già coniuge di -OMISSIS-, erede del medesimo e madre di -OMISSIS-, aderendo ai motivi di illegittimità degli atti impugnati dedotti nel ricorso.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione con cui il Comune di San Giorgio Jonico deduce l’inammissibilità dell’atto di intervento ad DU proposto dalla sig.ra -OMISSIS-.
Infatti, il Comune evidenzia che, come risulta dall’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario prodotto dal ricorrente, la sig.ra -OMISSIS- versa nella medesima situazione giuridica del ricorrente, essendo anch’essa erede e comproprietaria del compendio ereditario oggetto delle sanzioni di cui si controverte nel presente giudizio. Nello stesso atto di intervento, l’interveniente riconosce che “ dopo la morte, la sig.ra -OMISSIS-, come il ricorrente, apprendono dell’avvio di alcune procedure edilizie sanzionatorie nei confronti di -OMISSIS-. A tal fine, l’interveniente, evidenziando l’estraneità agli abusi edilizi contestati al sig. -OMISSIS-, condivideva con il figlio la volontà di ripristino dello stato dei luoghi, formalizzata dal solo sig. -OMISSIS- con la nota del 28.05.21, prot, -OMISSIS-, inviata al Comune di San Giorgio Jonico ”.
L’interesse che muove l’interveniente non è quindi un interesse collegato o dipendente da quello del ricorrente, ma è il medesimo interesse che ha mosso quest’ultimo alla proposizione della impugnazione, con la conseguenza che l’atto di intervento è inammissibile, in quanto è “ inammissibile l’intervento ad DU promosso da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19/10/2021, n. 7027).
Né si può ritenere che l’interveniente non fosse legittimato a proporre ricorso giudiziale in via principale, valorizzando la circostanza per cui l’istanza di accesso agli atti e la disponibilità ad ottemperare alla ordinanza di demolizione veniva formulata dal solo -OMISSIS- ed è solo nei suoi confronti che il Comune di San Giorgio Jonico riscontrava con propria nota, l’accesso agli atti e il diniego alla demolizione.
Infatti, le affermazioni sopra riportate configurano ammissione della conoscenza pregressa degli atti gravati da parte dell’odierno interveniente ad DU . Detto intervento, che non si configura come intervento adesivo dipendente - in quanto l’odierno interveniente non è titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale -, ma come intervento litisconsortile, è inammissibile, in quanto il cointeressato, decaduto dalla possibilità di impugnare l’atto, non può intervenire ad DU nel giudizio promosso da altri per l’annullamento del provvedimento.
Ciò posto, il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dall’Amministrazione resistente.
L’Amministrazione deduce che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto è rivolto verso atti privi di effettiva valenza lesiva. Tali sarebbero la nota del 6 luglio 2021 (comunicazione e richiesta), nonché gli ulteriori atti impugnati ( in primis l’atto 10 marzo 2021), in quanto il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione non è impugnabile trattandosi di un atto avente natura meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento, senza che quindi allo stesso possano riconnettersi contenuto dispositivo ed autonoma portata lesiva trattandosi di atto a carattere endoprocedimentale, inidoneo a produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica del privato, la quale viene incisa solo a seguito e per l’effetto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza, unico atto contro cui è possibile proporre impugnazione.
L’eccezione è fondata nei termini di seguito precisati.
Innanzi tutto, con riferimento al provvedimento del 10.03.2021 -OMISSIS-, avente ad oggetto, “ Accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ”, il Collegio osserva che si debba distinguere tra il ricorso proposto contro il mero verbale di accertamento redatto dai vigili, inammissibile in quanto incentrato su atto avente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi, dal ricorso, questo sì ammissibile, avverso il formale atto di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001, che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce, previa notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 12/10/2020, n. 4427).
Nel caso di specie, il provvedimento del 10.03.2021 -OMISSIS-, adottato dal Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica del Comune di San Giorgio Jonico, avente ad oggetto l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-del 30.11.2018 e la dichiarazione di acquisizione dei beni e delle aree alla via -OMISSIS- con la concessione di un ulteriore termine di quindici giorni per il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento ai soli manufatti contemplati dall’ordinanza n. -OMISSIS-, si configura quale formale atto di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001, che, facendo propri gli esiti del verbale redatto dal Comando di Polizia municipale di cui al prot. n. -OMISSIS-, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II.
Si deve pertanto escludere, con riferimento al menzionato profilo, che il ricorso sia inammissibile.
Tuttavia, sia il provvedimento del 10.03.2021 -OMISSIS-, sia l’atto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria del 12.03.2021 -OMISSIS- sono rivolti al de cuius del ricorrente, nei cui confronti la notifica non si è perfezionata in considerazione delle gravi condizioni di salute in cui versava il medesimo e che successivamente lo hanno condotto al decesso.
Premesso che la notificazione dell’atto amministrativo costituisce condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dalla P.A (art. 21 bis L. n. 241/1990), l’art. 1335 c.c. “ Presunzione di conoscenza ” - applicabile agli atti unilaterali, civili ed amministrativi - stabilisce che “ La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia ”.
Nel caso in esame, ricorrono circostanze eccezionali ed estranee alla volontà del destinatario tali da rendere impossibile la conoscenza degli atti de quibus (Cass. civ., 24/02/1987, n. 1976).
I provvedimenti in parola si devono, quindi, ritenere come mai notificati al destinatario.
Non ricorre in capo all’erede, odierno ricorrente, né la legittimazione, né l’interesse a ricorrere avverso i citati provvedimenti che non recano prescrizioni ed ingiunzioni nei suoi confronti, essendo – come detto – indirizzati al de cuius , al quale, peraltro, non sono stati notificati.
Parimenti, risultano privi di portata lesiva anche la nota del 20.04.2021-OMISSIS-, avente ad oggetto “ Richiesta verifica ottemperanza a quanto ingiunto ” e la nota del 20.04.2021-OMISSIS- avente ad oggetto “ Adempimenti ai sensi dell’art. 31, comma IV del DPR 380/01 ”.
Quanto alla nota 6 luglio 2021, con la quale il Comune – nelle more della decisione circa il mantenimento delle opere in difformità di cui all’ingiunzione n. -OMISSIS- – non escludeva che il sig. -OMISSIS-, quale soggetto legittimato, potesse intraprendere spontaneamente “ le idonee iniziative tese all’eliminazione degli abusi edilizi per il ripristino dello stato dei luoghi a quanto ingiunto con l’ordinanza n. -OMISSIS- per la rimozione di ogni manufatto edilizio difforme dall’originaria concessione edilizia n. -OMISSIS- ”, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto la citata nota, avendo natura di mera “ comunicazione ” e richiesta di documenti e dichiarazioni, è priva di portata lesiva.
In definitiva, previa dichiarazione di inammissibilità dell’intervento ad DU spiegato dalla sig.ra -OMISSIS-, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere nei termini sopra precisati.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità delle questioni, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa declaratoria di inammissibilità dell’intervento ad DU , lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.