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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 7472 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad atp
TRA
(cod. fisc.: ) nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza Armerina (EN) e residente in [...]Q, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Borzelleca in virtù di procura alle liti in atti, con domicilio eletto in Torre Annunziata (NA), alla Via Gino Alfani, n. 45
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, l' istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento della indennità di accompagnamento evidenziava che a seguito della pregressa fase (R.G. 8071 del 2023, depositato il 28.12.2023) il beneficio era stato riconosciuto solo dal luglio 2023.
Tanto premesso, dedotta la illegittimità della decorrenza attribuita dal ctu, adiva questo
Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, la retrodatazione del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, ritenuta la superfluità di qualsiasi ulteriore istruttoria, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** L'opposizione deve essere respinta. Invero, la parte ricorrente ha impugnato l'accertamento sanitario svolto nella pregressa fase solo limitatamente alla decorrenza. Invero, il ctu aveva così concluso: “Concludendo, le condizioni attuali dell'istante determinano il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.La problematica circa la decorrenza dei predetti requisiti, poiché le patologie nella fattispecie rilevante da cui è affetta la ricorrente sono a lenta evoluzione peggiorativa, o meglio a lenta involuzione, per cui non è scientificamente possibile l'individuazione di una data precisa di perdita dell'autonomia, cosa del resto estremamente rara in tutti i casi, salvo che non si verifichi un evento acuto fortemente invalidante, come ad esempio un ictus cerebrale oppure un esteso infarto miocardico, eccetera. Comunque, pur con i limiti appena espressi, considerato l'andamento cronico – degenerativo delle patologie
1 diagnosticate e considerato anche quanto rilevato nel precedente esame medico-legale in fase amministrativa, confrontato con il dato clinico all'epoca della mia visita, e tenuto conto di quanto si evince dalla documentazione in atti e prima riportata, mi pare equo retrodatare l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita a circa 12 mesi prima del presente accertamento, ossia al mese di Luglio 2023, epoca in cui è possibile che abbia raggiunto la gravità attuale”. La parte ricorrente ha contestato la decorrenza.
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dal consulente di parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n.
2151/2004). Invero, parte istante non ha addotto alcun elemento documentale a sostegno della rivendicata retrodatazione del beneficio. La richiesta, pertanto, appare del tutto immotivata e non corroborata di significativi spunti di indagine. L'analisi operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Il ctu ha adeguatamente motivato in ordine alla decorrenza.
La certificazione sanitaria allegata documenta solo una difficoltà nella deambulazione, non vi è in atti alcuna certificazione antecedente al luglio 2023, che sia idonea a far ritenere integrati i requisiti della indennità di accompagnamento, che è, comunque, stata retrodatata dal ctu di un anno, rispetto alla visita peritale, avvenuta il 16.7.2024. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto nella pregressa fase (cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. L'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere omologato l'accertamento svolto nella pregressa fase, ovvero deve ritenersi accertata la condizione sanitaria per fruire della indennità di accompagnamento dal mese di luglio 2023.
Le spese della pregressa fase devono essere compensate nella misura di ½, stante il riconoscimento della condizione sanitaria da epoca antecedente al ricorso per atp, ma successiva alla domanda amministrativa e per la restante parte seguono la soccombenza. Nulla per le spese della presente fase, letto l'art. 152 disp att. c.p.c..
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa l'accertamento sanitario, come da perizia depositata nel giudizio n. R.G.8071 del 2023: condizione sanitaria per fruire della indennità di accompagnamento dal mese di luglio 2023; nulla per le spese della presente fase;
previa compensazione delle spese di lite della pregressa fase di atp nella misura di ½, condanna l' , al pagamento in favore della parte ricorrente, della restante parte, liquidata CP_1 in € 600, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione all'avv. Salvatore Borzelleca.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 15.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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