Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2259/23 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 3.12.2024 tra:
società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_1 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. , capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di P.IVA_1 seguito, la “Mandante”), e per essa, quale mandataria, (nuova CP_2 denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con CP_3 verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Persona_1
Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data
25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro
41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , P.IVA , in forza di pro-cura per Notaio P.IVA_2 P.IVA_3 Persona_2 di Milano in data 24/04/2017 n. rep. 60672 e racc. 11230, in persona della Dott. Per_3
[...] C.F._1
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, che interviene al presente atto con poteri di firma per essa già giusta procura del 19/10/2022 a rogito Notaio Dott. CP_2 CP_3 in Rep. 77770/29100, rappre-sentata e difesa dall'Avv. Salvatore Persona_4
Petillo C.F. in virtù di procura speciale in calce al presente atto, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in (00152) Roma, Via Federico Ozanam 69
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. nato a [...] Controparte_4 C.F._3 in data 19.10.1976 e residente in Arezzo, Case Nuove di Ceciliano n. 62, rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Tofani del Foro di Arezzo (C.F. ) presso il CodiceFiscale_4 cui studio in Arezzo, Piazza Sant'Agostino n. 15 é elettivamente domiciliato e dove intende ricevere le comunicazioni e notifiche nel corso del giudizio (fax 057526236; pec:
, giusta procura autentica rilasciata su foglio separato dal quale Email_1
è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta contenente la comparsa di costituzione nato a [...] il [...] (CF.: Controparte_5
), residente in [...]rappresentata e difesa, C.F._5 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Diego Antonini (CF. C.F._6
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._7 studio del primo Avvocato in Roma, Via Muzio Clementi, 51 come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- APPELLATI –
pag. 2/9 Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 146/23
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la nella sua qualità di Controparte_1 mandataria per già ha impugnato la sentenza n. 64429/18 CP_2 CP_3 con cui il Tribunale di Roma, sulla opposizione proposta dagli odierni appellati avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti nella loro qualità di fideiussori della società
ha così statuito: Parte_2
“Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda di condanna della ricorrente per ingiunzione nei confronti degli opponenti;
- condanna la parte opposta al pagamento nei confronti degli opponenti delle spese del procedimento di opposizione, che liquida in euro 286, per spese vive ed euro 6.713, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
le spese del procedimento monitorio, liquidate nel decreto ingiuntivo, sono poste a carico della parte opposta;
- pone, in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti opponenti e opposta, nella misura della metà per ciascuna”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti due motivi:
A) Erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte ha accolto la eccezione sollevata dalle controparti di decadenza della Banca dal diritto di agire nei loro confronti per decorrenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. In particolare, il
Collegio avrebbe del tutto omesso di considerare che il termine previsto dall'art. cit.
è un termine decadenziale soggetto a prescrizione e che le parti vi avrebbero tacitamente rinunciato a farla valere avendo esplicitato con proprie missive di voler adempiere alle rispettive obbligazioni.
pag. 3/9 B) Erroneità della decisione, per non avere la Corte adeguatamente valutato le risultanze processuali e, in particolare, la circostanza che la banca aveva tempestivamente formulato atto di costituzione in mora nei loro confronti che era da ritenersi istanza sufficiente a fronte della garanzia da essi prestata in favore della appellante di provvedere al pagamento “a prima richiesta”.
Sulla base dei detti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 146/2023 resa inter partes dal Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile – R.G. n. 64629/2018, pubblicata il 3/1/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Si chiede il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto opposto n. 17684/18 del 01/08/18 RG 47082/18 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, per le motivazioni di cui in premessa. In subordine: Accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione con conseguente condanna dei Sig.ri Controparte_4
e al pagamento in favore dell'odierna parte opposta di € 29.244,29 oltre Controparte_5 interessi dal 31/07/17" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti entrambi gli appellati i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, hanno rispettivamente così concluso:
: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via principale: rigettare l'appello proposto in questa sede da e Controparte_1 per essa da perché assolutamente e manifestamente infondato in fatto e in CP_2 diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 146/2023 resa dal Tribunale di Roma XVII Sez. Civile – RG. n. 64629/2018. pag. 4/9 In via subordinata, nella remota e denegatissima ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse l'appello ex adverso proposto fondato si chiede, in via gradata, che voglia: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto del presente giudizio per tutti i motivi esposti al punto n. 2A) del presente atto e per l'effetto revocare e/o
1 integralmente il decreto ingiuntivo n. 17684/18 emesso dal Tribunale di Roma il
30.07.18 e depositato il giorno 01.08.18 nei confronti di;
Controparte_4
2 accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 30030710/6826 del 03.08.04 e del negozio fideiussorio del giorno 03.08.04, per tutte le ragioni esposte ai punti n. 2B) 2C) e 2D) del presente atto, accertare e dichiarare altresì l'insussistenza del credito ingiunto, e per l'effetto revocare e/o annullare integralmente il decreto ingiuntivo n.
17684/18 emesso dal Tribunale di Roma il 30.07.18 e depositato il giorno 01.08.18 nei confronti di;
Controparte_4
3 accertare e dichiarare l'estinzione della fideiussione oggetto del presente giudizio con conseguente declaratoria di decadenza di e per essa di Controparte_6 CP_2 dal diritto di credito ingiunto ai sensi dell'art. 1955 c.c., per tutti i motivi esposti ai punti
[...]
n. 2E) del presente atto e per l'effetto revocare e/o annullare integralmente il decreto ingiuntivo n. 17684/18 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.07.18 e depositato in data
01.08.18 nei confronti di;
Controparte_4
4 accertare e dichiarare l'insussistenza di validi patti aventi ad oggetto le condizioni economiche relative al contratto di conto corrente n. 30030710 / 6826 con scoperto di conto corrente, acceso da presso ed in particolar modo dei patti Parte_2 Controparte_7 disciplinanti gli interessi, le commissioni e le spese applicabili al rapporto, per tutti i motivi esposti al punto n. 2F) e, vista l'incertezza ed indeterminatezza del credito vantato da e per essa da nel proprio ammontare, revocare e/o annullare Controparte_1 CP_2 il decreto ingiuntivo n. 17684/18 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.07.18 e depositato in data 01.08.18 nei confronti di . Controparte_4
Con vittoria di compensi e spese di lite di primo e di secondo grado, oltre accessori come per legge.”
pag. 5/9 : Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa rigettare le domande di riforma della sentenza n. 146 del 03.01.2023 (R.G. n.
64629/2018), poiché le domande avversarie sono infondate in fatto e diritto, confermando pertanto il contenuto del medesimo procedimento.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari come per legge”.
Alla udienza a trattazione scritta del 3.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini come da Decreto Presidenziale.
Il primo motivo è da respingersi.
La decadenza è un istituto che non è certamente soggetto a prescrizione.
Essa, infatti, contrariamente alla prescrizione, non è legata all'inerzia del titolare e né alle condizioni soggettive del titolare del diritto in quanto ciò che rileva è semplicemente il decorso del tempo.
Più che parlare di rinuncia alla prescrizione, sarebbe stato, semmai, più corretto parlare di rinuncia alla decadenza ma, al riguardo, l'art. 2966 c.c. è esplicito nell'affermare che “se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro cui si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”.
Ebbene, nel caso di specie, secondo la difesa di parte appellante, che per la verità solo in sede di gravame e, quindi in modo anche inammissibile, ha sollevato per la prima volta la questione della “prescrizione e della rinuncia alla eccezione di decadenza”, tale prescrizione
(decadenza sic!), sarebbe stata tacitamente rinunciata dagli appellati in virtù della loro prospettata volontà di definire bonariamente la vertenza.
Ma, al riguardo, proprio in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, la S.C. ha espressamente ricordato che il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale appunto si deve far valere la decadenza, se non è espresso, si deve desumere esclusivamente da un fatto che, avendo quale presupposto l'ammissione, totale o parziale della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà opposta. A tal fine, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione pag. 6/9 totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, pertanto, riconoscimento del diritto altrui, non valgono, di per sé, ad impedire la decadenza. (Cass.
2.5.2006 n.
10120).
Non miglior sorte merita anche il secondo motivo.
Afferma la difesa appellante che, pur essendo stata dichiarata la nullità delle clausole 2,6,8 in quanto riproducenti lo schema ABI oggetto del noto provvedimento n. 55 della Banca
d'Italia e su cui anche di recente si sono espresse le SS.UU., l'art. 7 della fideiussione stipulata dagli appellati non ne sarebbe stata travolta, sicchè essa dovrebbe comunque trovare applicazione con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.
In particolare, il citato art. 7 testualmente recita:
“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi in caso di suo ritardo nel pagamento”.
Dunque, dovrebbe trovare applicazione il principio della S.C. (Sez. III^ 26.9.2017 n. 22346)
a mente della quale in tema di contratto di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “ a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. comma 1 , deve intendersi riferito – giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione e, pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la esegesi tradizionale della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di una azione in giudizio.
Orbene, premesso che non è revocabile in dubbio che nel caso di specie alcuna atto giudiziario è stato mai intrapreso nei confronti della società debitrice, neanche attraverso la domanda di insinuazione al passivo del fallimento, sicchè non solo essa non è stata iniziata nel termine di sei mesi previsti all'art. 1957 c.c., ma non è stata neanche coltivata successivamente in modo diligente, ricorda invece il Collegio come detta clausola richiamata dalla difesa appellante sia chiaramente vanificata dalla declaratoria di nullità della pag. 7/9 clausola n. sei del contratto, laddove era espressamente prevista la rinuncia alla preventiva escussione entro i termini di cui all'art. 1957 c.c.
E al riguardo, ancora di recente, la S.C. (Ord. 24.7.2024 n. 20648), ha ribadito che l'art. 1957 c.c., definito come norma protettiva del fideiussore, non può essere derogato dalla pattuizione dell'obbligo di pagare “a semplice richiesta”, sicchè permane in capo alla banca l'obbligo di proporre in via giudiziale e non meramente stragiudiziale, istanza contro il debitore entro il termine di dei mesi.
Dunque, ne consegue, che in assenza di ogni benchè iniziale e anche successiva iniziativa giudiziale da parte della banca nei confronti della società debitrice, essa è incorsa nella decadenza dichiarata correttamente dal Giudice di prime cure.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al valore medio della fascia di riferimento indicato dalla appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 146/23 del Tribunale di Roma, ogni Controparte_1 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore delle parti appellate, delle competenze del presente grado del giudizio che per ciascuna liquida in € 9.991,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente
pag. 8/9 Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9