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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3851/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 24 gennaio
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo De Nisco (c.f. ) presso il cui studio in Roma, alla C.F._2
via Cola di Rienzo n. 92, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
RGn°3851/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Tuccillo (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, alla C.F._3
via Andrea D'Isernia n. 8, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Di Monte
(c.f. ) presso il cui studio in Sant'Arpino (CE) alla via C.F._4
Marconi n.15 elettivamente domicilia
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo al n. R.G.2881/1999, Parte_1
citava dinanzi al Tribunale di Avellino la e il ,
[...] CP_2 Controparte_3
deducendo di essere comproprietario, con gli altri eredi del de cuius di Persona_1 un'area sita in , alla Contrada San Tommaso - acquistata a seguito di atto di CP_3
compravendita per notar del 16.7.1962 e successivo atto di compravendita per Per_2 notar dell'11.3.1966- e che della predetta superficie di terreno, oggetto di CP_4
frazionamenti, una porzione era stata utilizzata per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo, comprensivi di marciapiedi e annessa strada di servizio, mentre l'altra, della consistenza di 4.022 mq, era stata invece venduta alla allora , poi divenuta CP_5 [...]
. CP_1
RGn°3851/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Co Con lo stesso atto, erano state concesse alla anche le seguenti servitù: A) servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo di trasporto, di persone e materiali sulla strada privata cui si accede dalla strada statale n. 88; B) servitù di attraversamento sotterraneo di cavi, canalizzazioni, conduttori e condutture in genere, muniti dei relativi pozzetti di ispezione e derivazione, da esercitarsi sulla detta strada privata, ma limitatamente alla mezzeria a destra di chi accede dalla detta strada;
C) servitù inaedificandi sulla zona di suolo della superficie di 1.130 mq. Co L'attore allegava che nel mese di ottobre del '99 la aveva incaricato la allora CP_2
(ora , società di distribuzione del gas- Controparte_2 metano, della realizzazione dell'allaccio alla rete pubblica di distribuzione del gas-metano e che la predetta nell'eseguire i lavori di scavo e messa in posa delle tubazioni, oltre CP_2 ad invadere arbitrariamente la mezzeria a sinistra del fabbricato di , sulla Parte_1
quale non era stata concessa mai alcuna servitù, aveva realizzato sulla fascia asservita alla Co
una autonoma servitù.
L'attore conveniva dunque in giudizio la e il Parte_1 CP_2 CP_3
, per sentir così provvedere: dichiarare incidenter tantum, che il
[...] CP_3
non ha alcun diritto o disponibilità a qualsiasi titolo sulla zona di proprietà
[...] [...]
Co e utilizzata dalla , onde qualsiasi autorizzazione eventualmente concessa si Pt_1 CP_7 qualifica arbitraria;
che comunque il gasdotto con le diramazioni descritte in narrativa è arbitrario e illegittimo perché eseguito “sine titulo” e senza alcuna autorizzazione, neppure informale, da parte dei legittimi proprietari;
per effetto condannare Pt_1 CP_2 alla immediata eliminazione del gasdotto già eseguito, con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni fin qui procurati ed ancora subendi, anche per tutti i disagi procurati con l'interruzione della strada e a titolo di indennizzo per la servitù temporaneamente ed arbitrariamente esercitata, quindi al pagamento, in favore dell'istante, quale creditore solidale, delle somme tutte a liquidarsi per i dedotti titoli e causali, con interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari per la presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Con sentenza n. 499/09 – previo intervento in giudizio della (già , CP_1 CP_5
che chiedeva il rigetto della domanda attorea, stante l'esistenza di una servitù convenzionalmente costituita a favore del proprio fondo da parte del dante causa dell'attore-
RGn°3851/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, tenuto conto dell'esito degli accertamenti svolti dal nominato c.t.u., rigettava le domande proposte dal Pt_1 compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello Parte_1 di Napoli, la quale, con sentenza n. 2602/2013 – pacificamente passata in giudicato - rigettava l'appello principale proposto dal nonché quello incidentale proposto Pt_1 dalla . Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2015, instaurava poi Parte_1
un nuovo giudizio, citando dinanzi al tribunale di Avellino la e CP_2 [...]
, volto preliminarmente a veder accertare il difetto di legittimazione attiva della CP_1
nell'esercizio del diritto di servitù di cui all'art. 1058 cc, assumendo che la Parte_2
società di distribuzione del gas- metano con sede in , alla C.da Vasto, CP_2 CP_3
Co nell'eseguire, su commissione della , i lavori di scavo e messa in opera delle condotte Co per l'allaccio della sede (ora ) alla rete pubblica di distribuzione del gas CP_1 metano, oltre a invadere la mezzeria di sinistra, su cui non gravava e non grava alcuna Co servitù in favore della , andava a realizzare, del tutto arbitrariamente, una servitù del Co tutto autonoma da quella vantata dalla committente , costituendo anche un aggravio della stessa;
nel merito, a veder accertare l'intervenuto aggravamento della servitù de qua, costituendo la presenza delle “suddette diramazioni” “l'esempio lampante di un'alterazione della funzione originaria della servitù in questione”, ingenerata dall'imposizione al fondo servente di un sacrificio ulteriore ( una servitù autonoma e difforme da quella commissionata) rispetto a quello originariamente contemplato;
nonché la violazione del principio del minimo mezzo di cui all' art. 1065 c.c. con contestuale richiesta di condanna della nonché della “alla immediata eliminazione delle CP_2 Controparte_1
sopra menzionate diramazioni, con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento di tutti i danni fin qui procurati ed ancora subendi; in via subordinata condannare la nonché la al pagamento in favore del sig. CP_2 CP_1 Parte_1
della eventuale maggiore o minor somma che venga in ogni caso riconosciuta
[...] dovuta.”
2. Con sentenza n.1246/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e notificata in data 11/07/2022, il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile la domanda, con
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in € 7.254,00 a favore della parte costituita . Controparte_1
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della declaratoria di inammissibilità, il Giudice di prime cure ha riscontrato la coincidenza della vicenda oggetto del presente giudizio con quella presa in esame nelle richiamate pronunce, n. 499 del 2009 del Tribunale di Avellino e n. 2602/2013 della Corte d'appello di Napoli, con conseguente inammissibilità delle domande successivamente introdotte per violazione del principio del
“ne bis in idem”: i giudizi, infatti, vertevano tra le medesime parti e risultavano entrambi incentrati sulla contestazione della legittimità dei medesimi lavori, eseguiti dalla CP_2 nell'interesse della (già , in quanto violativi dei limiti del
[...] CP_1 CP_5
diritto di servitù concesso dal dante causa dell'attore; in entrambe le cause, inoltre, e cioè anche nel giudizio introdotto nell'anno 1999, la domanda proposta in via principale aveva ad oggetto la condanna delle parti convenute alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante l'eliminazione delle diramazioni realizzate in occasione dei predetti lavori di scavo, e al risarcimento dei danni.
Parimenti, ad avviso del Tribunale, non poteva assumere rilevanza, ai fini della diversificazione delle controversie, la richiesta di accertamento del “difetto di legittimazione attiva in capo alla , in ordine al medesimo diritto di servitù costituito a favore CP_2 dell'allora , essendo inequivocabilmente identiche anche le circostanze di fatto poste CP_5
alla base delle intentate iniziative giudiziarie ( id est: illegittima, perché violativa della menzionata servitù, realizzazione del gasdotto per cui è causa) e non solo il risultato pratico cui queste tendevano (id est: eliminazione del gasdotto con conseguenziale risarcimento dei danni subiti).
In ugual misura, poi, ad avviso del primo Giudice, dovevano considerarsi inammissibili le doglianze di parte attrice incentrate sul divieto di aggravamento della servitù e sulla violazione del principio del minimo mezzo, atteso che nel precedente giudizio vi era stata espressa pronuncia sui fatti costitutivi del denunciato aggravamento, essendosi accertata la piena conformità al titolo della servitù costituita, in uno al pieno rispetto dei limiti, anche dimensionali alla stessa imposti, con la conseguente esclusione di qualsiasi illecito o violazione.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 9 settembre 2022 Parte_1
ha spiegato appello, deducendo a sostegno due motivi.
[...]
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 26 gennaio
2023, si è costituita in giudizio la , concludendo in via preliminare per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito per il suo rigetto, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita in giudizio anche la , con comparsa di costituzione depositata CP_2 telematicamente in data 13 febbraio 2023, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese processuali.
5. In data 22 gennaio 2025 il Collegio ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in mancanza di indicazione dei gravi e fondati motivi a sostegno della richiesta.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 9 settembre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 11.07.2022.
Pacifica, infatti, è l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
7. Tanto premesso, l'impugnazione è evidentemente infondata, e merita pertanto di essere rigettata.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame, la parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver dichiarato inammissibile la domanda attorea, ritenendola coperta dal giudicato sostanziale e violativa del principio del "ne bis in idem". L'appellante ha dunque sostenuto che le pretese azionate nel presente giudizio sarebbero diverse da quelle oggetto di delibazione nel giudizio pregresso, sia per petitum che per causa petendi.
A dire dell'impugnante, in particolare, le domande proposte nel giudizio successivamente introdotto avrebbero ad oggetto l'accertamento del difetto di legittimazione attiva della l'aggravamento della servitù e la violazione del principio del minimo mezzo, CP_2
mentre il giudizio precedente aveva ad oggetto un'actio negatoria servitutis; la diversità di tali domande troverebbe conferma nella costante giurisprudenza di legittimità, richiamata
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda anche nella sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2602/2013 secondo cui, rispetto all'azione negatoria di servitù, integra domanda nuova – e pertanto inammissibile in grado di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.- quella diretta all'accertamento dell'avvenuto aggravamento della servitù ed al ripristino della situazione precedente.
8. Con il secondo motivo d'appello è stata conseguentemente censurata la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sui motivi di merito su cui era stata fondata la domanda attorea, di cui il Tribunale si era limitato a dichiarare l'inammissibilità per presunta violazione del principio del "ne bis in idem". L'appellante ha dunque chiesto che vengano esaminate le questioni proposte in primo grado, tra cui il difetto di legittimazione attiva della che, CP_2
Con estranea al contratto di servitù tra il de cuius e la , aveva Persona_1
arbitrariamente esercitato un diritto di servitù senza alcuna autorizzazione.
Inoltre, ha sostenuto che la aveva realizzato due diramazioni per la fornitura di gas- CP_2
metano, aggravando la servitù originaria e causando un sacrificio ulteriore per il fondo servente, in violazione dell'art. 1067 c.c., e che la servitù era stata esercitata in modo da arrecare un maggiore sacrificio al fondo servente, in violazione del principio di minor aggravio secondo quanto previsto all'art. 1065 cc.
9. Gli argomenti che precedono non appaiono in alcun modo condivisibili.
A dispetto, invero, delle censure svolte dalla parte appellante, nel tentativo di accreditare la prospettata diversità delle domande proposte nel presente giudizio da quelle già delibate, con efficacia di giudicato, dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 499/2009, confermata dalla Corte d'appello di Napoli con la pronuncia n. 2602/2013, reputa questa
Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel ravvisare la sostanziale identità delle due cause, ricorrendo non solo l'identità delle parti e del petitum, ma anche dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese azionate nei due giudizi.
Pienamente condivisibile è, in primo luogo, la premessa da cui ha preso le mosse il
Tribunale, nello scrutinare l'eccezione di inammissibilità del giudizio successivamente introdotto, per violazione del ne bis in idem, appunto osservando, in conformità del ripetuto insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. , Ordinanza n. 16688 del
25/06/2018), che, “affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di "petitum", anche di "causa petendi", ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa.”
Nel caso di specie, come correttamente osservato dal primo giudice e come risulta evidente dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la parte attrice poneva a fondamento della domanda volta al ripristino dello status quo ante, proposta nel presente giudizio, i medesimi fatti costitutivi che erano stati allegati nel giudizio previamente introdotto, sia pure tentando di offrirne una diversa qualificazione giuridica.
In particolare, nell'eccepire “il difetto di legittimazione attiva del diritto di servitù” l'attore non aveva fatto altro che ribadire quanto già ampiamente dedotto nel primo Pt_1
Co giudizio e cioè che la “..nell'eseguire, su commissione della , i lavori di scavo e CP_2
Co e messa in opera delle condotte per l'allaccio della sede (ora ) alla rete CP_1 pubblica di distribuzione del gas metano, oltre a invadere la mezzeria di sinistra, su cui non Co grava e non gravava alcuna servitù in favore della ..” andava “..a realizzare, Co arbitrariamente una servitù del tutto autonoma da quella vantata dalla committente , costituendo anche un aggravio della stessa”.
Appare evidente, allora, che le statuizioni irretrattabilmente adottate nel primo giudizio, anche nei confronti della in ordine al legittimo esercizio del diritto di “servitù CP_2 di attraversamento sotterraneo di cavi, canalizzazioni, conduttori e condutture” concesso con l'atto per notar del 13.4.1976- esercizio ritenuto, con la sentenza n.499/2009, Per_3
all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, a firma del geometra CP_8 depositata il 18.12.2002, pienamente conforme al titolo costitutivo dello ius in re aliena, per essere stato il gasdotto realizzato ad una distanza dal fabbricato di mt 5,75, e Pt_1 quindi “limitatamente alla mezzeria a destra per chi accede dalla sede stradale”- non possono che spiegare un effetto preclusivo nel presente giudizio ove, sulla scorta dei medesimi presupposti di fatto, ci si duole della realizzazione di “una servitù del tutto Co autonoma da quella vantata dalla committente ”, ancora una volta mediante l'invasione della mezzeria di sinistra, “su cui non grava e non gravava alcuna servitù in favore della Co
”.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Del resto, evidentemente improprio, dal punto di vista tecnico-giuridico, è il riferimento ad un preteso “difetto di legittimazione attiva” in capo alla – evidentemente speso CP_2 nel tentativo di introdurre elementi di differenziazione tra le due controversie – avendo per converso il inteso contestare l'esistenza del diritto di servitù in capo alla Pt_1 CP_2
(che invero aveva pacificamente agito quale incaricata della ( ora ),
[...] CP_5 CP_1
e cioè la titolarità attiva del diritto controverso, pienamente accertata nel giudizio previamente introdotto, mediante lo scrutinio del merito della domanda petitoria.
Occorre al riguardo infatti rilevare che mentre il difetto di legittimazione passiva e attiva - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi - sussiste quando, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, il convenuto o l'attore non risultino essere il soggetto nei cui confronti l'azione può essere esercitata o che può esercitarla, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorca, della regolarità formale del contraddittorio, l'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia. (cfr. Cass.
Sezioni Unite ,16 febbraio 2016 n. 2951, che, a soluzione del contrasto rimesso al vaglio del
Primo presidente con ordinanza 13 febbraio 2015 n. 2977, hanno appunto affermato il principio secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto).
Parimenti, come pure osservato dal primo Giudice, anche le circostanze di fatto qualificate, nel presente giudizio, in termini di “aggravamento della servitù” e “violazione del principio del minimo mezzo”, sono le medesime finora esposte e già oggetto di scrutinio, in termini sfavorevoli all'impugnante, nel giudizio definito con efficacia di giudicato. Segnatamente, se nel paragrafo n. 2) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado – intitolato “divieto di aggravamento della servitù art. 1067 c.c.”- si deduce ancora una volta la realizzazione di un'arbitraria invasione della mezzeria di sinistra, discorrendosi di
“un'alterazione della funzione originaria della servitù in questione”, “ingenerata dall'imposizione al fondo servente di proprietà del sign. , di un sacrificio ulteriore Pt_1
(una servitù autonoma e difforme da quella commissionata) rispetto a quello originariamente contemplato”; nel paragrafo n.3) - intitolato “violazione del principio del
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda mimino mezzo” si ribadisce la medesima circostanza, e cioé che “ non esente da Co interrogativi è la posizione della allora , riguardo alle arbitrarie diramazioni realizzate dalla quale ditta esecutrice dalla stessa incaricata, nonché, riguardo all'avvenuta CP_2
invasione, nell'opera di realizzo della condotta menzionata in narrativa, posta in essere sempre dalla stessa ( , su un'area non interessata da alcuna servitù ( nello specifico CP_2
ci si riferisce all'occupazione ingiustificata e senza alcun titolo della mezzeria a sinistra della strada di proprietà del sign. )” Pt_1
Coglie nel segno, allora, la motivazione spesa dal Giudice di prime cure nell'osservare che risultano coperte dal giudicato anche le doglianze attoree incentrate sul “divieto di aggravamento” e sulla “violazione del minimo mezzo”, essendosi irretrattabilmente accertata “la piena conformità al titolo della servitù costituita, in uno al pieno rispetto dei limiti, anche dimensionali alla stessa imposti, con la conseguente esclusione di qualsiasi illecito e/o violazione”; infatti, essendo il prospettato “aggravamento della servitù” fondato sugli stessi fatti costitutivi già dedotti a fondamento dell'actio negatoria servitutis,
l'accertamento svolto nel precedente giudizio, con efficacia di giudicato, in ordine all'inesistenza di tali fatti, non può che spiegare effetto nel presente giudizio, precludendo una diversa valutazione dei medesimi fatti.
Come pure precisato dalla Suprema Corte, con argomenti pienamente conferenti alla fattispecie in esame, in tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio ( Cass. sez. 2, ordinanza n. 7555 del
21/03/2024; Cass. sez. L, Sentenza n. 10702 del 24/04/2008).
Vero è che, a fronte della medesima vicenda sostanziale, l'attore mira a conseguire il medesimo bene della vita che già gli è stato negato con la pronuncia su cui è disceso il giudicato, ovvero, riguardando la vicenda da una prospettiva speculare, egli mira a rimettere in discussione il medesimo bene della vita già definitivamente riconosciuto alla controparte
(il diritto, cioè, di conservare le tubazioni del gas nella attuale collocazione, ritenuta pienamente conforme al titolo costitutivo della servitù).
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Del resto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. ex plurimis
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27304 del 26/10/2018, Rv. 651467; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del
26/02/2019, Rv. 652990). Le statuizioni emesse all'esito del primo giudizio hanno valore di pronuncia di merito sul rapporto controverso, e sono dunque idonee ad integrare il giudicato, in quanto involgono un profilo che attiene direttamente alla causa petendi del successivo giudizio: detto in altri termini, l'accertamento che le condotte non invadono la mezzeria sinistra- circostanza posta a fondamento del dedotto aggravamento- non può più essere messo in discussione in questa sede, costituendo premessa logica indispensabile della decisione già intercorsa tra le parti, e spiega pertanto efficacia preclusiva rispetto all'azione qui esperita.
Da ciò il rigetto del gravame, l'assorbimento di ogni questione di merito sollevata con il secondo motivo, che non può essere esaminata, e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
10. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n.147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e del valore dichiarato dall'appellante e risultante dalla sentenza gravata- si liquidano, come da dispositivo che segue, in favore delle appellate costituite, con attribuzione agli avv.
Vincenzo Di Monte e all'avv. Francesco Tuccillo, dichiaratisi anticipatari.
11. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.1246 del 2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore delle società appellate, che liquida, in favore di ciascuna di esse, nell'importo di €
6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Vincenzo Di Monte e all'avv.
Francesco Tuccillo, dichiaratisi anticipatari;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3851/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 24 gennaio
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo De Nisco (c.f. ) presso il cui studio in Roma, alla C.F._2
via Cola di Rienzo n. 92, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
RGn°3851/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Tuccillo (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, alla C.F._3
via Andrea D'Isernia n. 8, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Di Monte
(c.f. ) presso il cui studio in Sant'Arpino (CE) alla via C.F._4
Marconi n.15 elettivamente domicilia
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo al n. R.G.2881/1999, Parte_1
citava dinanzi al Tribunale di Avellino la e il ,
[...] CP_2 Controparte_3
deducendo di essere comproprietario, con gli altri eredi del de cuius di Persona_1 un'area sita in , alla Contrada San Tommaso - acquistata a seguito di atto di CP_3
compravendita per notar del 16.7.1962 e successivo atto di compravendita per Per_2 notar dell'11.3.1966- e che della predetta superficie di terreno, oggetto di CP_4
frazionamenti, una porzione era stata utilizzata per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo, comprensivi di marciapiedi e annessa strada di servizio, mentre l'altra, della consistenza di 4.022 mq, era stata invece venduta alla allora , poi divenuta CP_5 [...]
. CP_1
RGn°3851/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Co Con lo stesso atto, erano state concesse alla anche le seguenti servitù: A) servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo di trasporto, di persone e materiali sulla strada privata cui si accede dalla strada statale n. 88; B) servitù di attraversamento sotterraneo di cavi, canalizzazioni, conduttori e condutture in genere, muniti dei relativi pozzetti di ispezione e derivazione, da esercitarsi sulla detta strada privata, ma limitatamente alla mezzeria a destra di chi accede dalla detta strada;
C) servitù inaedificandi sulla zona di suolo della superficie di 1.130 mq. Co L'attore allegava che nel mese di ottobre del '99 la aveva incaricato la allora CP_2
(ora , società di distribuzione del gas- Controparte_2 metano, della realizzazione dell'allaccio alla rete pubblica di distribuzione del gas-metano e che la predetta nell'eseguire i lavori di scavo e messa in posa delle tubazioni, oltre CP_2 ad invadere arbitrariamente la mezzeria a sinistra del fabbricato di , sulla Parte_1
quale non era stata concessa mai alcuna servitù, aveva realizzato sulla fascia asservita alla Co
una autonoma servitù.
L'attore conveniva dunque in giudizio la e il Parte_1 CP_2 CP_3
, per sentir così provvedere: dichiarare incidenter tantum, che il
[...] CP_3
non ha alcun diritto o disponibilità a qualsiasi titolo sulla zona di proprietà
[...] [...]
Co e utilizzata dalla , onde qualsiasi autorizzazione eventualmente concessa si Pt_1 CP_7 qualifica arbitraria;
che comunque il gasdotto con le diramazioni descritte in narrativa è arbitrario e illegittimo perché eseguito “sine titulo” e senza alcuna autorizzazione, neppure informale, da parte dei legittimi proprietari;
per effetto condannare Pt_1 CP_2 alla immediata eliminazione del gasdotto già eseguito, con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni fin qui procurati ed ancora subendi, anche per tutti i disagi procurati con l'interruzione della strada e a titolo di indennizzo per la servitù temporaneamente ed arbitrariamente esercitata, quindi al pagamento, in favore dell'istante, quale creditore solidale, delle somme tutte a liquidarsi per i dedotti titoli e causali, con interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari per la presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Con sentenza n. 499/09 – previo intervento in giudizio della (già , CP_1 CP_5
che chiedeva il rigetto della domanda attorea, stante l'esistenza di una servitù convenzionalmente costituita a favore del proprio fondo da parte del dante causa dell'attore-
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, tenuto conto dell'esito degli accertamenti svolti dal nominato c.t.u., rigettava le domande proposte dal Pt_1 compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello Parte_1 di Napoli, la quale, con sentenza n. 2602/2013 – pacificamente passata in giudicato - rigettava l'appello principale proposto dal nonché quello incidentale proposto Pt_1 dalla . Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2015, instaurava poi Parte_1
un nuovo giudizio, citando dinanzi al tribunale di Avellino la e CP_2 [...]
, volto preliminarmente a veder accertare il difetto di legittimazione attiva della CP_1
nell'esercizio del diritto di servitù di cui all'art. 1058 cc, assumendo che la Parte_2
società di distribuzione del gas- metano con sede in , alla C.da Vasto, CP_2 CP_3
Co nell'eseguire, su commissione della , i lavori di scavo e messa in opera delle condotte Co per l'allaccio della sede (ora ) alla rete pubblica di distribuzione del gas CP_1 metano, oltre a invadere la mezzeria di sinistra, su cui non gravava e non grava alcuna Co servitù in favore della , andava a realizzare, del tutto arbitrariamente, una servitù del Co tutto autonoma da quella vantata dalla committente , costituendo anche un aggravio della stessa;
nel merito, a veder accertare l'intervenuto aggravamento della servitù de qua, costituendo la presenza delle “suddette diramazioni” “l'esempio lampante di un'alterazione della funzione originaria della servitù in questione”, ingenerata dall'imposizione al fondo servente di un sacrificio ulteriore ( una servitù autonoma e difforme da quella commissionata) rispetto a quello originariamente contemplato;
nonché la violazione del principio del minimo mezzo di cui all' art. 1065 c.c. con contestuale richiesta di condanna della nonché della “alla immediata eliminazione delle CP_2 Controparte_1
sopra menzionate diramazioni, con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento di tutti i danni fin qui procurati ed ancora subendi; in via subordinata condannare la nonché la al pagamento in favore del sig. CP_2 CP_1 Parte_1
della eventuale maggiore o minor somma che venga in ogni caso riconosciuta
[...] dovuta.”
2. Con sentenza n.1246/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e notificata in data 11/07/2022, il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile la domanda, con
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in € 7.254,00 a favore della parte costituita . Controparte_1
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della declaratoria di inammissibilità, il Giudice di prime cure ha riscontrato la coincidenza della vicenda oggetto del presente giudizio con quella presa in esame nelle richiamate pronunce, n. 499 del 2009 del Tribunale di Avellino e n. 2602/2013 della Corte d'appello di Napoli, con conseguente inammissibilità delle domande successivamente introdotte per violazione del principio del
“ne bis in idem”: i giudizi, infatti, vertevano tra le medesime parti e risultavano entrambi incentrati sulla contestazione della legittimità dei medesimi lavori, eseguiti dalla CP_2 nell'interesse della (già , in quanto violativi dei limiti del
[...] CP_1 CP_5
diritto di servitù concesso dal dante causa dell'attore; in entrambe le cause, inoltre, e cioè anche nel giudizio introdotto nell'anno 1999, la domanda proposta in via principale aveva ad oggetto la condanna delle parti convenute alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante l'eliminazione delle diramazioni realizzate in occasione dei predetti lavori di scavo, e al risarcimento dei danni.
Parimenti, ad avviso del Tribunale, non poteva assumere rilevanza, ai fini della diversificazione delle controversie, la richiesta di accertamento del “difetto di legittimazione attiva in capo alla , in ordine al medesimo diritto di servitù costituito a favore CP_2 dell'allora , essendo inequivocabilmente identiche anche le circostanze di fatto poste CP_5
alla base delle intentate iniziative giudiziarie ( id est: illegittima, perché violativa della menzionata servitù, realizzazione del gasdotto per cui è causa) e non solo il risultato pratico cui queste tendevano (id est: eliminazione del gasdotto con conseguenziale risarcimento dei danni subiti).
In ugual misura, poi, ad avviso del primo Giudice, dovevano considerarsi inammissibili le doglianze di parte attrice incentrate sul divieto di aggravamento della servitù e sulla violazione del principio del minimo mezzo, atteso che nel precedente giudizio vi era stata espressa pronuncia sui fatti costitutivi del denunciato aggravamento, essendosi accertata la piena conformità al titolo della servitù costituita, in uno al pieno rispetto dei limiti, anche dimensionali alla stessa imposti, con la conseguente esclusione di qualsiasi illecito o violazione.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 9 settembre 2022 Parte_1
ha spiegato appello, deducendo a sostegno due motivi.
[...]
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 26 gennaio
2023, si è costituita in giudizio la , concludendo in via preliminare per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito per il suo rigetto, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita in giudizio anche la , con comparsa di costituzione depositata CP_2 telematicamente in data 13 febbraio 2023, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese processuali.
5. In data 22 gennaio 2025 il Collegio ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in mancanza di indicazione dei gravi e fondati motivi a sostegno della richiesta.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 9 settembre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 11.07.2022.
Pacifica, infatti, è l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
7. Tanto premesso, l'impugnazione è evidentemente infondata, e merita pertanto di essere rigettata.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame, la parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver dichiarato inammissibile la domanda attorea, ritenendola coperta dal giudicato sostanziale e violativa del principio del "ne bis in idem". L'appellante ha dunque sostenuto che le pretese azionate nel presente giudizio sarebbero diverse da quelle oggetto di delibazione nel giudizio pregresso, sia per petitum che per causa petendi.
A dire dell'impugnante, in particolare, le domande proposte nel giudizio successivamente introdotto avrebbero ad oggetto l'accertamento del difetto di legittimazione attiva della l'aggravamento della servitù e la violazione del principio del minimo mezzo, CP_2
mentre il giudizio precedente aveva ad oggetto un'actio negatoria servitutis; la diversità di tali domande troverebbe conferma nella costante giurisprudenza di legittimità, richiamata
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda anche nella sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2602/2013 secondo cui, rispetto all'azione negatoria di servitù, integra domanda nuova – e pertanto inammissibile in grado di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.- quella diretta all'accertamento dell'avvenuto aggravamento della servitù ed al ripristino della situazione precedente.
8. Con il secondo motivo d'appello è stata conseguentemente censurata la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sui motivi di merito su cui era stata fondata la domanda attorea, di cui il Tribunale si era limitato a dichiarare l'inammissibilità per presunta violazione del principio del "ne bis in idem". L'appellante ha dunque chiesto che vengano esaminate le questioni proposte in primo grado, tra cui il difetto di legittimazione attiva della che, CP_2
Con estranea al contratto di servitù tra il de cuius e la , aveva Persona_1
arbitrariamente esercitato un diritto di servitù senza alcuna autorizzazione.
Inoltre, ha sostenuto che la aveva realizzato due diramazioni per la fornitura di gas- CP_2
metano, aggravando la servitù originaria e causando un sacrificio ulteriore per il fondo servente, in violazione dell'art. 1067 c.c., e che la servitù era stata esercitata in modo da arrecare un maggiore sacrificio al fondo servente, in violazione del principio di minor aggravio secondo quanto previsto all'art. 1065 cc.
9. Gli argomenti che precedono non appaiono in alcun modo condivisibili.
A dispetto, invero, delle censure svolte dalla parte appellante, nel tentativo di accreditare la prospettata diversità delle domande proposte nel presente giudizio da quelle già delibate, con efficacia di giudicato, dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 499/2009, confermata dalla Corte d'appello di Napoli con la pronuncia n. 2602/2013, reputa questa
Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel ravvisare la sostanziale identità delle due cause, ricorrendo non solo l'identità delle parti e del petitum, ma anche dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese azionate nei due giudizi.
Pienamente condivisibile è, in primo luogo, la premessa da cui ha preso le mosse il
Tribunale, nello scrutinare l'eccezione di inammissibilità del giudizio successivamente introdotto, per violazione del ne bis in idem, appunto osservando, in conformità del ripetuto insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. , Ordinanza n. 16688 del
25/06/2018), che, “affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di "petitum", anche di "causa petendi", ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa.”
Nel caso di specie, come correttamente osservato dal primo giudice e come risulta evidente dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la parte attrice poneva a fondamento della domanda volta al ripristino dello status quo ante, proposta nel presente giudizio, i medesimi fatti costitutivi che erano stati allegati nel giudizio previamente introdotto, sia pure tentando di offrirne una diversa qualificazione giuridica.
In particolare, nell'eccepire “il difetto di legittimazione attiva del diritto di servitù” l'attore non aveva fatto altro che ribadire quanto già ampiamente dedotto nel primo Pt_1
Co giudizio e cioè che la “..nell'eseguire, su commissione della , i lavori di scavo e CP_2
Co e messa in opera delle condotte per l'allaccio della sede (ora ) alla rete CP_1 pubblica di distribuzione del gas metano, oltre a invadere la mezzeria di sinistra, su cui non Co grava e non gravava alcuna servitù in favore della ..” andava “..a realizzare, Co arbitrariamente una servitù del tutto autonoma da quella vantata dalla committente , costituendo anche un aggravio della stessa”.
Appare evidente, allora, che le statuizioni irretrattabilmente adottate nel primo giudizio, anche nei confronti della in ordine al legittimo esercizio del diritto di “servitù CP_2 di attraversamento sotterraneo di cavi, canalizzazioni, conduttori e condutture” concesso con l'atto per notar del 13.4.1976- esercizio ritenuto, con la sentenza n.499/2009, Per_3
all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, a firma del geometra CP_8 depositata il 18.12.2002, pienamente conforme al titolo costitutivo dello ius in re aliena, per essere stato il gasdotto realizzato ad una distanza dal fabbricato di mt 5,75, e Pt_1 quindi “limitatamente alla mezzeria a destra per chi accede dalla sede stradale”- non possono che spiegare un effetto preclusivo nel presente giudizio ove, sulla scorta dei medesimi presupposti di fatto, ci si duole della realizzazione di “una servitù del tutto Co autonoma da quella vantata dalla committente ”, ancora una volta mediante l'invasione della mezzeria di sinistra, “su cui non grava e non gravava alcuna servitù in favore della Co
”.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Del resto, evidentemente improprio, dal punto di vista tecnico-giuridico, è il riferimento ad un preteso “difetto di legittimazione attiva” in capo alla – evidentemente speso CP_2 nel tentativo di introdurre elementi di differenziazione tra le due controversie – avendo per converso il inteso contestare l'esistenza del diritto di servitù in capo alla Pt_1 CP_2
(che invero aveva pacificamente agito quale incaricata della ( ora ),
[...] CP_5 CP_1
e cioè la titolarità attiva del diritto controverso, pienamente accertata nel giudizio previamente introdotto, mediante lo scrutinio del merito della domanda petitoria.
Occorre al riguardo infatti rilevare che mentre il difetto di legittimazione passiva e attiva - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi - sussiste quando, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, il convenuto o l'attore non risultino essere il soggetto nei cui confronti l'azione può essere esercitata o che può esercitarla, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorca, della regolarità formale del contraddittorio, l'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia. (cfr. Cass.
Sezioni Unite ,16 febbraio 2016 n. 2951, che, a soluzione del contrasto rimesso al vaglio del
Primo presidente con ordinanza 13 febbraio 2015 n. 2977, hanno appunto affermato il principio secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto).
Parimenti, come pure osservato dal primo Giudice, anche le circostanze di fatto qualificate, nel presente giudizio, in termini di “aggravamento della servitù” e “violazione del principio del minimo mezzo”, sono le medesime finora esposte e già oggetto di scrutinio, in termini sfavorevoli all'impugnante, nel giudizio definito con efficacia di giudicato. Segnatamente, se nel paragrafo n. 2) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado – intitolato “divieto di aggravamento della servitù art. 1067 c.c.”- si deduce ancora una volta la realizzazione di un'arbitraria invasione della mezzeria di sinistra, discorrendosi di
“un'alterazione della funzione originaria della servitù in questione”, “ingenerata dall'imposizione al fondo servente di proprietà del sign. , di un sacrificio ulteriore Pt_1
(una servitù autonoma e difforme da quella commissionata) rispetto a quello originariamente contemplato”; nel paragrafo n.3) - intitolato “violazione del principio del
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda mimino mezzo” si ribadisce la medesima circostanza, e cioé che “ non esente da Co interrogativi è la posizione della allora , riguardo alle arbitrarie diramazioni realizzate dalla quale ditta esecutrice dalla stessa incaricata, nonché, riguardo all'avvenuta CP_2
invasione, nell'opera di realizzo della condotta menzionata in narrativa, posta in essere sempre dalla stessa ( , su un'area non interessata da alcuna servitù ( nello specifico CP_2
ci si riferisce all'occupazione ingiustificata e senza alcun titolo della mezzeria a sinistra della strada di proprietà del sign. )” Pt_1
Coglie nel segno, allora, la motivazione spesa dal Giudice di prime cure nell'osservare che risultano coperte dal giudicato anche le doglianze attoree incentrate sul “divieto di aggravamento” e sulla “violazione del minimo mezzo”, essendosi irretrattabilmente accertata “la piena conformità al titolo della servitù costituita, in uno al pieno rispetto dei limiti, anche dimensionali alla stessa imposti, con la conseguente esclusione di qualsiasi illecito e/o violazione”; infatti, essendo il prospettato “aggravamento della servitù” fondato sugli stessi fatti costitutivi già dedotti a fondamento dell'actio negatoria servitutis,
l'accertamento svolto nel precedente giudizio, con efficacia di giudicato, in ordine all'inesistenza di tali fatti, non può che spiegare effetto nel presente giudizio, precludendo una diversa valutazione dei medesimi fatti.
Come pure precisato dalla Suprema Corte, con argomenti pienamente conferenti alla fattispecie in esame, in tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio ( Cass. sez. 2, ordinanza n. 7555 del
21/03/2024; Cass. sez. L, Sentenza n. 10702 del 24/04/2008).
Vero è che, a fronte della medesima vicenda sostanziale, l'attore mira a conseguire il medesimo bene della vita che già gli è stato negato con la pronuncia su cui è disceso il giudicato, ovvero, riguardando la vicenda da una prospettiva speculare, egli mira a rimettere in discussione il medesimo bene della vita già definitivamente riconosciuto alla controparte
(il diritto, cioè, di conservare le tubazioni del gas nella attuale collocazione, ritenuta pienamente conforme al titolo costitutivo della servitù).
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Del resto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. ex plurimis
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27304 del 26/10/2018, Rv. 651467; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del
26/02/2019, Rv. 652990). Le statuizioni emesse all'esito del primo giudizio hanno valore di pronuncia di merito sul rapporto controverso, e sono dunque idonee ad integrare il giudicato, in quanto involgono un profilo che attiene direttamente alla causa petendi del successivo giudizio: detto in altri termini, l'accertamento che le condotte non invadono la mezzeria sinistra- circostanza posta a fondamento del dedotto aggravamento- non può più essere messo in discussione in questa sede, costituendo premessa logica indispensabile della decisione già intercorsa tra le parti, e spiega pertanto efficacia preclusiva rispetto all'azione qui esperita.
Da ciò il rigetto del gravame, l'assorbimento di ogni questione di merito sollevata con il secondo motivo, che non può essere esaminata, e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
10. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n.147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e del valore dichiarato dall'appellante e risultante dalla sentenza gravata- si liquidano, come da dispositivo che segue, in favore delle appellate costituite, con attribuzione agli avv.
Vincenzo Di Monte e all'avv. Francesco Tuccillo, dichiaratisi anticipatari.
11. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.1246 del 2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore delle società appellate, che liquida, in favore di ciascuna di esse, nell'importo di €
6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Vincenzo Di Monte e all'avv.
Francesco Tuccillo, dichiaratisi anticipatari;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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