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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/08/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 284/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Cons. ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto
da
, con l'Avv. Giuseppe Di Biase, del Foro di Brescia Parte_1 appellante
nei confronti di
e , con l'Avv. Emilio Maria Midolo del Foro di CP_1 CP_2
Brescia, appellati e di
e Controparte_3 CP_4 appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Dott. Posio, n. 220/2024 del 24.01.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 284/2024 RG
PER L'APPELLANTE Parte_1
“In principalità nel merito, previe le declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza n. 220/2024 del Tribunale di Brescia, pubblicata il 24.01.2024 e notificata in data 12.02.2024, accogliere la domanda di parte attrice e, quindi,
- previa riunione fittizia dell'asse ereditario e determinazione del patrimonio disponibile, accertare e dichiarare la quota di legittima di secondo la Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
- accertata la lesione della suddetta quota di legittima, conseguentemente, ai sensi degli artt. 553 e ss c.c., dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attore delle disposizioni testamentarie che hanno ecceduto la quota di cui il testatore poteva disporre
- per effetto attribuire a la quota di legittima condannando gli altri Parte_1 legittimari a corrispondere quanto ad esso spettante.
- per ulteriore effetto condannarsi, quindi, i Sigg. e alla CP_2 CP_1 restituzione delle somme percepite a titolo di spese legali, così come liquidate nella sentenza impugnata. In via istruttoria, si chiede l'ammissione e disposizione di CTU tecnica volta a descrivere e stimare il valore dei beni costituenti la massa ereditaria e la quota di legittima del Sig. , per tutti i motivi esposti in atto di citazione d'appello, Parte_1
e negli atti di citazione, nelle memorie ex art. 183, co 6, cpc e nella comparsa conclusionale del primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, dei due gradi di giudizio”.
PER GLI APPELLATI E CP_1 CP_2
“Adversis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso, voglia la Corte d'Appello di Brescia: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni già tutte esposte. In via principale e nel merito: respingere le domande tutte formulate dall'Appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti illustrati, con integrale conferma della impugnata sentenza. In subordine ed in via istruttoria: ammettersi le richieste istruttorie tutte formulate nella seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. dei qui comparenti, in quanto del tutto ammissibili e rilevanti, con il rigetto della richiesta istruttoria di CTU, in quanto inammissibile, stante la sua natura esplorativa, come illustrato nella terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. depositata nell'interesse degli odierni appellati nel giudizio di primo grado. In ogni caso: con rifusione integrale delle spese e del compenso professionale di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA ex lege.”.
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 284/2024 RG
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 18.01.19, il sig. conveniva in giudizio i Parte_1 fratelli , e per ottenere la reintegrazione della CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 propria quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie della madre Sig.ra deceduta in data 02.02.2018. Deduceva che il Persona_1 testamento della Sig.ra datato 19.10.2017, era lesivo della quota di legittima Per_1 riservata al figlio , stante il valore delle assegnazioni testamentarie effettuate Pt_1 in favore degli altri figli convenuti e l'esplicita esclusione dell'attore da qualsivoglia assegnazione. Sul punto il testamento recitava: “Do atto di non assegnare nulla a mio figlio in quanto ho già provveduto in vita a corrispondergli una somma Pt_1 di denaro di Euro 40.000”. L'attore esponeva di non aver mai ricevuto la donazione della somma di € 40.000,00 da parte della madre, come dimostrerebbe l'estratto conto del c/c acceso presso Banca Valsabbina;
i convenuti e fratelli dell'attore, sarebbero stati CP_1 CP_2 avvantaggiati da dette disposizioni testamentarie, atteso anche il valore dei fabbricati e dei terreni loro attribuiti dalla testatrice, il cui ammontare era pari ad euro 303.250,00, secondo le risultanze di una perizia di stima del dicembre 2006, stesa dal geom. CP_5
2. Si costituivano in giudizio e che, contestato quanto esposto CP_1 CP_2 dall'attore, chiedevano in via principale il rigetto delle domande formulate nei loro confronti, in quanto inammissibili e prive e di fondamento e, solo in subordine, la riunione fittizia dell'asse ereditario tenendo conto del donatum e detraendo le spese per debiti insorti in occasione della morte della madre e con determinazione del relictum al momento dell'apertura della successione. In particolare, deducevano che l'attore:
- non aveva individuato correttamente i beni costituenti la massa attiva dell'asse ereditario nè era stato in grado di valutare, neppure attraverso indici presuntivi, i beni costituenti l'asse;
- non a caso, aveva indicato quale unico criterio di stima per la valutazione dei soli cespiti immobiliari la perizia del Geometra risalente al 2006, perizia peraltro CP_5 prodotta solo parzialmente;
- aveva dichiarato di non aver mai ricevuto dalla madre la somma di euro 40.000,006 citata nel testamento e che, per sostenere ciò, aveva, incautamente, omesso di dichiarare di essere titolare di altri c/c, verso cui avrebbe potuto far confluire la somma di euro 40.000,00;
- aveva sostenuto di agire quale legittimario pretermesso, omettendo di precisare di essere in possesso di beni mobili della madre (mobili, quadri e tappeti) assegnati a e non considerando di essere destinatario degli “altri beni” assegnati CP_2 nel testamento in parti uguali a tutti i figli;
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 284/2024 RG
- aveva omesso di riferire la reale consistenza del patrimonio immobiliare confluito anche nel testamento paterno, il quale avrebbe dato evidenza dell'equa distribuzione ai cinque figli.
3. Con comparsa del 10.05.2019 si costituivano in giudizio anche gli altri convenuti,
e che chiedevano di accertare e dichiarare la nullità del CP_3 CP_4 testamento impugnato sulla base di carenza di forma, in quanto mancante della sottoscrizione della testatrice, e di disporre la divisione dell'intero asse ereditario della de cuius secondo le norme della successione legittima. Evidenziavano anche un asserito stato di incapacità della defunta madre al momento della redazione del testamento, senza però formulare apposita domanda sul punto. Nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. domandavano la riduzione delle disposizioni con reintegra delle rispettive quote di riserva, nonché l'annullamento del testamento ex art. 624 co. 1 e 2 c.c., tali domande venivano contestate dai convenuti e in quanto CP_1 CP_2 domande nuove e inammissibili.
4. Con sentenza n. 220 emessa in data 24.01.2024, il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“1) dichiara inammissibili le domande di ed di riduzione CP_3 CP_4 delle disposizioni testamentarie e di annullamento del testamento;
rigetta le ulteriori domande;
2) rigetta le domande attoree;
3) compensa le spese di lite tra e ed Parte_1 CP_3 CP_4
4) condanna al pagamento in favore di e delle Parte_1 CP_1 CP_2 spese di lite liquidate in motivazione in € 5.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
5) condanna e al pagamento in via solidale in favore di Controparte_3 CP_4 [...]
delle spese di lite liquidate in motivazione in € 3.809,00, oltre CP_6 CP_2 rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
”.
5. La sentenza veniva ritualmente impugnata da che ha rassegnato le Parte_1 conclusioni sopra riportate. Gli appellati e , regolarmente costituitisi, hanno rassegnato CP_1 CP_2 le conclusioni sopra riportate, chiedendo il rigetto dell'appello. Gli appellati e non si sono invece costituti nel giudizio Controparte_3 CP_7 di appello e il 17.9.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
6. Depositate dalle parti comparse conclusionali e memorie di replica la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Manifestamente infondata è innanzitutto l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dagli appellati.
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È ampiamente assodato che: “Gli articoli 342 e 434 Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (così da ultimo Cass. 34969/23). Le doglianze dell'appellante e le relative richieste, che verranno nel prosieguo esaminate, sono da questo punto di vista ampiamente esaustive e precise, tant'è che le parti appellate dimostrano di averle pienamente comprese, entrando senza difficoltà alcuna nel merito delle stesse onde confutarle. La totale infondatezza della eccezione in esame, sollevata, come sovente accade, in modo tralaticio e defatigante, non potrà che riflettersi sulle statuizioni in ordine alle spese del presente grado del giudizio, attesa la indubbia soccombenza delle appellate sulla eccezione da esse proposta.
8. Venendo ai motivi di appello, questi si appuntano contro la decisione del Tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità della azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, in tesi, lesive della quota di legittima spettante a , con Parte_1 conseguente rigetto della domanda di reintegra della stessa. Il Tribunale così motiva la sua decisione:
“Risulta invero principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “in caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 02/09/2020; da ultima Cass. 10.1.2023 n. 348), “oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (Cass., Sez. II, 19.1.2017, n. 1357). L'orientamento citato dall'attore (Cass. 16.12.2022 n. 36990) non conduce a diversa conclusione in ordine agli oneri di allegazione del legittimario, applicando i medesimi principi già citati, ma risulta riferita in relazione a caso difforme da quello di specie, in cui gli attori avevano adeguatamente allegato la consistenza dell'asse ereditario. Nel caso in esame, a sostegno della domanda di riduzione, l'attore individua il relictum in: • Fabbricato ad uso trattoria/bar ed abitazione sito in Comune di Mura
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località Bongi identificato al Catasto sezione MUR foglio 2 mapp. 1316 sub 1,2,3,4,5; • Fabbricato ad uso abitazione e deposito sito in Comune di Mura - località Bongi identificato al Catasto sezione MUR foglio 2 mapp. 2261 sub 2 e 3; • Mobili, quadri, tappeti ed arredi che corredano i fabbricati • Terreni in Comune di Mura, loc. Bongi identificati al fg 9 mapp. 106 e 1652; • Terreni in Comune di Mura, loc. Calla Fredda, identificati al foglio 9 mapp. 1350 e 1357 (alcuni di essi periziati nel 2007); • Somme di denaro, titoli azionari e obbligazionari per un valore almeno pari a 66.000,00. Individua, poi, l'entità della lesione della propria quota di riserva nella mera circostanza di essere stato pretermesso dal testamento materno, negando di avere ricevuto la somma di € 40.000,00, della quale la testatrice dava atto di avergli corrisposto in vita. Conformemente al richiamato orientamento, reputa il Collegio che l'attore non abbia sufficientemente assolto il proprio onere allegatorio. Ed invero:
1. quanto alla consistenza dell'asse ereditario, l'attore non compie alcun riferimento in merito all'esistenza di eventuali debiti della de cuius, dei quali non è data pertanto desumere la consistenza, non essendo presumibile la loro inesistenza. Risulta altresì totalmente tralasciata dall'attore dell'espressione della testatrice, resa a chiusura della scheda testamentaria, di lasciare “tutti gli altri miei beni ai miei cinque figli in parti uguali”, dalla quale, in assenza di allegazione contraria, è dato desumere che il testamento non abbia disposto di tutto l'asse ereditario, indicando un'ulteriore porzione residua non meglio identificata, da dividere egualmente tra i coeredi.
2. quanto alla lesione della quota legittima, la stessa non può univocamente desumersi dal mero fatto dell'asserita preterizione dell'attore, ricorrendo concordanti elementi per affermare che questi non sia stato totalmente escluso dalla successione materna: a. si ribadisce la verosimile esistenza di ulteriore patrimonio non meglio identificato, di cui al punto precedente, da dividersi tra tutti i coeredi;
b. soprattutto, ricorrono concordanti elementi indiziari della percezione in capo all'attore della donazione di € 40.000,00 da parte della de cuius in vita: la dichiarazione testamentaria della testatrice, di per sé sola inidonea a provare l'avvenuta elargizione, risulta supportata da ben due precedenti schede testamentarie del 13.3.2007 e del 10.10.2013 in cui la madre, ripetutamente, esprimeva la volontà di assegnare all'attore la predetta somma, quantificandola esattamente (docc. 8,9 attore). Volontà donativa rimasta immutata per molti anni (2007-2017), fino al testamento definitivo del 19.10.2017 in cui la testatrice dà atto dell'intervenuta esecuzione della donazione, enunciando di avere “già provveduto in vita a corrispondergli una somma di denaro di € 40.000,00”. A fronte di tali concordanze, non si reputa più sufficiente per l'attore la allegazione della mera preterizione, essendo onerato, per contro, di determinare compiutamente la lesione della propria quota di riserva mediante il calcolo di cui agli artt. 553 e ss. c.c., del quale non v'è traccia in atti”.
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9. L'appellante contesta la correttezza e fondatezza di tali statuizioni sostenendo, in buona sostanza: a) di essere stato “integralmente escluso” dalla successione materna (pg. 4 appello), precisando che “non solo il Sig. non ha mai ricevuto alcuna elargizione di Pt_1 denaro da parte della madre, come dichiarato formalmente e dimostrato con l'allegazione del proprio estratto conto bancario, ma in ogni caso, tale elargizione risulterebbe largamente compensata dalle somme di denaro che la stessa de cuius afferma aver ricevuto dal Sig. per il proprio mantenimento”; Pt_1
b) di avere inoltre “specificamente individuato il relictum” (pg. 4 appello), avendo
“allegato, altresì, la perizia di stima dei beni immobili rientranti nell'eredità, svolta dal Geom. nel dicembre 2006, per volontà della stessa de cuius” (pg. 5). CP_5
10. Quanto al primo punto il Tribunale ha puntualmente e persuasivamente affermato
-v. sopra par. 8 lettera 2 b- l'esistenza di importanti elementi -segnatamente quanto affermato dalla de cuius nel suo testamento, per di più confermato in ben due precedenti disposizioni di ultima volontà della stessa- da cui risulta la avvenuta elargizione in vita, in favore dell'appellante, della somma di € 40.000 da parte della madre. L'appellante ha costantemente negato tutto ciò, ma lo ha fatto unicamente producendo l'estratto di un proprio conto corrente da cui non risultano le elargizioni in parola, cosa priva di qualsiasi valenza probatoria posto che, a tacer d'altro: a) non è in alcun modo possibile escludere che l'interessato avesse altri conti sui quali le somme in parola possano essere transitate;
b) non è d'altra parte affatto detto che le elargizioni in parola dovessero necessariamente avvenire tutte attraverso assegni o bonifici bancari, ben potendo essere utilizzati, anche nel corso del tempo, altri strumenti quali elargizioni in denaro, dazioni di oggetti preziosi, pagamenti di debiti dell'interessato, acquisti pagati al suo posto, ecc.. Né d'altra parte i dubbi avanzati dall'appellante circa pretese anomalie della scheda testamentaria hanno pregio alcuno, dal momento che mai si sono tradotti nella deduzione, da parte sua, di una qualche forma di invalidità; invalidità peraltro esclusa dal Tribunale, con statuizione non impugnata da alcuno e pertanto coperta dal giudicato, con riferimento alla domanda di e di nullità del Controparte_3 CP_4 testamento per vizi di forma. Cade in tal modo uno dei presupposti fondamentali, vale a dire la sua totale pretermissione, posti dall'appellante a fondamento delle sue domande.
11. Neppure ha fondamento la doglianza dell'appellante circa la largamente insufficiente determinazione da parte sua della consistenza dell'asse ereditario, viceversa ritenuta dal Tribunale. Dagli atti di causa, e dallo stesso appello, risulta che nulla di più ha Parte_1 fatto che indicare come compresi nell'asse ereditario quattro immobili, producendo una perizia, datata 2006, nella quale gli stessi vengono valutati per un valore complessivo di € 300.000 circa.
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Va notato che questo aspetto è di sicura rilevanza per le tesi in esame: dispone infatti l'art. 537 comma 2 c.c. che, in assenza del concorso con il coniuge del de cuius, “se i figli sono più, è loro riservata la quota di 2/3, da dividersi in parti uguali fra tutti i figli”; figli che nel nostro caso sono in numero di 5. Sarebbe quindi stato doveroso per , onde far fronte ai suoi pur attenuati Parte_1 oneri di prova e prima ancora di prospettazione, quantomeno produrre una perizia di stima aggiornata, non essendo possibile né ragionevole accontentarsi di una valutazione vecchia di quasi 20 anni.
12. Oltre al limite appena visto la prospettazione dell'appellante risulta deficitaria anche con riferimento:
- alla disposizione testamentaria con la quale la de cuius lascia “tutti gli altri miei beni ai miei cinque figli in parti uguali”, posto che la identificazione e valutazione di tali beni, diversamente da quanto sbrigativamente affermato dall'appellante, prima ancora che incidere sulle quote spettanti a ciascun erede, è essenziale per poter determinare la consistenza dell'asse ereditario per poi poter affermare o viceversa negarel'esistenza di una violazione delle quote di riserva;
- alla assenza di qualsiasi identificazione e valutazione degli arredi degli immobili caduti in successione che, a dire dell'appellante, influirebbe sulla violazione della sua legittima. Appare quindi evidente, alla luce di quanto sopra, che la violazione della quota di legittima dell'appellante non possa in alcun modo, attesa la grave lacunosità delle sue prospettazioni, considerarsi neppure “verosimile”, come viceversa richiesto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione citata dall'appellante stesso.
13. Le valutazioni di cui sopra non sono infine scalfite dalla disposizione testamentaria, citata dall'appellante, del seguente tenore:
“Aggiungo però che, tenuto conto che dal giorno della morte di mio marito ad oggi i miei tre figli , e hanno provveduto al mio mantenimento Parte_1 CP_2 CP_1
(spese per badante, riscaldamento, luce, gas e altro) corrispondendomi ogni anno la somma di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e che di conseguenza fino ad oggi ho da loro ricevuto l'importo complessivo di Euro 160.000,00 (centosessantamila zero zero)”. La disposizione in questione è infatti citata in modo gravemente incompleto e tale da travisarne il significato e gli effetti, posto che essa prosegue col dire: “tenuto conto che i miei figli e invece non mi hanno mai anticipato nulla, CP_4 CP_3 per equità dispongo che dalle somme debba essere detratto per ciascuno sia l'importo di Euro 32,000 … sia l'ulteriore importo di 1/5 di quanto gli altri mi avranno anticipato da oggi fino alla morte”; col che la posizione di tutti i figli, anche con riferimento alle spese di mantenimento della madre, viene pareggiata e resa neutra, anche con riferimento ad eventuali lesioni delle quote di riserva.
8 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 284/2024 RG
14. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata con conseguente condanna dell'appellante al pagamento alle parti costituite dei tre quarti delle spese di giudizio, con compensazione del residuo quarto atteso il rigetto della domanda preliminare proposta dagli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 220/2024 emessa il Parte_1
18.1.2024 e pubblicata il 24.1.2024, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da CP_8
;
[...]
2) respinge l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1 sentenza impugnata;
3) compensa per 1/4 le spese fra le parti costituite e condanna a Parte_1 rifondere a e l'importo complessivo di € 4.500 oltre CP_1 CP_2 rimborso forfetario spese 15%, IVA e CAP.
Così deciso in Brescia, 6.5.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Cons. ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto
da
, con l'Avv. Giuseppe Di Biase, del Foro di Brescia Parte_1 appellante
nei confronti di
e , con l'Avv. Emilio Maria Midolo del Foro di CP_1 CP_2
Brescia, appellati e di
e Controparte_3 CP_4 appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Dott. Posio, n. 220/2024 del 24.01.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 284/2024 RG
PER L'APPELLANTE Parte_1
“In principalità nel merito, previe le declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza n. 220/2024 del Tribunale di Brescia, pubblicata il 24.01.2024 e notificata in data 12.02.2024, accogliere la domanda di parte attrice e, quindi,
- previa riunione fittizia dell'asse ereditario e determinazione del patrimonio disponibile, accertare e dichiarare la quota di legittima di secondo la Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
- accertata la lesione della suddetta quota di legittima, conseguentemente, ai sensi degli artt. 553 e ss c.c., dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attore delle disposizioni testamentarie che hanno ecceduto la quota di cui il testatore poteva disporre
- per effetto attribuire a la quota di legittima condannando gli altri Parte_1 legittimari a corrispondere quanto ad esso spettante.
- per ulteriore effetto condannarsi, quindi, i Sigg. e alla CP_2 CP_1 restituzione delle somme percepite a titolo di spese legali, così come liquidate nella sentenza impugnata. In via istruttoria, si chiede l'ammissione e disposizione di CTU tecnica volta a descrivere e stimare il valore dei beni costituenti la massa ereditaria e la quota di legittima del Sig. , per tutti i motivi esposti in atto di citazione d'appello, Parte_1
e negli atti di citazione, nelle memorie ex art. 183, co 6, cpc e nella comparsa conclusionale del primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, dei due gradi di giudizio”.
PER GLI APPELLATI E CP_1 CP_2
“Adversis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso, voglia la Corte d'Appello di Brescia: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni già tutte esposte. In via principale e nel merito: respingere le domande tutte formulate dall'Appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti illustrati, con integrale conferma della impugnata sentenza. In subordine ed in via istruttoria: ammettersi le richieste istruttorie tutte formulate nella seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. dei qui comparenti, in quanto del tutto ammissibili e rilevanti, con il rigetto della richiesta istruttoria di CTU, in quanto inammissibile, stante la sua natura esplorativa, come illustrato nella terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. depositata nell'interesse degli odierni appellati nel giudizio di primo grado. In ogni caso: con rifusione integrale delle spese e del compenso professionale di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA ex lege.”.
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 284/2024 RG
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 18.01.19, il sig. conveniva in giudizio i Parte_1 fratelli , e per ottenere la reintegrazione della CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 propria quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie della madre Sig.ra deceduta in data 02.02.2018. Deduceva che il Persona_1 testamento della Sig.ra datato 19.10.2017, era lesivo della quota di legittima Per_1 riservata al figlio , stante il valore delle assegnazioni testamentarie effettuate Pt_1 in favore degli altri figli convenuti e l'esplicita esclusione dell'attore da qualsivoglia assegnazione. Sul punto il testamento recitava: “Do atto di non assegnare nulla a mio figlio in quanto ho già provveduto in vita a corrispondergli una somma Pt_1 di denaro di Euro 40.000”. L'attore esponeva di non aver mai ricevuto la donazione della somma di € 40.000,00 da parte della madre, come dimostrerebbe l'estratto conto del c/c acceso presso Banca Valsabbina;
i convenuti e fratelli dell'attore, sarebbero stati CP_1 CP_2 avvantaggiati da dette disposizioni testamentarie, atteso anche il valore dei fabbricati e dei terreni loro attribuiti dalla testatrice, il cui ammontare era pari ad euro 303.250,00, secondo le risultanze di una perizia di stima del dicembre 2006, stesa dal geom. CP_5
2. Si costituivano in giudizio e che, contestato quanto esposto CP_1 CP_2 dall'attore, chiedevano in via principale il rigetto delle domande formulate nei loro confronti, in quanto inammissibili e prive e di fondamento e, solo in subordine, la riunione fittizia dell'asse ereditario tenendo conto del donatum e detraendo le spese per debiti insorti in occasione della morte della madre e con determinazione del relictum al momento dell'apertura della successione. In particolare, deducevano che l'attore:
- non aveva individuato correttamente i beni costituenti la massa attiva dell'asse ereditario nè era stato in grado di valutare, neppure attraverso indici presuntivi, i beni costituenti l'asse;
- non a caso, aveva indicato quale unico criterio di stima per la valutazione dei soli cespiti immobiliari la perizia del Geometra risalente al 2006, perizia peraltro CP_5 prodotta solo parzialmente;
- aveva dichiarato di non aver mai ricevuto dalla madre la somma di euro 40.000,006 citata nel testamento e che, per sostenere ciò, aveva, incautamente, omesso di dichiarare di essere titolare di altri c/c, verso cui avrebbe potuto far confluire la somma di euro 40.000,00;
- aveva sostenuto di agire quale legittimario pretermesso, omettendo di precisare di essere in possesso di beni mobili della madre (mobili, quadri e tappeti) assegnati a e non considerando di essere destinatario degli “altri beni” assegnati CP_2 nel testamento in parti uguali a tutti i figli;
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 284/2024 RG
- aveva omesso di riferire la reale consistenza del patrimonio immobiliare confluito anche nel testamento paterno, il quale avrebbe dato evidenza dell'equa distribuzione ai cinque figli.
3. Con comparsa del 10.05.2019 si costituivano in giudizio anche gli altri convenuti,
e che chiedevano di accertare e dichiarare la nullità del CP_3 CP_4 testamento impugnato sulla base di carenza di forma, in quanto mancante della sottoscrizione della testatrice, e di disporre la divisione dell'intero asse ereditario della de cuius secondo le norme della successione legittima. Evidenziavano anche un asserito stato di incapacità della defunta madre al momento della redazione del testamento, senza però formulare apposita domanda sul punto. Nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. domandavano la riduzione delle disposizioni con reintegra delle rispettive quote di riserva, nonché l'annullamento del testamento ex art. 624 co. 1 e 2 c.c., tali domande venivano contestate dai convenuti e in quanto CP_1 CP_2 domande nuove e inammissibili.
4. Con sentenza n. 220 emessa in data 24.01.2024, il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“1) dichiara inammissibili le domande di ed di riduzione CP_3 CP_4 delle disposizioni testamentarie e di annullamento del testamento;
rigetta le ulteriori domande;
2) rigetta le domande attoree;
3) compensa le spese di lite tra e ed Parte_1 CP_3 CP_4
4) condanna al pagamento in favore di e delle Parte_1 CP_1 CP_2 spese di lite liquidate in motivazione in € 5.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
5) condanna e al pagamento in via solidale in favore di Controparte_3 CP_4 [...]
delle spese di lite liquidate in motivazione in € 3.809,00, oltre CP_6 CP_2 rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
”.
5. La sentenza veniva ritualmente impugnata da che ha rassegnato le Parte_1 conclusioni sopra riportate. Gli appellati e , regolarmente costituitisi, hanno rassegnato CP_1 CP_2 le conclusioni sopra riportate, chiedendo il rigetto dell'appello. Gli appellati e non si sono invece costituti nel giudizio Controparte_3 CP_7 di appello e il 17.9.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
6. Depositate dalle parti comparse conclusionali e memorie di replica la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Manifestamente infondata è innanzitutto l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dagli appellati.
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È ampiamente assodato che: “Gli articoli 342 e 434 Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (così da ultimo Cass. 34969/23). Le doglianze dell'appellante e le relative richieste, che verranno nel prosieguo esaminate, sono da questo punto di vista ampiamente esaustive e precise, tant'è che le parti appellate dimostrano di averle pienamente comprese, entrando senza difficoltà alcuna nel merito delle stesse onde confutarle. La totale infondatezza della eccezione in esame, sollevata, come sovente accade, in modo tralaticio e defatigante, non potrà che riflettersi sulle statuizioni in ordine alle spese del presente grado del giudizio, attesa la indubbia soccombenza delle appellate sulla eccezione da esse proposta.
8. Venendo ai motivi di appello, questi si appuntano contro la decisione del Tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità della azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, in tesi, lesive della quota di legittima spettante a , con Parte_1 conseguente rigetto della domanda di reintegra della stessa. Il Tribunale così motiva la sua decisione:
“Risulta invero principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “in caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 02/09/2020; da ultima Cass. 10.1.2023 n. 348), “oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (Cass., Sez. II, 19.1.2017, n. 1357). L'orientamento citato dall'attore (Cass. 16.12.2022 n. 36990) non conduce a diversa conclusione in ordine agli oneri di allegazione del legittimario, applicando i medesimi principi già citati, ma risulta riferita in relazione a caso difforme da quello di specie, in cui gli attori avevano adeguatamente allegato la consistenza dell'asse ereditario. Nel caso in esame, a sostegno della domanda di riduzione, l'attore individua il relictum in: • Fabbricato ad uso trattoria/bar ed abitazione sito in Comune di Mura
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località Bongi identificato al Catasto sezione MUR foglio 2 mapp. 1316 sub 1,2,3,4,5; • Fabbricato ad uso abitazione e deposito sito in Comune di Mura - località Bongi identificato al Catasto sezione MUR foglio 2 mapp. 2261 sub 2 e 3; • Mobili, quadri, tappeti ed arredi che corredano i fabbricati • Terreni in Comune di Mura, loc. Bongi identificati al fg 9 mapp. 106 e 1652; • Terreni in Comune di Mura, loc. Calla Fredda, identificati al foglio 9 mapp. 1350 e 1357 (alcuni di essi periziati nel 2007); • Somme di denaro, titoli azionari e obbligazionari per un valore almeno pari a 66.000,00. Individua, poi, l'entità della lesione della propria quota di riserva nella mera circostanza di essere stato pretermesso dal testamento materno, negando di avere ricevuto la somma di € 40.000,00, della quale la testatrice dava atto di avergli corrisposto in vita. Conformemente al richiamato orientamento, reputa il Collegio che l'attore non abbia sufficientemente assolto il proprio onere allegatorio. Ed invero:
1. quanto alla consistenza dell'asse ereditario, l'attore non compie alcun riferimento in merito all'esistenza di eventuali debiti della de cuius, dei quali non è data pertanto desumere la consistenza, non essendo presumibile la loro inesistenza. Risulta altresì totalmente tralasciata dall'attore dell'espressione della testatrice, resa a chiusura della scheda testamentaria, di lasciare “tutti gli altri miei beni ai miei cinque figli in parti uguali”, dalla quale, in assenza di allegazione contraria, è dato desumere che il testamento non abbia disposto di tutto l'asse ereditario, indicando un'ulteriore porzione residua non meglio identificata, da dividere egualmente tra i coeredi.
2. quanto alla lesione della quota legittima, la stessa non può univocamente desumersi dal mero fatto dell'asserita preterizione dell'attore, ricorrendo concordanti elementi per affermare che questi non sia stato totalmente escluso dalla successione materna: a. si ribadisce la verosimile esistenza di ulteriore patrimonio non meglio identificato, di cui al punto precedente, da dividersi tra tutti i coeredi;
b. soprattutto, ricorrono concordanti elementi indiziari della percezione in capo all'attore della donazione di € 40.000,00 da parte della de cuius in vita: la dichiarazione testamentaria della testatrice, di per sé sola inidonea a provare l'avvenuta elargizione, risulta supportata da ben due precedenti schede testamentarie del 13.3.2007 e del 10.10.2013 in cui la madre, ripetutamente, esprimeva la volontà di assegnare all'attore la predetta somma, quantificandola esattamente (docc. 8,9 attore). Volontà donativa rimasta immutata per molti anni (2007-2017), fino al testamento definitivo del 19.10.2017 in cui la testatrice dà atto dell'intervenuta esecuzione della donazione, enunciando di avere “già provveduto in vita a corrispondergli una somma di denaro di € 40.000,00”. A fronte di tali concordanze, non si reputa più sufficiente per l'attore la allegazione della mera preterizione, essendo onerato, per contro, di determinare compiutamente la lesione della propria quota di riserva mediante il calcolo di cui agli artt. 553 e ss. c.c., del quale non v'è traccia in atti”.
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9. L'appellante contesta la correttezza e fondatezza di tali statuizioni sostenendo, in buona sostanza: a) di essere stato “integralmente escluso” dalla successione materna (pg. 4 appello), precisando che “non solo il Sig. non ha mai ricevuto alcuna elargizione di Pt_1 denaro da parte della madre, come dichiarato formalmente e dimostrato con l'allegazione del proprio estratto conto bancario, ma in ogni caso, tale elargizione risulterebbe largamente compensata dalle somme di denaro che la stessa de cuius afferma aver ricevuto dal Sig. per il proprio mantenimento”; Pt_1
b) di avere inoltre “specificamente individuato il relictum” (pg. 4 appello), avendo
“allegato, altresì, la perizia di stima dei beni immobili rientranti nell'eredità, svolta dal Geom. nel dicembre 2006, per volontà della stessa de cuius” (pg. 5). CP_5
10. Quanto al primo punto il Tribunale ha puntualmente e persuasivamente affermato
-v. sopra par. 8 lettera 2 b- l'esistenza di importanti elementi -segnatamente quanto affermato dalla de cuius nel suo testamento, per di più confermato in ben due precedenti disposizioni di ultima volontà della stessa- da cui risulta la avvenuta elargizione in vita, in favore dell'appellante, della somma di € 40.000 da parte della madre. L'appellante ha costantemente negato tutto ciò, ma lo ha fatto unicamente producendo l'estratto di un proprio conto corrente da cui non risultano le elargizioni in parola, cosa priva di qualsiasi valenza probatoria posto che, a tacer d'altro: a) non è in alcun modo possibile escludere che l'interessato avesse altri conti sui quali le somme in parola possano essere transitate;
b) non è d'altra parte affatto detto che le elargizioni in parola dovessero necessariamente avvenire tutte attraverso assegni o bonifici bancari, ben potendo essere utilizzati, anche nel corso del tempo, altri strumenti quali elargizioni in denaro, dazioni di oggetti preziosi, pagamenti di debiti dell'interessato, acquisti pagati al suo posto, ecc.. Né d'altra parte i dubbi avanzati dall'appellante circa pretese anomalie della scheda testamentaria hanno pregio alcuno, dal momento che mai si sono tradotti nella deduzione, da parte sua, di una qualche forma di invalidità; invalidità peraltro esclusa dal Tribunale, con statuizione non impugnata da alcuno e pertanto coperta dal giudicato, con riferimento alla domanda di e di nullità del Controparte_3 CP_4 testamento per vizi di forma. Cade in tal modo uno dei presupposti fondamentali, vale a dire la sua totale pretermissione, posti dall'appellante a fondamento delle sue domande.
11. Neppure ha fondamento la doglianza dell'appellante circa la largamente insufficiente determinazione da parte sua della consistenza dell'asse ereditario, viceversa ritenuta dal Tribunale. Dagli atti di causa, e dallo stesso appello, risulta che nulla di più ha Parte_1 fatto che indicare come compresi nell'asse ereditario quattro immobili, producendo una perizia, datata 2006, nella quale gli stessi vengono valutati per un valore complessivo di € 300.000 circa.
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Va notato che questo aspetto è di sicura rilevanza per le tesi in esame: dispone infatti l'art. 537 comma 2 c.c. che, in assenza del concorso con il coniuge del de cuius, “se i figli sono più, è loro riservata la quota di 2/3, da dividersi in parti uguali fra tutti i figli”; figli che nel nostro caso sono in numero di 5. Sarebbe quindi stato doveroso per , onde far fronte ai suoi pur attenuati Parte_1 oneri di prova e prima ancora di prospettazione, quantomeno produrre una perizia di stima aggiornata, non essendo possibile né ragionevole accontentarsi di una valutazione vecchia di quasi 20 anni.
12. Oltre al limite appena visto la prospettazione dell'appellante risulta deficitaria anche con riferimento:
- alla disposizione testamentaria con la quale la de cuius lascia “tutti gli altri miei beni ai miei cinque figli in parti uguali”, posto che la identificazione e valutazione di tali beni, diversamente da quanto sbrigativamente affermato dall'appellante, prima ancora che incidere sulle quote spettanti a ciascun erede, è essenziale per poter determinare la consistenza dell'asse ereditario per poi poter affermare o viceversa negarel'esistenza di una violazione delle quote di riserva;
- alla assenza di qualsiasi identificazione e valutazione degli arredi degli immobili caduti in successione che, a dire dell'appellante, influirebbe sulla violazione della sua legittima. Appare quindi evidente, alla luce di quanto sopra, che la violazione della quota di legittima dell'appellante non possa in alcun modo, attesa la grave lacunosità delle sue prospettazioni, considerarsi neppure “verosimile”, come viceversa richiesto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione citata dall'appellante stesso.
13. Le valutazioni di cui sopra non sono infine scalfite dalla disposizione testamentaria, citata dall'appellante, del seguente tenore:
“Aggiungo però che, tenuto conto che dal giorno della morte di mio marito ad oggi i miei tre figli , e hanno provveduto al mio mantenimento Parte_1 CP_2 CP_1
(spese per badante, riscaldamento, luce, gas e altro) corrispondendomi ogni anno la somma di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e che di conseguenza fino ad oggi ho da loro ricevuto l'importo complessivo di Euro 160.000,00 (centosessantamila zero zero)”. La disposizione in questione è infatti citata in modo gravemente incompleto e tale da travisarne il significato e gli effetti, posto che essa prosegue col dire: “tenuto conto che i miei figli e invece non mi hanno mai anticipato nulla, CP_4 CP_3 per equità dispongo che dalle somme debba essere detratto per ciascuno sia l'importo di Euro 32,000 … sia l'ulteriore importo di 1/5 di quanto gli altri mi avranno anticipato da oggi fino alla morte”; col che la posizione di tutti i figli, anche con riferimento alle spese di mantenimento della madre, viene pareggiata e resa neutra, anche con riferimento ad eventuali lesioni delle quote di riserva.
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14. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata con conseguente condanna dell'appellante al pagamento alle parti costituite dei tre quarti delle spese di giudizio, con compensazione del residuo quarto atteso il rigetto della domanda preliminare proposta dagli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 220/2024 emessa il Parte_1
18.1.2024 e pubblicata il 24.1.2024, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da CP_8
;
[...]
2) respinge l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1 sentenza impugnata;
3) compensa per 1/4 le spese fra le parti costituite e condanna a Parte_1 rifondere a e l'importo complessivo di € 4.500 oltre CP_1 CP_2 rimborso forfetario spese 15%, IVA e CAP.
Così deciso in Brescia, 6.5.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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